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venerdì 2 marzo 2018

Bonus mobili, spese trasporto e montaggio rientrano nelle detrazioni?

Bonus mobili, spese trasporto e montaggio rientrano nelle detrazioni?
 Anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati con il bonus mobili rientrano nelle agevolazioni? A rispondere a questo quesito è l'Agenzia delle Entrate nella rivista telematica Fisco Oggi.
Secondo la circolare n 29/E del 18 settembre 2013, anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati rientrano nelle agevolazioni del cosiddetto "bonus mobili". Per tale ragione anche i pagamenti di queste ultime devono essere effettuati con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito il pagamento tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
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mercoledì 28 febbraio 2018

Mutuo e acquisto prima casa, ecco alcune agevolazioni

Mutuo e acquisto prima casa, ecco alcune agevolazioni
Anche nel 2018 le fasce più deboli della popolazione possono acquistare una casa. Questo grazie ad alcune agevolazioni e a diversi strumenti finanziari. Vediamo quali.
Fondo garanzia prima casa – Il fondo rilascia la garanzia statale per mutui fino a 250.000 euro. Si tratta di uno strumento gestito da Consap (concessionaria pubblica di servizi assicurativi) e grazie al quale i soggetti che non hanno solide garanzie finanziarie da presentare alle banche hanno più facile accesso al credito. Il fondo, infatti, rilascia garanzia a copertura di un massimo del 50% della quota capitale.
Fondo solidarietà mutui acquisto prima casa – Questo fondo, gestito sempre da Consap, va in soccorso delle famiglie che nel corso di quest’anno dovessero essere in difficoltà nel pagare le rate del mutuo. Il fondo è stato istituito dalla legge 244/2017. In caso di perdita di lavoro o insorgere di un’invalidità, ad esempio, si può chiedere la sospensione delle rate. In base a quanto previsto, l’Isee del nucleo familiare non deve superare i 30.000 euro e il mutuo i 250.000 euro ed è possibile saltare le rate per 18 mesi complessivi, divisi anche in due periodi diversi. Nel corso della sospensione, il fondo paga gli interessi alle banche, il proprietario della casa poi ripagherà il capitale allungando la rata del mutuo. E’ da ricordare poi che l’Abi ha prorogato fino al prossimo 31 luglio l’accordo con le associazioni dei consumatori sulla sospensione della sola quota capitale dei finanziamenti concessi alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione o dei crediti al consumo.
Leasing immobiliare residenziale – Il leasing immobiliare residenziale consente fino al 31 dicembre 2020 di abitare una casa fin dal momento della sottoscrizione del contratto pagando un canone, ma rinviando la decisione di acquisirla in proprietà. Chi ha un reddito inferiore a 55.000 euro e un’età inferiore a 35 anni può detrarre dall’Irpef il 19% sui canoni di leasing, entro il limite di 8.000 euro l’anno, e sulla rata di riscatto finale per un importo non superiore a 20.000 euro, per chi ha oltre 35 anni queste cifre sono dimezzate.
Rent to buy – Il rent to buy, disciplinato dal decreto legge 47/2014, permette di diventare proprietari di una casa dopo averla abitata come inquilino per almeno sette anni. L’opzione di acquisto deve essere esercitata entro 10 anni dall’inizio della locazione. Il rent to buy deve riguardare la prima casa e il futuro acquirente e i familiari non devono possederne, sul territorio regionale, già una adeguata alle loro esigenze. Il prezzo di vendita dell’abitazione è stabilito tra compratore e venditore, ma non può superare l’importo stabilito nella convenzione che l’impresa costruttrice deve sottoscrivere con il Comune. Per l’acquirente non sono previsti incentivi fiscali.
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venerdì 22 dicembre 2017

Bonus prima casa, via libera in caso di accorpamento di appartamento

Bonus prima casa, via libera in caso di accorpamento di appartamento
Importanti chiarimenti per quanto riguarda l’applicabilità del bonus prima casa. Con la Risoluzione n. 154/E del 19/12/2017, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che si ha diritto all’agevolazione anche per l’acquisto di un secondo immobile da unire a quello già posseduto per il quale si era beneficiato del bonus.
Viene dunque confermato che l’agevolazione sulla prima casa spetta anche per un acquisto successivo volto ad aumentare la superficie dell’abitazione. Si ha diritto al bonus prima casa anche nel caso di acquisto di un secondo immobile che si intende unire a quello già posseduto, qualora la fusione non comporti la trasformazione dell’unità immobiliare posseduta in abitazione di lusso.
A chiedere chiarimenti è stata una contribuente già proprietaria di due appartamenti nello stesso immobile, di cui una al secondo piano acquistata con le agevolazioni sull’acquisto e l’altra al terzo piano comprata come seconda casa, quindi senza fruire delle agevolazioni.
La contribuente chiedeva di allargarsi ulteriormente con un altro appartamento al terzo piano, con il quale costituire un’unica abitazione unendole tutte e tre catastalmente (ma senza che la nuova unità rientri nelle categorie A/1, A8 e A/9).
Per l’Agenzia è possibile la concessione delle agevolazioni prima casa sul nuovo acquisto e “non è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento; occorre considerare, infatti, che analogamente al caso esaminato con la circolare n. 31 del 2010, le agevolazioni per detto acquisto non potevano essere richieste, in quanto la contribuente risultava già titolare, al momento della stipula dell'atto di trasferimento, di altro immobile agevolato”.
Nel caso in cui l’acquisto del nuovo appartamento sia finalizzato ad unire le abitazioni in un’unica unità immobiliare si potrà beneficiare dell’agevolazione prima casa. Il tutto, però, nel rispetto di specifici requisiti: il nuovo immobile deve conservare le caratteristiche non di lusso, ovvero la categoria catastale con la quale verrà classificata la casa di abitazione deve essere diversa dalle categorie A\1, A\8 e A\9.
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giovedì 12 maggio 2016

Crescita importante per il settore dell'edilizia: +39%

Crescita importante per il settore dell'edilizia: +39%
Finalmente buone notizie anche per il settore dell’edilizia. Dal 2007 al 2015, spinto principalmente dai lavori di manutenzione straordinaria, questo comparto ha risalito la china arrivando a segnare un importante crescita del 39%; se poi ci si concentra sui soli dodici mesi del 2015, gli interventi di questo tipo hanno rappresentato una fetta del mercato di edilizia residenziale che definire importante sarebbe riduttivo visto che si è arrivati a sfiorare il 70%.
I numeri sono stati comunicati in occasione dell’anteprima stampa della manifestazione MADE EXPO che si svolgerà al polo fieristico di Milano Rho nel marzo del 2017.
Anche l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, l’ANCE, si è detta molto fiduciosa riguardo agli importi degli investimenti previsti nell’anno attualmente in corso, chiaramente con un occhio particolare per il settore del nuovo e delle manutenzioni straordinarie. Per il 2016 è atteso un incremento incredibile, che dovrebbe far arrivare a 132,5 miliardi di euro la cifra investita in questo comparto. Se si analizzano nel dettaglio i numeri e, soprattutto, ci si concentra sul solo 2015 scindendo le due componenti del mercato monitorate dall’ ANCE, vale a dire le manutenzioni straordinarie degli edifici già esistenti e le costruzioni di nuove unità abitative, si vede come le prime, con ottima probabilità anche in virtù degli incentivi fiscali, hanno vissuto un incremento del 3,6%. E' stata anche annunciata l’intenzione di istituire una giornata speciale, il Rebuild day che, auspicabilmente, dovrebbe replicare il successo del Design day istituito in occasione del Salone del mobile 2016.
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giovedì 7 aprile 2016

Bonus giovani coppie: approfondimenti

Bonus giovani coppie: approfondimenti
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un incentivo fiscale a favore delle giovani coppie, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della loro abitazione principale, in base all’articolo 1, comma 75, legge 208/2015. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7/E del 31 marzo 2016, chiarisce le modalità di applicazione dell’agevolazione, spiegando tutto sul bonus giovani coppie, ovvero requisiti, tempi e arredi agevolabili. La detrazione è pari al 50% dei costi sostenuti, fino a un tetto massimo di spesa di 16mila euro. Spiega anche che l’acquisto dei mobili non deve necessariamente avvenire dopo l’acquisto della casa. Il nuovo bonus giovani coppie, spiega la circolare, spetta esclusivamente per gli acquisti effettuati nel 2016 e deve essere fruito in dieci quote annuali di pari importo. Non è un ampliamento del “bonus mobili” collegato alle ristrutturazioni edilizie: infatti, la somma di spesa agevolabile è di 16mila euro e non di 10mila euro e i requisiti di accesso sono diversi. La circolare ha chiarito gli altri requisiti per fruire dell’agevolazione:
- E' necessario che uno dei due non abbia superato i 35 anni o arrivi a quell’età nel 2016 (a prescindere dal giorno e dal mese in cui cade il compleanno). Devono essere coppie che nel 2016 risultano sposate o conviventi more uxorio da almeno tre anni, come attestato dall’iscrizione nello stesso stato di famiglia o tramite autocertificazione.
- La casa può essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito, da entrambi i componenti o anche da uno solo di essi, purché sia in possesso del requisito anagrafico.
- L’immobile deve risultare acquistato nel 2015 e nel 2016. Nel secondo caso, la destinazione ad abitazione principale deve avvenire, al massimo, entro il termine di presentazione del modello Unico Pf 2017.
- La detrazione riguarda esclusivamente i mobili, non i grandi elettrodomestici, acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per arredare l’abitazione principale della giovane coppia, anche nel caso in cui l’acquisto dei mobili preceda il rogito della casa.
- Per l’analogia con il “bonus mobili” ordinario, il documento rimanda alla circolare 29/2013 per individuare i beni agevolabili (armadi, divani, sedie, tavoli, letti, comodini, scrivanie, librerie, lampadari, materassi, eccetera), ribadendo che sono esclusi pavimenti, porte, tende, altri complementi di arredo e l’usato.
- La detrazione, stabilisce la norma della Legge di Stabilità 2016, è pari al 50% della spesa sostenuta su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro, riferito alla coppia. L’acquisto può essere fatto da entrambi i componenti la coppia o da uno dei due, anche se non è intestatario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni.
- Lo sconto non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici; la regola decade se i due benefici riguardano immobili diversi.
Per quanto riguarda il pagamento, va eseguito con bonifico oppure con carte di credito o di debito. No ad assegni e contante. Come chiarisce la circolare, il bonifico non deve necessariamente essere quello predisposto da banche e Poste (non deve essere soggetto a ritenuta) come per gli interventi di ristrutturazione edilizia; la semplificazione viene estesa anche agli acquisti relativi al “bonus mobili” generico. In caso di pagamento con moneta elettronica, si considera data di pagamento il giorno di utilizzo della carta indicata sulla ricevuta telematica di avvenuta transazione e non la data di addebito sul conto corrente.
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lunedì 29 febbraio 2016

Agevolazioni sul recupero: aggiornamenti dalle Entrate

Agevolazioni sul recupero: aggiornamenti dalle Entrate
Dopo la Legge di Stabilità, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le prime indicazioni della guida per le agevolazioni sul recupero del 50% e del 65%, rispettivamente per chi ristruttura l’abitazione o ne aumenta il livello di efficienza energetica. La guida recepisce, quindi, le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 per le misure che saranno in vigore con le attuali percentuali fino al 31 dicembre 2016.
Il testo di legge approvato dal Parlamento contiene alcune importanti novità per le agevolazioni sul recupero: la detrazione al 65% è stata estesa anche agli enti di gestione delle case di edilizia residenziale pubblica e gli ex Iacp, che potranno contare su un fondo di 170 milioni di euro per le manutenzioni.
Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica
Il credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di efficienza energetica potrà essere ceduto dai singoli contribuenti alle imprese edili che effettuano lavori sulle parti comuni del condominio, nel caso in cui non si abbia sufficiente capienza fiscale. Aumentano gli interventi detraibili per l’efficientamento energetico delle abitazioni: l’Ecobonus, fino ad oggi previsto per interventi strutturali o per installazione di nuovi impianti, ora è stato esteso anche alle soluzioni domotiche che consentono il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione.
Novità per il bonus mobili
Importanti novità riguardano anche il cosiddetto bonus mobili, l’agevolazione del 50% su un limite di spesa di 10.000 euro prevista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici più efficienti. Con le nuove norme, il bonus non cambia ed è vincolato ai lavori di ristrutturazione. Infatti, per ottenere l’agevolazione, l’inizio dei lavori di interventi di ristrutturazione deve essere antecedente alla data di pagamento dei mobili e dei grandi elettrodomestici.
Bonus per le coppie under 35
In parallelo, il Governo ha introdotto un secondo bonus per le coppie under 35 conviventi o sposate da almeno 3 anni che acquistano casa, senza il vincolo della ristrutturazione. In questo caso, il tetto massimo di spesa è innalzato a 16.000 euro, con uno sconto del 50% da spalmare su 10 anni. I due bonus non sono cumulabili. Oltre al proprietario dell’immobile, possono fruire dello sgravio anche gli usufruttuari.
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martedì 30 giugno 2015

Agevolazioni prima casa: non decadono chiedendo cambio di residenza

Agevolazioni prima casa: non decadono chiedendo cambio di residenza
Non è necessario trasferire materialmente la residenza nell’abitazione acquistata, per non perdere le agevolazioni prima casa, sarà sufficiente inoltrare al Comune la domanda di trasferimento.
Anche se fisicamente la residenza non è avvenuta, le agevolazioni prima casa non si perderanno se è stata inoltrata regolarmente la richiesta al Comune di trasferimento della residenza entro i 18 mesi dall’atto notarile. Come noto, la legge prevede che si potrà usufruire di agevolazioni prima casa per l’acquisto ma entro 18 mesi dal rogito, il contribuente che ha usufruito del bonus dovrà trasferire la propria residenza nel nuovo immobile, in caso contrario, si potrà incorrere in sanzioni. A chiarire che le agevolazioni prima casa non decadono è stata la Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 2485/67/15 depositata l’8 giugno 2015. Se il contribuente ha regolarmente presentato la domanda di trasferimento entro i 18 mesi richiesti, si precisa, lo stesso non dovrà rispondere delle lungaggini burocratiche che non gli competono. La sentenza prende il via da una notifica dell’Agenzia delle Entrate indirizzata ad una contribuente, un avviso di liquidazione Iva relativo ad un atto di compravendita. In buona sostanza, si chiedeva la revoca dell’agevolazioni prima casa che vuole l’imposta Iva al 4 per cento. La contribuente non aveva trasferito la residenza entro i termini previsti, da qui la revoca. La contribuente ha fatto ricorso sostenendo che la legge non richiedeva il trasferimento materiale nel fabbricato acquistato, bensì, nei 18 mesi doveva essere presentata al Comune domanda di trasferimento della residenza. Il ricorso è stato accolto da Ctp dopo aver accertato che la domanda era stata presentata come richiesto dalla legge. È stato presentato un appello che, comunque, non è stato accettato, dunque, la contribuente non ha perso le agevolazioni prima casa. Per poter godere delle agevolazioni prima casa che, ricordiamo essere l’imposta di registro al 2 per cento e, se acquistato da impresa di costruzione, Iva al 4 per cento, imposta ipotecaria e catastale pari a 100 euro, è necessario che l’immobile acquistato non sia di lusso e sia destinato ad abitazione; le agevolazioni prima casa si possono ottenere per una sola abitazione ed a patto che non si sia goduto degli stessi benefici per altri immobili; l’acquirente deve avere la propria residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile, in alternativa, al momento della stipula si impegnerà a trasferire la residenza entro 18 mesi dalla data del rogito, in caso contrario decadranno i benefici fiscali.

giovedì 16 aprile 2015

Bonus mobili: annunciata la proroga delle detrazioni

Bonus mobili: annunciata la proroga delle detrazioni
Il Presidente del Consiglio, intervenuto all’inaugurazione del Salone del Mobile, annuncia che il Governo è pronto a prorogare il bonus mobili a tutto il 2016 e, se possibile, anche oltre. Ad anticiparlo, anche se parzialmente, Carlo Calenda, vice ministro allo Sviluppo Economico, che ha aperto la strada a Matteo Renzi e che ha parlato di agevolazioni soprattutto per le giovani coppie. Comunque sia, il discorso bonus mobili sarà approfondito a fine anno, in fase di stesura della prossima Legge di Stabilità. In qualche modo, Matteo Renzi ha risposto alla richiesta di Roberto Snaidero, presidente di Federlegno, da sempre convinto della necessità di una proroga. In più, Roberto Snaidero propone di slegare il bonus mobili dalla ristrutturazione dell’immobile e di prevedere un plafond di spesa di 10.000 euro ma cumulato con quello della ristrutturazione, da suddividere secondo le necessità. Vedremo se la promessa sarà mantenuta, di sicuro, il bonus mobili è servito ad aiutare il mercato nazionale dell’arredo e l’economia in generale. Recenti stime stabiliscono che il bonus mobili ha generato un giro d’affari pari a circa 3,5 miliardi di euro. Ricordiamo che rientrano nel bonus mobili, gli acquisti di arredi destinati esclusivamente agli immobili oggetto di ristrutturazione, ma solo per un immobile in cui sono in corso interventi oggetto di detrazione 50 per cento. In buona sostanza, sono agevolabili gli acquisti di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, mobili per il bagno, arredi per esterno, materassi , lampade da tavolo e da terra, lampadari, in buona sostanza, tutto quel che occorre per arredare l’immobile da ristrutturare. Non sono agevolabili, invece, porte, pavimentazioni, tende e tendaggi. Non rientrano nell’agevolazione gli acquisti di mobili usati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
Sul fronte grandi elettrodomestici, si portà accedere al bonus mobili acquistando apparecchi di classe superiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi. Inoltre, sono agevolati anche gli acquisti di arredi ed elettrodomestici effettuati all’estero, purchè pagati tramite bonifico bancario “parlante”, oppure mediante carta di credito o bancomat. Inutile ricordare che tutte le spese dovranno essere documentate attraverso le ricevute di pagamento effettuato, così come le fatture che dovranno esporre la natura dell’acquisto. In caso di acquisto all’estero, si potrà usufruire ugualmente del bonus mobili con alcuni accorgimenti. Se il beneficiario non dispone di un conto corrente italiano, si dovrà eseguire un ordinario bonifico internazionale che dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione.
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giovedì 9 aprile 2015

Finanziamenti alle famiglie: sospensione mutui, precisazioni

Finanziamenti alle famiglie: sospensione mutui, precisazioni
Sospensione mutuo dal primo aprile. Per 12 mesi sospese le rate dei finanziamenti per le famiglie in stato di disagio. L’agevolazione dopo l’intesa ABI consumatori. Vediamo come funziona. Dal primo aprile le famiglie possono sospendere per 12 mesi la quota capitale su mutui e crediti al consumo. La sospensione dei finanziamenti è concessa grazie all’accordo ABI-consumatori, ma a determinate condizioni. Vediamo quali.
In particolare, è possibile chiedere la sospensione dei finanziamenti fino a 12 mesi della quota capitale dei crediti al consumo di durata superiore ai 24 mesi e dei mutui ipotecari sulla prima casa abitazione principale. La sospensione del mutuo è concessa solo in casi di evidente necessità, che va dalla sospensione dal lavoro alla riduzione di orario per almeno 30 giorni e per almeno uno dei cointestatari. Uno stop, allo scopo di evitare sovrapposizioni con il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa.
Per i crediti al consumo, invece, i finanziamenti sono concessi solo se il  prestito è di almeno 24 mesi, con un piano di rientro a rate costanti, e se dedicato a persone fisiche, indipendentemente dal tasso applicato. Le famiglie non possono fruire della sospensione delle rate di finanziamento nei casi seguenti:
- Per ritardi di pagamento superiori a 90 giorni o per i quali sia intervenuta la decadenza dal contratto;
- Se hanno già fruito di una sospensione per 12 mesi;
- Se fruiscono di agevolazioni pubbliche;
- Se sono coperte da assicurazione sul rischio;
- Se sono assistite dalla cessione del quinto (dello stipendio o della pensione);
- In caso di finanziamenti delle carte di credito revolving o di apertura di credito.
La sospensione delle rate dei finanziamenti dura 12 mesi, e può essere richiesta una sola volta fino al dicembre 2017. Chi ha già usufruito di sospensioni precedenti del finanziamento, può chiederne una nuova fino ai 12 mesi complessivi, a condizione che siano trascorsi due anni dalla moratoria precedente. La sospensione delle rate dei finanziamenti alle famiglie è operativa entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 45 nel caso di finanziamenti cartolarizzati da obbligazioni bancarie. Il cliente può chiedere il riavvio del piano di ammortamento in qualsiasi momento. La moratoria, in sintesi, può essere richiesta, se entro due anni dalla richiesta si è verificato uno degli eventi seguenti:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato: sono esclusi i casi di risoluzione consensuale, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni non per giusta causa;
- Cessazione di rapporto di lavoro di collaborazione: riguarda i rapporti previsti dall’articolo 49, comma 3 codice di procedura civile, ovvero rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- Sospensione dal lavoro o riduzione di orario per almeno 30 giorni: come detto, questo è l’unico caso in cui può essere concessa anche la moratoria mutui;
- Decesso o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
L’intesa è stata firmata dall’ABI e da Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori. Critiche, invece, da Altroconsumo.
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venerdì 20 marzo 2015

Impianti allarme: detrazioni fiscali per proteggere casa

Impianti allarme: detrazioni fiscali per proteggere casa
Si può usufruire di detrazioni fiscali anche installando impianti di allarme per proteggere porte e finestre di immobili residenziali da intrusione di estranei. Il rifugio migliore è la propria casa, proteggerla con impianti di allarme è lecito. Piccola o grande che sia, di proprietà o in affitto, non cambia, e per chi avesse intenzione di installare sistemi di sicurezza potrà contare su una detrazione fiscale del 50% in quanto ritenuto un intervento finalizzato a prevenire il rischio di intrusione di estranei o, almeno, a scoraggiare chi arriva con cattive intenzioni. Per impianti di allarme, come riporta l'Agenzia delle Entrate, e sistemi di sicurezza in genere, sono intesi tutti gli interventi atti a impedire qualsiasi forma di illecito, dal furto all'aggressione e qualsiasi reato punibile penalmente. Per questo si potrà accadere alla detrazione fiscale per l'installazione di cancellate, videocamere collegate alle Forze dell'Ordine o istituto di vigilanza privato, sostituzione di grate sulle finestre, vetri antisfondamento, tapparelle metalliche con bloccaggi, porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline e casseforti a muro.
Il sistema più tradizionale per delimitare la proprietà privata ed evitare l'intrusione di estranei, è innalzare una recinzione che può essere costituita da una cancellata anti scavalcamento. Nel caso si decidesse di realizzare una recinzione muraria, è necessario rivolgersi ad un professionista che dovrà presentare il progetto e comunicare al Comune di appartenenza l'inizio dei lavori. Tutte le spese potranno usufruire delle detrazioni fiscali.
Fra gli impianti di allarme più utilizzati c'è l'installazione di videocamere di sorveglianza collegate a centri di vigilanza. Anche in questo caso tutte le spese sono detraibili ad eccezione di quelle sostenute per il contratto con i centri di vigilanza ai quali le videocamere sono collegate. Hanno altresì accesso alle detrazioni fiscali anche le installazioni di vetri antisfondamento, grate e tapparelle con sistemi di bloccaggio, consigliabili per gli appartamenti posti a piano terra e primi piani sotterranei e abitazioni isolate. Fra gli impianti di allarme più frequenti ci sono i rilevatori di presenza, che segnalano movimenti e presenza indesiderate, generalmente sconsigliati per l'applicazione esterna per la presenza di animali domestici che innescherebbero inutili allarmi.
Come per tutte le detrazioni fiscali sancite dalla Legge di Stabilità 2015, per usufruire del 50% di rimborso bisognerà effettuare il pagamento ai fornitori a mezzo bonifico bancario o postale e conservare tutta la documentazione che provi tutte le spese sostenute per l'installazione di tutti gli impianti di allarme.
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lunedì 16 febbraio 2015

I requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa

I requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa
Chi acquista una casa da adibire ad abitazione principale può usufruire di agevolazioni, sempre e quando, rispetti alcuni requisiti. Vediamo quali. Dall'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo del 21 novembre 2014, n175) si può usufruire di agevolazioni catastali quando l'abitazione non è di categoria catastale a1 (abitazioni di tipo signorile), a8 (abitazioni in ville) o a9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico).
Ubicazione dell'immobile
Per poter godere delle agevolazioni l'immobile deve essere ubicato:
- Nel territorio del comune in cui l'aquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza. la dichiarazione di voler stabilire nel comune suddetto la residenza deve avvenire nell'atto di acquisto. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l'interssato rende al comune la dichiarazione di trasferimento.
- Nel territorio del comune dove l'acquirente svolge la propria attività (anche quella svolta senza remunerazione).
- Se il proprietario si trasferisce all'estero per motivi di lavoro, nel territorio del comune, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende.
- Se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero, nell'intero territorio nazionale purché l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano. La certificazione di residenza all'estero può essere certificata tramite l'iscrizione all'aire o da autocertificazione resa nell'atto di acquisto.
Agevolazioni prima casa forze dell'ordine
Per il personale delle forze armate e delle forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Dichiarazione per usufruire delle agevolazioni prima casa
Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare: di non essere proprietario, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato; di non essere titolare su tutto il territorio nazionale - neppure per quote o in comunione legale - di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
Se nell'atto di compravendita, si è omesso tale dichiarazione, si può rimediare attraverso uno specifico atto integrativo, redatto secondo le formule giuridiche del precedente, in cui dichiara la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Agevolazioni prima casa pertinenze
I benefici per l'acquisto della prima casa, spettano anche nel caso di acquisto di pertinenze  (classificate o classificabili nelle categorie c/2, c/6 e c/7) dell'abitazione principale, anche nel caso in cui siano acquistate con atto separato. Le agevolazioni sono fruibili limitatamente a una pertinenza per categoria catastale e devono essere destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell'abitazione principale.
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mercoledì 5 novembre 2014

Ecobonus per il fotovoltaico: requisiti tecnici e adempimenti


Ecobonus per il fotovoltaico: requisiti tecnici e adempimenti
L’ecobonus per il fotovoltaico rientra fra le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, come per l’installazione di pannelli solari. E consente al contribuente di portare in detrazione d’imposta il 65%, o 50% dal 2015, della spesa sostenuta per queste installazioni. La detrazione va fruita in 10 anni con il modello 730 o Unico. Ma sono indispensabili idonei requisiti tecnici, adempimenti e documentazioni.
Premettiamo che l’agevolazione per il risparmio energetico è fruibile per una serie di tipologie di interventi da effettuarsi in casa o sugli edifici, a condizione che l’edificio sia già esistente e non in costruzione, che sia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso. Vediamo quali sono le condizioni per fruire dell’ecobonus per il fotovoltaico.
Premesso ancora che per gli interventi di installazione di pannelli solari spetta la detrazione fiscale massima di 60.000 euro, precisiamo che, per fruire dell’ecobonus per il fotovoltaico, gli interventi devono riguardare in particolare l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda non solo per usi domestici o industriali, ma anche per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Requisiti tecnici
Per beneficiare dell’ecobonus per il fotovoltaico, i pannelli solari e i bollitori impiegati devono avere una garanzia di almeno cinque anni, gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno due anni. E inoltre, devono essere in possesso di una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato.
Documentazione
Per poter beneficiare dell’ecobonus per il fotovoltaico il contribuente deve produrre una serie di documentazioni da trasmettere all’ENEA e da conservare per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Asseverazione
Uno degli adempimenti richiesti per fruire dell’ecobonus per il fotovoltaico è l’asseverazione dell’intervento per l’installazione dei pannelli solari. Ovvero:
- Un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici);
- Che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera;
- Che l’installazione degli impianti sia stata eseguita in conformità ai manuali d’installazione dei principali componenti.
Se i pannelli solari sono realizzati in autocostruzione, può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate. O anche dichiarata nella relazione che ne attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.
Per gli altri adempimenti per i pannelli solari, anche da trasmettere all’Enea, non è più obbligatorio l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. La documentazione va trasmessa all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
I pagamenti
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico, in presenza di persona fisica. Il sistema di pagamento è quello del bonifico parlante, contenente una serie di dati aggiuntivi rispetto ai bonifici disposti normalmente per altri pagamenti.
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mercoledì 29 ottobre 2014

Contratti di locazione, tutte le agevolazioni fiscali per gli inquilini


Contratti di locazione, tutte le agevolazioni fiscali per gli inquilini
Chi vive in un immobile in affitto può usufruire di agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni sulle spese sostenute per il canone di locazione. Le diverse detrazioni devono esere riferite solo al periodo dell'anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non sono cumulabili. Ecco tutte le agevolazioni previste.
Detrazioni inquilini a basso reddito
Secondo quanto previsto dalle legge n 431 del 9 dicembre 1998 è prevista una detrazione per i contratti di locazione di unità destinate ad abitazione principale, a seconda del reddito dell'inquilino. Nello specifico si tratta:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493, 71 euro
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493, 71, ma non a 30.987, 41 euro. Con redditi superiori non spetta nessuna locazione. Va ricordato inoltre che nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati locati assogettato a cedolare secca.
Giovani che vivono in affitto
I giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione hanno diritto a una detrazione pari a 991,60 euro.
Il beneficio spetta per i primi tre anni, ma devono essere rispettati i seguenti requisiti:
- L'abitazione locata deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
- Il reddito complessivo non deve superare i 15.493, 71 euro. Nella determinazione del reddito complessivo anche in questo caso va compreso il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
Il requisito dell'età è soddisfatto anche se non ricorre per l'intero anno d'imposta in cui si intende fruire della detrazione.
contratto a canone concordato: le agevolazioni
ai contribuenti intestatari di contratti di locazione a canone convenzionato o concordato spetta una detrazione di:
- 495, 80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 247, 90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro
Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo, non spetta alcuna detrazione. Nella determinazione del reddito va considerato anche il reddito dei fabbricati locati con cedolare secca. La detrazione non spetta per i contratti di locazione tra enti pubblici e contraenti privati.
Detrazioni contratti di locazione per studenti universitari
Detrazioni anche per gli studenti iscritti ad un corso di laurea in un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza. La detrazione spetta nella misura del 19% per un importo non superiore a 2.633 euro.
Per usufruire della detrazione devono essere rispesttati i seguenti requisiti
- Gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 km da quello di residenza e, in ogni caso, in una diversa provincia.
- I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n 431.
- La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legamente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
- La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmenete a carico.
- La detrazione non è ammessa per i contratti di sublocazione.
A partire dal 2012, la detrazione spetta anche per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati dagli studenti fuori sede iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno stato dell'unione europea o in uno dei paesi aderanti all'accordo sullo spazio economico europeo.
Detrazione trasferimento per motivi di lavoro
Il lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione può usufruire di una detrazione di:
- 991, 60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493, 71 euro.
- 495, 80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493, 71 euro, ma non i 30.987, 41 euro
Requisiti:
- Il nuovo comune deve trovarsi ad almeno 100 kilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
- La residenza nel nuovo comune deve essere stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. L'agevolazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le borse di studio.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati con cedolare secca.
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mercoledì 8 ottobre 2014

Riqualificazione energetica: quali interventi rientrano nelle detrazioni?

Riqualificazione energetica: quali interventi rientrano nelle detrazioni?
Possono usufruirne i lavori che riguardano il riscaldamento, il miglioramento termico, i pannelli solari e la climatizzazione invernale. La detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introdotta per la prima volta con la legge finanziaria del 2007, è stata prorogata con la legge di stabilità 2014.
Il provvedimento intende favorire lo sviluppo e l’integrazione tra i sistemi edili e le soluzioni tecnologiche, per aumentare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio italiano. Con l’ultima proroga si è avuto un innalzamento della detrazione d’imposta lorda dal 55% al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in dieci quote annuali di uguale importo.
Ma quali sono i punti più importanti del provvedimento? Quali interventi possono usufruire delle detrazione? E quali documenti sono richiesti? L’agevolazione fiscale, che consiste nell’applicazione di detrazioni dall’Irpef e dall’Ires nel caso di interventi di aumento del livello di efficienza energetica di edifici esistenti, è riconosciuta in caso di riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, miglioramento termico dell’involucro dell’edificio, installazione di pannelli solari e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Nelle detrazioni rientrano pertanto anche gli interventi sull’isolamento dell’involucro edilizio. Lo sottolinea in un comunicato Isopan, azienda che produce pannelli isolanti metallici ad alto coefficiente isotermico per coperture e pareti. Tra i prodotti di Isopan che rientrano nelle detrazioni c’è, per esempio, Arkwall, un modello di pannelli per facciate architettoniche che mantiene i vantaggi delle facciate ventilate, le quali permettono non solo di migliorare i livelli di prestazione energetica, ma anche di incrementare il benessere abitativo e lavorativo. Anche i pannelli Isocappotto contribuiscono all’isolamento termico, grazie ai pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico, ricoperti da materiali diversi che permettono di ottenere la stessa resa estetica delle pareti intonacate.
Infine, per beneficiare delle detrazioni sui i pannelli solari, questi devono essere installati per la produzione di acqua calda ad uso domestico, industriale, di strutture sportive e istituti scolastici. Per l’asservazione dell’intervento di installazione dei pannelli solari è richiesto un termine minimo di garanzia e pannelli conformi alle norme Uni En 12975 o Uni En 12976.
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mercoledì 24 settembre 2014

Decreto "Sblocca Italia", testo definitivo in vigore. Tutte le novità dal "rent to buy" alle detrazioni irpef per l'acquisto.


Decreto "Sblocca Italia", testo definitivo in vigore. Tutte le novità dal "rent to buy" alle detrazioni irpef per l'acquisto.
Dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è entrato ufficialmente in vigore il decreto "Sblocca Italia" che contiene importanti novità per il settore casa. Le più importanti riguardano le agevolazioni fiscali per chi acquista un alloggio e lo mette in affitto e quelle per chi usufruisce della formula "rent to buy", queste ultime estese ora a tutti i contratti e non solo a quelli di edilizia sociale.
Articolo 21. Detrazioni fiscali acquisto abitazioni da dare in locazione. Secondo il decreto chi acquista un alloggio e lo mette in affitto a canone concordato per almeno otto anni, potrà godere di una deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile sino a una spesa massima di 300mila euro. Il beneficio viene ripartito negli 8 anni del contratto d'affitto e vale anche per l'acquisto di un secondo immobilie da destinare alla locazione. Benefici anche per chi costruisce su un terreno edificabile già di sua proprietà prima dell'inizio dei lavori.
Per ottenere la detrazione irpef è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
1) Non sussistano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario.
2) L'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E (zone agricole).
3) L'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel gruppo A (ad eccezione delle categoria A/1, A/8 e A/9).
4) L'unità immobiliare sia classificabile nelle classi energetiche A o B.
Agevolazioni per l'acquisto con riscatto (rent to buy). Vengono estesi a tutti i tipi di contratto i benefici fiscali previsti dal decreto casa e sino ora limitati all'edilizia sociale. Trascorsi almeno sette anni dalla stipula del contratto, l'inquilino ha la facoltà di riscattare l'unità immobiliare. Per l'acquirente il vantaggio è duplice: da una parte gli effetti fiscali della compravendita, sia per chi vende sia per chi acquista, scattano al momento del riscatto e non all'inizio del contratto di locazione; dall'altra il compratore ha sette anni di tempo per reperire il capitale necessario all'acquisto dell'immobile.
Articolo 19 (imposta di bollo per i canoni di locazione). Viene riconosciuta l'esenzione dell'imposta di bollo per la registrazione di un contratto che preveda la riduzione del canone.
Articolo 17 (semplificazioni in edilizia privata). Tante le novità in materia di semplificazione edilizia, la più rilevante è quelle che sancisce la possibilità di frazionare un'unità immobiliare in più unità, o al contrario di accorpare più unità immobiliari, con una semplice comunicazione al comune e non più con il permesso di costruire. Prima del decreto, quest'intervento era classificato come ristrutturazione edilizia e bisognava ottenere il permesso di costruire (90/150 giorni) e pagare il contributo di costruzione. Con l'entrata in vigore dello "Sblocca Italia", invece, questa operazione viene classificata come "manutenzione straordinaria" e può essere fatta con una semplice "comunicazione di inizio lavori" (cil). Il contributo da versare è quello per gli oneri di urbanizzazione, con un'importante riduzione di tempi e costi.
Lavori senza interventi sulle parti strutturali. Per i lavori che comportano un cambiamento delle superfici interne, ma non della volumetria complessiva dell'edificio, sarà sufficiente la presentazione della cil più la dichiarazione di un tecnico abilitato che non si interviene sulle parti strutturali. La comunicazione è valida anche ai fini catastali e viene inviata dal comune all'agenzia del territorio.
Semplificazioni fiscali per le siiq. Il governo ha stabilito semplificazioni burocratiche e sgravi fiscali per le siiq, le società immobiliari quotate con regime fiscale agevolato. si tratta di un tentativo di superare le rigidità burocratiche che ne hanno bloccato la crescita. in particolare si ridefiniscono i requisiti partecipativi dei soci e si rende più flessibile la gestione degli investimenti.
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giovedì 21 agosto 2014

QUANDO E' POSSIBILE GODERE DEL BONUS FISCALE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO


Quando è possibile godere del bonus fiscale per gli interventi di recupero edilizio
Il tema delle agevolazioni fiscali per la casa è di grande interesse. A tal proposito, proprio in questi giorni, il governo sta prendendo in esame diverse misure da inserire nel decreto “Sblocca Italia”, ma quando è possibile godere del bonus fiscale previsto per gli interventi di recupero edilizio? Vediamo un caso esaminato dall’Agefis, l’associazione dei geometri fiscalisti.
L’Agefis spiega che, ad esempio, secondo quanto chiarito dall’agenzia delle entrate, i lavori di rifacimento degli intonaci rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria e quindi non danno diritto alla detrazione se effettuati sulle proprietà private dei singoli condomini, ma solo quando riguardano le parti comuni.
In tal caso la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Ma quali sono le parti comuni interessate dagli interventi di manutenzione ordinaria agevolabile? Si tratta di quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile, tra queste: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature.
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. L’Agefis spiega, però, che se queste opere fanno parte di un intervento più vasto – come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi – l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.
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sabato 31 agosto 2013

Per voi 2 interessanti soluzioni da ristrutturare!

Oggi per voi 2 interessanti soluzioni da ristrutturare!
Vi ricordiamo che è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2013, il bonus del 50 % per spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo di 96.000 euro. 
Tale proroga è stata estesa anche all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, fino ad un massimo di 10.000 euro.

JESI (centro storico)
A due passi dal Duomo, al piano primo di un piccolo stabile ampio appartamento di 100 mq.
su due livelli da rivedere internamente e composto da:
P.Primo: Soggiorno con camino, cucina abitabile e bagno;
Piano Secondo: Ampio disimpegno, 2 camere e bagno.
Riferimento AJE 4299  euro 110.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al nostro numero 0731.206860





JESI (zona giardini)
In zona residenziale e tranquilla, luminoso appartamento di 80 mq. da rivedere internamente e composto da:
Soggiorno con balcone, cucina abitabile con balcone , 2 camere matrimoniali, bagno, lavanderia e ripostiglio.
Impianto di climatizzazione in tutto l’appartamento. Cantina e posto auto. Compreso nella proprietà un piccolo orto.
Riferimento AJE 4105  euro 110.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al nostro numero 0731.206860



lunedì 21 gennaio 2013

INGHILTERRA E STATI UNITI: RIPARTE IL MERCATO IMMOBILIARE.



Inghilterra e Stati Uniti: Riparte il mercato immobiliare.
Nel corso del 2012, grazie alla riforma varata col nome di Funding for lending, le compravendite in Inghilterra sono aumentate del 13% rispetto ai dodici mesi precedenti e, solo a Londra, gli acquisti di prime case sono cresciuti arrivando a ben 10.000 unità. La riforma voluta dal premier Cameron ed entrata in vigore solo il 13 luglio scorso concede alle banche notevoli agevolazioni per l’ottenimento di denaro a costi bassissimi, ma tutto ciò è vincolato al fatto che le stesse concedano mutui ai privati e vadano in soccorso delle aziende che ne abbiano necessità.
Grazie all'intervento risolutivo del governo Cameron e della banca d’Inghilterra sono state soprattutto le giovani coppie a comprare casa; fino al luglio 2012 i prezzi alle stelle di Londra e del resto del Regno Unito e la quasi impossibilità di accesso al credito rendevano pressoché inesistente il mercato dei cosiddetti first-time buyers, vale a dire chi compra per la prima volta un immobile. Ora le banche hanno grandi vantaggi a prestare soldi ai clienti, più ne prestano e meno costa a loro acquisire denaro e, così facendo, la soluzione della crisi immobiliare è ormai dietro l’angolo; c’è chi già parla di un’uscita dal tunnel entro la fine del 2013.
Da quello che trapela da un'inchiesta pubblicata in Italia, sembra che anche il mercato statunitense, scampato il pericolo del fiscal cliff, si sia rimesso in carreggiata e preveda una ripresa già a partire dall'anno in corso. Stando a quanto riferito da un rappresentante dell’agenzia internazionale Jones Lang La Salle, le transazioni immobiliari effettuate negli Stati Uniti nel 2012 sono cresciute a livello complessivo prendendo come parametro il valore di circa il 36%; questo equivale, all'incirca, a 436 miliardi di dollari (erano 435 nel 2011) con un picco di ben 141 miliardi di dollari realizzato nel corso del quarto trimestre quando gli investitori hanno fatto in modo di allocare quanti più fondi possibili proprio per evitare di essere presi nelle maglie del temuto fiscal cliff.
Dopo anni di stenti e fatiche, quindi, sia pure in maniera non omogenea e con velocità differenti, il mercato immobiliare comincia a risalire la china.