L’ecobonus per il fotovoltaico rientra fra le agevolazioni
fiscali per il risparmio energetico, come per l’installazione di
pannelli solari. E consente al contribuente di portare in detrazione
d’imposta il 65%, o 50% dal 2015, della spesa sostenuta per queste
installazioni. La detrazione va fruita in 10 anni con il modello 730 o
Unico. Ma sono indispensabili idonei requisiti tecnici, adempimenti e
documentazioni.
Premettiamo che l’agevolazione per il risparmio energetico è fruibile
per una serie di tipologie di interventi da effettuarsi in casa o sugli
edifici, a condizione che l’edificio sia già esistente e non in
costruzione, che sia accatastato o con richiesta di accatastamento in
corso. Vediamo quali sono le condizioni per fruire dell’ecobonus per il
fotovoltaico.
Premesso ancora che per gli interventi di installazione
di pannelli solari spetta la detrazione fiscale massima di 60.000 euro,
precisiamo che, per fruire dell’ecobonus per il fotovoltaico, gli
interventi devono riguardare in particolare l’installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda non solo per usi domestici o
industriali, ma anche per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università.
Requisiti tecnici
Per
beneficiare dell’ecobonus per il fotovoltaico, i pannelli solari e i
bollitori impiegati devono avere una garanzia di almeno cinque anni, gli
accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere
garantiti per almeno due anni. E inoltre, devono essere in possesso di
una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN
12976 rilasciata da un laboratorio accreditato.
Documentazione
Per
poter beneficiare dell’ecobonus per il fotovoltaico il contribuente
deve produrre una serie di documentazioni da trasmettere all’ENEA e da
conservare per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Asseverazione
Uno
degli adempimenti richiesti per fruire dell’ecobonus per il
fotovoltaico è l’asseverazione dell’intervento per l’installazione dei
pannelli solari. Ovvero:
- Un termine minimo di garanzia (fissato in
cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori
e i componenti tecnici);
- Che i pannelli siano conformi alle norme
UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese
dell’Unione Europea e della Svizzera;
- Che l’installazione degli impianti sia stata eseguita in conformità ai manuali d’installazione dei principali componenti.
Se
i pannelli solari sono realizzati in autocostruzione, può essere
prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di
formazione da parte del soggetto beneficiario.
L’asseverazione può
essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla
conformità al progetto delle opere realizzate. O anche dichiarata nella
relazione che ne attesta la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti
termici.
Per gli altri adempimenti per i pannelli solari, anche da
trasmettere all’Enea, non è più obbligatorio l’attestato di
certificazione (o qualificazione) energetica. La documentazione va
trasmessa all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
I pagamenti
I
pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico, in presenza di
persona fisica. Il sistema di pagamento è quello del bonifico parlante,
contenente una serie di dati aggiuntivi rispetto ai bonifici disposti
normalmente per altri pagamenti.
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