Casa, che cos’è e come funziona la proposta d’acquisto
Quando si è in cerca di una casa da acquistare e si è individuato l’immobile ideale, inizia un iter che - se non emergono inconvenienti - sfocia poi con l’acquisto della tanto desiderata abitazione. Tutto parte, in genere, con la proposta d’acquisto. Giampaolo Marcoz, consigliere nazionale del Notariato, ha spiegato a idealista/news di cosa si tratta e come funziona.
Che cos’è una proposta d’acquisto?
“La proposta d’acquisto è la dichiarazione dell’acquirente di voler acquistare un certo bene a un certo prezzo: solitamente si tratta di un modulo prestampato fornito dall’agenzia immobiliare, ed è accompagnata dal versamento di una somma di denaro a titolo di ‘caparra’. Una volta firmata, la proposta d’acquisto contiene impegni già vincolanti per l’acquirente che di solito si impegna a non revocarla per un determinato periodo di tempo. Non vincola il venditore che nel frattempo resta libero di valutare anche altre offerte.
Bisogna distinguere la proposta di acquisto dal contratto preliminare di vendita o ‘compromesso’, con il quale il venditore e l’acquirente si obbligano a concludere una compravendita, stabilendone modalità e termini. Serve a impegnare le parti per il tempo necessario a risolvere eventuali problemi che non consentono la vendita immediata: ad esempio per l’acquirente la ricerca di un finanziamento e per il venditore la consegna di una nuova casa”.
Quale deve essere la durata?
“E’ consigliabile stabilire un termine ridotto per l’efficacia della proposta, ad esempio una o due settimane, entro il quale il venditore potrà accettarla concludendo l’affare”.
La proposta d’acquisto prevede una caparra, quest’ultima a quanto deve ammontare?
“La proposta d’acquisto è accompagnata normalmente dal versamento di una somma di denaro a titolo di ‘caparra’. In genere si tratta di qualche migliaio di euro stabilito in proporzione rispetto al valore dell’immobile.
Tale somma resta ‘bloccata’ (e quindi viene sottratta alla disponibilità dell’acquirente) per tutta la durata di validità della proposta di acquisto. Importante: l’assegno relativo alla caparra deve essere intestato direttamente al venditore”.
Cosa succede se la proposta d’acquisto non viene accettata dal venditore?
“Se la proposta d’acquisto non viene accettata, la caparra verrà restituita al proponente che sarà libero di modificare la sua proposta, magari migliorando le condizioni”.
Al contrario, cosa succede se la proposta d’acquisto viene accettata?
“Nel momento in cui la proposta dell’acquirente viene accettata dal venditore, con la firma di quest’ultimo si conclude di fatto l’accordo contrattuale e le parti sono vincolate al rispetto di quanto contenuto nella proposta accettata.
L’immediata nascita di un obbligo contrattuale impone di prestare grande attenzione alle clausole contenute nella proposta di acquisto che solo con il consenso di entrambi i contraenti potrà essere modificata o integrata.
Sarà necessario quindi fare molta attenzione alle modalità e ai tempi di pagamento del prezzo, alla eventuale esigenza di richiedere un finanziamento, alla verifica della consistenza dell’immobile con riferimento alla regolarità urbanistica e degli impianti, ed infine ai tempi di consegna dell’immobile stesso.
Alla luce di tutto ciò è consigliabile farsi assistere dal notaio fin dall’inizio, a partire dalla redazione di una proposta di acquisto che tenga conto delle proprie esigenze per non trovarsi vincolati a condizioni che non si è in grado di adempiere”.
Cosa accade, invece, se l’acquirente ci ripensa?
“Se il venditore ha già accettato, è essenziale capire se l’acquirente si sia riservato la possibilità di tornare indietro sui suoi passi avendo qualificato le somme versate a titolo di ‘caparra penitenziale’. Solo in questo caso potrà sciogliersi dal vincolo contrattuale perdendo solo la somma versata. In caso contrario, ovvero in caso di versamenti a titolo di ‘caparra confirmatoria’, per essere libero dall’impegno assunto dovrà ottenere il consenso del venditore, perdendo la somma versata a titolo di caparra ed esponendosi al rischio di eventuali ulteriori richieste di risarcimento danno da parte del venditore”.
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Sei anche tu tra gli acquirenti? Non dimenticare la voltura catastale
Per
tutti colori che si apprestano a concludere l’acquisto di un immobile o
si preparano ad affrontarne la ricerca è bene ricordare che
ogniqualvolta il bene d’interesse è soggetto a compravendita va
effettuata la nuova voltura catastale. La pratica per effettuare una
voltura catastale viene preparata e depositata da parte di un tecnico
abilitato iscritto presso un ordine o collegio professionale (geometra,
architetto, ingegnere, notaio). Per risparmiare tempo prezioso ed
evitare lunghe file, grazie al supporto di siti web specializzati, oggi è
possibile richiedere il documento direttamente online. Un incaricato
del sito, con i documenti utili per la richiesta, si recherà presso
l’Ufficio Centrale del Catasto e provvederà ad effettuare la voltura.
In
sole sei settimane dal ricevimento dei documenti utili per la
presentazione in catasto, sarà possibile entrare in possesso della
voltura catastale accedendo direttamente al proprio profilo online e
allo storico delle pratiche avviate e risolte.
Cos’è la voltura catastale?
La
voltura catastale è un documento che attesta l’avvenuta modifica dei
dati anagrafici di un bene accatastato presso l’Agenzia del Territorio,
le cui funzioni sono oggi svolte dall’Agenzia delle Entrate. La voltura
riporta tutte le informazioni anagrafiche utili a risalire al vecchio
proprietario dell’immobile o del terreno oggetto di passaggio di
proprietà e tutti i dati anagrafici del nuovo intestatario. È un
documento obbligatorio e ha l’obiettivo di consentire l’aggiornamento
delle informazioni contenute nella visura catastale.
Quando è necessaria?
La
voltura catastale va richiesta ed effettuata tutte le volte che
l’immobile o il terreno d’interesse sono soggetti a un cambio di
proprietà. Ciò avviene prevalentemente in occasione di compravendita o
di eredità causa morte del proprietario o di una donazione oppure nel
caso di una fusione e/o scissione societaria. Tra le possibili
motivazioni di un cambio di proprietà anche la costituzione di ipoteca,
la fusione o la divisione di unità immobiliari e in tutti gli altri
casi in cui un bene passa di mano da un proprietario a un altro per una
ragione o per un’altra.
Focus tempi
La voltura
catastale va necessariamente effettuata entro 30 giorni dalla cessione
del bene d’interesse. In caso contrario, si incorre in una sanzione
pecuniaria per ogni anno di ritardo e viene redatto un verbale di
ritardato deposito. Dopo cinque anni di ritardo, la sanzione non può
essere a causa dello scadere dei termini di prescrizione. Nel caso in
cui, però, nel corso di questi cinque anni, si incorresse in una
verifica effettuata da parte dell’Agenzia del Territorio e venisse
evidenziata la mancanza di denuncia, la sanzione pecuniaria verrebbe
addebitata alla parte proprietaria come risultante da atto pubblico
attestante la proprietà del bene. In caso di successioni che interessano
immobili, invece, resta fermo il termine dei 30 giorni successivi alla
presentazione della dichiarazione di successione per la presentazione
agli uffici del Catasto della richiesta di voltura. Questo documento,
come già evidenziato, interessa sia l’aggiornamento dei dati catastali
sia quello dei dati dei soggetti proprietari sia quello relativo alla
misura del possesso.
Cosa serve per richiederla?
Per
avviare la pratica relativa alla richiesta di una voltura catastale è
necessario dotare il tecnico che se ne occuperà di documentazione
aggiuntiva, in particolare: la copia originale o conforme all’originale
dell’atto di provenienza del bene (atto pubblico, rogito, atto di
donazione, atto di provenienza), i dati relativi all’atto stesso e il
notaio rogante (richiesti già dai moduli necessari), i dati del
dichiarante, della parte cedente e della parte acquisente, i dati
catastali e identificativi del bene oggetto di voltura.
È necessario,
inoltre, dotare il tecnico di delega dell’avente titolo per la
richiesta di voltura e dei dati catastali delle unità immobiliari. Nel
caso in cui si trattasse di volture catastali di afflusso si rende
necessaria anche la documentazione motivante la voltura. Per le volture
per preallineamento, invece, è necessario fornire la documentazione
rilasciata dal catasto a seguito della prima richiesta non andata a buon
fine.
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