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mercoledì 10 ottobre 2018

Casa, che cos’è e come funziona la proposta d’acquisto

Casa, che cos’è e come funziona la proposta d’acquisto
Quando si è in cerca di una casa da acquistare e si è individuato l’immobile ideale, inizia un iter che - se non emergono inconvenienti - sfocia poi con l’acquisto della tanto desiderata abitazione. Tutto parte, in genere, con la proposta d’acquisto. Giampaolo Marcoz, consigliere nazionale del Notariato, ha spiegato a idealista/news di cosa si tratta e come funziona.
Che cos’è una proposta d’acquisto?
“La proposta d’acquisto è la dichiarazione dell’acquirente di voler acquistare un certo bene a un certo prezzo: solitamente si tratta di un modulo prestampato fornito dall’agenzia immobiliare, ed è accompagnata dal versamento di una somma di denaro a titolo di ‘caparra’. Una volta firmata, la proposta d’acquisto contiene impegni già vincolanti per l’acquirente che di solito si impegna a non revocarla per un determinato periodo di tempo. Non vincola il venditore che nel frattempo resta libero di valutare anche altre offerte.
Bisogna distinguere la proposta di acquisto dal contratto preliminare di vendita o ‘compromesso’, con il quale il venditore e l’acquirente si obbligano a concludere una compravendita, stabilendone modalità e termini. Serve a impegnare le parti per il tempo necessario a risolvere eventuali problemi che non consentono la vendita immediata: ad esempio per l’acquirente la ricerca di un finanziamento e per il venditore la consegna di una nuova casa”.
Quale deve essere la durata?
“E’ consigliabile stabilire un termine ridotto per l’efficacia della proposta, ad esempio una o due settimane, entro il quale il venditore potrà accettarla concludendo l’affare”.
La proposta d’acquisto prevede una caparra, quest’ultima a quanto deve ammontare?
“La proposta d’acquisto è accompagnata normalmente dal versamento di una somma di denaro a titolo di ‘caparra’. In genere si tratta di qualche migliaio di euro stabilito in proporzione rispetto al valore dell’immobile.
Tale somma resta ‘bloccata’ (e quindi viene sottratta alla disponibilità dell’acquirente) per tutta la durata di validità della proposta di acquisto. Importante: l’assegno relativo alla caparra deve essere intestato direttamente al venditore”.
Cosa succede se la proposta d’acquisto non viene accettata dal venditore?
“Se la proposta d’acquisto non viene accettata, la caparra verrà restituita al proponente che sarà libero di modificare la sua proposta, magari migliorando le condizioni”.
Al contrario, cosa succede se la proposta d’acquisto viene accettata?
“Nel momento in cui la proposta dell’acquirente viene accettata dal venditore, con la firma di quest’ultimo si conclude di fatto l’accordo contrattuale e le parti sono vincolate al rispetto di quanto contenuto nella proposta accettata.
L’immediata nascita di un obbligo contrattuale impone di prestare grande attenzione alle clausole contenute nella proposta di acquisto che solo con il consenso di entrambi i contraenti potrà essere modificata o integrata.
Sarà necessario quindi fare molta attenzione alle modalità e ai tempi di pagamento del prezzo, alla eventuale esigenza di richiedere un finanziamento, alla verifica della consistenza dell’immobile con riferimento alla regolarità urbanistica e degli impianti, ed infine ai tempi di consegna dell’immobile stesso.
Alla luce di tutto ciò è consigliabile farsi assistere dal notaio fin dall’inizio, a partire dalla redazione di una proposta di acquisto che tenga conto delle proprie esigenze per non trovarsi vincolati a condizioni che non si è in grado di adempiere”.
Cosa accade, invece, se l’acquirente ci ripensa?
“Se il venditore ha già accettato, è essenziale capire se l’acquirente si sia riservato la possibilità di tornare indietro sui suoi passi avendo qualificato le somme versate a titolo di ‘caparra penitenziale’. Solo in questo caso potrà sciogliersi dal vincolo contrattuale perdendo solo la somma versata. In caso contrario, ovvero in caso di versamenti a titolo di ‘caparra confirmatoria’, per essere libero dall’impegno assunto dovrà ottenere il consenso del venditore, perdendo la somma versata a titolo di caparra ed esponendosi al rischio di eventuali ulteriori richieste di risarcimento danno da parte del venditore”.
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venerdì 22 dicembre 2017

Bonus prima casa, via libera in caso di accorpamento di appartamento

Bonus prima casa, via libera in caso di accorpamento di appartamento
Importanti chiarimenti per quanto riguarda l’applicabilità del bonus prima casa. Con la Risoluzione n. 154/E del 19/12/2017, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che si ha diritto all’agevolazione anche per l’acquisto di un secondo immobile da unire a quello già posseduto per il quale si era beneficiato del bonus.
Viene dunque confermato che l’agevolazione sulla prima casa spetta anche per un acquisto successivo volto ad aumentare la superficie dell’abitazione. Si ha diritto al bonus prima casa anche nel caso di acquisto di un secondo immobile che si intende unire a quello già posseduto, qualora la fusione non comporti la trasformazione dell’unità immobiliare posseduta in abitazione di lusso.
A chiedere chiarimenti è stata una contribuente già proprietaria di due appartamenti nello stesso immobile, di cui una al secondo piano acquistata con le agevolazioni sull’acquisto e l’altra al terzo piano comprata come seconda casa, quindi senza fruire delle agevolazioni.
La contribuente chiedeva di allargarsi ulteriormente con un altro appartamento al terzo piano, con il quale costituire un’unica abitazione unendole tutte e tre catastalmente (ma senza che la nuova unità rientri nelle categorie A/1, A8 e A/9).
Per l’Agenzia è possibile la concessione delle agevolazioni prima casa sul nuovo acquisto e “non è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento; occorre considerare, infatti, che analogamente al caso esaminato con la circolare n. 31 del 2010, le agevolazioni per detto acquisto non potevano essere richieste, in quanto la contribuente risultava già titolare, al momento della stipula dell'atto di trasferimento, di altro immobile agevolato”.
Nel caso in cui l’acquisto del nuovo appartamento sia finalizzato ad unire le abitazioni in un’unica unità immobiliare si potrà beneficiare dell’agevolazione prima casa. Il tutto, però, nel rispetto di specifici requisiti: il nuovo immobile deve conservare le caratteristiche non di lusso, ovvero la categoria catastale con la quale verrà classificata la casa di abitazione deve essere diversa dalle categorie A\1, A\8 e A\9.
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giovedì 7 dicembre 2017

Crescono le compravendite per investimento, 17,6% nel I semestre 2017

Crescono le compravendite per investimento, 17,6% nel I semestre 2017
Nel primo semestre del 2017, il 17,6% delle compravendite è stato concluso da investitori. A completare il quadro il 76,9% di acquisti di prima casa e il 5,5% di compravendite per la casa vacanza. Rispetto al primo semestre del 2016 la componente investitori è aumentata passando dal 16,7% al 17,6% attuale. Lo ha reso noto l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, sulla base delle compravendite effettuate attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete in Italia.
Puntando i riflettori su chi ha comprato per mettere a reddito, l’analisi ha registrato che quasi un terzo degli investitori ha un’età compresa tra 45 e 54 anni (30,2%), seguito dai soggetti tra 35 e 44 anni (22,0%) e da coloro con un’età compresa tra 55 e 64 anni (21,9%).
Il 74,8% degli investitori sono coppie e coppie con figli, mentre il 25,2% è single (celibi/nubili, separati, divorziati e vedovi).
A comprare per investimento sono soprattutto imprenditori, liberi professionisti e impiegati che coprono il 76,5% di questo mercato, a seguire i pensionati con il 12,9%.
Buona parte degli acquisti per investimento si conclude senza l’ausilio degli istituti di credito (89,9%), mentre solo il 10,1% degli investitori ricorre al mutuo bancario.
Infine, la tipologia più richiesta da chi vuole mettere a reddito è il bilocale con il 41,7% delle preferenze, a seguire i trilocali (31,9%).
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mercoledì 6 settembre 2017

Casa e rogito, si cambia. Arriva il conto di deposito

Casa e rogito, si cambia. Arriva il conto di deposito 
Arriva il conto di deposito per la tutela di chi compra casa. La legge sulla concorrenza (la n. 124/2017 in vigore dal 29 agosto scorso) ha introdotto la facoltà di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino alla trascrizione del contratto di compravendita. In questo modo chi non trascrive il preliminare ha uno strumento in più per evitare l’esposizione a rischi diversi: come l’eventualità che tra la data del rogito (o, meglio, la data dell’ultima ispezione dei registri immobiliari eseguita dal notaio rogante) e quella della sua trascrizione nei registri venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore (ipoteca, sequestro, pignoramento, domanda giudiziale ecc.); oppure che il venditore venda più volte lo stesso immobile a diversi acquirenti, con la conseguenza che tra essi prevale chi per primo trascrive. In sostanza, fino a che l’acquisto non sia trascritto, non si ha la certezza che esso sia andato a buon fine; e se, per caso, non va a buon fine, si tratta spessissimo di situazioni in cui è praticamente impossibile avere la restituzione del denaro consegnato al venditore al momento della firma del rogito.
La scena tradizionale (al rogito il venditore consegna le chiavi e l’acquirente paga il prezzo) è dunque destinata a cambiare nel caso di rogito successivo a un contratto preliminare di cui non sia stata voluta la trascrizione. La nuova legge infatti afferma (importando in Italia una prassi da tempo vigente in Francia) che se ne sia «richiesto da almeno una delle parti», il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami.
In una prima fase sarà inevitabile qualche intoppo. Vero è invece che la nuova norma è stata introdotta per avere un senso: e cioè quello di proteggere l’acquirente dal rischio di vedere la trascrizione del proprio acquisto preceduta da una formalità pregiudizievole. Quando la legge vuol proteggere uno dei soggetti di un rapporto, detta norme per loro natura inderogabili (il cosiddetto ordine pubblico «di protezione») , poiché altrimenti destinate appunto ad essere travolte, nella prassi commerciale, da clausole di stile.
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venerdì 7 agosto 2015

Voltura catastale, i documenti per acquistare un immobile

Voltura catastale, i documenti per acquistare un immobile
Nel 2014, secondo l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), sono aumentate le compravendite immobiliari (+3,6 per cento). Un fenomeno che sembra rafforzarsi anche nel corso del primo trimestre 2015, che ha fatto registrare un +0,8 per cento nel numero di transizioni che hanno visti protagonista un immobile, soprattutto di tipo residenziale.
Sei anche tu tra gli acquirenti? Non dimenticare la voltura catastale
Per tutti colori che si apprestano a concludere l’acquisto di un immobile o si preparano ad affrontarne la ricerca è bene ricordare che ogniqualvolta il bene d’interesse è soggetto a compravendita va effettuata la nuova voltura catastale. La pratica per effettuare una voltura catastale viene preparata e depositata da parte di un tecnico abilitato iscritto presso un ordine o collegio professionale (geometra, architetto, ingegnere, notaio). Per risparmiare tempo prezioso ed evitare lunghe file, grazie al supporto di siti web specializzati, oggi è possibile richiedere il documento direttamente online. Un incaricato del sito, con i documenti utili per la richiesta, si recherà presso l’Ufficio Centrale del Catasto e provvederà ad effettuare la voltura.
In sole sei settimane dal ricevimento dei documenti utili per la presentazione in catasto, sarà possibile entrare in possesso della voltura catastale accedendo direttamente al proprio profilo online e allo storico delle pratiche avviate e risolte.
Cos’è la voltura catastale? 
La voltura catastale è un documento che attesta l’avvenuta modifica dei dati anagrafici di un bene accatastato presso l’Agenzia del Territorio, le cui funzioni sono oggi svolte dall’Agenzia delle Entrate. La voltura riporta tutte le informazioni anagrafiche utili a risalire al vecchio proprietario dell’immobile o del terreno oggetto di passaggio di proprietà e tutti i dati anagrafici del nuovo intestatario. È un documento obbligatorio e ha l’obiettivo di consentire l’aggiornamento delle informazioni contenute nella visura catastale.
Quando è necessaria?
La voltura catastale va richiesta ed effettuata tutte le volte che l’immobile o il terreno d’interesse sono soggetti a un cambio di proprietà. Ciò avviene prevalentemente in occasione di compravendita o di eredità causa morte del proprietario o di una donazione oppure nel caso di una fusione e/o scissione societaria. Tra le possibili motivazioni di un cambio di proprietà anche la costituzione di ipoteca, la fusione o la divisione di unità immobiliari e in tutti gli altri  casi in cui un bene passa di mano da un proprietario a un altro per una ragione o per un’altra.
Focus tempi
La voltura catastale va necessariamente effettuata entro 30 giorni dalla cessione del bene d’interesse. In caso contrario, si incorre in una sanzione pecuniaria per ogni anno di ritardo e viene redatto un verbale di ritardato deposito. Dopo cinque anni di ritardo, la sanzione non può essere a causa dello scadere dei termini di prescrizione. Nel caso in cui, però, nel corso di questi cinque anni, si incorresse in una verifica effettuata da parte dell’Agenzia del Territorio e venisse evidenziata la mancanza di denuncia, la sanzione pecuniaria verrebbe addebitata alla parte proprietaria come risultante da atto pubblico attestante la proprietà del bene. In caso di successioni che interessano immobili, invece, resta fermo il termine dei 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di successione per la presentazione agli uffici del Catasto della richiesta di voltura. Questo documento, come già evidenziato, interessa sia l’aggiornamento dei dati catastali sia quello dei dati dei soggetti proprietari sia quello relativo alla misura del possesso.
Cosa serve per richiederla?
Per avviare la pratica relativa alla richiesta di una voltura catastale è necessario dotare il tecnico che se ne occuperà di documentazione aggiuntiva, in particolare: la copia originale o conforme all’originale dell’atto di provenienza del bene (atto pubblico, rogito, atto di donazione, atto di provenienza), i dati relativi all’atto stesso e il notaio rogante (richiesti già dai moduli necessari), i dati del dichiarante, della parte cedente e della parte acquisente, i dati catastali e identificativi del bene oggetto di voltura.
È necessario, inoltre, dotare il tecnico di delega dell’avente titolo per la richiesta di voltura e dei dati catastali delle unità immobiliari. Nel caso in cui si trattasse di volture catastali di afflusso si rende necessaria anche la documentazione motivante la voltura. Per le volture per preallineamento, invece, è necessario fornire la documentazione rilasciata dal catasto a seguito della prima richiesta non andata a buon fine.
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mercoledì 4 giugno 2014

CAMERA DEI BAMBINI: CONSIGLI PRATICI IN CASO DI VENDITA


Camera dei bambini: Consigli pratici in caso di vendita.
Moltissima è l’attenzione che i futuri genitori pongono nell’arredamento e nella progettazione della camera del proprio figlio: la scelta dell’ubicazione migliore, l’acquisto di materiali che siano attenti alla salute del bambino, la decisione dei colori più adatti. La stessa attenzione potrebbe però essere utile anche nell'eventualità di una futura vendita. Ecco, allora, alcuni consigli pratici per camerette in caso di esigenze di vendita.
Sulle riviste specializzate le camerette dei bambini tendono a restare un po’ in secondo piano e spesso ci si trova in difficoltà nel reperire idee e consigli su come arredarle in modo intelligente, su quali siano le regole da seguire e quali invece le caratteristiche da evitare assolutamente. Nel momento in cui si vuole mettere in vendita casa spesso ci si pone la domanda di come presentare le stanze dei ragazzi. Recentemente l'associazione degli Home Stager di casa nostra, ovvero dei professionisti che si occupano di rendere migliore una casa in previsione di una vendita, ha proposto considerazioni e consigli per allestire le stanze dei bambini e renderne l’aspetto maggiormente appetibile, norme che valgono in generale ma in modo particolare se si ha intenzione di vendere casa.
Viene innanzitutto suggerito di mettere nella cameretta un tappeto, preferibilmente in tessuto facile da lavare, che serve a definire bene la parte del gioco dalla zona del sonno. Questa idea di facile realizzazione consente inoltre di tenere maggiormente in ordine la camera e di fare quindi una migliore impressione sul possibile acquirente. Gli Home Stager propongono inoltre di tenere a vista solo gli oggetti di misure medie, togliendo di mezzo tutte le piccole cose, mattoncini di Lego e Playmobil in primis, che possano ricordare a chi visita la casa quanto queste cose siano impossibili da mettere a posto; viene anche suggerito di non lasciare visibili giocattoli troppo ingombranti, come piste di treni o case delle bambole, che rischiano di far apparire più piccola la camera.
Se stiamo vendendo una casa con la camera di un adolescente è caldamente suggerito di separare lo spazio per lo studio da quello per il riposo, attraverso l’uso di una libreria o anche semplicemente di un baule. E' consigliabile poi eliminare tutti gli oggetti che non vengono più utilizzati, sempre con l’intenzione di dare idea di ordine e spazio al possibile compratore. Medesima cura deve essere dedicata anche alle pareti, le quali non solo devono essere prive di scarabocchi ma anche i poster, le foto ed i quadri devono essere appesi a regola e con criterio.