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mercoledì 24 aprile 2019

Come effettuare nel 2019 la detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare

Come effettuare nel 2019 la detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare
Lunedì 15 aprile è iniziata ufficialmente la campagna per la dichiarazione dei redditi 2019 relativa all'anno di imposta 2018. Anche quest'anno tra le spese che è possibile detrarre dal modello 730 ci sono le provvigioni pagate all'agenzia immobiliare.
I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro. Si può usufruire della detrazione se l'acquisto dell'immobile è effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.
La detrazione spetta a condizione che l'immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. In particolare:
- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
- l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla lett. b) dell'art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall'acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste.
 Considerato l'esplicito riferimento della legge all'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all'acquirente dell'immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all'intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Il beneficiario, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell'immobile, in percentuale, qualora la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari.
Nell'ipotesi di:
- Fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà, al fine di consentire la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo.
- Immobile intestato a un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e a un'altra persona, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo.
- Fattura intestata esclusivamente a una persona che non sia proprietaria dell'immobile, le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario.
Requisiti agenti immobiliari
Per poter usufruire della detrazioni gli immobiliari devono essere iscritti come agenti immobiliari in base alla legge n. 39 del 1989 che ne disciplina anche le modalità e funzioni.
Documenti da conservare
Documentazione da controllare e conservare. Con la Circolare 13.05.2011 n.20, risposta 5.8 è stato precisato che:
- la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall'intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
- nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l'immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati anagrafaci del comproprietario mancante;
- se la fattura è intestata al proprietario dell'immobile e ad un altro soggetto non proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l'onere è stato sostenuto solo dal proprietario.
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martedì 19 febbraio 2019

Detrazioni per Imu e Tasi, la residenza non basta

Detrazioni per Imu e Tasi, la residenza non basta
Per usufruire delle detrazioni Imu e Tasi non basta avere la residenza nell'immobile. Vediamo cosa ha stabilito in merito una sentenza lombarda.
Per poter usufruire delle detrazioni Imu occorre avere, oltre alla residenza, anche una dimora abituale. Lo ha affermato una sentenza (la 531/2019) dell'undicesima sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia. Il caso riguardava un contribuente di Lecco che portava in detrazione l'Imu 2013 affermando appunto di avere la residenza in quel Comune. Tuttavia, egli stesso lavorava dipendente in Puglia e i suoi figli frequentavano le scuole nel Salento.
Dato l'accertamento effettuato, quindi, la detrazione non poteva essere considerata legittima. Il problema si è posto con il passaggio da Ici a Imu. Per la prima imposta, infatti, il requisito della residenza era sufficiente per avere diritto alle detrazioni. Per quanto riguarda Imu e Tasi, invece, la dimora abituale è requisito fondamentale. Quindi, chi sia residente in un immobile ma dimori in un altro, non può portare in detrazione nessuna imposta relativa a nessuno dei due immobili.
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mercoledì 15 novembre 2017

Detrazioni casa 2018, come cambieranno gli sconti fiscali

Detrazioni casa 2018, come cambieranno gli sconti fiscali
La legge di Bilancio ha introdotto importanti novità che riguardano le detrazioni fiscali per i lavori o gli acquisti in casa. In alcuni casi, se non si vuole rimanere con un palmo di naso o non si vuol vedere diminuita la percentuale di agevolazione fiscale, si dovranno realizzare gli interventi entro il 2017, in altri sarà meglio aspettare l'arrivo del nuovo anno.
Bonus mobili 2018 - la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici in classe A o A+ è stata prorogata al 2018. Ma attenzione, l'agevolazione vale solo per gli acquisti realizzati a partire dal primo gennaio 2017. Per quelli portati a termine nel 2016 si perderà ogni diritto alla detrazione.
Detrazioni sostituzione caldaia e infissi - nel 2018 chi sostituirà la caldaia o le finestre potrà usufruire di una detrazione pari al 50% delle spese effettuate e non più del 65%. Questo perché il governo ha deciso di diminuire lo sconto sugli interventi che non implicano un risparmio energetico totale dell'edificio. Un'unica nota positiva è che, a partire dal prossimo anno, sarà più facile chiedere l'agevolazione, perché non sarà più obbligatoria comunicare la pratica all'Enea.
Bonus schermature solari 2018 - il bonus scenderà al 50% anche per le schermature solari, ovvero le tende installate per evitare l'ingresso del calore in casa.
Bonus giardini e terrazzi - chi vuol realizzare un intervento nel proprio giardino o nel terrazzo dovrà aspettare il 2018 per usufruire del cosiddetto bonus verde. Si tratta di uno sconto fiscale del 36% per un limite di spesa di 5000 euro per l'acquisto e messa a dimora di nuove piante e per le spese di manutenzione, così come per l'installazione di impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi.
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