Modello 770 del condominio: entro oggi!
Entro oggi, 15 settembre, il condominio – nella persona dell’amministratore o, altrimenti, di persona designata dall’assemblea condominiale – è tenuto a presentare, in qualità di sostituto di imposta, il modello 770 “semplificato”. Lo segnala Confedilizia, precisando che l’adempimento riguarda tutti i condominii che nel 2015 abbiano corrisposto somme sulle quali abbiano effettuato ritenute d’acconto e serve a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi a tali ritenute nonché gli altri dati previdenziali e assicurativi richiesti.
Nel modello 770 del condominio – che deve essere trasmesso obbligatoriamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato – gli amministratori devono indicare i soggetti nei confronti dei quali, durante il 2015, hanno effettuato le ritenute nonché il relativo ammontare, con riferimento:
• ai dipendenti condominiali: portieri, addetti alle pulizie ecc. (con ritenuta secondo le diverse aliquote Irpef);
• ai lavoratori autonomi che abbiano effettuato prestazioni anche occasionali a favore del condominio: ingegneri, geometri, architetti ecc. (con ritenuta del 20%);
• alle imprese che abbiano svolto prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’immobile o degli impianti e per attività di pulizia, manutenzione caldaie, ascensori, giardini e altre parti comuni dell’edificio ecc. (con ritenuta del 4%);
• allo stesso amministratore del condominio per il compenso annuale dello stesso (con ritenuta del 20%).
Le ritenute del 4% o del 20% non si applicano sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condominii pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal d.l. n. 78/2010 (pari, dall’1.1.2015, all’8%) e i dati dei soggetti interessati non andranno indicati dal condominio nel modello 770. Per legge il termine di presentazione del modello anzidetto è il 31 luglio, ma lo stesso è stato rinviato al 15 settembre con D.P.C.M. del 26 luglio 2016.
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giovedì 15 settembre 2016
Modello 770 del condominio: entro oggi!
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venerdì 10 luglio 2015
Modello 730 precompilato: scadenza al 23 luglio
Modello 730 precompilato: scadenza al 23 luglio
Il termine per l’invio del Modello 730 precompilato slitta dal 7 al 23 luglio. L’Agenzia delle Entrate chiarisce le motivazioni della proroga rispondendo alle domande riguardanti la dichiarazione precompilata. La proroga, spiega l’Agenzia, è stata concessa a Caf e professionisti che al 7 luglio hanno trasmesso almeno l’ottanta per cento delle dichiarazioni, tenendo conto “della necessità di agevolare i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione”. L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità di rettifica della dichiarazione nel caso in cui un contribuente abbia dimenticato di inserire un reddito derivante da una collaborazione occasionale. Vediamo le scadenze.
Ecco le scadenze da ricordareFino al 29 giugno il contribuente poteva effettuare le correzioni presentando una nuova dichiarazione on line sostitutiva di quella già inviata. A partire dal 30 giugno, per correggere eventuali errori, bisogna presentare un 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. Ora, poiché una correzione comporta, in genere, un maggior debito o un minor credito, sarà necessario presentare il Modello Unico, correttivo o integrativo.Il Modello Unico, correttivo o integrativo
Il contribuente che non indica il reddito nella dichiarazione precompilata, per la mancata trasmissione della Certificazione unica da parte del sostituto d’imposta, dovrà integrare la dichiarazione precompilata nel Modello Unico, correttivo o integrativo. Se non lo fa, sarà soggetto al controllo dell’Agenzia e sanzionato per dichiarazione infedele. Per il sostituto d’imposta è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata o trasmessa tardivamente o non trasmessa. Nel caso in cui un reddito sia stato indicato correttamente nella dichiarazione autocompilata, ma non riportato nella dichiarazione elaborata dal Caf/professionista, il contribuente ha l’obbligo di integrare la dichiarazione. Se non lo fa, il contribuente stesso sarà soggetto al controllo dell’Agenzia per dichiarazione infedele, ma potrà rivalersi sul Caf/professionista per le sanzioni.
Durata della delega
L’Agenzia ha precisato anche che la delega per l’accesso alla precompilata a un Caf o a un intermediario ha validità annuale e può essere conferita, in formato cartaceo o elettronico, insieme a una copia del documento di identità del delegante. La delega può essere sottoscritta elettronicamente ma il delegante deve identificarsi mediante le credenziali rilasciate dalla sua azienda per l’accesso alla rete interna ovvero con una firma avanzata, qualificata o digitale, o tramite Pec-Id.
Le responsabilità
Poiché il visto di conformità sul Modello 730 non serve ai fini degli adempimenti dichiarativi relativi al quadro RW, la responsabilità per omessa o tardiva presentazione di questo quadro non può essere imputata all’intermediario che ha apposto il visto ma al contribuente inadempiente. Infatti, Caf e professionisti hanno l’obbligo di verificare esclusivamente i versamenti dell’anno in corso e l’eccedenza a credito che risulta dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. L’intermediario che ha posto il visto di conformità non è responsabile se il contribuente ha trasmesso, anche se per suo tramite, una dichiarazione nella quale sia stato riportato un credito risultato errato per l’omesso versamento degli acconti relativi all’anno precedente, in seguito a un successivo controllo ai sensi del 36-bis.
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