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mercoledì 11 ottobre 2017

Per dormire meglio...ci vuole un fiore

Per dormire meglio...ci vuole un fiore
Il sentire comune suggerisce di non tenere piante in camera da letto, poiché a causa della fotosintesi clorofilliana durante la notte rilasciano anidride carbonica. Ma non è sempre così, o meglio esistono fiori e specie di piante che invece conciliano il sonno e aiutano a combattere i disturbi notturni.
Il primo fiore consigliato è il gelsomino che, grazie al suo dolce profumo, ha proprietà rilassanti e riduce ansia e stress, migliorando la qualità del sonno. Anche la pianta della gardenia è una buona alleata del riposo, per la profumazione dei suoi fiori che ha proprietà sedative. Un altro fiore bianco da tenere in camera è il giglio: non solo non richiede molte cure, ma si tratta di un essere vivente molto potente, in grado di assorbire muffe, formaldeide e allergeni. Rimanendo in tema fiori, anche la lavanda è un’ottima soluzione per le stanze da letto, non solo perché bella per l’arredamento ma anche per il suo odore che calma e regala un sonno più tranquillo.
Venendo alle piante, la prima citata è la pianta del serpente: le sue foglie lunghe non richiedono molta cura, filtrano l’ossigeno, eliminano le tossine e alleviano i fastidi agli occhi, le forme di asma e il mal di testa. Anche la maranta è consigliabile per le camere da letto, non solo perché depura l’aria ma anche per i colori bellissimi delle sue larghe foglie che arredano l’ambiente. Per rendere l’aria della stanza più pulita si suggerisce di tenere in camera anche il pothos, l’orchidea, l’edera e lo spatifillo. Per i fumatori si suggerisce la dracena marginata, in grado di catturare ed eliminare le particelle di fumo. Anche l’aloe vera potrebbe essere una buona soluzione per chi desidera del verde in camera, soprattutto perché se le sue foglie cambiano colore virando verso il marrone si ha un chiaro segnale che l’aria della stanza non è pulita. E se nemmeno di notte riusciamo a rinunciare ai nostri smartphone, sempre accesi sui comodini, allora sarebbe meglio comprare una sanseveria, pianta in grado di assorbire l’elettrosmog, emanando ossigeno di notte e assorbendo vapore acqueo.

venerdì 6 ottobre 2017

Appartamento in centro a Jesi completamente ristrutturato

JESI (centro)
In zona centralissima Appartamento di 70 mq. completamente ristrutturato nel 2010. Situato al secondo piano è composto da: cucina abitabile, camera, cameretta, bagno con angolo lavatrice e asciugatrice, soppalco adibito a soggiorno e ripostiglio. Nessuna spesa condominiale. Fornito di impianto di condizionamento.
AJE 4137   euro 95.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860
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mercoledì 6 settembre 2017

Casa e rogito, si cambia. Arriva il conto di deposito

Casa e rogito, si cambia. Arriva il conto di deposito 
Arriva il conto di deposito per la tutela di chi compra casa. La legge sulla concorrenza (la n. 124/2017 in vigore dal 29 agosto scorso) ha introdotto la facoltà di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino alla trascrizione del contratto di compravendita. In questo modo chi non trascrive il preliminare ha uno strumento in più per evitare l’esposizione a rischi diversi: come l’eventualità che tra la data del rogito (o, meglio, la data dell’ultima ispezione dei registri immobiliari eseguita dal notaio rogante) e quella della sua trascrizione nei registri venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore (ipoteca, sequestro, pignoramento, domanda giudiziale ecc.); oppure che il venditore venda più volte lo stesso immobile a diversi acquirenti, con la conseguenza che tra essi prevale chi per primo trascrive. In sostanza, fino a che l’acquisto non sia trascritto, non si ha la certezza che esso sia andato a buon fine; e se, per caso, non va a buon fine, si tratta spessissimo di situazioni in cui è praticamente impossibile avere la restituzione del denaro consegnato al venditore al momento della firma del rogito.
La scena tradizionale (al rogito il venditore consegna le chiavi e l’acquirente paga il prezzo) è dunque destinata a cambiare nel caso di rogito successivo a un contratto preliminare di cui non sia stata voluta la trascrizione. La nuova legge infatti afferma (importando in Italia una prassi da tempo vigente in Francia) che se ne sia «richiesto da almeno una delle parti», il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami.
In una prima fase sarà inevitabile qualche intoppo. Vero è invece che la nuova norma è stata introdotta per avere un senso: e cioè quello di proteggere l’acquirente dal rischio di vedere la trascrizione del proprio acquisto preceduta da una formalità pregiudizievole. Quando la legge vuol proteggere uno dei soggetti di un rapporto, detta norme per loro natura inderogabili (il cosiddetto ordine pubblico «di protezione») , poiché altrimenti destinate appunto ad essere travolte, nella prassi commerciale, da clausole di stile.
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martedì 30 giugno 2015

Agevolazioni prima casa: non decadono chiedendo cambio di residenza

Agevolazioni prima casa: non decadono chiedendo cambio di residenza
Non è necessario trasferire materialmente la residenza nell’abitazione acquistata, per non perdere le agevolazioni prima casa, sarà sufficiente inoltrare al Comune la domanda di trasferimento.
Anche se fisicamente la residenza non è avvenuta, le agevolazioni prima casa non si perderanno se è stata inoltrata regolarmente la richiesta al Comune di trasferimento della residenza entro i 18 mesi dall’atto notarile. Come noto, la legge prevede che si potrà usufruire di agevolazioni prima casa per l’acquisto ma entro 18 mesi dal rogito, il contribuente che ha usufruito del bonus dovrà trasferire la propria residenza nel nuovo immobile, in caso contrario, si potrà incorrere in sanzioni. A chiarire che le agevolazioni prima casa non decadono è stata la Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 2485/67/15 depositata l’8 giugno 2015. Se il contribuente ha regolarmente presentato la domanda di trasferimento entro i 18 mesi richiesti, si precisa, lo stesso non dovrà rispondere delle lungaggini burocratiche che non gli competono. La sentenza prende il via da una notifica dell’Agenzia delle Entrate indirizzata ad una contribuente, un avviso di liquidazione Iva relativo ad un atto di compravendita. In buona sostanza, si chiedeva la revoca dell’agevolazioni prima casa che vuole l’imposta Iva al 4 per cento. La contribuente non aveva trasferito la residenza entro i termini previsti, da qui la revoca. La contribuente ha fatto ricorso sostenendo che la legge non richiedeva il trasferimento materiale nel fabbricato acquistato, bensì, nei 18 mesi doveva essere presentata al Comune domanda di trasferimento della residenza. Il ricorso è stato accolto da Ctp dopo aver accertato che la domanda era stata presentata come richiesto dalla legge. È stato presentato un appello che, comunque, non è stato accettato, dunque, la contribuente non ha perso le agevolazioni prima casa. Per poter godere delle agevolazioni prima casa che, ricordiamo essere l’imposta di registro al 2 per cento e, se acquistato da impresa di costruzione, Iva al 4 per cento, imposta ipotecaria e catastale pari a 100 euro, è necessario che l’immobile acquistato non sia di lusso e sia destinato ad abitazione; le agevolazioni prima casa si possono ottenere per una sola abitazione ed a patto che non si sia goduto degli stessi benefici per altri immobili; l’acquirente deve avere la propria residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile, in alternativa, al momento della stipula si impegnerà a trasferire la residenza entro 18 mesi dalla data del rogito, in caso contrario decadranno i benefici fiscali.

giovedì 18 giugno 2015

Mutui, nei primi 3 mesi del 2015 i prestiti per acquisto casa crescono del 4,7%

Mutui, nei primi 3 mesi del 2015 i prestiti per acquisto casa crescono del 4,7%
Nel corso del primo trimestre 2015 i mutui per l’acquisto di abitazioni hanno fatto segnare un +4,7%. Per quanto riguarda l’attività di erogazione di mutui immobiliari alle famiglie consumatrici il 2014 ha chiuso infatti con una netta ripresa: la componente dei mutui per l’acquisto di abitazioni ha fatto segnare un +6,6%. A dirlo l’Osservatorio Credito al Dettaglio di Assofin-Crif-Prometeia. Secondo quanto emerso, se il 2014 ha chiuso con un +6,6% per la componente dei mutui per l’acquisto della casa e un +44,5% per la componente residua degli “altri mutui” (aggregato che comprende mutui di surroga, di sostituzione, di liquidità, mutui per costruzione e ristrutturazione e mutui per il consolidamento del debito), i primi tre mesi del 2015 i mutui d’acquisto casa hanno fatto registrare un +4,7%, mentre gli “altri mutui” un +129,1%. Si tratta di un trend legato al boom delle surroghe (+319,3% nel 2014 rispetto all’anno precedente, +710,7% nel primo trimestre del 2015) tornate a essere convenienti per i bassi livelli dei tassi applicati ai nuovi mutui.
L’Osservatorio ha sottolineato che dopo cinque anni consecutivi di flessione, l’attività di erogazione di credito al consumo nel 2014 ha chiuso con un segno positivo. In particolare, i flussi finanziati hanno fatto registrare un aumento del +2,5%, il numero di operazioni di finanziamento del +5,6%. Nel primo trimestre del 2015 la crescita ha subito un’accelerazione: i volumi erogati hanno fatto segnare un +9,3%, le operazioni finanziate un +15,8%. A trainare il mercato i finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto-moto, insieme a quelli via carte rateali-opzione. Per quanto riguarda le prospettive, l’Osservatorio ha evidenziato un consolidamento delle tendenze registrate nella prima parte del 2015, rafforzato dal graduale miglioramento macroeconomico. Quel che si prevede, dunque, è una ripresa della crescita delle consistenze di credito alle famiglie a partire dalla seconda parte dell’anno.
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lunedì 8 giugno 2015

Casali di campagna: in forte crescita la domanda in Umbria e Marche

Casali di campagna: in forte crescita la domanda in Umbria e Marche
Rinnovato interesse degli italiani per i casali di campagna, preferibilmente in Umbria e Marche. La scelta cade su quelli già ristrutturati. Gli italiani hanno riscoperto l’unicità dei casali di campagna, in particolare per quelli di Umbria e Marche. Il rinnovato interesse arriva dopo anni consecutivi di flessione dei prezzi e di scarso interesse verso gli acquisti a causa di svariati fattori. A raccontarlo è un report realizzato dal Centro Studi di Casa.it che ha riguardato, in particolare, i casali di campagna e che ha evidenziato una forte crescita di domanda negli ultimi 12 mesi, il periodo è compreso fra maggio 2014 e maggio 2015. Gli italiani, in buona sostanza, sono alla ricerca di casali di campagna da acquistare, anche da ristrutturare ma, se possibile, già in condizioni abitabili. La domanda è cresciuta dell’1,6 per cento nelle Marche e dell’1,9 per cento in Umbria. Non sono certo giovanissimi i potenziali acquirenti alla ricerca di pace e tranquillità dei casali di campagna, in genere, l’età è compresa fra 45 e 65 anni, persone che apprezzano le campagne marchigiane e umbre e che hanno deciso di dare una nuova svolta alla loro vita, sia per motivi di lavoro che di età pensionabile raggiunta. I budget di spesa per acquistare casali di campagna non sono molto bassi, si tratta di immobili ristrutturati che hanno un costo compreso tra 250 e 650 mila euro. Ad incidere sul prezzo, non solo l’abitazione, ma anche i terreni a coltivazione diretta che li circondano, oltre alla presenza di piscine o campi da tennis, equitazione, boschi e laghetti. Anche gli stranieri sono interessati ad acquistare casali di campagna umbri e marchigiani, in larghissima misura provenienti dal Nord Europa (Regno Unito, Danimarca e Olanda). Un fattore da tenere in considerazione è che il rinnovato interesse per i casali in Umbria e Marche, è anche dovuta ad una forte differenza di prezzo fra il territorio toscano, una volta preferito, stimato intorno al 30 per cento.
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sabato 11 aprile 2015

Acquisto prima casa con la formula del rent to buy, uscito il bando per la concessione dei contributi

Acquisto prima casa con la formula del rent to buy, uscito il bando per la concessione dei contributi
La Regione Marche ha deliberato la concessione di contributi (c.d. buoni riscatto) per l'acquisto della prima casa di abitazione dopo un periodo di locazione non inferiore a 8 anni (rent to buy). Il bando prevede che il richiedente, individuato l'alloggio che debba avere come caratteristiche una classificazione di efficienza energetica non inferiore a B, stipuli con il venditore un contratto di affitto di almeno 8 anni con riscatto alla fine del contratto di locazione a canone concordato. Negli anni di durata del contratto di affitto verranno versati contributi da parte della Regione Marche pari al 50% del canone.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Jesi a pena di esclusione, entro e non oltre il 22.05.2015.
Il bando si trova anche nel sito del comune di Jesi a questo LINK
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sabato 7 marzo 2015

Agenzia delle Entrate: "Nel 2014 il mercato immobiliare torna a crescere dopo 7 anni"

Agenzia delle Entrate: "Nel 2014 il mercato immobiliare torna a crescere dopo 7 anni"
Qualcosa sembra essere cambiato per il mattone. Secondo i dati contenuti nella nota trimestrale dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate relativa al quarto trimestre del 2014, dopo sette anni di perdite, nell'anno appena trascorso le compravendite immobiliari sono tornate in campo positivo, registrando un +1,8%.
Un risultato positivo consolidato dall'ultimo trimestre del 2014, durante il quale le transazioni sono cresciute del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2013, facendo chiudere l'anno con un totale di 920.849 unità compravendute, contro 904.960 del 2013. A trainare il mercato il settore commerciale, che ha registrato un aumento complessivo del 5,7%, e residenziale, per il quale la crescita è stata del 3,6%. Controcorrente il settore del terziario, che rimanendo in terreno negativo ha fatto registrare un -4,6%. Dopo le flessioni degli ultimi anni, sembra essere finalmente partito un cambio di rotta nel mercato immobiliare, che è tornato a crescere in tutta Italia, in particolar modo nel centro dove, rispetto allo stesso periodo del 2013, c'è stato un incremento degli scambi del 9,3%. Nell'area settentrionale l'aumento delle compravendite è stato del 7,5%, mentre al Sud è stato registrato un +0,6%. Tra le grandi città si fanno notare i forti incrementi registrati a Bologna (+18,5%) e Genova (+15%).
Per quanto riguarda i prezzi delle case, i dati contenuti nell'osservatorio del mercato immobiliare rivelano che nel secondo semestre 2014 i prezzi sono scesi dello 0,8%. Una lieve flessione che, secondo il direttore dell'osservatorio Gianni Guerrieri, proseguirà nel 2015.
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lunedì 9 febbraio 2015

Rent to buy: ecco come funziona, quando stipularlo e a chi conviene

Rent to buy: ecco come funziona, quando stipularlo e a chi conviene
Esiste un solo contratto di rent to buy o sono possibili più formule? Alla fine del periodo di affitto sono costretto a comprare? A cosa fare attenzione nella stesura del contratto? Se una delle parti è inadempiente, cosa succede? Chi paga le tasse? Sono molti i dubbi che sorgono quando si sente parlare di rent to buy o affitto con riscatto, cioè della possibilità di acquistare un immobile dopo un periodo di locazione. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza su quelli più importanti.
1. Che cosa è il rent to buy
Il rent to buy o affitto con riscatto è uno strumento contrattuale che permette di stipulare un contratto d'affitto che poi si potrà trasformare in una compravendita. Quest'ultima non è infatti obbligatoria, ma costituisce solamente un'opzione legata alla locazione. In sostanza la formula contrattuale si compone di due parti: un contratto di affitto e un preliminare di futura vendita da effettuarsi in un determinato tempo (che in genere è di 3-5 anni, ma che è tutelato dalla legge fino a 10). Per accedere a questa possibilità c'è però un prezzo da pagare: la quota versata mensilmente sarà infatti superiore a un normale canone di locazione; una parte costituisce l'affitto, l'altra andrà a comporre un acconto sul prezzo finale dell'immobile.
2. Un esempio pratico di affitto con riscatto
Le condizioni dei singoli contratti - pur all'interno di un quadro normativo che tutela le parti - possono prevedere proporzioni diverse tra canone e “acconto-prezzo” e casistiche particolari a cui occorre fare attenzione al momento della stipula. Volendo fare un esempio arbitrario, si potrebbe ipotizzare che per una casa del costo di 150mila euro le parti concordino un corrispettivo mensile di 1.000 euro; a fronte di un canone di locazione di mercato di, poniamo, circa 700. Una parte di questo corrispettivo, ad esempio 500 euro, viene dato per il godimento del bene, come se fosse un normale affitto (e quindi in un certo senso “si perde” rispetto ad un acquisto “tradizionale” dove si inizia subito a pagare). I restanti 500 euro vanno invece come pagamento della casa. Se l'opzione di acquisto viene stabilita dopo 5 anni, quindi, 30mila euro (500 euro x 12 mesi x 5 anni) saranno stati già pagati e se ne dovranno corrispondere altri 120mila (naturalmente anche finanziabili con un mutuo).
3. Nessun obbligo di acquisto, ma occhio alle condizioni dell'accordo
La prima cosa a cui stare attenti se si è interessati al rent to buy è verificare che non sia previsto un obbligo di acquisto. Non sono illegali formule di questo tipo, ma non è quello che si intende correntemente con affitto con riscatto, né quello che prevede la normativa di riferimento. Oltre a questo, occorre fare attenzione nel valutare bene il punto di equilibrio tra quanto “affitto” e quanto “prezzo” si va a pagare. Ovviamente più è alto l'affitto più è tutelato il venditore, ma allo stesso tempo l'operazione è meno conveniente per chi compra. Questo infatti potrebbe stipulare un normale contratto di locazione e accantonare la quota che dovrebbe dare in acconto-prezzo, per poi utilizzarla a distanza di qualche anno per la compravendita di qualsiasi immobile, senza nessun impegno preliminare. Se non si esercita l'opzione d'acquisto si rischia infatti di perdere la quota data come acconto sul prezzo. Ma può anche succedere che – come in alcuni casi di mercato già sperimentati - il venditore, per velocizzare l'affare, stabilisca che se il rogito avviene entro un termine ravvicinato (ad esempio entro due-tre anni) la quota che va a ridurre il prezzo sia la totalità del versato o comunque una quota tanto maggiore tanto minore è il tempo trascorso dall'inizio dell'accordo.
4. Il mercato: una nicchia in crescita
L'attenzione verso il rent to buy è in continua crescita da almeno un paio d'anni. Ma rimane ancora una nicchia in un mercato in crisi. Se è vero che secondo le elaborazioni effettuate da idealista.it a fine 2014 l'offerta di case in rent to buy è più che triplicata negli ultimi due anni, è anche vero che si tratta in assoluto di numeri piccoli, circa 1.800 annunci, che rappresentano meno dell'1% dell'offerta del portale. Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna sono le regioni pilota; anche se crescono Toscana e Lazio. In media si tratta di appartamenti di 90 mq, con un prezzo richiesto di 170mila euro. Secondo l'ufficio studi di Immobiliare.it, il 64% degli annunci di rent to buy si riferisce ad abitazioni nuove o in pronta consegna; il 28% a quelle appena ristrutturate e quindi comparabili al nuovo. La rete Rent to Buy Consulting dichiara di aver concluso oltre un centinaio di contratti (diversi già a rogito).
5. La spinta e i paletti dello Sblocca-Italia
Un freno alla crescita dei contratti negli ultimi anni è consistito nell'assenza di una normativa dedicata, che ha generato diffidenza e incertezza sul mercato: diverse combinazioni di fattispecie normative davano origine infatti a diversi tipi di contratto, a torto accomunati sotto la dicitura di rent to buy. Solo lo scorso autunno, all'interno del decreto Sblocca Italia, è stato fornito un inquadramento normativo univoco. In particolare, il decreto 133/14 convertito nella legge 164/2014 disciplina i “contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata”.
6. Le tutele per chi acquista
La garanzia maggiore consiste nella tutela del compratore per 10 anni. Viene infatti prevista la possibilità di trascrivere il contratto nei registri immobiliari, mettendo al sicuro il futuro acquirente da qualsiasi eventuale “inconveniente” prima cioè dell'acquisto: si pensi all'iscrizione di una ipoteca sull'immobile o a un pignoramento. La trascrizione è una sorta di prenotazione sul bene, che lo protegge fino a 10 anni, contro i tre previsti per i normali preliminari di compravendita (il cosiddetto compromesso). Tra le altre tutele previste c'è l'impossibilità di dare in rent to buy abitazioni in corso di costruzione che siano ipotecate, a meno di frazionare l'ipoteca e accollare al conduttore una quota del mutuo del costruttore. Cominciano a diffondersi anche alcuni contratti tipo, come ad esempio quello presentato dal Notariato la settimana scorsa o quello di Confedilizia
7. ll rent to buy conviene se il mutuo non si trova o non basta
Il rent to buy è un'opportunità di acquisto alternativa alle forme tradizionali, che un giusto equilibrio tra affitto e acconto prezzo può rendere allettante. Ma considerarlo un modo per “provare la casa” prima di acquistarla può essere fuorviante: se si dovesse cambiare idea si andrebbero a perdere i soldi versati come acconto per la vendita. Ma in alcune situazioni il rent to buy può essere la soluzione ideale. Ad esempio chi non ha un capitale iniziale per l'acquisto da affiancare al mutuo, può accumularlo proprio grazie al meccanismo del rent to buy. Che è adatto anche a chi conta di stabilizzare la propria situazione lavorativa in pochi anni. Alcune formule prevedono un'analisi reddituale e patrimoniale del potenziale acquirente con relativo piano finanziario per valutare la sostenibilità dell'acquisto e programmare anche l'accensione del mutuo con istituti bancari “convenzionati”.
8. Qual è il vantaggio di vendere con questa formula?
Il rent to buy si è diffuso in un momento di mercato in cui c'è moltissimo invenduto sul mercato. E' utilizzato soprattutto dai costruttori che hanno una strada in più per non lasciare l'immobile inutilizzato e per trovare più facilmente compratori. Occorre però fare attenzione agli annunci che si rivelano poi solo “specchietti per allodole”, nascondendo altre tipologie contrattuali. Il rischio per chi vende è di trovarsi l'immobile occupato dal conduttore divenuto inadempiente e di dover fare ricorso al giudice per liberare il bene e venderlo ad altri.
9. Cosa succede se una delle due parti non rispetta l'accordo
Nell'accordo deve essere previsto cosa succede in caso di inadempimento. In caso di inadempimento del conduttore (affittuario-acquirente), il proprietario ha diritto alla restituzione dell'immobile e, se il contratto non prevede diversamente, di acquisire per intero i canoni versati. Nel caso invece sia il proprietario a rendersi inadempiente, il conduttore ha diritto almeno alla restituzione della parte dei canoni imputata a prezzo, più gli interessi legali. Secondo quanto stabilito dallo Sblocca Italia, il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, pari a un ventesimo del totale. Le parti sono però libere di fissare l'asticella più in alto, così come possono decidere la durata, la quota di canone imputabile al prezzo, diritti di recesso, clausole penali, la cedibilità del contratto, eccetera.
10. La fiscalità: niente Imu fino al rogito
Bisogna distinguere “se chi concede il godimento in vista della futura vendita – precisa il Notariato – è un privato o un'impresa, e bisogna distinguere anche tra imposte dirette (a carico del proprietario/venditore) ed indirette (a carico del conduttore/acquirente)”. Le imposte legate al possesso dell'immobile (Imu e Tasi, almeno in larga parte) sono a carico del proprietario, come in qualsiasi contratto di affitto. Le spese di trascrizione del contratto nei registri immobiliari sono, invece, a carico dell'acquirente, come le spese ed imposte dovute per l'atto di compravendita dell'immobile. Ma se alcuni principi di fondo sono chiari, su altri si attende a breve un pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate: restano ad esempio da chiarire gli aspetti relativi a Iva, imposte dirette e di registro in alcuni casi particolari.
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mercoledì 24 settembre 2014

Decreto "Sblocca Italia", testo definitivo in vigore. Tutte le novità dal "rent to buy" alle detrazioni irpef per l'acquisto.


Decreto "Sblocca Italia", testo definitivo in vigore. Tutte le novità dal "rent to buy" alle detrazioni irpef per l'acquisto.
Dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è entrato ufficialmente in vigore il decreto "Sblocca Italia" che contiene importanti novità per il settore casa. Le più importanti riguardano le agevolazioni fiscali per chi acquista un alloggio e lo mette in affitto e quelle per chi usufruisce della formula "rent to buy", queste ultime estese ora a tutti i contratti e non solo a quelli di edilizia sociale.
Articolo 21. Detrazioni fiscali acquisto abitazioni da dare in locazione. Secondo il decreto chi acquista un alloggio e lo mette in affitto a canone concordato per almeno otto anni, potrà godere di una deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile sino a una spesa massima di 300mila euro. Il beneficio viene ripartito negli 8 anni del contratto d'affitto e vale anche per l'acquisto di un secondo immobilie da destinare alla locazione. Benefici anche per chi costruisce su un terreno edificabile già di sua proprietà prima dell'inizio dei lavori.
Per ottenere la detrazione irpef è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
1) Non sussistano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario.
2) L'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E (zone agricole).
3) L'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel gruppo A (ad eccezione delle categoria A/1, A/8 e A/9).
4) L'unità immobiliare sia classificabile nelle classi energetiche A o B.
Agevolazioni per l'acquisto con riscatto (rent to buy). Vengono estesi a tutti i tipi di contratto i benefici fiscali previsti dal decreto casa e sino ora limitati all'edilizia sociale. Trascorsi almeno sette anni dalla stipula del contratto, l'inquilino ha la facoltà di riscattare l'unità immobiliare. Per l'acquirente il vantaggio è duplice: da una parte gli effetti fiscali della compravendita, sia per chi vende sia per chi acquista, scattano al momento del riscatto e non all'inizio del contratto di locazione; dall'altra il compratore ha sette anni di tempo per reperire il capitale necessario all'acquisto dell'immobile.
Articolo 19 (imposta di bollo per i canoni di locazione). Viene riconosciuta l'esenzione dell'imposta di bollo per la registrazione di un contratto che preveda la riduzione del canone.
Articolo 17 (semplificazioni in edilizia privata). Tante le novità in materia di semplificazione edilizia, la più rilevante è quelle che sancisce la possibilità di frazionare un'unità immobiliare in più unità, o al contrario di accorpare più unità immobiliari, con una semplice comunicazione al comune e non più con il permesso di costruire. Prima del decreto, quest'intervento era classificato come ristrutturazione edilizia e bisognava ottenere il permesso di costruire (90/150 giorni) e pagare il contributo di costruzione. Con l'entrata in vigore dello "Sblocca Italia", invece, questa operazione viene classificata come "manutenzione straordinaria" e può essere fatta con una semplice "comunicazione di inizio lavori" (cil). Il contributo da versare è quello per gli oneri di urbanizzazione, con un'importante riduzione di tempi e costi.
Lavori senza interventi sulle parti strutturali. Per i lavori che comportano un cambiamento delle superfici interne, ma non della volumetria complessiva dell'edificio, sarà sufficiente la presentazione della cil più la dichiarazione di un tecnico abilitato che non si interviene sulle parti strutturali. La comunicazione è valida anche ai fini catastali e viene inviata dal comune all'agenzia del territorio.
Semplificazioni fiscali per le siiq. Il governo ha stabilito semplificazioni burocratiche e sgravi fiscali per le siiq, le società immobiliari quotate con regime fiscale agevolato. si tratta di un tentativo di superare le rigidità burocratiche che ne hanno bloccato la crescita. in particolare si ridefiniscono i requisiti partecipativi dei soci e si rende più flessibile la gestione degli investimenti.
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venerdì 4 luglio 2014

DETRAZIONI PER L'ACQUISTO DI UNA CASA RISTRUTTURATA, QUALI SONO E COME OTTENERLE


Detrazioni per l'acquisto di una casa ristrutturata, quali sono e come ottenerle
Non solo chi ristruttura la propria casa può usufruire di una detrazione irpef del 50%, ma anche chi acquista un immobile già ristrutturato. Il bonus è vincolato all'acquisto di un'unità immobiliare residenziale e si applica anche per l'acquisto delle relative pertinenze.
La normativa
L'articolo 16-bis comma 3 del tuir prevede la possibilità di operare una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (irpef) per le spese sostenute per l'acquisto di un immobile residenziale facente parte di un edificio sottoposto a interventi di restauro, recupero o risanamento conservativo.
La normativa vigente (legge 147/2013) prevede che i lavori da parte dell'impresa o cooperativa debbano avvenire entro il 31 dicembre 2014, mentre la sottoscrizione del rogito notarile deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2015.
Le detrazioni
Per l'anno in corso, il bonus irpef è stato elevato dal 36% al 50% per una spesa massima di 96.000 euro. Se le spese vengono sostenute nel corso dell'anno 2015 la detrazione sarà del 40, mentre dal 1 gennaio 2016 il bonus tornerà al 40%. Per calcolare la detrazione l'acquirente (indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti) dovrà partire da un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione.
Appartamenti e pertinenze
L'agenzia delle entrate ha precisato che l'agevolazione è vincolata all'acquisto di un immobile a solo uso residenziale, non vale quindi per diverse unità immobiliari. Inoltre, è possibile applicare il bonus anche per l'acquisto delle pertinenze. Se si tratta di un atto unico d'acquisto, il limite si applica al costo totale, nel caso di due unità residenziali, il limite massimo di spesa potrà essere riferito ad ogni singolo immobile.
Acconti già versati
Nel caso di acconti già versati, il contribuente può beneficiare della detrazione a condizione che venga stipulato un atto preliminare di vendita dell'immobile e ne sia effettuata la registrazione presso l'ufficio dell'agenzia delle entrate competente. Se gli acconti sono stati versati in un anno diverso da quello in cui viene stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto (a sua scelta) o nel periodo di imposta in cui sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui viene stipulato il rogito.
Documenti da esibire
L'atto di compravendita o di assegnazione o il preliminare di vendita registrato dal quale risultino le indicazioni richieste dalla normativa. Nel caso l'atto di acquisto non contenga le indicazioni riferite ai termine di ultimazione della ristrutturazione e che si tratta di un immobile di un edificio totalmente ristrutturato, allora il contribuente deve farsi rilasciare dall'impresa di costruzione una dichiarazione rilasciata dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni richieste. Per richiedere le agevolazioni non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.
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lunedì 23 giugno 2014

COME PREPARARSI ALL'ACQUISTO DI UNA CASA


Come prepararsi all'acquisto di una casa
Dall’ultimo rapporto stilato da Abi e dall’Agenzia delle Entrate (OMI) è emerso che nell’ultimo anno le richieste e le erogazioni di mutui per acquistare una casa sono aumentate del 20%. Questo vuol dire che sempre più famiglie sentono di poter effettuare un investimento, nella maggior parte dei casi il più importante della loro vita. Ma a cosa ci si deve preparare quando si prende la decisione di comprare finalmente casa?
PAROLA D'ORDINE: COMPROMESSO 
Trovare l'immobile perfetto, quello che risponde ad ogni necessità è quasi impossibile. Molto spesso le posizioni centrali sono le più rumorose e le case più spaziose sono in vendita a prezzi esorbitanti. Per cui è fondamentale, quando ci si appresta a cercare un immobile da acquistare, avere bene in mente a quali compromessi si è disposti a scendere e a cosa non si può assolutamente rinunciare. Per alcuni può essere fondamentale un bagno finestrato, per altri almeno un balcone, per altri ancora un piano alto con ascensore: questo dipende dalle esigenze delle famiglie. Prima di cercare casa, insomma, bisognerebbe fare una sorta di check-list compilata in base alle priorità che ognuno assegna alle varie caratteristiche che un’abitazione può e deve avere. Avere ben presente e chiaro cosa si sta cercando, inoltre, permette di filtrare tutta l’offerta che il mercato presenta, in modo da poter approfondire solo gli immobili che veramente possono interessare. Definire un numero minimo di metri quadri e di stanze è già un ottimo passo per snellire i risultati della ricerca. Non è molto produttivo limitarsi a un unico quartiere, soprattutto quando parliamo di grandi città: su questo converrebbe essere flessibili ed estendere la ricerca almeno a un altro quartiere vicino.
QUANTO SPENDERE SENZA ESSERE AZZARDATI
Sul capitolo budget vanno fatte le considerazioni più importanti: quanto ci si può permettere veramente di spendere? Quello che bisogna calcolare bene è il rapporto tra le entrate mensili nette di una famiglia e la rata del mutuo: si deve sempre tenere presente il fattore imprevisto e se, nonostante il mutuo, si possa essere in grado di coprire eventuali spese improvvise, per problemi di salute, di guasti o di qualsiasi altra evenienza che si possa verificare nella vita di ciascuno. L’ideale, al momento della sottoscrizione di un mutuo, è disporre già di circa il 20-30% della spesa totale, questo consente generalmente di poter affrontare con molta più tranquillità tutto il periodo di rimborso del finanziamento. Quando si stipula il contratto di compravendita, poi, vanno studiate e capite fino in fondo anche le più piccole clausole che stabiliscono diritti e doveri del compratore. Prima di tutto va capito, se l’appartamento è momentaneamente affittato, a quali condizioni è stipulata la locazione e se chi vi abita non vuole acquistare la casa per sé. Non solo, è importante anche sapere se l’inquilino è rumoroso o puntuale e se è o meno in corso una pratica di sfratto. Per quello che concerne il condominio, bisogna essere informati delle condizioni finanziarie del palazzo, se sono previsti lavori di ristrutturazione a breve o se c’è nello stabile un inquilino rumoroso che potrebbe bloccare tutti gli altri vicini.
Insomma, chi decide di comprare casa non può pensare di farlo di getto: parliamo di un evento molto bello e importante nella vita di una persona, ed è quindi giusto goderselo fino in fondo, consapevoli di aver bisogno di un bel po’ di tempo per trovare l’immobile più adatto e che possa lasciare veramente soddisfatti. 

lunedì 10 marzo 2014

VIZI E DIFETTI DEGLI IMMOBILI: POSSIBILITA' DI DENUNCIA E SOLUZIONI


Vizi e difetti degli immobili: possibilità di denuncia e soluzioni.
Se dopo l’acquisto di un appartamento costruito da meno di 10 anni e inserito in un condominio ci si accorge dell’esistenza di vizi e difetti dell’immobile sarà possibile denunciarli al costruttore entro un anno dalla scoperta e poi agire giudizialmente per il risarcimento del danno entro un anno dalla denuncia del vizio
Una volta accertata l’esistenza di un vizio dell’immobile, che sia stato acquistato da un'impresa oppure da privato, sono possibili tre soluzioni:
-    chiedere la risoluzione del contratto;
-    chiedere la riduzione del prezzo di vendita;
-    chiedere, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Se i vizi relativi alle parti comuni sono considerati "gravi" allora si hanno ulteriori tutele. Infatti, è possibile chiedere al costruttore l'eliminazione a sue spese delle difformità stesse (art. 1668 c.c.) o la riduzione del prezzo dell’appartamento. Per i vizi gravi dell’appartamento il proprietario può anche chiedere la risoluzione del contratto. 
La denuncia dei vizi può anche essere fatta oralmente, ma è opportuno la denuncia scritta con lettera raccomandata a/r al fine di provare poi in un eventuale giudizio che la denuncia è stata fatta nei termini di legge.