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giovedì 7 aprile 2016

Bonus giovani coppie: approfondimenti

Bonus giovani coppie: approfondimenti
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un incentivo fiscale a favore delle giovani coppie, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della loro abitazione principale, in base all’articolo 1, comma 75, legge 208/2015. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7/E del 31 marzo 2016, chiarisce le modalità di applicazione dell’agevolazione, spiegando tutto sul bonus giovani coppie, ovvero requisiti, tempi e arredi agevolabili. La detrazione è pari al 50% dei costi sostenuti, fino a un tetto massimo di spesa di 16mila euro. Spiega anche che l’acquisto dei mobili non deve necessariamente avvenire dopo l’acquisto della casa. Il nuovo bonus giovani coppie, spiega la circolare, spetta esclusivamente per gli acquisti effettuati nel 2016 e deve essere fruito in dieci quote annuali di pari importo. Non è un ampliamento del “bonus mobili” collegato alle ristrutturazioni edilizie: infatti, la somma di spesa agevolabile è di 16mila euro e non di 10mila euro e i requisiti di accesso sono diversi. La circolare ha chiarito gli altri requisiti per fruire dell’agevolazione:
- E' necessario che uno dei due non abbia superato i 35 anni o arrivi a quell’età nel 2016 (a prescindere dal giorno e dal mese in cui cade il compleanno). Devono essere coppie che nel 2016 risultano sposate o conviventi more uxorio da almeno tre anni, come attestato dall’iscrizione nello stesso stato di famiglia o tramite autocertificazione.
- La casa può essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito, da entrambi i componenti o anche da uno solo di essi, purché sia in possesso del requisito anagrafico.
- L’immobile deve risultare acquistato nel 2015 e nel 2016. Nel secondo caso, la destinazione ad abitazione principale deve avvenire, al massimo, entro il termine di presentazione del modello Unico Pf 2017.
- La detrazione riguarda esclusivamente i mobili, non i grandi elettrodomestici, acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per arredare l’abitazione principale della giovane coppia, anche nel caso in cui l’acquisto dei mobili preceda il rogito della casa.
- Per l’analogia con il “bonus mobili” ordinario, il documento rimanda alla circolare 29/2013 per individuare i beni agevolabili (armadi, divani, sedie, tavoli, letti, comodini, scrivanie, librerie, lampadari, materassi, eccetera), ribadendo che sono esclusi pavimenti, porte, tende, altri complementi di arredo e l’usato.
- La detrazione, stabilisce la norma della Legge di Stabilità 2016, è pari al 50% della spesa sostenuta su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro, riferito alla coppia. L’acquisto può essere fatto da entrambi i componenti la coppia o da uno dei due, anche se non è intestatario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni.
- Lo sconto non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici; la regola decade se i due benefici riguardano immobili diversi.
Per quanto riguarda il pagamento, va eseguito con bonifico oppure con carte di credito o di debito. No ad assegni e contante. Come chiarisce la circolare, il bonifico non deve necessariamente essere quello predisposto da banche e Poste (non deve essere soggetto a ritenuta) come per gli interventi di ristrutturazione edilizia; la semplificazione viene estesa anche agli acquisti relativi al “bonus mobili” generico. In caso di pagamento con moneta elettronica, si considera data di pagamento il giorno di utilizzo della carta indicata sulla ricevuta telematica di avvenuta transazione e non la data di addebito sul conto corrente.
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lunedì 29 febbraio 2016

Agevolazioni sul recupero: aggiornamenti dalle Entrate

Agevolazioni sul recupero: aggiornamenti dalle Entrate
Dopo la Legge di Stabilità, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le prime indicazioni della guida per le agevolazioni sul recupero del 50% e del 65%, rispettivamente per chi ristruttura l’abitazione o ne aumenta il livello di efficienza energetica. La guida recepisce, quindi, le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 per le misure che saranno in vigore con le attuali percentuali fino al 31 dicembre 2016.
Il testo di legge approvato dal Parlamento contiene alcune importanti novità per le agevolazioni sul recupero: la detrazione al 65% è stata estesa anche agli enti di gestione delle case di edilizia residenziale pubblica e gli ex Iacp, che potranno contare su un fondo di 170 milioni di euro per le manutenzioni.
Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica
Il credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di efficienza energetica potrà essere ceduto dai singoli contribuenti alle imprese edili che effettuano lavori sulle parti comuni del condominio, nel caso in cui non si abbia sufficiente capienza fiscale. Aumentano gli interventi detraibili per l’efficientamento energetico delle abitazioni: l’Ecobonus, fino ad oggi previsto per interventi strutturali o per installazione di nuovi impianti, ora è stato esteso anche alle soluzioni domotiche che consentono il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione.
Novità per il bonus mobili
Importanti novità riguardano anche il cosiddetto bonus mobili, l’agevolazione del 50% su un limite di spesa di 10.000 euro prevista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici più efficienti. Con le nuove norme, il bonus non cambia ed è vincolato ai lavori di ristrutturazione. Infatti, per ottenere l’agevolazione, l’inizio dei lavori di interventi di ristrutturazione deve essere antecedente alla data di pagamento dei mobili e dei grandi elettrodomestici.
Bonus per le coppie under 35
In parallelo, il Governo ha introdotto un secondo bonus per le coppie under 35 conviventi o sposate da almeno 3 anni che acquistano casa, senza il vincolo della ristrutturazione. In questo caso, il tetto massimo di spesa è innalzato a 16.000 euro, con uno sconto del 50% da spalmare su 10 anni. I due bonus non sono cumulabili. Oltre al proprietario dell’immobile, possono fruire dello sgravio anche gli usufruttuari.
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lunedì 8 febbraio 2016

Detrazione ristrutturazioni: aggiornamenti dalle Entrate

Detrazione ristrutturazioni: aggiornamento dalle Entrate
La Legge di Stabilità 2016 (L.208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di fruire della detrazione ristrutturazioni, ovvero della maggiore detrazione Irpef (50%), con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Se non arrivano ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà al 36% e con il tetto massimo di 48.000 euro per ogni unità immobiliare. Oltre alla detrazione ristrutturazioni la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono detraibili le spese sostenute e documentate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, a prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione.
Tra le novità per le misure antisismiche, fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare i 96.000 euro.
Le modifiche alle principali regole e ai vari obblighi
- L’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
- L’obbligo da parte di banche e Poste di operare una ritenuta dell’8% sui bonifici, come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori
- L’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
- La facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
- L’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
- L’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
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