Vuoi risparmiare sulla bolletta? Migliora l'efficienza energetica di casa
Si chiama “Civico 5.0 – Un altro modo di vivere in condominio” ed è la campagna lanciata a dicembre da Legambiente per sensibilizzare gli italiani riguardo a un problema molto attuale, di cui non si parla abbastanza: nella nostra Penisola circa 20 milioni di persone abitano in appartamenti costruiti prima degli anni Novanta con tecniche e materiali che non prestavano alcuna attenzione all’ambiente. Il risultato è che questi difetti strutturali fanno lievitare la bolletta e danneggiano la nostra salute, immettendo nell’atmosfera tonnellate di gas serra.
Riqualificare per risparmiare
Come invertire la tendenza? Secondo Legambiente è necessario riqualificare almeno 30mila condomini l’anno entro il 2030 per ridurre del 50% i consumi e risparmiare 394,5 milioni di euro, circa 620 euro ad alloggio ogni 12 mesi. In questo modo, oltre ad aumentare il valore degli immobili, si eviterebbe l’immissione di 840 mila tonnellate di CO2 nell’atmosfera. Il primo step per raggiungere l’obiettivo è la condivisione: lavanderia o rete wi-fi in comune e un deposito con frigo e freezer per un gruppo di acquisto, per fare alcuni esempi, permettono un notevole risparmio energetico. All’estero lo hanno già capito: in Germania e Olanda i Governo hanno introdotto programmi per la riqualificazione degli edifici residenziali più datati.
L’importanza degli elettrodomestici
Non sono solo i condomini a “mangiare” energia. Una voce di spesa importante per le famiglie è quella legata agli elettrodomestici poco efficienti: frigoriferi, forni, lavatrici e climatizzatori fanno spendere più di 2.500 euro all’anno. Ecco perché Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, invita a informarsi molto bene sulla classe energetica prima dell’acquisto di un nuovo apparecchio.
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giovedì 31 gennaio 2019
Vuoi risparmiare sulla bolletta? Migliora l'efficienza energetica di casa
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Jesi, appartamento di 65 mq al piano terra con giardino esclusivo
JESI (zona centro)
In bifamiliare esternamente ristrutturata, appartamento al piano terra di 65 mq.
Completamente rivisto e composto da: soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno, lavanderia e cantina.
Completa la proprietà un ampio giardino esclusivo di 70 mq. in parte piastrellato e con graziosa veranda.
Possibilità di acquistare anche l’altro appartamento al piano primo.
AJE 3145 - euro 85.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860
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venerdì 18 gennaio 2019
Legge di bilancio 2019, le novità del sismabonus
Legge di bilancio 2019, le novità del sismabonus
Confermato nella legge di Bilancio 2019 il Sismabonus. Si tratta di una detrazione per le spese sostenute per la messa in sicurezza antisismica degli immobili compresi nelle zone ad alta pericolosità.
La detrazione del sisma bonus 2019 riguarda i costi sostenuti a partire dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 ed è uguale al 70% delle spese sostenute: nel caso in cui gli interventi effettuati portino a una riduzione di una classe di rischio sismico. Nel caso in cui l'intervento porti alla riduzione di due classi di rischio, la detrazione è elevata all'80%.
La detrazione del sisma bonus è valida per un limite massimo di spesa pari a 96mila euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di riduzione del rischio sismico siano realizzati su parti condominiali, le detrazioni sono rispettivamente del 75% e dell'85%.
La detrazione riguarda gli edifici compresi nelle zone 1 e 2, quelle ad alta pericolosità sismica, ma da quest'anno anche nella zona 3. Cancellate le agevolazioni alle consulenze tecniche per la classificazione sismica degli edifici che non sfociano automaticamente in interventi di messa in sicurezza.
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Confermato nella legge di Bilancio 2019 il Sismabonus. Si tratta di una detrazione per le spese sostenute per la messa in sicurezza antisismica degli immobili compresi nelle zone ad alta pericolosità.
La detrazione del sisma bonus 2019 riguarda i costi sostenuti a partire dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 ed è uguale al 70% delle spese sostenute: nel caso in cui gli interventi effettuati portino a una riduzione di una classe di rischio sismico. Nel caso in cui l'intervento porti alla riduzione di due classi di rischio, la detrazione è elevata all'80%.
La detrazione del sisma bonus è valida per un limite massimo di spesa pari a 96mila euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di riduzione del rischio sismico siano realizzati su parti condominiali, le detrazioni sono rispettivamente del 75% e dell'85%.
La detrazione riguarda gli edifici compresi nelle zone 1 e 2, quelle ad alta pericolosità sismica, ma da quest'anno anche nella zona 3. Cancellate le agevolazioni alle consulenze tecniche per la classificazione sismica degli edifici che non sfociano automaticamente in interventi di messa in sicurezza.
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mercoledì 16 gennaio 2019
Vendita casa, cosa succede se non viene consegnato il certificato di agibilità?
Vendita casa, cosa succede se non viene consegnato il certificato di agibilità?
Quando si affronta un’operazione di vendita della casa, cosa succede se non viene consegnato il certificato di agibilità? Si tratta di una questione molto dibattuta, sulla quale di recente si è espressa la Cassazione. Ma numerose sono le pronunce giurisprudenziali sul tema.
Nel caso in cui venga firmato un contratto preliminare di compravendita immobiliare, l’acquirente poi richieda il certificato di agibilità senza che il venditore però lo fornisca, può l’acquirente rifiutarsi di sottoscrivere il contratto definitivo e richiedere la caparra versata?
Secondo la giurisprudenza, l’agibilità di un immobile destinato ad uso abitazione è una qualità essenziale che deve essere garantita dal venditore. Con la pronuncia n. 8199 dell’11 agosto 1990, la Cassazione ha stabilito che l’acquirente può richiedere la risoluzione del contratto se nel corso della vendita di una casa il venditore non consegna il certificato di agibilità.
Anche nel caso in cui nel contratto preliminare non venga specificata la consegna del certificato di agibilità per la casa, se il venditore non lo consegna prima della compravendita dell’immobile commette un inadempimento contrattuale. L’eventuale inagibilità di un immobile deve essere espressamente indicata nel contratto preliminare e l’acquirente deve esserne consapevole fin dal primo momento.
Con la sentenza n. 622/19 del 14 gennaio 2019, la Cassazione ha confermato che in una compravendita di un immobile destinato ad abitazione il certificato di agibilità per la casa costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto. Esso è in grado di incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico sociale assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità.
Se dunque l’acquirente richiede il certificato di agibilità e il venditore non lo fornisce, il compratore può decidere di non stipulare il contratto definitivo e chiedere la restituzione di tutti gli acconti già versati e, se previsto nel contratto preliminare, il doppio della caparra.
In passato, con la sentenza n. 2438/2016, la Cassazione ha affermato che l’obbligo di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sul venditore, in base all’art. 1477, terzo comma, del codice civile. E’ quindi legittimo il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la definitiva compravendita di un immobile privo del certificato anche se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune.
Nel dettaglio, la Cassazione ha spiegato che il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune (nei cui confronti peraltro è obbligato ad attivarsi il promittente venditore) è giustificato, poiché l’acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene.
La Suprema Corte ha fatto sapere che “la consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’art. 1477 cod. civ., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incide sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto”.
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Quando si affronta un’operazione di vendita della casa, cosa succede se non viene consegnato il certificato di agibilità? Si tratta di una questione molto dibattuta, sulla quale di recente si è espressa la Cassazione. Ma numerose sono le pronunce giurisprudenziali sul tema.
Nel caso in cui venga firmato un contratto preliminare di compravendita immobiliare, l’acquirente poi richieda il certificato di agibilità senza che il venditore però lo fornisca, può l’acquirente rifiutarsi di sottoscrivere il contratto definitivo e richiedere la caparra versata?
Secondo la giurisprudenza, l’agibilità di un immobile destinato ad uso abitazione è una qualità essenziale che deve essere garantita dal venditore. Con la pronuncia n. 8199 dell’11 agosto 1990, la Cassazione ha stabilito che l’acquirente può richiedere la risoluzione del contratto se nel corso della vendita di una casa il venditore non consegna il certificato di agibilità.
Anche nel caso in cui nel contratto preliminare non venga specificata la consegna del certificato di agibilità per la casa, se il venditore non lo consegna prima della compravendita dell’immobile commette un inadempimento contrattuale. L’eventuale inagibilità di un immobile deve essere espressamente indicata nel contratto preliminare e l’acquirente deve esserne consapevole fin dal primo momento.
Con la sentenza n. 622/19 del 14 gennaio 2019, la Cassazione ha confermato che in una compravendita di un immobile destinato ad abitazione il certificato di agibilità per la casa costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto. Esso è in grado di incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico sociale assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità.
Se dunque l’acquirente richiede il certificato di agibilità e il venditore non lo fornisce, il compratore può decidere di non stipulare il contratto definitivo e chiedere la restituzione di tutti gli acconti già versati e, se previsto nel contratto preliminare, il doppio della caparra.
In passato, con la sentenza n. 2438/2016, la Cassazione ha affermato che l’obbligo di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sul venditore, in base all’art. 1477, terzo comma, del codice civile. E’ quindi legittimo il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la definitiva compravendita di un immobile privo del certificato anche se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune.
Nel dettaglio, la Cassazione ha spiegato che il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune (nei cui confronti peraltro è obbligato ad attivarsi il promittente venditore) è giustificato, poiché l’acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene.
La Suprema Corte ha fatto sapere che “la consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’art. 1477 cod. civ., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incide sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto”.
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martedì 15 gennaio 2019
Fondo di garanzia mutui prima casa, si chiude a febbraio 2019?
Fondo di garanzia mutui prima casa, si chiude a febbraio 2019?
Nel 2019 il Fondo mutui prima casa, destinato a chi abbia necessità di acquistare un’abitazione principale ma abbia qualche difficoltà a farsi concedere un prestito, rischia di esaurirsi.
Legge di Bilancio 2019, nessun rifinanziamento per il Fondo di Garanzia
Il Fondo mutui prima casa è lo strumento, istituito con la legge di Stabilità 2014, che ha offerto garanzie fino al 50% della quota capitale a beneficio di chi ha difficile accesso al credito, in massima parte under 35. Fino ad ora ben 80 mila crediti ipotecari sono stati sbloccati grazie a questa misura, per l’acquisto di una abitazione principale non di lusso. La legge di bilancio 2019 tuttavia non ha previsto il suo rifinanziamento.
Il che significa, come Consap ha fatto sapere, che il fondo avrà ancora 50 giorni di autonomia, fino alla fine di febbraio, quando verrà sbloccata l’ultima tranche di finanziamenti da 650 milioni di euro. Tuttavia, poi sarà costretto a ridurre molto la sua portata dal momento che non sono state previste misure di nuova liquidità per il fondo nella nuova legge di Bilancio, e che l’unica fonte di liquidità resteranno i pagamenti delle rate di coloro che hanno sottoscritto i mutui tramite il fondo. Le richieste che pervengono sono ancora tante, circa 250 al giorno: di questo passo sarà necessaria una lista d’attesa.
Fondo di garanzia mutui prima casa, come funziona
Il Fondo di Garanzia funziona concedendo una garanzia, appunto, statale alle 180 banche aderenti del 50% sulla quota capitale di mutuo richiesta da chiunque riscontri difficoltà di accesso al credito e debba acquistare una prima casa non di lusso con un tetto massimo di 250 mila euro. Non ci sono limiti per la richiesta di questo sostegno statale, ma un occhio di riguardo è rivolto ai giovani precari, under 35, e ad altre categorie “deboli”. A questi finanziamenti è applicato il limite massimo del Tasso Effettivo Globale pari al Taeg medio sui mutui rilevato trimestralmente dal Mef. Delle oltre 121,5 mila domande pervenute al dicembre 2018, oltre 105 mila sono state accolte, sbloccando mutui per 8 miliardi di euro.
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Nel 2019 il Fondo mutui prima casa, destinato a chi abbia necessità di acquistare un’abitazione principale ma abbia qualche difficoltà a farsi concedere un prestito, rischia di esaurirsi.
Legge di Bilancio 2019, nessun rifinanziamento per il Fondo di Garanzia
Il Fondo mutui prima casa è lo strumento, istituito con la legge di Stabilità 2014, che ha offerto garanzie fino al 50% della quota capitale a beneficio di chi ha difficile accesso al credito, in massima parte under 35. Fino ad ora ben 80 mila crediti ipotecari sono stati sbloccati grazie a questa misura, per l’acquisto di una abitazione principale non di lusso. La legge di bilancio 2019 tuttavia non ha previsto il suo rifinanziamento.
Il che significa, come Consap ha fatto sapere, che il fondo avrà ancora 50 giorni di autonomia, fino alla fine di febbraio, quando verrà sbloccata l’ultima tranche di finanziamenti da 650 milioni di euro. Tuttavia, poi sarà costretto a ridurre molto la sua portata dal momento che non sono state previste misure di nuova liquidità per il fondo nella nuova legge di Bilancio, e che l’unica fonte di liquidità resteranno i pagamenti delle rate di coloro che hanno sottoscritto i mutui tramite il fondo. Le richieste che pervengono sono ancora tante, circa 250 al giorno: di questo passo sarà necessaria una lista d’attesa.
Fondo di garanzia mutui prima casa, come funziona
Il Fondo di Garanzia funziona concedendo una garanzia, appunto, statale alle 180 banche aderenti del 50% sulla quota capitale di mutuo richiesta da chiunque riscontri difficoltà di accesso al credito e debba acquistare una prima casa non di lusso con un tetto massimo di 250 mila euro. Non ci sono limiti per la richiesta di questo sostegno statale, ma un occhio di riguardo è rivolto ai giovani precari, under 35, e ad altre categorie “deboli”. A questi finanziamenti è applicato il limite massimo del Tasso Effettivo Globale pari al Taeg medio sui mutui rilevato trimestralmente dal Mef. Delle oltre 121,5 mila domande pervenute al dicembre 2018, oltre 105 mila sono state accolte, sbloccando mutui per 8 miliardi di euro.
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lunedì 14 gennaio 2019
Appartamento di 65 mq. al secondo piano
In posizione riservata e ben servita, Appartamento di 65 mq. al secondo ed ultimo piano di un piccolo contesto abitativo di recente costruzione.
La soluzione, servita di ascensore è così composta: Soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno e due balconi.
Completano la proprietà: garage di 20 mq., posto auto esterno riservato e soffitta.
Possibilità di acquisto della cucina.
Classe energetica: C
AJS 3109 euro 128.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860
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appartamento con garage,
due balconi,
due camere
martedì 8 gennaio 2019
Bonus ristrutturazioni 2019, come funzionerà
Bonus ristrutturazioni 2019, come funzionerà
La legge di Bilancio 2019 ha prorogato anche per quest'anno il bonus ristrutturazioni, ovvero la detrazione fiscale del 50% per gli interventi edilizi effettuati sul proprio immobile o sulle parti comuni dei condomini.
Proroga del bonus ristrutturazione per il 2019
Puntuale è arrivata la proroga al 31 dicembre 2019 del bonus risutrutturazioni, che prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazioni delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.
Le novità del bonus ristrutturazione 2019
La principale novità del bonus ristrutturazione 2019 riguarda l'obbligo - introdotto a partire dallo scorso novembre - in caso di interventi che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di trasmettere i dati dell'intervento all'Enea entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Requisiti per accedere al bonus
Possono accedere al bonus ristrutturazioni tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) residenti o meno nel territorio dello Stato. Non si tratta solo dei proprietari, ma anche di gode di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le spese, ovvero: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento, locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, imprenditori individuali; soggetti che producono redditi in forma associata alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno inoltre diritto alla detrazione se sostengono le spese e sono intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento; il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge, il componente dell'unione civile; il convivente more uxorio non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1º gennaio 2016.
Tetto di spesa per il bonus ristrutturazione 2019
Chi ristruttura il proprio immobile può usufruire di una detrazione Irpef del 50% con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare.
Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui si è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
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La legge di Bilancio 2019 ha prorogato anche per quest'anno il bonus ristrutturazioni, ovvero la detrazione fiscale del 50% per gli interventi edilizi effettuati sul proprio immobile o sulle parti comuni dei condomini.
Proroga del bonus ristrutturazione per il 2019
Puntuale è arrivata la proroga al 31 dicembre 2019 del bonus risutrutturazioni, che prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazioni delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.
Le novità del bonus ristrutturazione 2019
La principale novità del bonus ristrutturazione 2019 riguarda l'obbligo - introdotto a partire dallo scorso novembre - in caso di interventi che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di trasmettere i dati dell'intervento all'Enea entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Requisiti per accedere al bonus
Possono accedere al bonus ristrutturazioni tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) residenti o meno nel territorio dello Stato. Non si tratta solo dei proprietari, ma anche di gode di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le spese, ovvero: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento, locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, imprenditori individuali; soggetti che producono redditi in forma associata alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno inoltre diritto alla detrazione se sostengono le spese e sono intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento; il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge, il componente dell'unione civile; il convivente more uxorio non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1º gennaio 2016.
Tetto di spesa per il bonus ristrutturazione 2019
Chi ristruttura il proprio immobile può usufruire di una detrazione Irpef del 50% con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare.
Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui si è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
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lunedì 7 gennaio 2019
Tasse da pagare su una casa ereditata, a quanto ammontano
Tasse da pagare su una casa ereditata, a quanto ammontano
Quali e quante sono le tasse da pagare su una casa ereditata? Per rispondere a tale domanda, bisogna prendere in considerazione le imposte di successione e le agevolazioni fiscali per il passaggio di proprietà dell’immobile. Senza dimenticare l’onorario del notaio, che deve necessariamente occuparsi della questione.
Se non si rinuncia all’eredità, se il valore è superiore a 100mila euro o se l’eredità comprende beni immobili (case, negozi, ville, terreni, magazzini, garage), bisogna presentare in via telematica tramite commercialista o Caf la dichiarazione di successione. In alternativa, l’adempimento può essere effettuato in autonomia tramite un software gratuito messo a disposizione di chiunque sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Imposta successione, le aliquote
Quando si eredita una casa è necessario pagare l’imposta di successione, che è soggetta a una serie di franchigie e aliquote.
Casa in eredità al coniuge, ai figli, ai genitori, ai nipoti: l’imposta di successione è pari al 4% del valore dell’eredità (attivo sottratto il passivo), ma solo per la parte che supera 1.000.000 di euro.
Casa in eredità a fratelli o sorelle: l’imposta di successione è pari al 6%, ma solo sul valore dell’eredità (attivo sottratto passivo) che supera 100mila euro.
Casa in eredità ad altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea correlata entro il 3° grado: l’imposta di successione è pari al 6% del valore dell’eredità.
Casa in eredità ad altri soggetti non legati da nessuno dei suddetti vincoli di parentela: l’imposta di successione è pari all’8% del valore dell’eredità senza franchigie.
Casa in eredità a un disabile: l’aliquota dell’imposta di successione è quella relativa all’eventuale grado di paretela, ma si applica solo per la parte di eredità che eccede 1,5 milioni di euro.
Imposta ipotecaria e catastale successione
Quando si eredita una casa bisogna poi pagare l’imposta ipotecaria e catastale. L’imposta ipotecaria è dovuta per le formalità di trascrizione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Territorio con un importo che si ottiene applicando al valore delle quote degli immobili (calcolato secondo il valore catastale) l’aliquota del 2%. L’imposta catastale è dovuta per un importo che si ottiene applicando al valore delle quote degli immobili (calcolato secondo il valore catastale) l’aliquota dell’1%.
Ci sono però da considerare le agevolazioni fiscali sulla prima casa, che possono essere sfruttate se la casa non è di lusso, ossia accatastata A/8 o A/9; se l’erede non ha, nello stesso Comune, un altro immobile adibito ad abitazione; se l’erede non ha, in qualsiasi altro Comune, un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione; se l’erede trasferisce la sua residenza nel Comune ove si trova la casa ereditata entro 18 mesi dal passaggio di proprietà della casa ereditata. A patto che ricorrano tali condizioni, l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria sono dovute in misura fissa e sono pari a 200 euro ciascuna.
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Quali e quante sono le tasse da pagare su una casa ereditata? Per rispondere a tale domanda, bisogna prendere in considerazione le imposte di successione e le agevolazioni fiscali per il passaggio di proprietà dell’immobile. Senza dimenticare l’onorario del notaio, che deve necessariamente occuparsi della questione.
Se non si rinuncia all’eredità, se il valore è superiore a 100mila euro o se l’eredità comprende beni immobili (case, negozi, ville, terreni, magazzini, garage), bisogna presentare in via telematica tramite commercialista o Caf la dichiarazione di successione. In alternativa, l’adempimento può essere effettuato in autonomia tramite un software gratuito messo a disposizione di chiunque sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Imposta successione, le aliquote
Quando si eredita una casa è necessario pagare l’imposta di successione, che è soggetta a una serie di franchigie e aliquote.
Casa in eredità al coniuge, ai figli, ai genitori, ai nipoti: l’imposta di successione è pari al 4% del valore dell’eredità (attivo sottratto il passivo), ma solo per la parte che supera 1.000.000 di euro.
Casa in eredità a fratelli o sorelle: l’imposta di successione è pari al 6%, ma solo sul valore dell’eredità (attivo sottratto passivo) che supera 100mila euro.
Casa in eredità ad altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea correlata entro il 3° grado: l’imposta di successione è pari al 6% del valore dell’eredità.
Casa in eredità ad altri soggetti non legati da nessuno dei suddetti vincoli di parentela: l’imposta di successione è pari all’8% del valore dell’eredità senza franchigie.
Casa in eredità a un disabile: l’aliquota dell’imposta di successione è quella relativa all’eventuale grado di paretela, ma si applica solo per la parte di eredità che eccede 1,5 milioni di euro.
Imposta ipotecaria e catastale successione
Quando si eredita una casa bisogna poi pagare l’imposta ipotecaria e catastale. L’imposta ipotecaria è dovuta per le formalità di trascrizione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Territorio con un importo che si ottiene applicando al valore delle quote degli immobili (calcolato secondo il valore catastale) l’aliquota del 2%. L’imposta catastale è dovuta per un importo che si ottiene applicando al valore delle quote degli immobili (calcolato secondo il valore catastale) l’aliquota dell’1%.
Ci sono però da considerare le agevolazioni fiscali sulla prima casa, che possono essere sfruttate se la casa non è di lusso, ossia accatastata A/8 o A/9; se l’erede non ha, nello stesso Comune, un altro immobile adibito ad abitazione; se l’erede non ha, in qualsiasi altro Comune, un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione; se l’erede trasferisce la sua residenza nel Comune ove si trova la casa ereditata entro 18 mesi dal passaggio di proprietà della casa ereditata. A patto che ricorrano tali condizioni, l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria sono dovute in misura fissa e sono pari a 200 euro ciascuna.
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venerdì 4 gennaio 2019
Mutuo a tasso zero 2019, come funziona
Mutuo a tasso zero 2019, come funziona
All’interno del cosiddetto “Pacchetto Sud”, la legge di Bilancio 2019 ha previsto il mutuo a tasso zero. Si tratta di una misura economica rivolta alle coppie che hanno già due figli e che entro il 2021 prevedono di allargare il nucleo familiare con un terzo nascituro.
Mutuo a tasso zero per terzo figlio
In particolare, la misura prevede a partire dal 1° gennaio 2019 la possibilità di erogare un mutuo a tasso zero per l’acquisto della prima casa fino a un valore massimo di 200.000 euro e una durata massima di 20 anni, nonché la concessione di un terreno a uso agricolo nella stessa area della casa. I soggetti interessati dalla misura sono le coppie che hanno già due figli e che entro il 2021 progettano di farne un terzo.
I terreni agricoli e le rispettive case da acquistare usufruendo del mutuo a tasso zero si trovano nel Sud Italia, si tratta di terreni dismessi o in stato di abbandono di attuale proprietà dello Stato o di privati.
Mutuo a tasso zero, i requisiti del finanziamento
A poter beneficiare del mutuo a tasso zero sono le coppie con due figli intenzionate ad avere un terzo figlio entro il 2021.
Mutuo a tasso zero, l’importo
Il mutuo a tasso zero potrà avere un valore massimo di 200.000 euro e una durata massima di 20 anni.
All’interno del cosiddetto “Pacchetto Sud”, la legge di Bilancio 2019 ha previsto il mutuo a tasso zero. Si tratta di una misura economica rivolta alle coppie che hanno già due figli e che entro il 2021 prevedono di allargare il nucleo familiare con un terzo nascituro.
Mutuo a tasso zero per terzo figlio
In particolare, la misura prevede a partire dal 1° gennaio 2019 la possibilità di erogare un mutuo a tasso zero per l’acquisto della prima casa fino a un valore massimo di 200.000 euro e una durata massima di 20 anni, nonché la concessione di un terreno a uso agricolo nella stessa area della casa. I soggetti interessati dalla misura sono le coppie che hanno già due figli e che entro il 2021 progettano di farne un terzo.
I terreni agricoli e le rispettive case da acquistare usufruendo del mutuo a tasso zero si trovano nel Sud Italia, si tratta di terreni dismessi o in stato di abbandono di attuale proprietà dello Stato o di privati.
Mutuo a tasso zero, i requisiti del finanziamento
A poter beneficiare del mutuo a tasso zero sono le coppie con due figli intenzionate ad avere un terzo figlio entro il 2021.
Mutuo a tasso zero, l’importo
Il mutuo a tasso zero potrà avere un valore massimo di 200.000 euro e una durata massima di 20 anni.
giovedì 3 gennaio 2019
Jesi, in zona tranquilla e ben servita, Appartamento di 110 mq. al primo piano
JESI (zona Fausto Coppi)
In zona tranquilla e ben servita, luminoso Appartamento di 110 mq. posto al primo piano di un immobile in buone condizioni e dotato di ascensore.
La soluzione è così composta: Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, una camera matrimoniale, due camerette, doppi servizi e due piccoli terrazzi.
Completano la proprietà: garage di 20 mq., cantina e corte condominiale con possibilità di parcheggio.
AJE 4266 Euro 170.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860
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In zona tranquilla e ben servita, luminoso Appartamento di 110 mq. posto al primo piano di un immobile in buone condizioni e dotato di ascensore.
La soluzione è così composta: Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, una camera matrimoniale, due camerette, doppi servizi e due piccoli terrazzi.
Completano la proprietà: garage di 20 mq., cantina e corte condominiale con possibilità di parcheggio.
AJE 4266 Euro 170.000
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mercoledì 2 gennaio 2019
Jesi, in zona molto tranquilla, Appartamento di 115 mq. completamente ristrutturato
JESI (zona Gramsci)
In zona molto tranquilla, elegante appartamento di 115 mq. completamente ristrutturato nel 2016.
L’immobile è situato al piano rialzato di una piccola palazzina in buone condizioni ed è così composto: Ingresso su ampio e luminoso soggiorno con moderna cucina a isola, tre camere, doppi servizi e balcone.
Pavimentazione in parquet in tutta l’abitazione e predisposizione per impianto di condizionamento.
Giardino condominiale di 200 mq. Classe energetica F.
AJE 4215 euro 180.000
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In zona molto tranquilla, elegante appartamento di 115 mq. completamente ristrutturato nel 2016.
L’immobile è situato al piano rialzato di una piccola palazzina in buone condizioni ed è così composto: Ingresso su ampio e luminoso soggiorno con moderna cucina a isola, tre camere, doppi servizi e balcone.
Pavimentazione in parquet in tutta l’abitazione e predisposizione per impianto di condizionamento.
Giardino condominiale di 200 mq. Classe energetica F.
AJE 4215 euro 180.000
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