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giovedì 17 settembre 2015

Ecobonus 2015: prorogati i termini di scadenza

Ecobonus 2015: prorogati i termini di scadenza
Sono stati prorogati al 31 dicembre 2015 i termini di scadenza entro i quali presentare la richiesta degli ecobonus 2015 e fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica. Pertanto è ancora possibile accedere alle agevolazioni fiscali per chi, in attesa dell’inverno, decide di migliorare l’efficienza energetica delle propria abitazione con interventi radicali e quindi costosi di riqualificazione energetica, in particolare in caso di immobili molto vecchi. Per un aiuto a sostenerne le spese, è possibile fruire degli ecobonus 2015, visto che sono stati prorogati i termini di scadenza al 31 dicembre 2015. Anche perché oggi è ancora più facile accedere alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e risparmiare così fino al 65% dei costi per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.
Come accedere agli ecobonus 2015
Grazie alla procedura semplificata introdotta dal decreto 175 sulle semplificazioni fiscali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014, sarà ancora più facile accedere agli ecobonus 2015. Per fruire delle agevolazioni basta dimostrare, con apposita documentazione, di aver sostenuto determinate spese per impianti fotovoltaici, caldaie a biomassa e grandi elettrodomestici di classe A+, tende solari, vetrate, infissi e caminetti, e perfino determinate tipologie di mobili. Per citare solo alcuni degli interventi mirati al risparmio energetico, al miglioramento e all’adeguamento sismico e di ristrutturazione degli immobili che possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 65% e del 50%.
Perché la proroga
Trattandosi di interventi che hanno bisogno di tempi piuttosto lunghi, con la legge di Stabilità 2015 si è pensato di prorogare la scadenza fino al 31 dicembre, per consentire agli utenti di completare i lavori entro il 2015. Inoltre, in previsione di altre richieste, si è reso necessario allungare i tempi per la presentazione delle domande da parte di altri cittadini incoraggiati anche dal risparmio sulle spese energetiche garantito da questi interventi.
Come si accede agli ecobonus 2015
Per fruire delle agevolazioni bisogna dimostrare che i lavori di riqualificazione energetica siano cominciati nel 2014 e che verranno portati avanti nel 2015. Tutti i titolari di immobili oggetto dell’intervento, compresi esercenti di arti e professioni, le persone che conseguono un reddito d’impresa, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, potranno accedere alle agevolazioni degli ecobonus 2015.
La documentazione all’Enea

La documentazione da presentare per ottenere gli ecobonus 2015 comprende le ricevute dei bonifici bancari o postali da cui risultino evidenti la causale del versamento, il codice fiscale dei contribuenti o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento e tutti i dati catastali dell’immobile ristrutturato nella dichiarazione dei redditi. Al termine dei lavori, e non oltre i 90 giorni, bisognerà inoltrare all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Le autocertificazioni presentate dal richiedente non saranno considerate valide.
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venerdì 7 agosto 2015

Voltura catastale, i documenti per acquistare un immobile

Voltura catastale, i documenti per acquistare un immobile
Nel 2014, secondo l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), sono aumentate le compravendite immobiliari (+3,6 per cento). Un fenomeno che sembra rafforzarsi anche nel corso del primo trimestre 2015, che ha fatto registrare un +0,8 per cento nel numero di transizioni che hanno visti protagonista un immobile, soprattutto di tipo residenziale.
Sei anche tu tra gli acquirenti? Non dimenticare la voltura catastale
Per tutti colori che si apprestano a concludere l’acquisto di un immobile o si preparano ad affrontarne la ricerca è bene ricordare che ogniqualvolta il bene d’interesse è soggetto a compravendita va effettuata la nuova voltura catastale. La pratica per effettuare una voltura catastale viene preparata e depositata da parte di un tecnico abilitato iscritto presso un ordine o collegio professionale (geometra, architetto, ingegnere, notaio). Per risparmiare tempo prezioso ed evitare lunghe file, grazie al supporto di siti web specializzati, oggi è possibile richiedere il documento direttamente online. Un incaricato del sito, con i documenti utili per la richiesta, si recherà presso l’Ufficio Centrale del Catasto e provvederà ad effettuare la voltura.
In sole sei settimane dal ricevimento dei documenti utili per la presentazione in catasto, sarà possibile entrare in possesso della voltura catastale accedendo direttamente al proprio profilo online e allo storico delle pratiche avviate e risolte.
Cos’è la voltura catastale? 
La voltura catastale è un documento che attesta l’avvenuta modifica dei dati anagrafici di un bene accatastato presso l’Agenzia del Territorio, le cui funzioni sono oggi svolte dall’Agenzia delle Entrate. La voltura riporta tutte le informazioni anagrafiche utili a risalire al vecchio proprietario dell’immobile o del terreno oggetto di passaggio di proprietà e tutti i dati anagrafici del nuovo intestatario. È un documento obbligatorio e ha l’obiettivo di consentire l’aggiornamento delle informazioni contenute nella visura catastale.
Quando è necessaria?
La voltura catastale va richiesta ed effettuata tutte le volte che l’immobile o il terreno d’interesse sono soggetti a un cambio di proprietà. Ciò avviene prevalentemente in occasione di compravendita o di eredità causa morte del proprietario o di una donazione oppure nel caso di una fusione e/o scissione societaria. Tra le possibili motivazioni di un cambio di proprietà anche la costituzione di ipoteca, la fusione o la divisione di unità immobiliari e in tutti gli altri  casi in cui un bene passa di mano da un proprietario a un altro per una ragione o per un’altra.
Focus tempi
La voltura catastale va necessariamente effettuata entro 30 giorni dalla cessione del bene d’interesse. In caso contrario, si incorre in una sanzione pecuniaria per ogni anno di ritardo e viene redatto un verbale di ritardato deposito. Dopo cinque anni di ritardo, la sanzione non può essere a causa dello scadere dei termini di prescrizione. Nel caso in cui, però, nel corso di questi cinque anni, si incorresse in una verifica effettuata da parte dell’Agenzia del Territorio e venisse evidenziata la mancanza di denuncia, la sanzione pecuniaria verrebbe addebitata alla parte proprietaria come risultante da atto pubblico attestante la proprietà del bene. In caso di successioni che interessano immobili, invece, resta fermo il termine dei 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di successione per la presentazione agli uffici del Catasto della richiesta di voltura. Questo documento, come già evidenziato, interessa sia l’aggiornamento dei dati catastali sia quello dei dati dei soggetti proprietari sia quello relativo alla misura del possesso.
Cosa serve per richiederla?
Per avviare la pratica relativa alla richiesta di una voltura catastale è necessario dotare il tecnico che se ne occuperà di documentazione aggiuntiva, in particolare: la copia originale o conforme all’originale dell’atto di provenienza del bene (atto pubblico, rogito, atto di donazione, atto di provenienza), i dati relativi all’atto stesso e il notaio rogante (richiesti già dai moduli necessari), i dati del dichiarante, della parte cedente e della parte acquisente, i dati catastali e identificativi del bene oggetto di voltura.
È necessario, inoltre, dotare il tecnico di delega dell’avente titolo per la richiesta di voltura e dei dati catastali delle unità immobiliari. Nel caso in cui si trattasse di volture catastali di afflusso si rende necessaria anche la documentazione motivante la voltura. Per le volture per preallineamento, invece, è necessario fornire la documentazione rilasciata dal catasto a seguito della prima richiesta non andata a buon fine.
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