Abolizione Tasi e Imu agricola: manovra di oltre 4 miliardi a settembre
Buone notizie per i contribuenti, il Governo annuncia l’abolizione Tasi e Imu agricola a settembre. Tutto accadrà nel 2016, ma è mistero sulle coperture economiche. Anche la politica è andata in vacanza con la promessa di una abolizione Tasi e Imu agricola che avverrà entro il 2016. Un antico proverbio, però, recita che “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. E sembrerebbe essere proprio questo il problema, il reperimento delle cifre che andrebbero a coprire l’ingente valore che non entrerebbe nelle casse dello Stato. Matteo Renzi, prima della pausa estiva, aveva ricordato agli addetti ai lavori che: “Nel 2016 il piano prevede l’eliminazione della tassa sulla prima casa, l’Imu agricola e sugli imbullonati”. L’obiettivo è quello di detassare la prima casa abolendo la Tasi, liberando anche i terreni agricoli dalla tassazione ed alleggerendo anche gli imbullonati, ovvero quei macchinari spesso di grandi dimensioni che le aziende usano e che necessitano di essere ancorati al suolo per evitare che si muovano. Tanto basta per classificarli al pari di beni immobili, pertanto tassabili. Le dichiarazioni di Matteo Renzi a proposito dell’abolizione Tasi e Imu agricola però, cozza con le coperture economiche sulle quali non è ancora dato sapere da dove arriverebbero. La manovra, infatti, causerebbe mancati introiti di 3,5 miliardi di euro che, se davvero riguardasse non solo la tassa sulla prima casa ma anche l’Imu agricola, supererebbe i 4 miliardi di euro. Oltre all’abolizione Tasi e Imu agricola, restano ancora da risolvere alcuni problemi, fa cui la più volte annunciata local tax, anche questa in programma nel 2016, che però potrebbe essere rimodulata rispetto a quanto previsto inizialmente. Il Governo Renzi promette e Confedilizia risponde con una serie di critiche, come riportato dall’agenzia di stampa ANSA, pur sottolineando che esistono sia la necessità di razionalizzare le imposte sugli immobili, sia l’urgenza di ridurre le tasse che pesano troppo nelle tasche degli italiani. Varie le ipotesi, da quella dell’abolizione Tasi con criteri selettivi, in modo da rendere più ampio il bacino delle case di lusso soggette all’imposta, a quella dello scorporamento dei servizi erogati dai comuni da quella della patrimoniale sulla casa.
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Sei anche tu tra gli acquirenti? Non dimenticare la voltura catastale
Per
tutti colori che si apprestano a concludere l’acquisto di un immobile o
si preparano ad affrontarne la ricerca è bene ricordare che
ogniqualvolta il bene d’interesse è soggetto a compravendita va
effettuata la nuova voltura catastale. La pratica per effettuare una
voltura catastale viene preparata e depositata da parte di un tecnico
abilitato iscritto presso un ordine o collegio professionale (geometra,
architetto, ingegnere, notaio). Per risparmiare tempo prezioso ed
evitare lunghe file, grazie al supporto di siti web specializzati, oggi è
possibile richiedere il documento direttamente online. Un incaricato
del sito, con i documenti utili per la richiesta, si recherà presso
l’Ufficio Centrale del Catasto e provvederà ad effettuare la voltura.
In
sole sei settimane dal ricevimento dei documenti utili per la
presentazione in catasto, sarà possibile entrare in possesso della
voltura catastale accedendo direttamente al proprio profilo online e
allo storico delle pratiche avviate e risolte.
Cos’è la voltura catastale?
La
voltura catastale è un documento che attesta l’avvenuta modifica dei
dati anagrafici di un bene accatastato presso l’Agenzia del Territorio,
le cui funzioni sono oggi svolte dall’Agenzia delle Entrate. La voltura
riporta tutte le informazioni anagrafiche utili a risalire al vecchio
proprietario dell’immobile o del terreno oggetto di passaggio di
proprietà e tutti i dati anagrafici del nuovo intestatario. È un
documento obbligatorio e ha l’obiettivo di consentire l’aggiornamento
delle informazioni contenute nella visura catastale.
Quando è necessaria?
La
voltura catastale va richiesta ed effettuata tutte le volte che
l’immobile o il terreno d’interesse sono soggetti a un cambio di
proprietà. Ciò avviene prevalentemente in occasione di compravendita o
di eredità causa morte del proprietario o di una donazione oppure nel
caso di una fusione e/o scissione societaria. Tra le possibili
motivazioni di un cambio di proprietà anche la costituzione di ipoteca,
la fusione o la divisione di unità immobiliari e in tutti gli altri
casi in cui un bene passa di mano da un proprietario a un altro per una
ragione o per un’altra.
Focus tempi
La voltura
catastale va necessariamente effettuata entro 30 giorni dalla cessione
del bene d’interesse. In caso contrario, si incorre in una sanzione
pecuniaria per ogni anno di ritardo e viene redatto un verbale di
ritardato deposito. Dopo cinque anni di ritardo, la sanzione non può
essere a causa dello scadere dei termini di prescrizione. Nel caso in
cui, però, nel corso di questi cinque anni, si incorresse in una
verifica effettuata da parte dell’Agenzia del Territorio e venisse
evidenziata la mancanza di denuncia, la sanzione pecuniaria verrebbe
addebitata alla parte proprietaria come risultante da atto pubblico
attestante la proprietà del bene. In caso di successioni che interessano
immobili, invece, resta fermo il termine dei 30 giorni successivi alla
presentazione della dichiarazione di successione per la presentazione
agli uffici del Catasto della richiesta di voltura. Questo documento,
come già evidenziato, interessa sia l’aggiornamento dei dati catastali
sia quello dei dati dei soggetti proprietari sia quello relativo alla
misura del possesso.
Cosa serve per richiederla?
Per
avviare la pratica relativa alla richiesta di una voltura catastale è
necessario dotare il tecnico che se ne occuperà di documentazione
aggiuntiva, in particolare: la copia originale o conforme all’originale
dell’atto di provenienza del bene (atto pubblico, rogito, atto di
donazione, atto di provenienza), i dati relativi all’atto stesso e il
notaio rogante (richiesti già dai moduli necessari), i dati del
dichiarante, della parte cedente e della parte acquisente, i dati
catastali e identificativi del bene oggetto di voltura.
È necessario,
inoltre, dotare il tecnico di delega dell’avente titolo per la
richiesta di voltura e dei dati catastali delle unità immobiliari. Nel
caso in cui si trattasse di volture catastali di afflusso si rende
necessaria anche la documentazione motivante la voltura. Per le volture
per preallineamento, invece, è necessario fornire la documentazione
rilasciata dal catasto a seguito della prima richiesta non andata a buon
fine.
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