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mercoledì 29 agosto 2018

Bonus ristrutturazioni 2018, ecco come ricevere la detrazione fiscale

Bonus ristrutturazioni 2018, ecco come ricevere la detrazione fiscale
Per approfittare del bonus ristrutturazioni bisogna fare attenzione al pagamento. Proprio così, perché per ricevere la detrazione bisogna compilare il cosiddetto bonifico parlante. Ecco qualche istruzione utile.
Il bonus ristrutturazioni è una delle agevolazioni fiscali più richieste che permette, fino al prossimo 31 dicembre, di detrarre il 50% della spesa (fino a un massimo di 96mila euro) dall’Irpef. Nel 2019 la detrazione scenderà a 36% e fino a 48.000 euro di spesa a partire dal 2019.
Ma per poter usufruire del bonus ristrutturazione è necessario finalizzare il pagamento per i lavori unicamente tramite bonifico parlante, un bonifico specifico completo di dati dell'azienda che ha effettuato; del richiedente e il riferimento normativo dell'agevolazione.
In ogni caso in cui si usi una modalità di pagamento diversa dal bonifico parlante, come l'assegno o la carta di credito ad esempio, non si potrà beneficiare della detrazione.
Fanno eccezione le spese che riguardano gli oneri di urbanizzazione, delle autorizzazioni e delle denunce di inizio dei lavori o delle ritenute fiscali sui compensi dei professionisti. In questi casi l'Agenzia delle Entrate ammette tipologie di pagamento.
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lunedì 20 agosto 2018

Contratto preliminare di compravendita, la registrazione: tempi e costi

Contratto preliminare di compravendita, la registrazione: tempi e costi
In una compravendita immobiliare il preliminare, chiamato anche compromesso, è un vero e proprio contratto che obbliga entrambe le parti alla stipula del contratto definitivo. Ecco alcune cose importanti da sapere.
Il documento deve indicare gli elementi principali della vendita: il prezzo, la casa da acquistare, l’indirizzo, una precisa descrizione con i dati del catasto e la data del contratto definitivo. Ma non solo. Il contratto preliminare deve avere forma scritta e deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione, 30 giorni se il contratto è redatto con l'intervento di un notaio nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico.
Per registrare il contratto preliminare di compravendita bisogna versare, presso una banca o un ufficio postale, l’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro; se nel contratto è prevista una caparra confirmatoria, all’imposta fissa va aggiunto un importo pari allo 0,5% della caparra; se sono previsti acconti (e il cedente non è assoggettato a Iva), bisognerà aggiungere un importo pari al 3% degli acconti.
Nel caso in cui si acquisti da un soggetto assoggettato ad Iva è preferibile far indicare nel contratto preliminare, in presenza di caparra confirmatoria, che questa riveste ruolo di acconto sul prezzo oltre che di caparra. In questo modo, si applicherà il criterio di alternatività, in base al quale le operazioni soggette ad Iva non sono imponibili agli effetti dell’imposta di registro, non si dovrà così versare l’imposta aggiuntiva dello 0,5%.
Qualora la registrazione avvenga dopo i 20 giorni stabiliti sarà necessario versare la sanzione prevista per tardiva registrazione che si applica nella misura del 15% se la registrazione avviene entro 90 giorni e nella misura del 24% se avviene entro un anno dal termine di scadenza previsto.
Bisogna poi ricordare le marche da bollo, che devono essere applicate su ogni copia presentata per la registrazione. Dunque, su ogni copia del contratto va applicata, per ogni 4 facciate di 100 righe, una marca da bollo da 16,00 euro. Dovrà poi essere applicata su ogni piantina una marca da bollo di 1,00 euro.
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mercoledì 4 aprile 2018

Comodato d’uso a titolo gratuito di un immobile, di cosa si tratta e come funziona

Comodato d’uso a titolo gratuito di un immobile, di cosa si tratta e come funziona
Il contratto di comodato d’uso gratuito per un immobile consente di consegnare gratuitamente il bene in questione a terzi, con l’obbligo di restituirlo alla fine del periodo contrattuale. È un’opzione che può essere presa in considerazione dal genitore che voglia concedere a titolo gratuito al figlio un’abitazione.
Tramite il contratto di comodato d’uso gratuito, l’uso dell’immobile è concesso dal proprietario (comodante) a titolo gratuito al comodatario. Tale tipologia di contratto si differenzia dal contratto di affitto o locazione in quanto non prevede il pagamento di un corrispettivo ed è consigliabile nel caso in cui si voglia lasciare utilizzare a una persona un bene immobile senza che sia dovuto alcun canone.
Il contratto di comodato d’uso gratuito per un immobile è disciplinato dagli articoli 1803 e successivi del codice civile e prevede che il comodatario diventi titolare di un diritto personale di godimento dell’immobile senza avere alcun diritto di proprietà.
Il contratto può essere in forma scritta con registrazione all’Agenzia delle Entrate tramite il modello 69 e pagamento dell’imposta di registro pari a 200 euro con il modello F23, o in forma verbale. Ai fini fiscali, l’operazione non è soggetta al pagamento dell’Iva, il contratto deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate e l’immobile oggetto dell’operazione deve essere denunciato nella dichiarazione dei redditi di chi concede l’immobile, per cui dal comodante, ovvero, dal proprietario.
Al momento della registrazione, vanno consegnate due copie del contratto con firma in originale: una copia verrà trattenuta dall’Agenzia delle Entrate, una verrà consegnata al proprietario mentre al comodatario sarà rilasciata una semplice fotocopia senza imposta di bollo. Per ogni 4 pagine di contratto, ogni 100 righe, va acquistata una marca da bollo da 16 euro. Qualora il contratto di comodato, sia a tempo determinato, questo può essere rinnovato, pagando ad ogni rinnovo l’imposta di registro pari a 200 euro, se invece contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile è a tempo indeterminato, l’imposta di registro va pagata una sola volta.
Per quanto riguarda la tassazione degli immobili concessi in comodato uso gratuito a parenti, genitori-figli, sono state introdotte dalla legge di Stabilità 2016 diverse e importanti novità come ad esempio la riduzione Imu/Tasi pari al 50% dell’importo dovuto per il genitore o figlio che cede a titolo gratuito l’uso di un altro immobile al figlio o padre, a patto che il contratto sia regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Lo stesso beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile non di lusso adibito a propria abitazione principale.
Nel dettaglio, lo sconto 50% Imu/Tasi per il comodato d’uso gratuito genitori figli – secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016 – è possibile a patto che:
il contratto di comodato d’uso gratuito tra genitori e figli, o viceversa, sia regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
il comodante possegga un solo immobile in Italia e che risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Lo stesso beneficio è riconosciuto anche quando il comodante oltre a possedere l’immobile concesso in comodato, possegga nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, fatta eccezione delle abitazioni di categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
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venerdì 22 dicembre 2017

Bonus prima casa, via libera in caso di accorpamento di appartamento

Bonus prima casa, via libera in caso di accorpamento di appartamento
Importanti chiarimenti per quanto riguarda l’applicabilità del bonus prima casa. Con la Risoluzione n. 154/E del 19/12/2017, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che si ha diritto all’agevolazione anche per l’acquisto di un secondo immobile da unire a quello già posseduto per il quale si era beneficiato del bonus.
Viene dunque confermato che l’agevolazione sulla prima casa spetta anche per un acquisto successivo volto ad aumentare la superficie dell’abitazione. Si ha diritto al bonus prima casa anche nel caso di acquisto di un secondo immobile che si intende unire a quello già posseduto, qualora la fusione non comporti la trasformazione dell’unità immobiliare posseduta in abitazione di lusso.
A chiedere chiarimenti è stata una contribuente già proprietaria di due appartamenti nello stesso immobile, di cui una al secondo piano acquistata con le agevolazioni sull’acquisto e l’altra al terzo piano comprata come seconda casa, quindi senza fruire delle agevolazioni.
La contribuente chiedeva di allargarsi ulteriormente con un altro appartamento al terzo piano, con il quale costituire un’unica abitazione unendole tutte e tre catastalmente (ma senza che la nuova unità rientri nelle categorie A/1, A8 e A/9).
Per l’Agenzia è possibile la concessione delle agevolazioni prima casa sul nuovo acquisto e “non è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento; occorre considerare, infatti, che analogamente al caso esaminato con la circolare n. 31 del 2010, le agevolazioni per detto acquisto non potevano essere richieste, in quanto la contribuente risultava già titolare, al momento della stipula dell'atto di trasferimento, di altro immobile agevolato”.
Nel caso in cui l’acquisto del nuovo appartamento sia finalizzato ad unire le abitazioni in un’unica unità immobiliare si potrà beneficiare dell’agevolazione prima casa. Il tutto, però, nel rispetto di specifici requisiti: il nuovo immobile deve conservare le caratteristiche non di lusso, ovvero la categoria catastale con la quale verrà classificata la casa di abitazione deve essere diversa dalle categorie A\1, A\8 e A\9.
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giovedì 22 settembre 2016

Domanda e tempi di vendita: facciamo il punto

Domanda e tempi di vendita: facciamo il punto
La casa di proprietà resta il sogno degli italiani, ma, a differenza di quanto succedeva un tempo, oggi si ha la consapevolezza che si tratta di un bene che nel tempo potrebbe anche perdere valore. Parliamo di un mercato profondamente cambiato dalla crisi e che, proprio nella consapevolezza, trova uno dei suoi elementi più caratterizzanti, a partire dall'individuazione di valori immobiliari più equi e più giusti rispetto al passato. Le cifre e i trend, parlano di una ripresa ormai assodata, come confermano anche i dati, freschi di giornata, diffusi dall'Agenzia delle Entrate, che, per il secondo semestre 2016, quantificano in un +21,8% l'incremento delle compravendite e nel +22,9% la crescita del mercato delle abitazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda le compravendite, i primi sei mesi del 2016 evidenziano, prezzi ancora al ribasso, ma si riduce l’offerta di immobili di qualità con un conseguente aumento dei valori degli stessi. A livello di tipologie, le richieste, sia nelle grandi città sia nei capoluoghi di provincia, si concentrano soprattutto sui trilocali perché la diminuzione dei prezzi porta gli acquirenti a preferire abitazioni più spaziose. Diminuiscono invece i tempi di vendita che dagli otto mesi si riducono oggi a cinque/sei. Sul fronte delle erogazioni dei mutui, l'incremento registrato tra gennaio e marzo di quest’anno è stato del 55%, comprensivo della componente surroga, che rappresenta circa il 25/30% dei volumi. Tra i tassi, crescono il variabile con Cap e soprattutto il fisso ormai prossimo ai valori del variabile, preferito dalle famiglie che non vogliono rischiare. Valori che si prevede rimarranno stabili, salvo stravolgimenti inaspettati, fin tutto il 2019 per poi ricominciare a salire dal 2020 in poi. Sempre sul fronte dei mutui, l'importo medio richiesto si attesta a livello nazionale sui 110mila 500 euro, mentre la durata è pari a 24 anni. Per quanto riguarda il mercato delle locazioni, nella grandi città si registra un lieve aumento dei canoni (+0,7/0,8%) mentre tra le tipologie di contratto si segnala un aumento dei contratti a canone concordato.
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giovedì 15 settembre 2016

Modello 770 del condominio: entro oggi!

Modello 770 del condominio: entro oggi!
Entro oggi, 15 settembre, il condominio – nella persona dell’amministratore o, altrimenti, di persona designata dall’assemblea condominiale – è tenuto a presentare, in qualità di sostituto di imposta, il modello 770 “semplificato”. Lo segnala Confedilizia, precisando che l’adempimento riguarda tutti i condominii che nel 2015 abbiano corrisposto somme sulle quali abbiano effettuato ritenute d’acconto e serve a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi a tali ritenute nonché gli altri dati previdenziali e assicurativi richiesti.
Nel modello 770 del condominio – che deve essere trasmesso obbligatoriamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato – gli amministratori devono indicare i soggetti nei confronti dei quali, durante il 2015, hanno effettuato le ritenute nonché il relativo ammontare, con riferimento:
• ai dipendenti condominiali: portieri, addetti alle pulizie ecc. (con ritenuta secondo le diverse aliquote Irpef);
• ai lavoratori autonomi che abbiano effettuato prestazioni anche occasionali a favore del condominio: ingegneri, geometri, architetti ecc. (con ritenuta del 20%);
• alle imprese che abbiano svolto prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’immobile o degli impianti e per attività di pulizia, manutenzione caldaie, ascensori, giardini e altre parti comuni dell’edificio ecc. (con ritenuta del 4%);
• allo stesso amministratore del condominio per il compenso annuale dello stesso (con ritenuta del 20%).
Le ritenute del 4% o del 20% non si applicano sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condominii pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal d.l. n. 78/2010 (pari, dall’1.1.2015, all’8%) e i dati dei soggetti interessati non andranno indicati dal condominio nel modello 770. Per legge il termine di presentazione del modello anzidetto è il 31 luglio, ma lo stesso è stato rinviato al 15 settembre con D.P.C.M. del 26 luglio 2016.
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lunedì 12 settembre 2016

Interventi per misure antisismiche: come fruire della detrazione fiscale

Interventi per misure antisismiche: come fruire della detrazione fiscale
In caso di interventi per misure antisismiche, fino al 31 dicembre 2016 è possibile fruire della detrazione del 65% a condizione che l’immobile si trovi in zona sismica ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e sia adibito ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate fino al 31 dicembre 2016 e l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.
Per interventi per misure antisismiche sulla seconda casa, fino al 31 dicembre 2016 è concessa una detrazione del 50% delle spese sostenute, in particolare per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Opere, si precisa, che devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e/o comprenderne di interi. Nei centri storici, tali opere devono essere eseguite sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. L’agevolazione è prevista anche per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria che comprovi la sicurezza statica del patrimonio edilizio e per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.
L’Agenzia delle Entrate, nella guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, spiega che, fino al 31 dicembre 2016, è prevista una maggiore detrazione sulle spese sostenute per interventi per misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge n. 90/2013), su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
La detrazione va calcolata su un importo complessivo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, e può essere fruita da soggetti passivi Irpef e Ires, a condizione che:
• le spese siano rimaste a loro carico;
• possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).
Inoltre, l’agevolazione può essere richiesta se:
• l’intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;
• l’immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Le costruzioni adibite ad attività produttive sono le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non.

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venerdì 9 settembre 2016

Ecobonus del 65% ai condomini, in cosa consiste il piano Delrio-Morando

Ecobonus del 65% ai condomini, in cosa consiste il piano Delrio-Morando
Il governo sembra aver accolto la proposta dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie: estendere ai grandi condomini l’ecobonus del 65% già in vigore per le riqualificazioni energetiche. Un intervento da inserire nella prossima legge di Stabilità e il cui costo verrebbe anticipato da un fondo da 4-5 miliardi costituito da Cassa depositi e prestiti insieme a “soggetti privati come banche e operatori di settore”. L’Enea ha pensato a un meccanismo che prevederebbe l’intervento di Cdp per finanziare i lavori, in questo modo sarebbe possibile superare il problema dell’incapienza fiscale e della difficoltà di cedere il credito alle imprese che hanno eseguito i lavori in condominio. La proposta sembra essere stata favorevolmente accolta dal ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, e dal viceministro dell’Economia, Enrico Morando, prevedendo l’introduzione di una figura intermedia, Esco o multiutility, che si faccia garante degli interventi. Il governo ha deciso di snellire le procedure e creare un fondo che anticipi la spesa delle aziende. Tale fondo fornirà i soldi a una Esco, società di specializzazione in lavori di riqualificazioni, o a una multiutility. Il 65% tornerà alla Esco negli anni in detrazioni (di fatto una cessioni di credito). Il 10% del costo sarà anticipato dai condomini che pagheranno il resto in bolletta come per il canone Rai, con un piccolo interesse. Secondo Delrio, il mercato potenziale vale tra i 10 e i 12 miliardi. Il nuovo meccanismo si applicherebbe agli interi edifici condominiali, in ottica di un efficientamento profondo con il beneficio esteso a tutte le unità del condominio. Il costo degli interventi verrebbe finanziato per il 90% da un fondo ad hoc, mentre il rimanente 10% resterebbe a carico dei proprietari. Il fondo recupererebbe in 10 anni il 65% dell’investimento attraverso il bonus Irpef e in parte sarebbe rimborsato con una quota minore a carico degli inquilini del palazzo, pagabile a rate su un orizzonte decennale. Il piano del governo è stato accolto favorevolmente da Legambiente. In una nota, Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente, ha affermato: “La proposta del Ministro Delrio, di puntare sulla riqualificazione energetica degli edifici condominiali va nella giusta direzione per rilanciare l’economia: rilanciando il settore edilizio, in crisi da tempo, puntando proprio sulla riqualificazione energetica diffusa delle città italiane”. Legambiente ha poi sottolineato che sono circa venti milioni gli italiani che vivono in edifici condominiali dove pagano bollette che possono arrivare fino a 2mila euro per il riscaldamento. Edifici colabrodo da un punto di vista energetico che, per ottenere un’adeguata climatizzazione, contribuiscono enormemente all’inquinamento delle città. Secondo Legambiente, l’intervento nella Legge di stabilità dovrebbe perseguire tre obiettivi fondamentali, in grado di far superare le barriere oggi esistenti per questi interventi.
- Dare certezza all’ecobonus per le riqualificazione energetica attraverso una proroga di almeno tre anni, indispensabile per permettere gli interventi anche dove occorre ottenere il consenso dei diversi condomini.
- Revisione delle detrazioni fiscali previste dagli ecobonus, per premiare la riduzione dei consumi energetici da parte delle famiglie. Bisogna superare l’attuale divisione degli incentivi - al 50% la detrazione per interventi senza obblighi energetici e al 65% gli altri - per passare a un sistema trasparente e premiale legato al salto di classe energetica delle abitazioni, in modo da garantire davvero alle famiglie una riduzione dei consumi per il riscaldamento e delle bollette.
- Semplificazione degli interventi di retrofit energetico degli edifici, per superare il paradosso per cui nel nostro Paese gli interventi per realizzare cappotti termici e schermature solari con obiettivi di riduzione energetica e miglioramento della qualità degli edifici sono difficilissimi da realizzare, quando invece, proprio in quegli edifici costruiti a partire dagli anni Cinquanta ciò sarebbe una vera necessità, oltre che una grande opportunità per riqualificare complessivamente il patrimonio abitativo delle città.
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martedì 31 maggio 2016

Oneri deducibili o detraibili dall’Irpef. Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Oneri deducibili o detraibili dall’Irpef. Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha riportato, nella circolare n.18/E del 6 maggio, una serie di chiarimenti su alcuni oneri deducibili o detraibili dall’Irpef, ai quali era stato dato ampio rilievo nei giorni precedenti anche in televisione e sugli organi di stampa. Per l’interesse generale che tali chiarimenti rivestono riepiloghiamo di seguito i contenuti della circolare.
In risposta ad un quesito posto sulla ammissibilità di una pertinenza condivisa tra due abitazioni principali, in quanto proprietà comune dei proprietari delle due abitazioni, l’Agenzia, sottolineato che la Cassazione ha ritenuto ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione: ai fini della deduzione dal reddito,ciascun comproprietario dedurrà, oltre all’ammontare della rendita catastale dell’abitazione principale, una quota di quella della pertinenza, in percentuale pari al possesso della pertinenza stessa. Più complesso è il discorso per la detrazione relativa alle spese per il recupero del patrimonio edilizio, pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare massimo delle stesse di 96.000 euro. I predetti limiti, infatti, sono riferiti alla unità abitativa e alle sue pertinenze per cui, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione, occorre tener conto del numero delle unità immobiliari servite dalla pertinenza condivisa; Ancora relativamente alla detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio,l’Agenzia ha chiarito che non possono rientrarvi le spese per la sostituzione della vasca da bagno con altra con sportello apribile o con una doccia (in quanto non sono interventi di manutenzione straordinaria e non possono considerarsi neppure interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche), salvo che tale sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia effettuata nell’ambito di interventi maggiori agevolabili, quali, ad esempio, il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari. Relativamente al c.d. “bonus mobili”, che prevede, fino al 31 dicembre 2016, una detrazione del 50% su un limite massimo di spesa di 10.000 euro, l’Agenzia ha chiarito che vi rientrano le spese per la sostituzione della caldaia, in quanto il bonus mobili può essere utilizzato anche per le spese di manutenzione straordinaria (quale è la sostituzione di una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento), sempreché la sostituzione realizzi un risparmio energetico.
Relativamente alla detrazione per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sostenute da un condominio minimo (condominio con non più di 8 condomini, che non ha l’obbligo di nomina dell’amministratore e l’apertura di un conto corrente intestato al condominio), non in possesso di codice fiscale, l’Agenzia ha chiarito che, ove i pagamenti siano stati effettuati con apposito bonifico bancario o postale, i contribuenti interessati potranno beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il codice fiscale del condomino che ha effettuato detto bonifico; oltre alla documentazione ordinariamente richiesta, il contribuente dovrà esibire, anche un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati el’effettuazione degli stessi su parti comuni dell’edificio, nonché i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio. Il decreto-legge 133 del 2014, nell’ambito di una serie di misure finalizzate al rilancio dell’edilizia, ha previsto una deduzione dal reddito per le persone fisiche non esercenti attività commerciali che acquistano immobili a destinazione residenziale da destinare alla locazione, nel periodo 1/1/2014-31/12/2017; la deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto risultante nell’atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, oltre al 20% degli interessi sul mutuo eventualmente contratto per l’acquisto. Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che il limite di 300.000 euro è riferito al singolo soggetto per il periodo previsto dalla norma (2014-2017) e spetta in relazione alla quota di proprietà; per cui, nell’ipotesi di acquisto in comproprietà di un immobile da destinare alla locazione, il limite di 300.000 euro andrà diviso tra i proprietari, mentre nell’acquisto di più immobili nell’arco di tempo previsto da parte del medesimo soggetto, questi avrà comunque diritto alla deduzione del 20% su un importo massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. E’ altresì noto che la norma agevolativa, nel disporre che l’immobile deve essere destinato alla locazione, prevede che ciò debba avvenire entro 6 mesi dall’acquisto (o dal termine dei lavori, se si tratta di immobile ristrutturato), e che la locazione duri almeno 8 anni ed abbia carattere continuativo; al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che il requisito della durata di 8 anni deve intendersi soddisfatto, non solo ove tale durata risulti da un esplicito accordo tra le parti, ma anche ove la stessa sia prevista da una norma di legge, in relazione alla tipologia di contratto adottata (il riferimento è al contratto a canone concordato, la cui durata è prevista in sei anni più due).
Quanto alla deduzione del 20% degli interessi sul mutuo, l’Agenzia ha chiarito che:
- gli interessi su cui calcolare la deduzione sono quelli pagati nell’anno (coerentemente con il criterio di deducibilità degli interessi sul mutuo dell’abitazione principale, e con il principio generale secondo cui gli oneri rilevano nel periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa);
- Il limite di spesa di 300.000 euro deve intendersi riferito anche all’importo del mutuo, per cui, nell’ipotesi di mutuo stipulato per un importo superiore, ai fini della deducibilità gli interessi pagati andranno ridotti in proporzione;
- in mancanza di un riferimento temporale normativo alla durata minima della locazione, gli interessi sul mutuo sono da ritenersi deducibili per l’intera durata del mutuo stesso.
E’ noto anche che il decreto legislativo 102/2014, per favorire il contenimento dei consumi energetici, ha previsto l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, nei condomini e negli edifici polifunzionali, di sistemi di contabilizzazione individuale del calore, del raffreddamento e dell’acqua calda, che consentano la suddivisione delle spese sulla base del consumo effettivo di ciascuno; al riguardo l’Agenzia ha chiarito che le relative spese, ove non siano detraibili quale riqualificazione energetica, in quanto effettuate in concomitanza con la sostituzione totale o parziale di impianti, sono ammesse alla detrazione nella misura attuale del 50%, trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento del risparmio energetico.
L’Agenzia è anche intervenuta sulla annosa questione del decesso del soggetto che aveva titolo alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per ribadire che, secondo quanto disposto, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene, e chiarire che, nell’ipotesi di un immobile concesso in comodato gratuito (regolarmente registrato) al genitore, che nell’immobile aveva effettuato lavori fruendo della detrazione, questa, alla sua morte, si trasmette al figlio, in quanto erede e proprietario dell’immobile.
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lunedì 2 maggio 2016

Ristrutturazione edilizia 2016, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Ristrutturazione edilizia 2016, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fatto luce sul bonus del 50% previsto per la ristrutturazione edilizia. In particolare, ha spiegato a chi spetta la detrazione nel caso in cui la proprietà di un immobile sia suddivisa tra usufruttuario e nudo proprietario. Nel caso di ristrutturazione di un immobile in cui la proprietà è suddivisa tra l’usufruttuario e il nudo proprietario, chi può usufruire della detrazione fiscale?.
L’Agenzia delle Entrate ha così risposto:
“La detrazione Irpef per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, fino a un ammontare massimo delle stesse di 96mila euro per unità immobiliare (fino a tutto il 2016), spetta al possessore (o al detentore) dell’immobile che ha sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse sono rimaste effettivamente a suo carico (articolo 16-bis del Tuir). Nello specifico, hanno diritto alla detrazione sia il nudo proprietario che l’usufruttuario, quest’ultimo in quanto titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile.
Per verificare in concreto a chi spetti la detrazione, è necessario verificare chi sostiene materialmente le spese (circolare 57/E del 1998)”.
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giovedì 21 aprile 2016

Quali sono le spese per la casa detraibili dal modello 730

Quali sono le spese per la casa detraibili dal modello 730
È ormai tempo di dichiarazione dei redditi e chi ha sostenuto a vario titolo delle spese per la casa (dalla ristrutturazione alla locazione) ha diritto a scaricare parte delle somme investite. Ecco quali sono le spese relazionate alla propria dimora detraibili o deducibili dal 730.
Prima di tutto bisogna distinguere tra spese detrabili, che vengono utilizzate per diminuire l'imposta da pagare, e spese deducibili, che invece riducono il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta.
Deduzione immobili da locare - Chiunque acquisti da privato un immobilie da dare in affitto ha diritto a una deduzione delle spese sostenute (pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall'atto di compravendita).
Detrazioni del 19% interessi passivi mutui - devono essere indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazioni pagati nel 2015 per i mutui, indipendentemente dalla scadenza della rata. Se si tratta di un mutuo ipotecario con contributi concessi dallo Stato, deve essere portato a detrazione la parte di interessi che rimangano effettivamente a carico del contribuente.
Detrazioni spese sostenute a vario titolo e da vari soggetti per i canoni di locazione.
Detrazioni ristrutturazione edilizia -  confermata anche per quest'anno la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di messa in sicurezza del patrimonio edilizio.
Detrazioni per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici - Indipendentemente dall'ammontare speso per i lavori di ristrutturazione, è possibile detrarre il 50% delle spese sostenute per l'acquisto di grandi elettrodomestici e di mobili per un tetto di spesa di 10.000 euro, spalmabili in 10 anni.
Detrazioni riqualificazione energetica - chi esegue lavori di riqualificazione energetica ha diritto a una detrazione del 65% sulle spese sotenute. Dal 2015 è decaduto l'obbligo di inviare al Fisco la comunicazione per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel 2015 in relazioni ai lavori che proseguiranno nel 2016.
Cedolare secca - chi opta per il regime alternativo della cedolare secca per dare in locazione immobili a canone concordato può usufruire, dal 2014 al 2017, di un'aliquota agevolata del 10% (anziché del 15%)
Spese provvigione agenzia immobiliare - I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro.
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giovedì 7 aprile 2016

Bonus giovani coppie: approfondimenti

Bonus giovani coppie: approfondimenti
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un incentivo fiscale a favore delle giovani coppie, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della loro abitazione principale, in base all’articolo 1, comma 75, legge 208/2015. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7/E del 31 marzo 2016, chiarisce le modalità di applicazione dell’agevolazione, spiegando tutto sul bonus giovani coppie, ovvero requisiti, tempi e arredi agevolabili. La detrazione è pari al 50% dei costi sostenuti, fino a un tetto massimo di spesa di 16mila euro. Spiega anche che l’acquisto dei mobili non deve necessariamente avvenire dopo l’acquisto della casa. Il nuovo bonus giovani coppie, spiega la circolare, spetta esclusivamente per gli acquisti effettuati nel 2016 e deve essere fruito in dieci quote annuali di pari importo. Non è un ampliamento del “bonus mobili” collegato alle ristrutturazioni edilizie: infatti, la somma di spesa agevolabile è di 16mila euro e non di 10mila euro e i requisiti di accesso sono diversi. La circolare ha chiarito gli altri requisiti per fruire dell’agevolazione:
- E' necessario che uno dei due non abbia superato i 35 anni o arrivi a quell’età nel 2016 (a prescindere dal giorno e dal mese in cui cade il compleanno). Devono essere coppie che nel 2016 risultano sposate o conviventi more uxorio da almeno tre anni, come attestato dall’iscrizione nello stesso stato di famiglia o tramite autocertificazione.
- La casa può essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito, da entrambi i componenti o anche da uno solo di essi, purché sia in possesso del requisito anagrafico.
- L’immobile deve risultare acquistato nel 2015 e nel 2016. Nel secondo caso, la destinazione ad abitazione principale deve avvenire, al massimo, entro il termine di presentazione del modello Unico Pf 2017.
- La detrazione riguarda esclusivamente i mobili, non i grandi elettrodomestici, acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per arredare l’abitazione principale della giovane coppia, anche nel caso in cui l’acquisto dei mobili preceda il rogito della casa.
- Per l’analogia con il “bonus mobili” ordinario, il documento rimanda alla circolare 29/2013 per individuare i beni agevolabili (armadi, divani, sedie, tavoli, letti, comodini, scrivanie, librerie, lampadari, materassi, eccetera), ribadendo che sono esclusi pavimenti, porte, tende, altri complementi di arredo e l’usato.
- La detrazione, stabilisce la norma della Legge di Stabilità 2016, è pari al 50% della spesa sostenuta su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro, riferito alla coppia. L’acquisto può essere fatto da entrambi i componenti la coppia o da uno dei due, anche se non è intestatario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni.
- Lo sconto non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici; la regola decade se i due benefici riguardano immobili diversi.
Per quanto riguarda il pagamento, va eseguito con bonifico oppure con carte di credito o di debito. No ad assegni e contante. Come chiarisce la circolare, il bonifico non deve necessariamente essere quello predisposto da banche e Poste (non deve essere soggetto a ritenuta) come per gli interventi di ristrutturazione edilizia; la semplificazione viene estesa anche agli acquisti relativi al “bonus mobili” generico. In caso di pagamento con moneta elettronica, si considera data di pagamento il giorno di utilizzo della carta indicata sulla ricevuta telematica di avvenuta transazione e non la data di addebito sul conto corrente.
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lunedì 4 aprile 2016

Modello 730/2016 precompilato: novità per i bonus

Modello 730/2016 precompilato: novità per i bonus
Il Modello 730/2016 precompilato dall’Agenzia delle Entrate reca dati più completi dei bonus fiscali sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. Infatti, nella scorsa dichiarazione dei redditi, il Modello 730 inviato ai contribuenti (20,4 milioni), i dati sulle detrazioni fiscali per gli stessi interventi erano stati desunti dalla dichiarazione precedente.
Detrazioni precompilate, ma non per tutti
Le detrazioni non erano precompilate per tutti, ma solo per i contribuenti che scontavano almeno la seconda delle dieci annualità in cui si ripartisce il bonus. Di conseguenza, chi aveva sostenuto le spese nel 2014 non aveva potuto fruire della semplificazione del modello sperimentale 2015 e aveva dovuto inserire direttamente i dati.
La precompilazione dei bonus
Una delle novità del Modello 730/2016 è, quindi, la precompilazione dei bonus relativi alle spese sostenute nell’anno precedente. Da quest’anno, entro il 28 febbraio le banche e le Poste devono infatti comunicare alle Entrate i dati dei bonifici parlanti emessi dai contribuenti, con i dati identificativi del beneficiario e del destinatario della beneficio. Tuttavia, quest’anno, le spese del 2015 non verranno indicate propriamente in dichiarazione, ma nel foglio informativo allegato, sul quale il contribuente o l’intermediario dovrà intervenire per convalidare o eliminare dati o spese raccolti dall’Agenzia secondo i casi: ad esempio, se vengono pagate con bonifico parlante anche spese in tutto o in parte non detraibili.
Altri dati sulle detrazioni fiscali per la casa
Agli altri dati già inseriti in automatico dallo scorso anno per il 730/2015 e a quelli relativi agli interessi passivi sui mutui ipotecari (comunicati dalle banche), si aggiungono i dati relativi ai bonifici effettuati nel 2015 per lavori di recupero edilizio, per il bonus mobili e per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, però, che gli interessi di ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione precedente vengono inseriti nel prospetto e non direttamente nella precompilata. In tal caso, gli interessi “incongruenti” richiedono una verifica da parte del contribuente, in quanto gli interessi pagati sui mutui di solito diminuiscono nel corso degli anni.
Dal 15 aprile
Dal prossimo 15 aprile, la dichiarazione precompilata sarà online a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in un’apposita sezione del sito delle Entrate, cui si potrà accedere con il Pin (Fisconline) e le credenziali dispositive Inps. Oppure con delega al Caf/professionista abilitato o al sostituto d’imposta, ma solo se il Caf ha comunicato entro il 15 gennaio la volontà di prestare assistenza fiscale. Da quest’anno, una volta entrato nell’applicazione, il contribuente sarà guidato dal sistema a scegliere, in base ai propri requisiti, tra modello 730 e Unico precompilato.
Invio all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio
Il Modello 730/2016 precompilato dovrà esser inviato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio, ma non è obbligatorio e si può optare per la modalità tradizionale. Precisando che, qualunque sia la scelta, la dichiarazione potrà essere integrata con il modello Unico Pf/2016, se la modifica comporta un minor credito o un maggior debito. Fino al 30 settembre.
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lunedì 8 febbraio 2016

Detrazione ristrutturazioni: aggiornamenti dalle Entrate

Detrazione ristrutturazioni: aggiornamento dalle Entrate
La Legge di Stabilità 2016 (L.208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di fruire della detrazione ristrutturazioni, ovvero della maggiore detrazione Irpef (50%), con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Se non arrivano ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà al 36% e con il tetto massimo di 48.000 euro per ogni unità immobiliare. Oltre alla detrazione ristrutturazioni la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono detraibili le spese sostenute e documentate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, a prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione.
Tra le novità per le misure antisismiche, fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare i 96.000 euro.
Le modifiche alle principali regole e ai vari obblighi
- L’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
- L’obbligo da parte di banche e Poste di operare una ritenuta dell’8% sui bonifici, come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori
- L’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
- La facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
- L’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
- L’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
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mercoledì 20 maggio 2015

Bonus ristrutturazioni, aumentano gli interventi ammessi

Bonus ristrutturazioni, aumentano gli interventi ammessi
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2015 n.17/E contiene alcune importanti novità in tema bonus ristrutturazioni. Si tratta di linee guida da tener presenti per la compilazione delle sezioni III A e III C del quadro RP di Unico PF 2015. Andiamo a vedere, nel dettaglio, di cosa si tratta.
Innanzitutto, aumentano gli interventi ammessi con il bonus del 50%. Se su un’abitazione sono stati effettuati interventi di recupero edilizio, con la detrazione del 50% su spese fino a 96mila euro (36% su 48mila fino al 25 giugno 2012), è possibile agevolare un’ulteriore spesa di 96mila euro (48mila dal 2016) per un intervento autonomo rispetto ai precedenti (cioè non di mera prosecuzione) e, per considerare le due opere autonome, non è necessario che tra i diversi interventi trascorra “un periodo di tempo minimo”. Questo principio vale anche per le spese detraibili al 65% sui lavori per il risparmio energetico. Inoltre, le rate residuali della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, iniziata da un contribuente, poi deceduto, non può essere trasferita agli eredi, in quanto non si applicano le norme che regolano il bonus sulle ristrutturazioni edilizie.
Bonus ristrutturazioni, nuovi lavori
Per le spese di ristrutturazione sostenute dopo il 1° ottobre 2006, l’agevolazione spetta sino al limite di spesa di 48mila euro (96mila per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) per ogni unità immobiliare comprensiva di pertinenze. Questo limite non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione. Ma quando un intervento è considerato autonomo? Un intervento è considerato autonomo in base agli “elementi riscontrabili in via di fatto”, oltre che all’espletamento degli adempimenti amministrativi eventualmente necessari (denuncia di inizio attività, collaudo dell’opera, dichiarazione di fine lavori). L’intervento deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. La norma non richiede che “debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi” per considerarli autonomi e conseguentemente per beneficiare per entrambi di un limite di 96mila euro ciascuno (circolare 17/E/2015). I due interventi autonomi potrebbero anche svolgersi contemporaneamente, non essendo necessario che per iniziare il secondo si debba prima finire il primo. La circolare 17/E/2015 ha anche confermato la sua precedente interpretazione, la quale prevede che “per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile”. Questo vuol dire che se per la stessa abitazione e nello stesso anno si proseguono interventi di manutenzione iniziati in anni precedenti e contemporaneamente si iniziano nuovi interventi, l’importo massimo annuale di spesa agevolata al 36% non può comunque superare la misura complessiva di 48mila euro (circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/E/2003). Secondo quanto disposto dalle Entrate, questo limite, oltre ad essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale), effettuato nella stessa abitazione (comprensiva di pertinenze), è anche un limite massimo “annuale” per singola abitazione.
Bonus mobili non trasferibile
Cosa succede poi in caso di decesso del contribuente che sta beneficiando della rateizzazione decennale della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto – dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 – di mobili e grandi elettrodomestici (con limite massimo di spesa di 10mila euro) per l’arredo dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione (pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015)? In tale situazione, il bonus, non utilizzato in tutto o in parte dallo stesso, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta. Questo perché, anche se l’agevolazione per i mobili presuppone la fruizione della detrazione per gli interventi di recupero, si tratta comunque di un incentivo autonomo, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa. Queste regole non prevedono il trasferimento della detrazione Irpef e non è possibile appliccare la disposizione prevista per gli eredi per le ristrutturazioni edilizie dall’articolo 16-bis, comma 8 del Tuir (circolare 17/E/2015).
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sabato 7 marzo 2015

Agenzia delle Entrate: "Nel 2014 il mercato immobiliare torna a crescere dopo 7 anni"

Agenzia delle Entrate: "Nel 2014 il mercato immobiliare torna a crescere dopo 7 anni"
Qualcosa sembra essere cambiato per il mattone. Secondo i dati contenuti nella nota trimestrale dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate relativa al quarto trimestre del 2014, dopo sette anni di perdite, nell'anno appena trascorso le compravendite immobiliari sono tornate in campo positivo, registrando un +1,8%.
Un risultato positivo consolidato dall'ultimo trimestre del 2014, durante il quale le transazioni sono cresciute del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2013, facendo chiudere l'anno con un totale di 920.849 unità compravendute, contro 904.960 del 2013. A trainare il mercato il settore commerciale, che ha registrato un aumento complessivo del 5,7%, e residenziale, per il quale la crescita è stata del 3,6%. Controcorrente il settore del terziario, che rimanendo in terreno negativo ha fatto registrare un -4,6%. Dopo le flessioni degli ultimi anni, sembra essere finalmente partito un cambio di rotta nel mercato immobiliare, che è tornato a crescere in tutta Italia, in particolar modo nel centro dove, rispetto allo stesso periodo del 2013, c'è stato un incremento degli scambi del 9,3%. Nell'area settentrionale l'aumento delle compravendite è stato del 7,5%, mentre al Sud è stato registrato un +0,6%. Tra le grandi città si fanno notare i forti incrementi registrati a Bologna (+18,5%) e Genova (+15%).
Per quanto riguarda i prezzi delle case, i dati contenuti nell'osservatorio del mercato immobiliare rivelano che nel secondo semestre 2014 i prezzi sono scesi dello 0,8%. Una lieve flessione che, secondo il direttore dell'osservatorio Gianni Guerrieri, proseguirà nel 2015.
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martedì 27 gennaio 2015

Riforma del catasto, per determinare valori e rendite si parte dai rogiti 2012-14

Riforma del catasto, per determinare valori e rendite si parte dai rogiti 2012-14
Il nuovo catasto è sempre più vicino. Il prossimo 20 febbraio il consiglio dei ministri dovrebbe varare il decreto delegato con i criteri estimativi. Si partirà dai rogiti dell'ultimo triennio (2012, 2013 e 2014) per definire i nuovi valori catastali di oltre 60 milioni di immobili italiani, ma saranno prese in considerazione anche le aste giudiziarie. Dopo quello sulle commissioni censuarie, dunque, tra poco meno di un mese il secondo decreto attuativo della delega fiscale arriverà in consiglio dei ministri.
In base a quanto deciso dal Mef e dall'Agenzia delle Entrate, gli anni presi a riferimento ai fini della determinazione di valori e rendite degli immobili saranno il 2012, il 2013 e il 2014; le aste giudiziarie saranno considerate ai fini della determinazione del valore degli immobili; il calcolo del valore catastale si baserà su un algoritmo determinato in base alla categoria dell'immobile e alle zone; gli immobili urbani verranno divisi in due gruppi, la categoria ordinaria e la categoria speciale. La categoria ordinaria includerà gli immobili "a destinazione ordinaria" identificati con la lettera "o" e sarà articolata in 8 sub-categorie (da o/1 a o/8). La categoria speciale raggrupperà gli immobili "a destinazione speciale", identificati dalla lettera "s" e prevederà 18 sotto-categorie in base alla tipologia di attività degli impianti o degli immobili occupati da servizi.
Lo scorso venerdì l'agenzia delle entrate - ramo territorio - ha incontrato il coordinamento nazionale interassociativo catasto, costituito da abi, ance, ania, casartigiani, cia, cna, coldiretti, confagricoltura, confartigianato, confcommercio, confedilizia, confesercenti, confindustria e fiaip. Un incontro che, secondo quanto dichiarato dal presidente di confedilizia, corrado sforza fogliani, è stato abbastanza deludente. Nel dettaglio, il presidente di confedilizia ha detto: "L'incontro è stato abbastanza deludente e particolarmente preoccupante in ispecie relativamente al trattamento degli immobili storico-artistici. Comunque, speriamo in miglioramenti anche con il concorso dell'ufficio legislativo del ministero delle finanze, che ha attualmente all'esame il provvedimento, per il quale contiamo su una approfondita valutazione anche da parte del consiglio dei ministri, che lo esaminerà nella seconda metà di febbraio e, comunque, delle commissioni finanze di senato e camera. Nel fissare valori e rendite non si può infatti prescindere dall'attuale smodata pressione fiscale". Un ruolo importante è stato riservato ai comuni, chiamati in causa più volte, per quanto riguarda il campionamento, il controllo delle funzioni statistiche, la rilevazione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli immobili ordinari, la notifica dei nuovi valori catastali presso l'albo pretorio e altri canali di comunicazione.
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martedì 16 dicembre 2014

E' possibile usufruire delle detrazioni irpef sull'acquisto di immobili già ristrutturati?


E' possibile usufruire delle detrazioni irpef sull'acquisto di immobili già ristrutturati?
La legge di stabilità ha prorogato le detrazioni irpef del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili a tutto il 2015. Ma è possibile usufruire del bonus anche sulle spese che il contribuente ha sostenuto per l'acquisto di immobili già ristrutturati? L'articolo 16-bis, comma 3 del tuir, prevede la possibilità di operare una detrazione irpef sulle spese che il contribuente ha sostenuto in relazione all'acquisto o all'assegnazione di unità immobili residenziali facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di recupero, restauro o risanamento conservativo. Ad eseguire gli interventi devono essere imprese di costruzione o ristrutturazione o cooperative edilizie, a condizione che le stesse provvedano alla successiva vendita di un immobile entro uno specifico termine.
Limiti temporali
la legge 147/2013 prevede che per usufruire del bonus su lavori eseguiti nell'anno in corso l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa o cooperativa deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, e la sottoscrizione del rogito notarile per l'alienazione o assegnazione dell'unità immobiliare, facente parte parte dello stabile ristrutturato, deve avvenire entro il 30 giugno 2015. Con la proroga della legge di stabilità, è possibile usufruire della detrazione irpef del 50% anche per le spese sostenute l'anno prossimo.
Importo detrazioni
per definire l'importo delle detrazioni, l'acquirente o assegnatario dell'unità immobiliare dovrà comunque calcolare la detrazione non sulla base del valore degli interventi eseguiti, ma su un importo forfetario che il legislatore ha fissato pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell'immobile. Il contribuente può usufruire della detrazione anche per gli eventuali acconti versati a condizione che venga stipulato un atto preliminare di vendita (o assegnazione dell'immobile) e che ne sia effettuata registrazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Se gli acconti sono stati versati in un anno diverso dal rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi nel periodo d'imposta in cui vengono vesati o quando è stato stipulato il rogito.
Detrazione per unità residenziali
Con la circolare 24/e/2004 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'agevolazione è vincolata all'acquisto di un immobile residenziale, ma non nel caso in cui venga acquistata un'unità immobiliare che abbia una classificazione catastale diversa da quella di civile abitazione. Nel caso in cui con un atto unico venga acquistato un immobile con la relativa pertinenza, il limite sarà calcolato sul costo complessivo. Nel caso invece dell'acquisto di due immobili, il limite di spesa potrà essere riferito ad ogni singolo immobile.
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mercoledì 12 novembre 2014

Riforma del catasto al via, nuovo censimento per 62milioni di immobili

 

Riforma del catasto al via, nuovo censimento per 62milioni di immobili
Il governo ha spinto l'acceleratore sulla riforma del catasto. Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sulle commissioni censuarie (nate in Italia nel 1886), primo passo della riforma del catasto per censire gli oltre 62 milioni di immobili presenti nel nostro Paese. Per completare il tutto servirà del tempo (si ipotizzano tra i 3 e i 5 anni), ma il cammino è iniziato. Le commissioni dovranno validare i criteri sui quali si baseranno le nuove valutazioni di calcolo delle rendite - con le quali viene determinata la base imponibile dei tributi - che verranno fatte sui metri quadri e non più sul numero dei vani. L'obiettivo della riforma è superare un'impostazione che appartiene ormai al passato. Oggi, infatti, le rendite catastali sono il risultato di classificazioni e caratteristiche non più attuali. Un esempio classico è rappresentato dalle abitazioni delle zone centrali delle città in origine classificate come popolari, magari perché prive di bagno interno, e poi con il tempo diventate case di lusso. Adesso le cose sono destinate a cambiare e di conseguenza cambierà il prelievo, che presumibilmente per questo tipo di immobili aumenterà, per diminuire invece per le abitazioni di nuova costruzione delle zone semiperiferiche. Ma andiamo a vedere cosa stabilisce il decreto legislativo sulle commissioni censuarie approvato dal consiglio dei ministri. 
Le commissioni censuarie: composizione - Il testo fissa le regole di composizione e funzionamento delle commissioni censuarie, che negli ultimi anni avevano perso di significato e che adesso torneranno a funzionare. A livello locale, sarà il presidente del tribunale locale ad occuparsi delle nomine dei presidenti delle commissioni e dei membri, questi ultimi in particolare (effettivi e supplenti) verranno scelti tra i nomi proposti da associazioni di categoria e ordini professionali (e designati dal prefetto) dall'agenzia delle entrate e dall'anci. Ogni commissione locale (costituita da 6 componenti effettivi e 6 supplenti) sarà organizzata in tre sezioni: una si occuperà della revisione degli estimi, una seconda avrà competenza sui fabbricati, una terza sui terreni. la commissione centrale sarà costituita da 25 componenti effettivi, di cui 4 di diritto, e 21 supplenti, più il presidente, che sarà nominato con dpr su proposta del ministro dell'economia e previa delibera del consiglio dei ministri. La durata in carica di presidenti e componenti delle commissioni censuarie è di 5 anni, non rinnovabili; il loro operato deve essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità. Non possono essere componenti delle commissioni i parlamentari, i membri del governo e delle giunte regionali e comunali, soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità ci sono anche l'appartenenza alla guardia di finanza, ai corpi di polizia, alle forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o con i comuni nell'ambito di controversie tributarie.
Le commissioni censuarie: funzioni - Con le commissioni censuarie sarà possibile riprendere le attività di gestione delle revisioni dei quadri tariffari estimali e, soprattutto, di validazione degli algoritmi che definiranno questi valori e le rendite. Le commissioni censuarie, infatti, dovranno definire i nuovi valori da utilizzare per gli estimi catastali, stabilendo il valore medio ordinario di tutti gli immobili attraverso l'elaborazione di un coefficiente che terrà conto della qualità del manufatto, della sua collocazione, dell'anno di costruzione, dello stato conservativo degli immobili e dei valori immobiliari della zona di cui fa parte. In futuro, il nuovo valore degli immobili - ed è questo il cuore della riforma - sarà calcolato non più sul numero dei vani, ma sui metri quadri. Nel dettaglio, le commissioni locali (106) dovranno approvare i quadri tariffari delle unità immobiliari urbane e quelli delle qualità e classi dei terreni, collaborando alle revisioni del catasto urbano e validando gli algoritmi necessari all'attribuzione delle nuove rendite catastali. La commissione censuaria centrale, con sede a Roma, sarà invece giudice sui ricorsi presentati dalle entrate, dai comuni e da associazioni di categoria contro le decisioni delle commissioni locali sui quadri delle categorie e delle classi catastali.
Il valore patrimoniale - La rendita catastale verrà definita a partire dai redditi da locazione medi (fonte omi), tenendo conto della localizzazione e delle caratteristiche edilizie dei beni per destinazione catastale e ambito territoriale. Il valore così ottenuto verrà moltiplicato per la superficie dell'immobile e a questa cifra verranno poi applicate riduzioni legate alle spese sostenute per la manutenzione straordinaria, l'assicurazione e i costi di amministrazione.
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lunedì 6 agosto 2012

DETRAIBILE IL COSTO DELLA MEDIAZIONE IMMOBILIARE.



DETRAIBILE IL COSTO DELLA MEDIAZIONE.
Forse non tutti sanno che già da qualche anno è possibile detrarre il 19% delle spese corrisposte a titolo di mediazione immobiliare per l’acquisto della “prima casa”. Infatti, dal 1 gennaio 2007 è detraibile il 19% dei costi sostenuti per l’attività di intermediazione limitatamente all’acquisto della propria abitazione principale ed entro un importo massimo di 1.000 euro di spesa. La detrazione deve essere effettuata in un unico anno, così come chiarisce la circolare n. 28/2008 dell’Agenzia delle Entrate, ed è possibile usufruirne anche se è stato sottoscritto solo il contratto preliminare di compravendita. Così risponde la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, specificando altresì che se il preliminare è regolarmente registrato e se nello stesso si formalizza l’impegno delle parti al passaggio della proprietà con atto notarile, è possibile usufruire dello sconto del 19% sulle spese di mediazione anche prima del rogito di compravendita.
La risoluzione chiarisce inoltre che l’importo di 1.000 euro, in caso di acquisto in quote indivise, deve essere ripartito in ragione delle percentuali di comproprietà.