Agevolazioni prima casa: non decadono chiedendo cambio di residenza
Non è necessario trasferire materialmente la residenza nell’abitazione acquistata, per non perdere le agevolazioni prima casa, sarà sufficiente inoltrare al Comune la domanda di trasferimento.
Anche se fisicamente la residenza non è avvenuta, le agevolazioni prima casa non si perderanno se è stata inoltrata regolarmente la richiesta al Comune di trasferimento della residenza entro i 18 mesi dall’atto notarile. Come noto, la legge prevede che si potrà usufruire di agevolazioni prima casa per l’acquisto ma entro 18 mesi dal rogito, il contribuente che ha usufruito del bonus dovrà trasferire la propria residenza nel nuovo immobile, in caso contrario, si potrà incorrere in sanzioni. A chiarire che le agevolazioni prima casa non decadono è stata la Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 2485/67/15 depositata l’8 giugno 2015. Se il contribuente ha regolarmente presentato la domanda di trasferimento entro i 18 mesi richiesti, si precisa, lo stesso non dovrà rispondere delle lungaggini burocratiche che non gli competono. La sentenza prende il via da una notifica dell’Agenzia delle Entrate indirizzata ad una contribuente, un avviso di liquidazione Iva relativo ad un atto di compravendita. In buona sostanza, si chiedeva la revoca dell’agevolazioni prima casa che vuole l’imposta Iva al 4 per cento. La contribuente non aveva trasferito la residenza entro i termini previsti, da qui la revoca. La contribuente ha fatto ricorso sostenendo che la legge non richiedeva il trasferimento materiale nel fabbricato acquistato, bensì, nei 18 mesi doveva essere presentata al Comune domanda di trasferimento della residenza. Il ricorso è stato accolto da Ctp dopo aver accertato che la domanda era stata presentata come richiesto dalla legge. È stato presentato un appello che, comunque, non è stato accettato, dunque, la contribuente non ha perso le agevolazioni prima casa. Per poter godere delle agevolazioni prima casa che, ricordiamo essere l’imposta di registro al 2 per cento e, se acquistato da impresa di costruzione, Iva al 4 per cento, imposta ipotecaria e catastale pari a 100 euro, è necessario che l’immobile acquistato non sia di lusso e sia destinato ad abitazione; le agevolazioni prima casa si possono ottenere per una sola abitazione ed a patto che non si sia goduto degli stessi benefici per altri immobili; l’acquirente deve avere la propria residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile, in alternativa, al momento della stipula si impegnerà a trasferire la residenza entro 18 mesi dalla data del rogito, in caso contrario decadranno i benefici fiscali.
Anche se fisicamente la residenza non è avvenuta, le agevolazioni prima casa non si perderanno se è stata inoltrata regolarmente la richiesta al Comune di trasferimento della residenza entro i 18 mesi dall’atto notarile. Come noto, la legge prevede che si potrà usufruire di agevolazioni prima casa per l’acquisto ma entro 18 mesi dal rogito, il contribuente che ha usufruito del bonus dovrà trasferire la propria residenza nel nuovo immobile, in caso contrario, si potrà incorrere in sanzioni. A chiarire che le agevolazioni prima casa non decadono è stata la Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 2485/67/15 depositata l’8 giugno 2015. Se il contribuente ha regolarmente presentato la domanda di trasferimento entro i 18 mesi richiesti, si precisa, lo stesso non dovrà rispondere delle lungaggini burocratiche che non gli competono. La sentenza prende il via da una notifica dell’Agenzia delle Entrate indirizzata ad una contribuente, un avviso di liquidazione Iva relativo ad un atto di compravendita. In buona sostanza, si chiedeva la revoca dell’agevolazioni prima casa che vuole l’imposta Iva al 4 per cento. La contribuente non aveva trasferito la residenza entro i termini previsti, da qui la revoca. La contribuente ha fatto ricorso sostenendo che la legge non richiedeva il trasferimento materiale nel fabbricato acquistato, bensì, nei 18 mesi doveva essere presentata al Comune domanda di trasferimento della residenza. Il ricorso è stato accolto da Ctp dopo aver accertato che la domanda era stata presentata come richiesto dalla legge. È stato presentato un appello che, comunque, non è stato accettato, dunque, la contribuente non ha perso le agevolazioni prima casa. Per poter godere delle agevolazioni prima casa che, ricordiamo essere l’imposta di registro al 2 per cento e, se acquistato da impresa di costruzione, Iva al 4 per cento, imposta ipotecaria e catastale pari a 100 euro, è necessario che l’immobile acquistato non sia di lusso e sia destinato ad abitazione; le agevolazioni prima casa si possono ottenere per una sola abitazione ed a patto che non si sia goduto degli stessi benefici per altri immobili; l’acquirente deve avere la propria residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile, in alternativa, al momento della stipula si impegnerà a trasferire la residenza entro 18 mesi dalla data del rogito, in caso contrario decadranno i benefici fiscali.