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venerdì 5 gennaio 2018

Legge di Bilancio 2018, le novità sul bonus mobili

Legge di Bilancio 2018, le novità sul bonus mobili
La legge di Bilancio 2018 ha prorogato il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, incentivo legato ai lavori di ristrutturazione. Ecco quello che serve sapere sulla detrazione fiscale per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici.
La legge di Bilancio 2018 ha prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la detrazione al 50% per le spese relative all’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), entro il limite di spesa di 10.000 euro.
La detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per avere l’agevolazione è necessario realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione.
Il bonus mobili, dunque, può essere richiesto per un importo massimo di 10.000 euro di spesa. L’agevolazione consiste in una detrazione del 50% del costo sostenuto, da ripartire in 10 rate tra gli aventi diritto. Per beneficiare dello sconto fiscale sarà necessario inserire le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.
Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
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venerdì 22 dicembre 2017

Bonus prima casa, via libera in caso di accorpamento di appartamento

Bonus prima casa, via libera in caso di accorpamento di appartamento
Importanti chiarimenti per quanto riguarda l’applicabilità del bonus prima casa. Con la Risoluzione n. 154/E del 19/12/2017, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che si ha diritto all’agevolazione anche per l’acquisto di un secondo immobile da unire a quello già posseduto per il quale si era beneficiato del bonus.
Viene dunque confermato che l’agevolazione sulla prima casa spetta anche per un acquisto successivo volto ad aumentare la superficie dell’abitazione. Si ha diritto al bonus prima casa anche nel caso di acquisto di un secondo immobile che si intende unire a quello già posseduto, qualora la fusione non comporti la trasformazione dell’unità immobiliare posseduta in abitazione di lusso.
A chiedere chiarimenti è stata una contribuente già proprietaria di due appartamenti nello stesso immobile, di cui una al secondo piano acquistata con le agevolazioni sull’acquisto e l’altra al terzo piano comprata come seconda casa, quindi senza fruire delle agevolazioni.
La contribuente chiedeva di allargarsi ulteriormente con un altro appartamento al terzo piano, con il quale costituire un’unica abitazione unendole tutte e tre catastalmente (ma senza che la nuova unità rientri nelle categorie A/1, A8 e A/9).
Per l’Agenzia è possibile la concessione delle agevolazioni prima casa sul nuovo acquisto e “non è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento; occorre considerare, infatti, che analogamente al caso esaminato con la circolare n. 31 del 2010, le agevolazioni per detto acquisto non potevano essere richieste, in quanto la contribuente risultava già titolare, al momento della stipula dell'atto di trasferimento, di altro immobile agevolato”.
Nel caso in cui l’acquisto del nuovo appartamento sia finalizzato ad unire le abitazioni in un’unica unità immobiliare si potrà beneficiare dell’agevolazione prima casa. Il tutto, però, nel rispetto di specifici requisiti: il nuovo immobile deve conservare le caratteristiche non di lusso, ovvero la categoria catastale con la quale verrà classificata la casa di abitazione deve essere diversa dalle categorie A\1, A\8 e A\9.
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venerdì 17 novembre 2017

Bonus ristrutturazioni 2018, come funzionerà

Bonus ristrutturazioni 2018, come funzionerà
La legge di Stabilità attualmente in discussione in Parlamento proroga anche per il prossimo anno la detrazione sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Vediamo come funzionerà nel 2018 il bonus.
Se la proroga verrà confermata, anche per i lavori avviati a partire dal 1º gennaio 2018 sarà possibile beneficiare di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia per un tetto di spesa massimo di 96mila euro.
bonus ristrutturazioni, i lavori ammessi
Chi usufruisce del bonus per le ristrutturazioni edilizia, analogamente a quanto avviene per l'ecobonus e per il sismabonus, dovrà inviare all'Enea, per via telematica, alcune informazioni sugli interventi effettuati. L'autorità effettua un monitoraggio per valutare l'impanto dei lavori di ristrutturazione sul risparmio energetico. Le informazioni ricevute saranno poi rielaborate e inviate al Ministero dello Sviluppo economico.
Cosa accadrà nel 2019?
A meno di un'ulteriore proroga, il bonus ristrutturazioni tornerà alla detrazione originaria del 36% per un limite di 48mila euro, come stablito dalla norma originaria del TUIR. E' stato il decreto legge n 83/2012 a portare per la prima volta lo sconto fiscale alla misura attuale, seguito poi da numerose proroghe.
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mercoledì 15 novembre 2017

Detrazioni casa 2018, come cambieranno gli sconti fiscali

Detrazioni casa 2018, come cambieranno gli sconti fiscali
La legge di Bilancio ha introdotto importanti novità che riguardano le detrazioni fiscali per i lavori o gli acquisti in casa. In alcuni casi, se non si vuole rimanere con un palmo di naso o non si vuol vedere diminuita la percentuale di agevolazione fiscale, si dovranno realizzare gli interventi entro il 2017, in altri sarà meglio aspettare l'arrivo del nuovo anno.
Bonus mobili 2018 - la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici in classe A o A+ è stata prorogata al 2018. Ma attenzione, l'agevolazione vale solo per gli acquisti realizzati a partire dal primo gennaio 2017. Per quelli portati a termine nel 2016 si perderà ogni diritto alla detrazione.
Detrazioni sostituzione caldaia e infissi - nel 2018 chi sostituirà la caldaia o le finestre potrà usufruire di una detrazione pari al 50% delle spese effettuate e non più del 65%. Questo perché il governo ha deciso di diminuire lo sconto sugli interventi che non implicano un risparmio energetico totale dell'edificio. Un'unica nota positiva è che, a partire dal prossimo anno, sarà più facile chiedere l'agevolazione, perché non sarà più obbligatoria comunicare la pratica all'Enea.
Bonus schermature solari 2018 - il bonus scenderà al 50% anche per le schermature solari, ovvero le tende installate per evitare l'ingresso del calore in casa.
Bonus giardini e terrazzi - chi vuol realizzare un intervento nel proprio giardino o nel terrazzo dovrà aspettare il 2018 per usufruire del cosiddetto bonus verde. Si tratta di uno sconto fiscale del 36% per un limite di spesa di 5000 euro per l'acquisto e messa a dimora di nuove piante e per le spese di manutenzione, così come per l'installazione di impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi.
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venerdì 3 novembre 2017

Legge di Stabilità 2018, ecco quali sono i bonus casa

Legge di Stabilità 2018, ecco quali sono i bonus casa
Nella nuova legge di Bilancio trovano spazio i bonus casa. Vediamo quali sono le agevolazioni che cambiano e quelle che restano.
Ecobonus 65%  Confermato per tutto il 2018 l’ecobonus al 65% per le spese di efficientamento energetico in casa. Ma cambia il perimetro degli interventi incentivati: la posa in opera di infissi, di schermature solari e le caldaie a condensazione e a biomasse passano dal 65% al 50%; resta invariato a quota 65% il bonus per pannelli solari per l’acqua calda, pompe di calore e altri interventi sull'involucro edilizio.
Bonus 50% per le ristrutturazioni  Diventa possibile utilizzare il bonus del 50% per le ristrutturazioni per le spese sostenute fino al 31 dicembre del 2018, entro un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro.
Bonus mobili  Una detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in classe A o A+, per un tetto massimo di 10mila euro. Le detrazioni saranno spalmate in 10 rate.
Bonus verde  Dal 1° gennaio del 2018 diventa detraibile una cifra pari al 36% delle spese documentate relative al verde, fino a un massimo di 5.000 euro per ogni unità immobiliare. Il nuovo sconto sarà dedicato alla sistemazione a verde “di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni”.
Proroga cedolare secca   Contriariamente alle bozze circolate nei giorni scorsi, viene prorogata la cedolare secca al 10% sui contratti a canone concordato, ma l'estensione varrà solo per il prossimo biennio. Niente stabilizzazione, quindi, e niente allargamento della platea anche agli immobili "non residenziali", rimangono quindi esclusi uffici e negozi.
Sismabonus e bonus condomini  Sul fronte degli ecobonus condominiali rimangono gli sconti del 70 e 75% che vengono confermati fino al 31 dicembre del 2021. Arriverà fino al 2021 il sismabonus, con percentuali variabili tra il 75% e l’85%.
Ecobonus e sismabonus per gli ex Iacp
  Gli istituti autonomi case popolari (ex Iacp) potranno usufruire dell’ecobonus per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, come era già in passato, ma anche su immobili gestiti per conto dei Comuni. Gli ex Iacp potranno accedere al sismabonus fino a una percentuale massima dell'85%.
Fondo di garanzia  Nasce il fondo nazionale per la concessione di garanzie sui prestiti finalizzati alle operazioni di riqualificazione energetica con una dotazione di 50 milioni all’anno tra il 2018 e il 2020, ripartiti tra Ministero dell’Ambiente e Mise. Le famiglie a basso reddito potranno così accedere più facilmente ai prestiti bancari: con questi 50 milioni annui sarà possibile stimolare, in base alle stime del governo, circa 600 milioni di investimenti.
Cessione dei crediti anche per i singoli appartamenti  Diventa possibile trasferire le detrazioni anche per le operazioni effettuate sulla singola unità immobiliare, al di fuori degli interventi condominiali. Chi incamera il bonus potrà, poi, anche trasferirlo nuovamente. Finora la possibilità di trasferire le detrazioni era limitata al solo caso degli interventi sulle parti condominiali.
Requisiti tecnici e massimali  Vengono aggiornati i requisiti tecnici minimi che gli interventi di efficientamento devono rispettare per rientrare nel perimetro dell’ecobonus. Ad occuparsene sarà un decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Nel testo andranno anche rivisti i massimali di costo specifici per ogni tipologia di intervento, oltre alle procedure di esecuzione dei controlli a campione eseguiti dall’Enea.
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venerdì 6 ottobre 2017

Approfitta di questi sconti fiscali per la casa: potrebbero scomparire (o diminuire) nel 2018

Approfitta di questi sconti fiscali per la casa: potrebbero scomparire (o diminuire) nel 2018
A partire dal 2018 alcune detrazioni e deduzioni legate agli immobili potrebbero scomparire, o comunque ridursi notevolmente, a meno di interventi del governo. Dal bonus mobili alla detrazione Irpef per l'acquisto di case ristrutturate, vediamo gli otto sconti fiscali di cui ti conviene approfittare finché sei in tempo.
1.    Bonus mobili - fino al 31 dicembre è possibile usufruire di una detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici abbinati ai lavori di ristrutturazione. Ma dal 2018, salvo ulteriori proroghe, non sarà più possibile usufruire delle detrazioni.
2.    Ecobonus del 65% sulle singole unità immobiliari - La detrazione irpef del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari passerà al 36% dal 2018 con un limite di spesa di 48mila euro
3.    Detrazioni irpef case ristrutturate - Fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile usufruire di una detrazione irpef del 50% delle spese per l'acquisto di immobili in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative edilizie. Il beneficio si applica sul 25% del prezzo dell'abitazione. Nel 2018 la detrazione tornerà al 36%.
4.    Sismabonus "base" - Dal 1º gennaio tornerà al 36% anche la detrazione, ora al 50%, per opere di messa in sicurezza antisismica effettuate su singole unità abitative o su parti comuni condominiali.
5.    Detrazione box auto - La detrazione del 50% per un limite di spesa di 96mila uero per le spese di costruzione di autorimesse o posti auto pertinenziali tornerà al 36% nel 2018
6.    Detrazione Iva acquisto case in classe energetica A e B - Scomparirà nel 2018 la detrazione del 50% dell'Iva per l'acquisto dal costruttore di case in classe energetica A eB
7.    Deduzione acquisto case da affittare - da gennaio 2018 addio anche alla deduzione irpef del 20% per l'acquisto di case in classe energetica a eb da mettere in affitto per un periodo di almeno otto anni
8.    Aliquota ridotta per la cedolare secca sui concordati - Nel 2018 tornerà al 15% l'aliquota (attualmente al 10%) sui contratti a canone concordato e per studenti universitari, mentre ancora non è chiaro se tornerà al 15 o al 21% l'aliquota per i comuni colpiti da calamità.
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lunedì 25 settembre 2017

Bonus fino all'85% per l'adeguamento antisismico

Bonus dell'85% per l'adeguamento antisismico
Dopo il terremoto di Ischia si torna a parlare di sicurezza degli edifici. Ma cosa prevede la normativa? La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi di adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici.
L’agevolazione si applica sia su immobili adibiti ad abitazione sia su quelli per le attività produttive nella misura del 50%, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Tale percentuale può essere elevata fino al 70% o 80% nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una diminuzione di una o due classi di rischio; qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell’85%.
Il «rischio sismico» è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Dipende da un’interazione di fattori messi in relazione: pericolosità (zone sismiche), vulnerabilità (capacità degli edifici), esposizione (contesti).
Le linee guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismico, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici; forniscono due metodologie per la valutazione, di cui una semplificata per lavori minori e il miglioramento di una sola classe di rischio, l’indirizzo di massima su come progettare interventi di riduzione del rischio per portare la costruzione a una o più classi superiori.
Per attivare i benefici fiscali occorre quindi fare riferimento alla classificazione prevista dalle nuove linee guida, con le quali si attribuisce ad un edificio una specifica classe di rischio sismico. Sono state individuate otto classi di rischio sismico: da A+ (meno rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio).
In alternativa alla detrazione, per i soggetti beneficiari vi è la possibilità di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privato con la facoltà di successiva cessione del credito. Questa scelta può essere fatta solo per le spese sostenute nel 2017 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali.
A differenza degli anni precedenti, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile usufruire dell’agevolazione non solo per gli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) ma anche per quelli ubicati in zona sismica 3 dove, anche se raramente, possono verificarsi forti terremoti. Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
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giovedì 7 aprile 2016

Bonus giovani coppie: approfondimenti

Bonus giovani coppie: approfondimenti
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un incentivo fiscale a favore delle giovani coppie, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della loro abitazione principale, in base all’articolo 1, comma 75, legge 208/2015. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7/E del 31 marzo 2016, chiarisce le modalità di applicazione dell’agevolazione, spiegando tutto sul bonus giovani coppie, ovvero requisiti, tempi e arredi agevolabili. La detrazione è pari al 50% dei costi sostenuti, fino a un tetto massimo di spesa di 16mila euro. Spiega anche che l’acquisto dei mobili non deve necessariamente avvenire dopo l’acquisto della casa. Il nuovo bonus giovani coppie, spiega la circolare, spetta esclusivamente per gli acquisti effettuati nel 2016 e deve essere fruito in dieci quote annuali di pari importo. Non è un ampliamento del “bonus mobili” collegato alle ristrutturazioni edilizie: infatti, la somma di spesa agevolabile è di 16mila euro e non di 10mila euro e i requisiti di accesso sono diversi. La circolare ha chiarito gli altri requisiti per fruire dell’agevolazione:
- E' necessario che uno dei due non abbia superato i 35 anni o arrivi a quell’età nel 2016 (a prescindere dal giorno e dal mese in cui cade il compleanno). Devono essere coppie che nel 2016 risultano sposate o conviventi more uxorio da almeno tre anni, come attestato dall’iscrizione nello stesso stato di famiglia o tramite autocertificazione.
- La casa può essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito, da entrambi i componenti o anche da uno solo di essi, purché sia in possesso del requisito anagrafico.
- L’immobile deve risultare acquistato nel 2015 e nel 2016. Nel secondo caso, la destinazione ad abitazione principale deve avvenire, al massimo, entro il termine di presentazione del modello Unico Pf 2017.
- La detrazione riguarda esclusivamente i mobili, non i grandi elettrodomestici, acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per arredare l’abitazione principale della giovane coppia, anche nel caso in cui l’acquisto dei mobili preceda il rogito della casa.
- Per l’analogia con il “bonus mobili” ordinario, il documento rimanda alla circolare 29/2013 per individuare i beni agevolabili (armadi, divani, sedie, tavoli, letti, comodini, scrivanie, librerie, lampadari, materassi, eccetera), ribadendo che sono esclusi pavimenti, porte, tende, altri complementi di arredo e l’usato.
- La detrazione, stabilisce la norma della Legge di Stabilità 2016, è pari al 50% della spesa sostenuta su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro, riferito alla coppia. L’acquisto può essere fatto da entrambi i componenti la coppia o da uno dei due, anche se non è intestatario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni.
- Lo sconto non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici; la regola decade se i due benefici riguardano immobili diversi.
Per quanto riguarda il pagamento, va eseguito con bonifico oppure con carte di credito o di debito. No ad assegni e contante. Come chiarisce la circolare, il bonifico non deve necessariamente essere quello predisposto da banche e Poste (non deve essere soggetto a ritenuta) come per gli interventi di ristrutturazione edilizia; la semplificazione viene estesa anche agli acquisti relativi al “bonus mobili” generico. In caso di pagamento con moneta elettronica, si considera data di pagamento il giorno di utilizzo della carta indicata sulla ricevuta telematica di avvenuta transazione e non la data di addebito sul conto corrente.
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giovedì 24 marzo 2016

Riqualificazione energetica e ristrutturazioni, i bonus e le detrazioni fiscali per il 2016

Riqualificazione energetica e ristrutturazioni, i bonus e le detrazioni fiscali per il 2016
Ristrutturare la propria casa o migliorarne l’efficienza energetica nel 2016 diventa un po’ più semplice. Sono molteplici, infatti, i bonus e le detrazioni fiscali previste. Ecco gli incentivi che possono essere sfruttati e rendere dunque meno oneroso intervenire sulla propria abitazione.
Riqualificazione energetica – Prevista una detrazione fiscale del 65%, che vale anche per gli interventi fatti nelle parti comuni degli edifici condominiali. C’è un limite massimo di spesa, che varia a secondo dell’intervento di riqualificazione.
Cessione della detrazione fiscale – Per il 2016, inoltre, è prevista la possibilità di cedere ai fornitori che hanno eseguito i lavori la detrazione fiscale spettante per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali. Tale facoltà è riservata ai soggetti che si trovano nella no tax area, pensionati, dipendenti e autonomi.
Ristrutturazioni – Previsto un bonus fiscale del 50%, fino a massimo complessivi 96mila euro per unità immobiliare. Qualora gli interventi abbiano come oggetto l’adozione di misure antisismiche, la detrazione arriva al 65%. Il bonus riguarda anche l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, o alla A per i forni, fino all’importo massimo di 10mila euro.
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mercoledì 20 maggio 2015

Bonus ristrutturazioni, aumentano gli interventi ammessi

Bonus ristrutturazioni, aumentano gli interventi ammessi
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2015 n.17/E contiene alcune importanti novità in tema bonus ristrutturazioni. Si tratta di linee guida da tener presenti per la compilazione delle sezioni III A e III C del quadro RP di Unico PF 2015. Andiamo a vedere, nel dettaglio, di cosa si tratta.
Innanzitutto, aumentano gli interventi ammessi con il bonus del 50%. Se su un’abitazione sono stati effettuati interventi di recupero edilizio, con la detrazione del 50% su spese fino a 96mila euro (36% su 48mila fino al 25 giugno 2012), è possibile agevolare un’ulteriore spesa di 96mila euro (48mila dal 2016) per un intervento autonomo rispetto ai precedenti (cioè non di mera prosecuzione) e, per considerare le due opere autonome, non è necessario che tra i diversi interventi trascorra “un periodo di tempo minimo”. Questo principio vale anche per le spese detraibili al 65% sui lavori per il risparmio energetico. Inoltre, le rate residuali della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, iniziata da un contribuente, poi deceduto, non può essere trasferita agli eredi, in quanto non si applicano le norme che regolano il bonus sulle ristrutturazioni edilizie.
Bonus ristrutturazioni, nuovi lavori
Per le spese di ristrutturazione sostenute dopo il 1° ottobre 2006, l’agevolazione spetta sino al limite di spesa di 48mila euro (96mila per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) per ogni unità immobiliare comprensiva di pertinenze. Questo limite non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione. Ma quando un intervento è considerato autonomo? Un intervento è considerato autonomo in base agli “elementi riscontrabili in via di fatto”, oltre che all’espletamento degli adempimenti amministrativi eventualmente necessari (denuncia di inizio attività, collaudo dell’opera, dichiarazione di fine lavori). L’intervento deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. La norma non richiede che “debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi” per considerarli autonomi e conseguentemente per beneficiare per entrambi di un limite di 96mila euro ciascuno (circolare 17/E/2015). I due interventi autonomi potrebbero anche svolgersi contemporaneamente, non essendo necessario che per iniziare il secondo si debba prima finire il primo. La circolare 17/E/2015 ha anche confermato la sua precedente interpretazione, la quale prevede che “per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile”. Questo vuol dire che se per la stessa abitazione e nello stesso anno si proseguono interventi di manutenzione iniziati in anni precedenti e contemporaneamente si iniziano nuovi interventi, l’importo massimo annuale di spesa agevolata al 36% non può comunque superare la misura complessiva di 48mila euro (circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/E/2003). Secondo quanto disposto dalle Entrate, questo limite, oltre ad essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale), effettuato nella stessa abitazione (comprensiva di pertinenze), è anche un limite massimo “annuale” per singola abitazione.
Bonus mobili non trasferibile
Cosa succede poi in caso di decesso del contribuente che sta beneficiando della rateizzazione decennale della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto – dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 – di mobili e grandi elettrodomestici (con limite massimo di spesa di 10mila euro) per l’arredo dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione (pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015)? In tale situazione, il bonus, non utilizzato in tutto o in parte dallo stesso, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta. Questo perché, anche se l’agevolazione per i mobili presuppone la fruizione della detrazione per gli interventi di recupero, si tratta comunque di un incentivo autonomo, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa. Queste regole non prevedono il trasferimento della detrazione Irpef e non è possibile appliccare la disposizione prevista per gli eredi per le ristrutturazioni edilizie dall’articolo 16-bis, comma 8 del Tuir (circolare 17/E/2015).
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giovedì 16 aprile 2015

Bonus mobili: annunciata la proroga delle detrazioni

Bonus mobili: annunciata la proroga delle detrazioni
Il Presidente del Consiglio, intervenuto all’inaugurazione del Salone del Mobile, annuncia che il Governo è pronto a prorogare il bonus mobili a tutto il 2016 e, se possibile, anche oltre. Ad anticiparlo, anche se parzialmente, Carlo Calenda, vice ministro allo Sviluppo Economico, che ha aperto la strada a Matteo Renzi e che ha parlato di agevolazioni soprattutto per le giovani coppie. Comunque sia, il discorso bonus mobili sarà approfondito a fine anno, in fase di stesura della prossima Legge di Stabilità. In qualche modo, Matteo Renzi ha risposto alla richiesta di Roberto Snaidero, presidente di Federlegno, da sempre convinto della necessità di una proroga. In più, Roberto Snaidero propone di slegare il bonus mobili dalla ristrutturazione dell’immobile e di prevedere un plafond di spesa di 10.000 euro ma cumulato con quello della ristrutturazione, da suddividere secondo le necessità. Vedremo se la promessa sarà mantenuta, di sicuro, il bonus mobili è servito ad aiutare il mercato nazionale dell’arredo e l’economia in generale. Recenti stime stabiliscono che il bonus mobili ha generato un giro d’affari pari a circa 3,5 miliardi di euro. Ricordiamo che rientrano nel bonus mobili, gli acquisti di arredi destinati esclusivamente agli immobili oggetto di ristrutturazione, ma solo per un immobile in cui sono in corso interventi oggetto di detrazione 50 per cento. In buona sostanza, sono agevolabili gli acquisti di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, mobili per il bagno, arredi per esterno, materassi , lampade da tavolo e da terra, lampadari, in buona sostanza, tutto quel che occorre per arredare l’immobile da ristrutturare. Non sono agevolabili, invece, porte, pavimentazioni, tende e tendaggi. Non rientrano nell’agevolazione gli acquisti di mobili usati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
Sul fronte grandi elettrodomestici, si portà accedere al bonus mobili acquistando apparecchi di classe superiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi. Inoltre, sono agevolati anche gli acquisti di arredi ed elettrodomestici effettuati all’estero, purchè pagati tramite bonifico bancario “parlante”, oppure mediante carta di credito o bancomat. Inutile ricordare che tutte le spese dovranno essere documentate attraverso le ricevute di pagamento effettuato, così come le fatture che dovranno esporre la natura dell’acquisto. In caso di acquisto all’estero, si potrà usufruire ugualmente del bonus mobili con alcuni accorgimenti. Se il beneficiario non dispone di un conto corrente italiano, si dovrà eseguire un ordinario bonifico internazionale che dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione.
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mercoledì 14 gennaio 2015

Stabilità 2015: Imu, Tasi, Canone Rai, bonus 50 e 65%. Tutte le misure per la casa

Stabilità 2015: Imu, Tasi, Canone Rai, bonus 50 e 65%. Tutte le misure per la casa
IMU, Tasi e canone Rai, ma anche detrazione 50% per lavori di ristrutturazione, ecobonus 65 e bonus mobili. Ecco tutte le misure relative alla casa previste nel disegno di legge di stabilità 2015.
Legge stabilità 2015: le misure per la casa
La legge di stabilità 2015, approvata in via definitiva alla Camera, introduce una serie di misure molto importanti per quanto riguarda la casa.
IMU, Tasi 2015
In primo luogo sulle tasse: scartata almeno per il momento la local tax, l’anno prossimo si continueranno a pagare IMU, tasi e Tari, ma non aumentate rispetto a quanto previsto nelle stabilità 2014. L’aliquota anche nel 2015 sarà al 2,5 per mille.
Importo canone Rai 2015
Anche il canone Rai non cambierà come invece annunciato nelle ultime settimane. Non ci sarà il tanto proclamato inserimento nella bolletta della luce, né riduzioni dell’importo dell’abbonamento alla TV italiana, ma neanche aumenti visto che l’importo del canone sarà sempre introno a 113,50 euro.
Detrazione 50% ristrutturazione: proroga 2015
Riguardano la casa anche le detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione e risparmio energetico. La legge di stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la detrazione al 50% per la ristrutturazione e l’ecobonus al 65% per la riqualificazione energetica.
Bonus mobili proroga 2015
Confermata anche la proroga del bonus mobili, la detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per chi ristruttura casa. Dal 2016, le detrazioni passeranno al 36% e il bonus mobili scomparirà.
Ecobonus 65%
Nell’ecobonus al 65% rientra anche gli interventi che riguardano l’installazione di schermature solari (nel limite di 60mila euro) e generatori di calore a biomasse (nel limite di 30mila euro). Inoltre viene prorogato fino al 31 dicembre 2015 anche la detrazione antisismica, ossia la detrazione al 65%, per interventi di messa in sicurezza statica degli immobili, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Infine confermato l’aumento della ritenuta fiscale sui bonifici, dal 4 all’8 per cento. Operata da banche e poste, al momento del pagamento del bonifico con cui sono pagate le spese per detti interventi.
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giovedì 20 novembre 2014

Deduzione irpef del 20% per chi compra e poi affitta casa, come funziona

Deduzione irpef del 20% per chi compra e poi affitta casa, come funziona
Per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 dalle persone fisiche di immobili residenziali di nuova costruzione rimasti invenduti alla data di entrata in vigore (12 novembre 2014) della legge 164 di conversione spetta una deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile. Si tratta di un beneficio che determina una riduzione del reddito imponibile su cui calcolare le imposte. La deduzione spetta anche in caso di immobili residenziali che abbiano formato oggetti di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettera c e d del testo unico dell'edilizia).
Limite spesa - La deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile può avvenire nel limite massimo della spesa pari a 300mila euro. L'importo massimo della deduzione, inoltre, non può superare i 60mila euro, il risparmio fiscale dipenderà dall'aliquota marginale del contribuente.
A chi spetta - La deduzione non è prevista solo per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 di immobili residenziali di nuova costruzione rimasti invenduti alla data di entrata in vigore (12 novembre 2014) della legge 164 di conversione, ma anche per le spese sostenute per la costruzione dell'immobile su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. In questo caso le spese di costruzione su cui calcolare il bonus devono essere attestate dall'impresa che ha eseguito i lavori. Altro aspetto da tenere a mente riguarda il fatto che durante la fase di conversione è stata prevista l'estensione del beneficio anche agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari rientranti nel perimetro applicativo dell'agevolazione.
Condizioni - Ma ci sono delle condizioni affinché la persona fisica possa beneficiare della nuova deduzione. Innanzitutto, l'immobile residenziale, rimasto invenduto al termine dei lavori di costruzione, deve essere concesso in locazione entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione. La locazione deve durare almeno otto anni e deve avere carattere continuativo. Secondo quanto previsto dalla legge di conversione, il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima degli otto anni previsti, ma in tale ipotesi, per evitare la decadenza dal bonus, deve essere stipulato un nuovo contratto entro un anno dalla precedente risoluzione.
Caratteristiche immobile - L'immobile deve essere di tipo residenziale e non deve avere caratteristiche di lusso, questo vuol dire che non deve essere classificato o non deve essere classificabile nelle categorie a1, a8 o a9. L'immobile, poi, non deve essere ubicato nelle zone omogenee di classe e, cioè destinate ad usi agricoli. Un altro aspetto da tenere presente è la prestazione energetica dell'immobile, che deve essere in possesso di una certificazione energetica di classe A o B.
Canone - Per quanto riguarda il canone richiesto, quest'ultimo non deve essere superiore a quello determinabile secondo i criteri e i parametri di cui alla convenzione tipo approvata dalla regione (articolo 19 dpr 380/2001). In alternativa, il canone di locazione non deve essere superiore al minor importo tra quello relativo ai contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 legge 431/1998) e quello stabilito ex articolo 3, comma 114, della legge 350/2003. Tra il locatore e il conduttore non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.
Usufrutto - Secondo quanto stabilito dalla legge di conversione, la deduzione è riconosciuta anche nel caso di immobili ceduti in usufrutto a soggetti pubblici o privati operanti dal almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali. Deve però essere mantenuto il vincolo alla locazione.
Quota deduzione annuale - L'importo della deduzione deve essere suddiviso in otto quote di pari importo a partire dall'anno in cui l'immobile acquistato risulta concesso in locazione.
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mercoledì 5 novembre 2014

Ecobonus per il fotovoltaico: requisiti tecnici e adempimenti


Ecobonus per il fotovoltaico: requisiti tecnici e adempimenti
L’ecobonus per il fotovoltaico rientra fra le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, come per l’installazione di pannelli solari. E consente al contribuente di portare in detrazione d’imposta il 65%, o 50% dal 2015, della spesa sostenuta per queste installazioni. La detrazione va fruita in 10 anni con il modello 730 o Unico. Ma sono indispensabili idonei requisiti tecnici, adempimenti e documentazioni.
Premettiamo che l’agevolazione per il risparmio energetico è fruibile per una serie di tipologie di interventi da effettuarsi in casa o sugli edifici, a condizione che l’edificio sia già esistente e non in costruzione, che sia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso. Vediamo quali sono le condizioni per fruire dell’ecobonus per il fotovoltaico.
Premesso ancora che per gli interventi di installazione di pannelli solari spetta la detrazione fiscale massima di 60.000 euro, precisiamo che, per fruire dell’ecobonus per il fotovoltaico, gli interventi devono riguardare in particolare l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda non solo per usi domestici o industriali, ma anche per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Requisiti tecnici
Per beneficiare dell’ecobonus per il fotovoltaico, i pannelli solari e i bollitori impiegati devono avere una garanzia di almeno cinque anni, gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno due anni. E inoltre, devono essere in possesso di una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato.
Documentazione
Per poter beneficiare dell’ecobonus per il fotovoltaico il contribuente deve produrre una serie di documentazioni da trasmettere all’ENEA e da conservare per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Asseverazione
Uno degli adempimenti richiesti per fruire dell’ecobonus per il fotovoltaico è l’asseverazione dell’intervento per l’installazione dei pannelli solari. Ovvero:
- Un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici);
- Che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera;
- Che l’installazione degli impianti sia stata eseguita in conformità ai manuali d’installazione dei principali componenti.
Se i pannelli solari sono realizzati in autocostruzione, può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate. O anche dichiarata nella relazione che ne attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.
Per gli altri adempimenti per i pannelli solari, anche da trasmettere all’Enea, non è più obbligatorio l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. La documentazione va trasmessa all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
I pagamenti
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico, in presenza di persona fisica. Il sistema di pagamento è quello del bonifico parlante, contenente una serie di dati aggiuntivi rispetto ai bonifici disposti normalmente per altri pagamenti.
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venerdì 4 luglio 2014

DETRAZIONI PER L'ACQUISTO DI UNA CASA RISTRUTTURATA, QUALI SONO E COME OTTENERLE


Detrazioni per l'acquisto di una casa ristrutturata, quali sono e come ottenerle
Non solo chi ristruttura la propria casa può usufruire di una detrazione irpef del 50%, ma anche chi acquista un immobile già ristrutturato. Il bonus è vincolato all'acquisto di un'unità immobiliare residenziale e si applica anche per l'acquisto delle relative pertinenze.
La normativa
L'articolo 16-bis comma 3 del tuir prevede la possibilità di operare una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (irpef) per le spese sostenute per l'acquisto di un immobile residenziale facente parte di un edificio sottoposto a interventi di restauro, recupero o risanamento conservativo.
La normativa vigente (legge 147/2013) prevede che i lavori da parte dell'impresa o cooperativa debbano avvenire entro il 31 dicembre 2014, mentre la sottoscrizione del rogito notarile deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2015.
Le detrazioni
Per l'anno in corso, il bonus irpef è stato elevato dal 36% al 50% per una spesa massima di 96.000 euro. Se le spese vengono sostenute nel corso dell'anno 2015 la detrazione sarà del 40, mentre dal 1 gennaio 2016 il bonus tornerà al 40%. Per calcolare la detrazione l'acquirente (indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti) dovrà partire da un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione.
Appartamenti e pertinenze
L'agenzia delle entrate ha precisato che l'agevolazione è vincolata all'acquisto di un immobile a solo uso residenziale, non vale quindi per diverse unità immobiliari. Inoltre, è possibile applicare il bonus anche per l'acquisto delle pertinenze. Se si tratta di un atto unico d'acquisto, il limite si applica al costo totale, nel caso di due unità residenziali, il limite massimo di spesa potrà essere riferito ad ogni singolo immobile.
Acconti già versati
Nel caso di acconti già versati, il contribuente può beneficiare della detrazione a condizione che venga stipulato un atto preliminare di vendita dell'immobile e ne sia effettuata la registrazione presso l'ufficio dell'agenzia delle entrate competente. Se gli acconti sono stati versati in un anno diverso da quello in cui viene stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto (a sua scelta) o nel periodo di imposta in cui sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui viene stipulato il rogito.
Documenti da esibire
L'atto di compravendita o di assegnazione o il preliminare di vendita registrato dal quale risultino le indicazioni richieste dalla normativa. Nel caso l'atto di acquisto non contenga le indicazioni riferite ai termine di ultimazione della ristrutturazione e che si tratta di un immobile di un edificio totalmente ristrutturato, allora il contribuente deve farsi rilasciare dall'impresa di costruzione una dichiarazione rilasciata dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni richieste. Per richiedere le agevolazioni non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.
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