Firmando il contratto preliminare l’acquirente si impegna ad acquistare e il proprietario a vendere. Solo con la firma del rogito notarile chi compra entra in possesso dell’immobile, è in questo momento che avviene il trasferimento della proprietà della casa.
Il primo passo di una compravendita, dunque, è il compromesso, che viene redatto su una scrittura privata. Ma cosa succede se si decide di trascrivere il contratto preliminare nei pubblici registri immobiliari?
La trascrizione del contratto di compravendita – che non è un obbligo, ma una facoltà posta a tutela dell’acquirente – consente all’acquirente di contrapporre il proprio atto di acquisto a eventuali terzi, che possono essere i creditori del venditore oppure altri soggetti a cui il venditore ha ceduto lo stesso immobile. La trascrizione serve anche per cautelare l’immobile acquistato da pignoramenti o ipoteche che eventuali creditori del venditore potrebbero trascrivere prima del rogito e che, se così fosse, sarebbero opponibili all’acquirente. Trascrivendo il preliminare ci si mette al riparo dalla possibilità di perdere il bene appena acquistato a seguito di tutti gli eventi successivi alla trascrizione stessa.
Che differenza c’è tra il preliminare trascritto e quello non trascritto? Il preliminare trascritto vince i pignoramenti anteriori e successivi alla trascrizione della vendita e successivi alla trascrizione del preliminare. Il preliminare non trascritto vince solo i pignoramenti successivi alla trascrizione della vendita.
Per procedere alla trascrizione del preliminare occorre che il compromesso sia stato stipulato con atto notarile o con scrittura privata autenticata. Sarà il notaio stesso a provvedere alla trascrizione del preliminare. In sede di registrazione è necessario pagare l’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro indipendentemente dal prezzo della compravendita.
Se al preliminare viene data attuazione con la stipula del contratto definitivo, gli effetti del contratto definitivo retroagiscono al momento della trascrizione del preliminare. Questo significa che è come se il contratto definitivo fosse stato stipulato alla data in cui è stato firmato il compromesso.
Affinché però si verifichi la retroattività del contratto definitivo alla stipula del preliminare, è necessario che anche il contratto definitivo venga trascritto entro un anno dalla data che le parti hanno fissato nel preliminare per la conclusione del definitivo, in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare.
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