Guida alle agevolazioni sulla prima casa 2017
Comprare la prima casa è una tappa impegnativa, uno dei passi più importanti nella vita di tutti noi. Una volta trovato l’immobile che volete acquistare e arrivati a un passo dal rogito è bene ricordarsi che si ha diritto a un bonus fiscale per la prima casa, che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
Tra gli sgravi fiscali del settore immobiliare questo è il più richiesto, nel corso del 2016 il 50% delle compravendite ha beneficiato di questo bonus.
L’agevolazione è stata confermata anche per il 2017, vediamo in cosa consiste, chi ne ha diritto e cosa fare per ottenerlo.
Il bonus sull’acquisto della prima casa prevede la riduzione delle imposte da pagare.
Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva il bonus consiste in:
imposta di registro proporzionale, nella misura del 2%
imposta ipotecaria fissa di 50 euro
imposta catastale fissa di 50 euro
Se acquistate da un’impresa, con vendita soggetta a IVA, il vostro bonus prima casa riguarderà:
Iva ridotta al 4%
Imposta di registro fissa di 200 euro
Imposta ipotecaria fissa di 200 euro
Imposta catastale fissa di 200 euro
Per poter chiedere l’agevolazione:
il fabbricato che si acquista deve far parte di determinate categorie catastali
il fabbricato si deve trovare nel comune in cui avete (o intendete stabilire) la vostra residenza, o in cui lavorate
Dovrete essere in possesso di determinati requisiti
Vediamo ora il dettaglio dei requisiti:
Ne hanno diritto tutti i contribuenti, a prescindere dal proprio reddito, possono fare richiesta di questo bonus, ma nel rispetto di determinati titoli.
Chi presenta richiesta:
Non deve essere titolare, esclusivo, o in comunione con il coniuge, di un’altra casa di abitazione (in proprietà o in usufrutto) nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile che sta acquistando.
Non deve essere proprietario, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, di un’altra casa di abitazione su tutto il territorio nazionale (in proprietà, in usufrutto, in nuda proprietà) per l’acquisto della quale il richiedente, o il coniuge, abbia già usufruito delle agevolazioni “prima casa”.
Tuttavia, da gennaio 2016, se vi trovate nella situazione al secondo punto potete, comunque, procedere a un nuovo acquisto con il bonus per la prima casa a condizione che vendiate, o cediate, l’immobile già in vostro possesso entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.
Attenzione: Se comprate casa nello stesso comune in cui siete già titolari di un immobile per il quale NON avete usufruito dei benefici per la prima casa, NON potrete chiedere il bonus. Questo anche nel caso ci si impegni a vendere l’abitazione di cui siete già in possesso.
La casa per cui si fa richiesta di bonus deve:
trovarsi nel territorio del comune in cui avete la vostra residenza
In alternativa dovrete impegnarvi a trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui presenterete al comune la dichiarazione di trasferimento.
Si ha diritto alle agevolazioni anche:
se la casa si trova nel territorio del comune in cui svolgete la vostra attività lavorativa (anche se non retribuita, ad esempio per studio, volontariato, o attività sportive).
Se vi siete dovuti trasferire all’estero per ragioni di lavoro potete richiedere il bonus prima casa per un immobile nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il vostro datore di lavoro.
se siete un cittadino italiano emigrato all’estero (iscritto all’Aire), purché l’immobile che intendere acquistare risulti come “prima casa” sul territorio italiano.
Se intendete chiedere il bonus per la prima casa fate attenzione che l’immobile di vostro interesse sia classificato nella categoria catastale del gruppo A (abitazioni), in particolare in una di queste:
· A/2 (abitazioni di tipo civile)
· A/3 (abitazioni di tipo economico)
· A/4 (abitazioni di tipo popolare)
· A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
· A/6 (abitazioni di tipo rurale)
· A/7 (abitazioni in villini)
· A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
È possibile estendere le agevolazioni anche a una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
· C/2 (magazzini e locali di deposito),
· C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse)
· C/7 (tettoie chiuse o aperte)
È indispensabile, ai fini del riconoscimento del bonus, che le pertinenze siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.
Non è possibile applicare il bonus alle abitazioni accatastate come:
· A/1 (abitazioni di tipo signorile),
· A/8 (abitazioni in ville);
· A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
· A/10 (uffici e studi privati)
Se acquirente e immobile rientrano nei requisiti previsti vi basterà chiedere il bonus per la prima casa direttamente dal notaio, in sede di stipula.
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