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mercoledì 24 aprile 2019

Come effettuare nel 2019 la detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare

Come effettuare nel 2019 la detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare
Lunedì 15 aprile è iniziata ufficialmente la campagna per la dichiarazione dei redditi 2019 relativa all'anno di imposta 2018. Anche quest'anno tra le spese che è possibile detrarre dal modello 730 ci sono le provvigioni pagate all'agenzia immobiliare.
I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro. Si può usufruire della detrazione se l'acquisto dell'immobile è effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.
La detrazione spetta a condizione che l'immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. In particolare:
- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
- l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla lett. b) dell'art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall'acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste.
 Considerato l'esplicito riferimento della legge all'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all'acquirente dell'immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all'intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Il beneficiario, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell'immobile, in percentuale, qualora la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari.
Nell'ipotesi di:
- Fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà, al fine di consentire la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo.
- Immobile intestato a un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e a un'altra persona, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo.
- Fattura intestata esclusivamente a una persona che non sia proprietaria dell'immobile, le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario.
Requisiti agenti immobiliari
Per poter usufruire della detrazioni gli immobiliari devono essere iscritti come agenti immobiliari in base alla legge n. 39 del 1989 che ne disciplina anche le modalità e funzioni.
Documenti da conservare
Documentazione da controllare e conservare. Con la Circolare 13.05.2011 n.20, risposta 5.8 è stato precisato che:
- la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall'intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
- nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l'immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati anagrafaci del comproprietario mancante;
- se la fattura è intestata al proprietario dell'immobile e ad un altro soggetto non proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l'onere è stato sostenuto solo dal proprietario.
www.immobiliarebellitalia.com 


lunedì 11 febbraio 2019

Modello 730 anno 2019, le detrazioni fiscali per la casa

Modello 730 anno 2019, le detrazioni fiscali per la casa
In attesa che la pubblicazione del modello 730 precompilato 2019 dia ufficialmente inizio alla campagna per la dichiarazione dei redditi, è già disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la bozza del 730/2019 con relative istruzioni. Il modello 730 dell'anno 2019 presenta importanti novità e gradite conferme che riguardano le detrazioni fiscali per la casa.
Dalle detrazioni per le ristrutturazioni, all'ecobonus, fino agli aiuti per l'affitto di alloggi di studenti fuori sede, vediamo quali sono le più principali detrazioni fiscali per la casa del 730 per l'anno 2019.
Detrazioni ristrutturazioni modello 730
Ormai stabile da anni, torna nel 730 la detrazione per le ristrutturazioni. E' valida per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 l 31 dicembre 2019 per una detrazione massima del 50% e un tetto di spesa massimo di 96mila euro, ripartito in 10 quote annuali. 
Detrazioni mobili ed elettrodomestici
Torna anche la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (solo se l'intervento è stato avviato a partire dal 1° gennaio 2018). Lo sconto fiscale è diviso in 10 quote annuali per una spesa complessiva non superiore a 10mila euro. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o con carta di credito o debito. Ammesso il pagamento a rato con le opportune ricevute, mentre esclusivi i pagamenti in contanti o gli assegni bancari.
Bonus mobili giovani coppie 730
Sebbene il bonus giovani coppie non sia stato prorogato, continua ad applicarsi per i casi pendenti, ovvero per quelle pratiche aperte quando l'agevolazione era in vigore. A chi possiede i requisiti è infatti riconosciuto uno sconto del 50% delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili nuovi (esclusi gli elettrodomestici). Il bonus non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati". Possono usufruire del bonus le coppie coniugate nell'anno 2016 o conviventi da almeno tre anni con almeno un componente della coppia minore di 35 anni al 31 dicembre 2016. Le spese devono essere state sostenute per l'acquisto di mobili destinati ad arredare l'abitazione principale nel 2015 o2016 per una spesa massima di 16mila euro.
Immobile ristrutturato detrazione 25%
E' prevista una detrazione Irpef (il 25% del prezzo comprensivo di Iva) per l'acquisto di fabbricati ad uso abitativo ristrutturati. Lo sconto spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di interi stabili realizzati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie con la vendita o l'assegnazione dell'immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori.
Modello 730/2019, le detrazioni per l'ecobonus
Si potranno detrarre dal modello 730/2019 anche le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico degli edifici esistenti. La percentuale di detrazione è:
- 50% per interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensivi di infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione.
- 65% per opere di coibentazione dell'involucro opaco, pompe di calore, sistemi di building automation, collettori solari per produzioni di acqua calda, scaldacqua a poma di calore, generatori ibridi, microgeneratori.
- 70 e75% per parti comuni di edifici condominiali.
Detrazioni sismabonus 2019
Come chiarisce l'Agenzia delle Entrate per il periodo compreso tra ail 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è previsto una detrazione di imposta del 50 per cento, fruibile in cinque rate annuali di pari importo per le spese sostenute per adottare misure antisismiche su edifici che si trovano nelle zone sismiche al alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). Le detrazioni passano al 70% e all'80% se gli interventi permettono di ridurre una classe di rischio o due (75% e 85% nel caso di parti comuni di edifici condominiali).
Bonus verdedetrazioni 36 nel 730/2019
Novità assoluta nel modello 730/2019 il cosiddetto bonus verde, ovvero la detrazione irpef del 36% per le spese sostenute nel 2018 per la sisemazione a verde di aree scoperte private di condomini, per gli impianti di irrigazione o la realizzazione di pozzi e coperture a verde e giardini pensili. Il tetto massimo di spese sono 5mila euro per unità immobiliare per una detrazione massima di 1800 euro divisi in dieci quote annuali uguali.
Detrazioni polizze catastrofali
Debutto assoluto anche per le detrazioni per le "polizze catastrofali", ovvero le polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulare relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazioni irpef è del 19%.
730 anno 2019, affitto studenti universitari
 Come spiega l'Agenzia delle Entrate, nel modello 730 sarà possibile la detrazione anche per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.
Detrazione acquisto immobili da locare
Anche in questo caso, sebbene la detrazione per l'acquisto di immobili non sia stata rinnovata, lo sconto vale per le pratiche ancora aperte. In particolare è riconosciuta una deduzione del 20% a chi acquista o costruisce immobili abitativi da destinare alla locazione entro sei mesi dall'acquisto e per almeno otto anni. L'agevolazione riguarda: 
- l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
- l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- la costruzione, ultimata entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.
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venerdì 10 luglio 2015

Modello 730 precompilato: scadenza al 23 luglio

Modello 730 precompilato: scadenza al 23 luglio
Il termine per l’invio del Modello 730 precompilato slitta dal 7 al 23 luglio. L’Agenzia delle Entrate chiarisce le motivazioni della proroga rispondendo alle domande riguardanti la dichiarazione precompilata. La proroga, spiega l’Agenzia, è stata concessa a Caf e professionisti che al 7 luglio hanno trasmesso almeno l’ottanta per cento delle dichiarazioni, tenendo conto “della necessità di agevolare i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione”. L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità di rettifica della dichiarazione nel caso in cui un contribuente abbia dimenticato di inserire un reddito derivante da una collaborazione occasionale. Vediamo le scadenze.
Ecco le scadenze da ricordareFino al 29 giugno il contribuente poteva effettuare le correzioni presentando una nuova dichiarazione on line sostitutiva di quella già inviata. A partire dal 30 giugno, per correggere eventuali errori, bisogna presentare un 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. Ora, poiché una correzione comporta, in genere, un maggior debito o un minor credito, sarà necessario presentare il Modello Unico, correttivo o integrativo.
Il Modello Unico, correttivo o integrativo

Il contribuente che non indica il reddito nella dichiarazione precompilata, per la mancata trasmissione della Certificazione unica da parte del sostituto d’imposta, dovrà integrare la dichiarazione precompilata nel Modello Unico, correttivo o integrativo. Se non lo fa, sarà soggetto al controllo dell’Agenzia e sanzionato per dichiarazione infedele. Per il sostituto d’imposta è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata o trasmessa tardivamente o non trasmessa. Nel caso in cui un reddito sia stato indicato correttamente nella dichiarazione autocompilata, ma non riportato nella dichiarazione elaborata dal Caf/professionista, il contribuente ha l’obbligo di integrare la dichiarazione. Se non lo fa, il contribuente stesso sarà soggetto al controllo dell’Agenzia per dichiarazione infedele, ma potrà rivalersi sul Caf/professionista per le sanzioni.
Durata della delega

L’Agenzia ha precisato anche che la delega per l’accesso alla precompilata a un Caf o a un intermediario ha validità annuale e può essere conferita, in formato cartaceo o elettronico, insieme a una copia del documento di identità del delegante. La delega può essere sottoscritta elettronicamente ma il delegante deve identificarsi mediante le credenziali rilasciate dalla sua azienda per l’accesso alla rete interna ovvero con una firma avanzata, qualificata o digitale, o tramite Pec-Id.
Le responsabilità
Poiché il visto di conformità sul Modello 730 non serve ai fini degli adempimenti dichiarativi relativi al quadro RW, la responsabilità per omessa o tardiva presentazione di questo quadro non può essere imputata all’intermediario che ha apposto il visto ma al contribuente inadempiente. Infatti, Caf e professionisti hanno l’obbligo di verificare esclusivamente i versamenti dell’anno in corso e l’eccedenza a credito che risulta dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. L’intermediario che ha posto il visto di conformità non è responsabile se il contribuente ha trasmesso, anche se per suo tramite, una dichiarazione nella quale sia stato riportato un credito risultato errato per l’omesso versamento degli acconti relativi all’anno precedente, in seguito a un successivo controllo ai sensi del 36-bis.
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