Bonus prima casa, via libera in caso di accorpamento di appartamento
Importanti chiarimenti per quanto riguarda l’applicabilità del bonus prima casa. Con la Risoluzione n. 154/E del 19/12/2017, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che si ha diritto all’agevolazione anche per l’acquisto di un secondo immobile da unire a quello già posseduto per il quale si era beneficiato del bonus.
Viene dunque confermato che l’agevolazione sulla prima casa spetta anche per un acquisto successivo volto ad aumentare la superficie dell’abitazione. Si ha diritto al bonus prima casa anche nel caso di acquisto di un secondo immobile che si intende unire a quello già posseduto, qualora la fusione non comporti la trasformazione dell’unità immobiliare posseduta in abitazione di lusso.
A chiedere chiarimenti è stata una contribuente già proprietaria di due appartamenti nello stesso immobile, di cui una al secondo piano acquistata con le agevolazioni sull’acquisto e l’altra al terzo piano comprata come seconda casa, quindi senza fruire delle agevolazioni.
La contribuente chiedeva di allargarsi ulteriormente con un altro appartamento al terzo piano, con il quale costituire un’unica abitazione unendole tutte e tre catastalmente (ma senza che la nuova unità rientri nelle categorie A/1, A8 e A/9).
Per l’Agenzia è possibile la concessione delle agevolazioni prima casa sul nuovo acquisto e “non è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento; occorre considerare, infatti, che analogamente al caso esaminato con la circolare n. 31 del 2010, le agevolazioni per detto acquisto non potevano essere richieste, in quanto la contribuente risultava già titolare, al momento della stipula dell'atto di trasferimento, di altro immobile agevolato”.
Nel caso in cui l’acquisto del nuovo appartamento sia finalizzato ad unire le abitazioni in un’unica unità immobiliare si potrà beneficiare dell’agevolazione prima casa. Il tutto, però, nel rispetto di specifici requisiti: il nuovo immobile deve conservare le caratteristiche non di lusso, ovvero la categoria catastale con la quale verrà classificata la casa di abitazione deve essere diversa dalle categorie A\1, A\8 e A\9.
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- E' necessario che uno dei due non abbia
superato i 35 anni o arrivi a quell’età nel 2016 (a prescindere dal
giorno e dal mese in cui cade il compleanno). Devono essere coppie che
nel 2016 risultano sposate o conviventi more uxorio da almeno tre anni,
come attestato dall’iscrizione nello stesso stato di famiglia o tramite
autocertificazione.
- La casa può essere acquistata, a titolo oneroso
o gratuito, da entrambi i componenti o anche da uno solo di essi,
purché sia in possesso del requisito anagrafico.
- L’immobile deve
risultare acquistato nel 2015 e nel 2016. Nel secondo caso, la
destinazione ad abitazione principale deve avvenire, al massimo, entro
il termine di presentazione del modello Unico Pf 2017.
- La
detrazione riguarda esclusivamente i mobili, non i grandi
elettrodomestici, acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per
arredare l’abitazione principale della giovane coppia, anche nel caso in
cui l’acquisto dei mobili preceda il rogito della casa.
- Per
l’analogia con il “bonus mobili” ordinario, il documento rimanda alla
circolare 29/2013 per individuare i beni agevolabili (armadi, divani,
sedie, tavoli, letti, comodini, scrivanie, librerie, lampadari,
materassi, eccetera), ribadendo che sono esclusi pavimenti, porte,
tende, altri complementi di arredo e l’usato.
- La detrazione,
stabilisce la norma della Legge di Stabilità 2016, è pari al 50% della
spesa sostenuta su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro,
riferito alla coppia. L’acquisto può essere fatto da entrambi i
componenti la coppia o da uno dei due, anche se non è intestatario
dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni.
- Lo sconto non è
cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici; la regola
decade se i due benefici riguardano immobili diversi.
Per quanto riguarda il pagamento, va eseguito con bonifico oppure con carte di credito o di debito. No ad assegni e contante. Come
chiarisce la circolare, il bonifico non deve necessariamente essere
quello predisposto da banche e Poste (non deve essere soggetto a
ritenuta) come per gli interventi di ristrutturazione edilizia; la
semplificazione viene estesa anche agli acquisti relativi al “bonus
mobili” generico. In caso di pagamento con moneta elettronica, si
considera data di pagamento il giorno di utilizzo della carta indicata
sulla ricevuta telematica di avvenuta transazione e non la data di
addebito sul conto corrente.
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