Bonus mobili, spese trasporto e montaggio rientrano nelle detrazioni?
Anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati con il bonus mobili rientrano nelle agevolazioni? A rispondere a questo quesito è l'Agenzia delle Entrate nella rivista telematica Fisco Oggi.
Secondo la circolare n 29/E del 18 settembre 2013, anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati rientrano nelle agevolazioni del cosiddetto "bonus mobili". Per tale ragione anche i pagamenti di queste ultime devono essere effettuati con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito il pagamento tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
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- E' necessario che uno dei due non abbia
superato i 35 anni o arrivi a quell’età nel 2016 (a prescindere dal
giorno e dal mese in cui cade il compleanno). Devono essere coppie che
nel 2016 risultano sposate o conviventi more uxorio da almeno tre anni,
come attestato dall’iscrizione nello stesso stato di famiglia o tramite
autocertificazione.
- La casa può essere acquistata, a titolo oneroso
o gratuito, da entrambi i componenti o anche da uno solo di essi,
purché sia in possesso del requisito anagrafico.
- L’immobile deve
risultare acquistato nel 2015 e nel 2016. Nel secondo caso, la
destinazione ad abitazione principale deve avvenire, al massimo, entro
il termine di presentazione del modello Unico Pf 2017.
- La
detrazione riguarda esclusivamente i mobili, non i grandi
elettrodomestici, acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per
arredare l’abitazione principale della giovane coppia, anche nel caso in
cui l’acquisto dei mobili preceda il rogito della casa.
- Per
l’analogia con il “bonus mobili” ordinario, il documento rimanda alla
circolare 29/2013 per individuare i beni agevolabili (armadi, divani,
sedie, tavoli, letti, comodini, scrivanie, librerie, lampadari,
materassi, eccetera), ribadendo che sono esclusi pavimenti, porte,
tende, altri complementi di arredo e l’usato.
- La detrazione,
stabilisce la norma della Legge di Stabilità 2016, è pari al 50% della
spesa sostenuta su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro,
riferito alla coppia. L’acquisto può essere fatto da entrambi i
componenti la coppia o da uno dei due, anche se non è intestatario
dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni.
- Lo sconto non è
cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici; la regola
decade se i due benefici riguardano immobili diversi.
Per quanto riguarda il pagamento, va eseguito con bonifico oppure con carte di credito o di debito. No ad assegni e contante. Come
chiarisce la circolare, il bonifico non deve necessariamente essere
quello predisposto da banche e Poste (non deve essere soggetto a
ritenuta) come per gli interventi di ristrutturazione edilizia; la
semplificazione viene estesa anche agli acquisti relativi al “bonus
mobili” generico. In caso di pagamento con moneta elettronica, si
considera data di pagamento il giorno di utilizzo della carta indicata
sulla ricevuta telematica di avvenuta transazione e non la data di
addebito sul conto corrente.
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