venerdì 10 luglio 2015

Modello 730 precompilato: scadenza al 23 luglio

Modello 730 precompilato: scadenza al 23 luglio
Il termine per l’invio del Modello 730 precompilato slitta dal 7 al 23 luglio. L’Agenzia delle Entrate chiarisce le motivazioni della proroga rispondendo alle domande riguardanti la dichiarazione precompilata. La proroga, spiega l’Agenzia, è stata concessa a Caf e professionisti che al 7 luglio hanno trasmesso almeno l’ottanta per cento delle dichiarazioni, tenendo conto “della necessità di agevolare i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione”. L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità di rettifica della dichiarazione nel caso in cui un contribuente abbia dimenticato di inserire un reddito derivante da una collaborazione occasionale. Vediamo le scadenze.
Ecco le scadenze da ricordareFino al 29 giugno il contribuente poteva effettuare le correzioni presentando una nuova dichiarazione on line sostitutiva di quella già inviata. A partire dal 30 giugno, per correggere eventuali errori, bisogna presentare un 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. Ora, poiché una correzione comporta, in genere, un maggior debito o un minor credito, sarà necessario presentare il Modello Unico, correttivo o integrativo.
Il Modello Unico, correttivo o integrativo

Il contribuente che non indica il reddito nella dichiarazione precompilata, per la mancata trasmissione della Certificazione unica da parte del sostituto d’imposta, dovrà integrare la dichiarazione precompilata nel Modello Unico, correttivo o integrativo. Se non lo fa, sarà soggetto al controllo dell’Agenzia e sanzionato per dichiarazione infedele. Per il sostituto d’imposta è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata o trasmessa tardivamente o non trasmessa. Nel caso in cui un reddito sia stato indicato correttamente nella dichiarazione autocompilata, ma non riportato nella dichiarazione elaborata dal Caf/professionista, il contribuente ha l’obbligo di integrare la dichiarazione. Se non lo fa, il contribuente stesso sarà soggetto al controllo dell’Agenzia per dichiarazione infedele, ma potrà rivalersi sul Caf/professionista per le sanzioni.
Durata della delega

L’Agenzia ha precisato anche che la delega per l’accesso alla precompilata a un Caf o a un intermediario ha validità annuale e può essere conferita, in formato cartaceo o elettronico, insieme a una copia del documento di identità del delegante. La delega può essere sottoscritta elettronicamente ma il delegante deve identificarsi mediante le credenziali rilasciate dalla sua azienda per l’accesso alla rete interna ovvero con una firma avanzata, qualificata o digitale, o tramite Pec-Id.
Le responsabilità
Poiché il visto di conformità sul Modello 730 non serve ai fini degli adempimenti dichiarativi relativi al quadro RW, la responsabilità per omessa o tardiva presentazione di questo quadro non può essere imputata all’intermediario che ha apposto il visto ma al contribuente inadempiente. Infatti, Caf e professionisti hanno l’obbligo di verificare esclusivamente i versamenti dell’anno in corso e l’eccedenza a credito che risulta dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. L’intermediario che ha posto il visto di conformità non è responsabile se il contribuente ha trasmesso, anche se per suo tramite, una dichiarazione nella quale sia stato riportato un credito risultato errato per l’omesso versamento degli acconti relativi all’anno precedente, in seguito a un successivo controllo ai sensi del 36-bis.
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