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mercoledì 24 aprile 2019

Come effettuare nel 2019 la detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare

Come effettuare nel 2019 la detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare
Lunedì 15 aprile è iniziata ufficialmente la campagna per la dichiarazione dei redditi 2019 relativa all'anno di imposta 2018. Anche quest'anno tra le spese che è possibile detrarre dal modello 730 ci sono le provvigioni pagate all'agenzia immobiliare.
I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro. Si può usufruire della detrazione se l'acquisto dell'immobile è effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.
La detrazione spetta a condizione che l'immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. In particolare:
- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
- l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla lett. b) dell'art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall'acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste.
 Considerato l'esplicito riferimento della legge all'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all'acquirente dell'immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all'intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Il beneficiario, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell'immobile, in percentuale, qualora la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari.
Nell'ipotesi di:
- Fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà, al fine di consentire la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo.
- Immobile intestato a un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e a un'altra persona, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo.
- Fattura intestata esclusivamente a una persona che non sia proprietaria dell'immobile, le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario.
Requisiti agenti immobiliari
Per poter usufruire della detrazioni gli immobiliari devono essere iscritti come agenti immobiliari in base alla legge n. 39 del 1989 che ne disciplina anche le modalità e funzioni.
Documenti da conservare
Documentazione da controllare e conservare. Con la Circolare 13.05.2011 n.20, risposta 5.8 è stato precisato che:
- la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall'intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
- nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l'immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati anagrafaci del comproprietario mancante;
- se la fattura è intestata al proprietario dell'immobile e ad un altro soggetto non proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l'onere è stato sostenuto solo dal proprietario.
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giovedì 21 febbraio 2019

Detrazioni box auto 2019, cosa sapere

Detrazioni box auto 2019, cosa sapere
Quali sono le detrazioni per il box auto valide per il 2019? Realizzare o acquistare un box auto dà diritto al bonus mobili? Vediamo alcuni chiarimenti.
Detrazione box auto, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Nella nuova guida al bonus mobili e nella guida al bonus ristrutturazione, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali siano le agevolazioni alle quali si ha diritto per gli interventi sul box auto. In particolare, la detrazione Irpef è del 50% se si parla di acquisto o realizzazione di posti auto pertinenziali all'abitazione principale, rientrando nel bonus ristrutturazione che copre le spese di recupero del patrimonio edilizio.
Detrazione per acquisto box auto pertinenziale 2019 
L'agevolazione è riconosciuta per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali realizzati, e va conteggiata sulla spesa legata alla loro realizzazione. Si agevola anche la costruzione di autorimesse o posti auto anche di proprietà comune, purché pertinenziale all'abitazione.
Detrazioni box auto, in quanti anni
La detrazione box auto, assimilandosi al bonus ristrutturazione, è come questo rateizzata in dieci anni.
Detrazione anche per il secondo box auto?
Il legislatore non ha previsto un limite per il numero di box o posti auto che possono godere della detrazione. La condizione resta quella della pertinenza alla detrazione, oltre al tetto massimo di 96 mila euro su cui calcolare la detrazione.
Seconda casa, esiste una detrazione per il box auto?
La detrazione al 50% vale anche per un box pertinenziale alla seconda.
Detrazione box auto, nessun bonus mobili per il 2019
L'Agenzia delle Entrate precisa però che l'acquisto di un box auto non dà diritto al bonus mobili previsto per il 2019. Non si tratta infatti di intervento di recupero edilizio tale da implicare l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici, come il bonus richiederebbe.
Detrazione del 50% dal 730 per l’acquisto di box auto nel 2019
L’agevolazione del 50% in dichiarazione dei redditi è riconosciuta
- per le spese sostenute per la realizzazione del box o posto auto;
- per le spese certificate dal costruttore.
Le condizioni per ottenere le agevolazioni sono le seguenti:
- proprietà del box;
- proprietà della casa di cui il box o posto auto è pertinenza;
- documentazione da parte dell’impresa costruttrice dei costi di realizzazione, che vanno distinti dai costi accessori.
Detrazione box auto di nuova costruzione, quali documenti
Per poter usufruire della detrazione box auto occorre presentare i seguenti documenti:
Per quanto riguarda l’acquisto:
- atto di acquisto dal quale risulti la pertinenzialità;
- dichiarazione del costruttore, con l’indicazione dei costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale che attesti i pagamento.
Per quanto riguarda la costruzione:
- concessione edilizia da cui risulti la pertinenzialità;
- bonifico bancario o postale che attesti i pagamenti.
Box auto non costruito ex novo
La detrazione per il box auto vale solo in caso di intervento ex novo. In caso, ad esempio, l’acquisto avvenga a latere di un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso dei locali, non risulta  agevolabile. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta di interpello n. 6 del 19 settembre 2018.
Detrazione box auto per il coniuge a carico
Cosa succede se due coniugi sono comproprietari di un box auto, ma solo uno effettua dichiarazione dei redditi mentre l’altro, incapiente, risulta a carico? Naturalmente quest’ultimo non potrà detrarre nulla. Non solo: ma a meno che le fatture non siano tutte intestate al coniuge capiente, questi potrà detrarre solo il 50% delle spese. La detrazione infatti è legata solo alle spese, non alla proprietà dell’immobile.
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lunedì 11 febbraio 2019

Modello 730 anno 2019, le detrazioni fiscali per la casa

Modello 730 anno 2019, le detrazioni fiscali per la casa
In attesa che la pubblicazione del modello 730 precompilato 2019 dia ufficialmente inizio alla campagna per la dichiarazione dei redditi, è già disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la bozza del 730/2019 con relative istruzioni. Il modello 730 dell'anno 2019 presenta importanti novità e gradite conferme che riguardano le detrazioni fiscali per la casa.
Dalle detrazioni per le ristrutturazioni, all'ecobonus, fino agli aiuti per l'affitto di alloggi di studenti fuori sede, vediamo quali sono le più principali detrazioni fiscali per la casa del 730 per l'anno 2019.
Detrazioni ristrutturazioni modello 730
Ormai stabile da anni, torna nel 730 la detrazione per le ristrutturazioni. E' valida per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 l 31 dicembre 2019 per una detrazione massima del 50% e un tetto di spesa massimo di 96mila euro, ripartito in 10 quote annuali. 
Detrazioni mobili ed elettrodomestici
Torna anche la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (solo se l'intervento è stato avviato a partire dal 1° gennaio 2018). Lo sconto fiscale è diviso in 10 quote annuali per una spesa complessiva non superiore a 10mila euro. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o con carta di credito o debito. Ammesso il pagamento a rato con le opportune ricevute, mentre esclusivi i pagamenti in contanti o gli assegni bancari.
Bonus mobili giovani coppie 730
Sebbene il bonus giovani coppie non sia stato prorogato, continua ad applicarsi per i casi pendenti, ovvero per quelle pratiche aperte quando l'agevolazione era in vigore. A chi possiede i requisiti è infatti riconosciuto uno sconto del 50% delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili nuovi (esclusi gli elettrodomestici). Il bonus non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati". Possono usufruire del bonus le coppie coniugate nell'anno 2016 o conviventi da almeno tre anni con almeno un componente della coppia minore di 35 anni al 31 dicembre 2016. Le spese devono essere state sostenute per l'acquisto di mobili destinati ad arredare l'abitazione principale nel 2015 o2016 per una spesa massima di 16mila euro.
Immobile ristrutturato detrazione 25%
E' prevista una detrazione Irpef (il 25% del prezzo comprensivo di Iva) per l'acquisto di fabbricati ad uso abitativo ristrutturati. Lo sconto spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di interi stabili realizzati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie con la vendita o l'assegnazione dell'immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori.
Modello 730/2019, le detrazioni per l'ecobonus
Si potranno detrarre dal modello 730/2019 anche le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico degli edifici esistenti. La percentuale di detrazione è:
- 50% per interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensivi di infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione.
- 65% per opere di coibentazione dell'involucro opaco, pompe di calore, sistemi di building automation, collettori solari per produzioni di acqua calda, scaldacqua a poma di calore, generatori ibridi, microgeneratori.
- 70 e75% per parti comuni di edifici condominiali.
Detrazioni sismabonus 2019
Come chiarisce l'Agenzia delle Entrate per il periodo compreso tra ail 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è previsto una detrazione di imposta del 50 per cento, fruibile in cinque rate annuali di pari importo per le spese sostenute per adottare misure antisismiche su edifici che si trovano nelle zone sismiche al alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). Le detrazioni passano al 70% e all'80% se gli interventi permettono di ridurre una classe di rischio o due (75% e 85% nel caso di parti comuni di edifici condominiali).
Bonus verdedetrazioni 36 nel 730/2019
Novità assoluta nel modello 730/2019 il cosiddetto bonus verde, ovvero la detrazione irpef del 36% per le spese sostenute nel 2018 per la sisemazione a verde di aree scoperte private di condomini, per gli impianti di irrigazione o la realizzazione di pozzi e coperture a verde e giardini pensili. Il tetto massimo di spese sono 5mila euro per unità immobiliare per una detrazione massima di 1800 euro divisi in dieci quote annuali uguali.
Detrazioni polizze catastrofali
Debutto assoluto anche per le detrazioni per le "polizze catastrofali", ovvero le polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulare relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazioni irpef è del 19%.
730 anno 2019, affitto studenti universitari
 Come spiega l'Agenzia delle Entrate, nel modello 730 sarà possibile la detrazione anche per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.
Detrazione acquisto immobili da locare
Anche in questo caso, sebbene la detrazione per l'acquisto di immobili non sia stata rinnovata, lo sconto vale per le pratiche ancora aperte. In particolare è riconosciuta una deduzione del 20% a chi acquista o costruisce immobili abitativi da destinare alla locazione entro sei mesi dall'acquisto e per almeno otto anni. L'agevolazione riguarda: 
- l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
- l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- la costruzione, ultimata entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.
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lunedì 23 aprile 2018

Acquisto seconda casa, quali sono le spese

Acquisto seconda casa, quali sono le spese
L’acquisto di una seconda casa comporta spese notarili e il pagamento di imposte. Bisogna tenere presente che in questo caso non sono previsti sconti fiscali e non è neppure possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 19% sugli interessi passivi del mutuo. Vediamo quali sono le tasse da pagare.
Al momento della firma di un contratto di compravendita immobiliare, bisogna pagare le imposte, che ricadono sull’acquirente e non sul venditore. Le tasse vengono versate, attraverso il notaio, all’atto del rogito e non prima. Esse si sommano al prezzo di vendita indicato nel compromesso.
Le tasse sulla seconda casa – Le imposte da pagare sull’acquisto della seconda casa variano a seconda che il venditore sia un soggetto privato o un’impresa. Nel primo caso l’atto è soggetto all’imposta di registro, nel secondo si sconta quasi sempre l’Iva. Peraltro, se ad acquistare è un privato, l’Iva non può essere neanche recuperata e grava su di lui come qualsiasi altro costo.
Le tasse da pagare quando si compra da un’impresa costruttrice sono le seguenti:
- Iva al 10% del prezzo totale dell’immobile per le abitazioni classificate o classificabili nelle categorie        catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso); invece per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si sconta l’Iva al 22% (per la prima casa, invece, l’Iva è al 4%);
- imposta di registro fissa di 200 euro;
- imposta ipotecaria fissa di 200 euro;
- imposta catastale fissa di 200 euro.
Ma l’acquisto della seconda casa da una ditta è soggetta a Iva solo se:
- il venditore è un’impresa costruttrice o di ripristino dei fabbricati entro cinque anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento; oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie nell’atto di vendita o nel contratto preliminare di assoggettare l’operazione a Iva;
- oppure si tratta di vendita di immobili abitativi destinati ad alloggi sociali, per i quali il venditore sceglie nell’atto di vendita o nel contratto preliminare di sottoporre l’operazione a Iva.
In tutti gli altri casi, la vendita della seconda casa da impresa è Iva esente. In tale ipotesi bisognerà pagare:
- l’imposta di registro in misura proporzionale del 9% del prezzo totale dell’immobile e comunque mai in misura inferiore a 1.000 euro;
- l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
- l’imposta catastale fissa di 50 euro.
Se invece il venditore è un privato, la vendita è sempre Iva esente e bisognerà invece pagare:
- l’imposta di registro in misura proporzionale del 9% del prezzo totale dell’immobile e comunque mai in misura inferiore a 1.000 euro;
- l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
- l’imposta catastale fissa di 50 euro.
Gli atti assoggettati all’imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le formalità necessarie per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
Spese notarili acquisto seconda casa – Con la registrazione dell’atto di vendita e la relativa trascrizione, il notaio provvede a corrispondere le imposte per conto dell’acquirente. Quest’ultimo però deve pagare anche la parcella del notaio.
Imposta sui rifiuti sulla seconda casa – A meno che non si dimostri che l’immobile non è ammobiliato e che non sono state attivate le utenze, sulla seconda casa (anche se disabitata) deve essere pagata l’imposta sui rifiuti.
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mercoledì 21 marzo 2018

Detrazioni fiscali ristrutturazione 2018, cosa fare per ottenerle

Detrazioni fiscali ristrutturazione 2018, cosa fare per ottenerle
L' Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato la guida al bonus edilizia 2018 che contiene tutte le informazioni utili per usufruire anche quest'anno delle detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione del proprio immobile. Vediamo quali sono gli adempimenti previsti per richiedere le agevolazioni.
Come stabilito dalla legge di Stabilità di quest'anno, fino al 31 dicembre 2018 è previsto una detrazione del 50% per un tetto massimo di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
1) Comunicazione azienda sanitaria locale ristrutturazione
Nei casi previsti dalla legge, è obbligatorio inviare una comunicazione preventiva all'Asl che contenga le seguenti informazioni:

generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi 
natura dell'intervento da realizzare 
dati identificativi dell'impresa che ha eseguito i lavoro con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obligghi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione 
data di inizio dell'intervento di recupero.
2) Comunicazione Enea 2018
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
3) Pagamento lavori ristrutturazione
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:
causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
codice fiscale del beneficiario della detrazione
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
4) Spese di ristrutturazione dichiarazione dei redditi
Bisogna indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
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venerdì 2 marzo 2018

Bonus mobili, spese trasporto e montaggio rientrano nelle detrazioni?

Bonus mobili, spese trasporto e montaggio rientrano nelle detrazioni?
 Anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati con il bonus mobili rientrano nelle agevolazioni? A rispondere a questo quesito è l'Agenzia delle Entrate nella rivista telematica Fisco Oggi.
Secondo la circolare n 29/E del 18 settembre 2013, anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati rientrano nelle agevolazioni del cosiddetto "bonus mobili". Per tale ragione anche i pagamenti di queste ultime devono essere effettuati con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito il pagamento tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
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venerdì 29 settembre 2017

Ecobonus 2018, ecco come cambierà la detrazione per il risparmio energetico

Ecobonus 2018, ecco come cambierà la detrazione per il risparmio energetico
Novità in arrivo per l'ecobonus, la misura che comporta una detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Il governo ha in mente di legare la percentuale di detrazione agli obiettivi di risparmio energetico dei singoli interventi.
Il ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti ha fatto sapere che nella legge di Bilancio il governo ha intenzione di cambiare le regole del gioco, introducendo diverse percentuali di detrazioni legati agli obiettivi energetici raggiunti. "Nella legge di bilancio ci sarà una rivisitazione dell'ecobonus - ha detto il ministro - l'ecobonus è uno strumento che è servito molto, che ha permesso grandi investimenti nel settore dell'efficientamento energetico. Noi ci crediamo, continuiamo a crederci e vogliamo investire ancora di più in questo strumento".
Sembra quasi certo che la proroga dell’Ecobonus al 2018 vedrebbe ridurre l’importo della detrazione per gli interventi più piccoli; parallelamente, la riduzione interesserebbe anche l’Ecobonus condomini, in vigore fino al 2021 ed attualmente con una detrazione fino al 75%.
Le detrazioni per il risparmio energetico
L'ultima legge di bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2017 le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica, e, in particolare, per: riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; miglioramento termico dell'edificio, installazione di pannelli solari, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.

giovedì 7 aprile 2016

Bonus giovani coppie: approfondimenti

Bonus giovani coppie: approfondimenti
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un incentivo fiscale a favore delle giovani coppie, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della loro abitazione principale, in base all’articolo 1, comma 75, legge 208/2015. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7/E del 31 marzo 2016, chiarisce le modalità di applicazione dell’agevolazione, spiegando tutto sul bonus giovani coppie, ovvero requisiti, tempi e arredi agevolabili. La detrazione è pari al 50% dei costi sostenuti, fino a un tetto massimo di spesa di 16mila euro. Spiega anche che l’acquisto dei mobili non deve necessariamente avvenire dopo l’acquisto della casa. Il nuovo bonus giovani coppie, spiega la circolare, spetta esclusivamente per gli acquisti effettuati nel 2016 e deve essere fruito in dieci quote annuali di pari importo. Non è un ampliamento del “bonus mobili” collegato alle ristrutturazioni edilizie: infatti, la somma di spesa agevolabile è di 16mila euro e non di 10mila euro e i requisiti di accesso sono diversi. La circolare ha chiarito gli altri requisiti per fruire dell’agevolazione:
- E' necessario che uno dei due non abbia superato i 35 anni o arrivi a quell’età nel 2016 (a prescindere dal giorno e dal mese in cui cade il compleanno). Devono essere coppie che nel 2016 risultano sposate o conviventi more uxorio da almeno tre anni, come attestato dall’iscrizione nello stesso stato di famiglia o tramite autocertificazione.
- La casa può essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito, da entrambi i componenti o anche da uno solo di essi, purché sia in possesso del requisito anagrafico.
- L’immobile deve risultare acquistato nel 2015 e nel 2016. Nel secondo caso, la destinazione ad abitazione principale deve avvenire, al massimo, entro il termine di presentazione del modello Unico Pf 2017.
- La detrazione riguarda esclusivamente i mobili, non i grandi elettrodomestici, acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per arredare l’abitazione principale della giovane coppia, anche nel caso in cui l’acquisto dei mobili preceda il rogito della casa.
- Per l’analogia con il “bonus mobili” ordinario, il documento rimanda alla circolare 29/2013 per individuare i beni agevolabili (armadi, divani, sedie, tavoli, letti, comodini, scrivanie, librerie, lampadari, materassi, eccetera), ribadendo che sono esclusi pavimenti, porte, tende, altri complementi di arredo e l’usato.
- La detrazione, stabilisce la norma della Legge di Stabilità 2016, è pari al 50% della spesa sostenuta su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro, riferito alla coppia. L’acquisto può essere fatto da entrambi i componenti la coppia o da uno dei due, anche se non è intestatario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni.
- Lo sconto non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici; la regola decade se i due benefici riguardano immobili diversi.
Per quanto riguarda il pagamento, va eseguito con bonifico oppure con carte di credito o di debito. No ad assegni e contante. Come chiarisce la circolare, il bonifico non deve necessariamente essere quello predisposto da banche e Poste (non deve essere soggetto a ritenuta) come per gli interventi di ristrutturazione edilizia; la semplificazione viene estesa anche agli acquisti relativi al “bonus mobili” generico. In caso di pagamento con moneta elettronica, si considera data di pagamento il giorno di utilizzo della carta indicata sulla ricevuta telematica di avvenuta transazione e non la data di addebito sul conto corrente.
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giovedì 24 marzo 2016

Riqualificazione energetica e ristrutturazioni, i bonus e le detrazioni fiscali per il 2016

Riqualificazione energetica e ristrutturazioni, i bonus e le detrazioni fiscali per il 2016
Ristrutturare la propria casa o migliorarne l’efficienza energetica nel 2016 diventa un po’ più semplice. Sono molteplici, infatti, i bonus e le detrazioni fiscali previste. Ecco gli incentivi che possono essere sfruttati e rendere dunque meno oneroso intervenire sulla propria abitazione.
Riqualificazione energetica – Prevista una detrazione fiscale del 65%, che vale anche per gli interventi fatti nelle parti comuni degli edifici condominiali. C’è un limite massimo di spesa, che varia a secondo dell’intervento di riqualificazione.
Cessione della detrazione fiscale – Per il 2016, inoltre, è prevista la possibilità di cedere ai fornitori che hanno eseguito i lavori la detrazione fiscale spettante per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali. Tale facoltà è riservata ai soggetti che si trovano nella no tax area, pensionati, dipendenti e autonomi.
Ristrutturazioni – Previsto un bonus fiscale del 50%, fino a massimo complessivi 96mila euro per unità immobiliare. Qualora gli interventi abbiano come oggetto l’adozione di misure antisismiche, la detrazione arriva al 65%. Il bonus riguarda anche l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, o alla A per i forni, fino all’importo massimo di 10mila euro.
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martedì 6 ottobre 2015

Sostituzione della caldaia: detrazione fiscale e incentivi 2015

Sostituzione della caldaia: detrazione fiscale e incentivi 2015
La prima volta in cui è stata introdotta la detrazione fiscale riguardante la sostituzione della caldaia, più in generale in tema di riqualificazione energetica, è stato nel 2007; tale provvedimento è stato prorogato nel corso degli anni seguenti, seppure con diverse modifiche. Lo scopo è quello di favorire e promuovere lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di garantire, di volta in volta, la maggiore efficienza energetica, offrendo al cittadino che aderisca all’iniziativa un ritorno in termini economici.
DETRAZIONI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: AUMENTO DEL 65%
L’ultima proroga che lo Stato ha deciso di adottare nel 2015 in merito alla riqualificazione energetica si caratterizza per il mantenimento della detrazione d’imposta lorda del 65% per gli interventi sostenuti e pagati entro il 31 dicembre 2015. L’agevolazione spetta in caso di abbassamento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, dell’adozione di pannelli solari, del miglioramento termico ottenuto attraverso una modifica dell’involucro dell’edificio e della sostituzione degli impianti relativi alla climatizzazione invernale. La sostituzione della caldaia rientra in quest’ultimo punto, quello della sostituzione impianti, e permette una detrazione dall’Irpef o dall’Ires (in caso di imprese).
I REQUISITI PER POTER CHIEDERE LA DETRAZIONE SULLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA
In primis, l’intervento deve essere effettuato su un immobile esistente, ossia iscritto al catasto e sul quale si è proceduto regolarmente al pagamento di Ici e Imu. Altro requisito essenziale è che un impianto di riscaldamento sia già presente all’interno dell’immobile stesso. Inoltre, la nuova caldaia che verrà installata dovrà essere una caldaia a condensazione; se si ha intenzione di montare una caldaia tradizionale, l’unica detrazione che si potrà ottenere sarà quella prevista per le ristrutturazioni edilizie. Sussistono anche dei requisiti tecnici; la caldaia dovrà garantire un rendimento termico utile, che può essere certificato dal produttore e che deve essere richiesto all’installatore. Se nell’immobile sono presenti dei caloriferi da impiegare come sistema di emissione, le norme richiedono che su ogni elemento vengano applicate delle valvole termostatiche, oppure che sia previsto in ogni stanza un sistema attraverso il quale regolare la temperatura (il cosiddetto termostato ambiente). Tale ultimo requisito non è obbligatorio par gli impianti di riscaldamento che hanno una temperatura di funzionamento minore di 45 gradi; un esempio è costituito dagli impianti di riscaldamento a pavimento.
Per essere sicuri che la nuova caldaia disponga di tutte le caratteristiche necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali è quindi molto importante rivolgersi ad aziende specializzate in grado non solo di certificare gli impianti a regola d’arte, ma anche di guidare il cliente attraverso una scelta corretta per le proprie esigenze.
LE SPESE PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA AMMESSE IN DETRAZIONE
Per quanto riguarda la tipologia di spese ammesse in detrazione, queste possono essere composte sia dai costi sostenuti per gli interventi di risparmio energetico che da eventuali prestazioni professionali esercitate. Rientrano, pertanto, le spese per lo smontaggio del vecchio impianto, la posa delle nuove apparecchiature e le opere idrauliche o murarie che dovessero rendersi necessarie. Esiste anche un limite di detrazione che viene applicato nel caso venga sostituita una caldaia, fissato in 30.000 euro. Se, assieme alla caldaia, vengono operati altri interventi che rientrano tra quelli cui spettano detrazioni sul risparmio energetico, ma questi non sono inerenti a spese per impianti di climatizzazione invernale, potranno essere conteggiati separatamente e non all’interno dei 30.000 euro. Questo vuol dire che l’eventuale installazione di pannelli solari termici e la sostituzione dei serramenti possono usufruire di detrazioni a parte.
Maggiori informazioni sulle detrazioni per la sostituzione della caldaia possono essere trovate nella sezione dedicata alla riqualificazione energetica sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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lunedì 28 settembre 2015

Detrazioni fiscali anche per le spese dei giardini

Detrazioni fiscali anche per le spese dei giardini
Sull’onda del successo delle detrazioni fiscali per chi intraprendeva lavori di ristrutturazione e riqualificazione, arriva un nuovo disegno di legge che intende applicare lo stesso principio al verde privato. Si tratta del ddl numero 1896 che è approdato in Senato e che vuole promuovere la cura e l’ampliamento delle aree verdi annesse alle abitazioni private. La proposta è quella di riconoscere a chi inizia dei lavori di recupero e sistemazione di aiuole, aree verdi coperte o recintate e giardini pensili di pertinenza alla propria abitazione o condominio, una detrazione fiscale delle spese pari al 36% del totale. Potranno essere detratti non solo i costi del lavoro e dei materiali, ma anche quelli relativi alla manutenzione e alla progettazione.
Per evitare che si sottoponessero a detrazione anche gli acquisti di piantine o fiori a scopo ornamentale, si è imposto nel disegno di legge un range entro il quale le spese devono inserirsi: per le abitazioni si va dai 2.000 ai 30.000 euro, per i condomini si sale dai 5.000 ai 50.000 euro.
Inutile dire quante ricadute positive si aspettano i proponenti del disegno di legge: prima di tutto si andrebbe a incoraggiare la cura di aree private che spesso sono abbandonate; in seconda battuta si incoraggerebbero i cittadini a intraprendere iniziative personali che compensino la cementificazione e il consumo di suolo che viviamo nel nostro Paese. La qualità della vita, di pari passo a quella dell’aria, ne trarrebbe giovamento e si darebbe slancio a un settore edile e commerciale ancora in sofferenza, con un gettito per l’erario superiore all’investimento.
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mercoledì 20 maggio 2015

Bonus ristrutturazioni, aumentano gli interventi ammessi

Bonus ristrutturazioni, aumentano gli interventi ammessi
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2015 n.17/E contiene alcune importanti novità in tema bonus ristrutturazioni. Si tratta di linee guida da tener presenti per la compilazione delle sezioni III A e III C del quadro RP di Unico PF 2015. Andiamo a vedere, nel dettaglio, di cosa si tratta.
Innanzitutto, aumentano gli interventi ammessi con il bonus del 50%. Se su un’abitazione sono stati effettuati interventi di recupero edilizio, con la detrazione del 50% su spese fino a 96mila euro (36% su 48mila fino al 25 giugno 2012), è possibile agevolare un’ulteriore spesa di 96mila euro (48mila dal 2016) per un intervento autonomo rispetto ai precedenti (cioè non di mera prosecuzione) e, per considerare le due opere autonome, non è necessario che tra i diversi interventi trascorra “un periodo di tempo minimo”. Questo principio vale anche per le spese detraibili al 65% sui lavori per il risparmio energetico. Inoltre, le rate residuali della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, iniziata da un contribuente, poi deceduto, non può essere trasferita agli eredi, in quanto non si applicano le norme che regolano il bonus sulle ristrutturazioni edilizie.
Bonus ristrutturazioni, nuovi lavori
Per le spese di ristrutturazione sostenute dopo il 1° ottobre 2006, l’agevolazione spetta sino al limite di spesa di 48mila euro (96mila per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) per ogni unità immobiliare comprensiva di pertinenze. Questo limite non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione. Ma quando un intervento è considerato autonomo? Un intervento è considerato autonomo in base agli “elementi riscontrabili in via di fatto”, oltre che all’espletamento degli adempimenti amministrativi eventualmente necessari (denuncia di inizio attività, collaudo dell’opera, dichiarazione di fine lavori). L’intervento deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. La norma non richiede che “debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi” per considerarli autonomi e conseguentemente per beneficiare per entrambi di un limite di 96mila euro ciascuno (circolare 17/E/2015). I due interventi autonomi potrebbero anche svolgersi contemporaneamente, non essendo necessario che per iniziare il secondo si debba prima finire il primo. La circolare 17/E/2015 ha anche confermato la sua precedente interpretazione, la quale prevede che “per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile”. Questo vuol dire che se per la stessa abitazione e nello stesso anno si proseguono interventi di manutenzione iniziati in anni precedenti e contemporaneamente si iniziano nuovi interventi, l’importo massimo annuale di spesa agevolata al 36% non può comunque superare la misura complessiva di 48mila euro (circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/E/2003). Secondo quanto disposto dalle Entrate, questo limite, oltre ad essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale), effettuato nella stessa abitazione (comprensiva di pertinenze), è anche un limite massimo “annuale” per singola abitazione.
Bonus mobili non trasferibile
Cosa succede poi in caso di decesso del contribuente che sta beneficiando della rateizzazione decennale della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto – dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 – di mobili e grandi elettrodomestici (con limite massimo di spesa di 10mila euro) per l’arredo dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione (pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015)? In tale situazione, il bonus, non utilizzato in tutto o in parte dallo stesso, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta. Questo perché, anche se l’agevolazione per i mobili presuppone la fruizione della detrazione per gli interventi di recupero, si tratta comunque di un incentivo autonomo, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa. Queste regole non prevedono il trasferimento della detrazione Irpef e non è possibile appliccare la disposizione prevista per gli eredi per le ristrutturazioni edilizie dall’articolo 16-bis, comma 8 del Tuir (circolare 17/E/2015).
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mercoledì 13 maggio 2015

Detrazioni fiscali: chiarimenti su come effettuare i pagamenti

Detrazioni fiscali: chiarimenti su come effettuare i pagamenti
Alcuni accorgimenti per effettuare i pagamenti delle fatture per la ristrutturazione senza correre il rischio di perdere le detrazioni fiscali. Come è ormai noto, si possono ottenere delle detrazioni fiscali in caso di ristrutturazioni edilizie (50 per cento) e risparmio energetico (65 per cento). Per beneficiarne, è indispensabile provvedere al pagamento delle fatture esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, fondamentale è che sia un bonifico parlante. Qualsiasi altra forma di pagamento, quali assegni, contanti, carte di credito e altro, non saranno validi. Nel bonifico dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto che paga, vale a dire di chi beneficerà della detrazione, il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del pagamento. In caso di lavori condominiali, oltre al codice fiscale del condominio, è necessario indicare quello dell’amministratore o del condòmino che provvede al pagamento. Nel modulo dovranno essere chiaramente indicate le detrazioni fiscali di cui si vuole beneficiare, se risparmio energetico (65 per cento), ristrutturazioni edilizie (50 per cento) o bonus mobili. Se il modulo non contiene nessuna indicazione per il bonus mobili, si dovrà barrare la casella della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie. Va ricordato che si potrà beneficiare di detrazioni fiscali del 65 per cento nel caso in cui si adottino misure antisismiche per costruzioni in zone sismiche ad alta pericolosità, configurate nelle ristrutturazioni edilizie. Se il conto corrente è intestato a più persone, nel bonifico dovrà essere specificato solo il codice fiscale di colui che beneficierà delle detrazioni fiscali. In caso di più beneficiari, nel bonifico dovranno comparire tutti i codici fiscali degli interessati e la detrazione sarà ripartita. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l’ordinante del bonifico è soggetto diverso dal beneficiario delle detrazioni fiscali, si potrà ugualmente usufruirne a determinate condizioni. Per coloro che hanno provveduto a pagare le fatture in contanti, assegno o bonifico ordinario, si può rimediare all’errore ed usufruire ugualmente delle detrazioni fiscali a patto di effettuarlo correttamente facendosi restituire la somma dal fornitore.
L’unica eccezione è rappresentata dal pagamento di oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, diritti di segreteria per autorizzazioni o denunce lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti o delle imposte di bollo. In questi casi, sono accettate altre forme di pagamento senza alcun rischio di perdere le detrazioni fiscali. La stessa deroga è valida anche per il bonus mobili che ammette pagamenti effettuati con carta di credito o bancomat, non sono invece ammessi assegni o contanti.
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martedì 28 aprile 2015

Il Ministro Delrio vuole confermare le detrazioni anche per il 2016

Il Ministro Delrio vuole confermare le detrazioni anche per il 2016
Buone notizie per chi sta progettando lavori di ristrutturazione per la propria abitazione, ma li prevede per il prossimo anno: il Governo, nella persona del nuovo Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, si è detto pronto a prorogare la detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione ed anche l’ecobonus del 65% per le opere di riqualificazione energetica. Ma non solo: stando alle promesse del Governo la platea di beneficiari verrà allargata, in maniera tale da stimolare i piccoli interventi che sono una boccata d’ossigeno per tante piccole e medie imprese italiane. Questo, in sintesi, è quello che il Ministro ha dichiarato alla Commissione Ambiente della Camera. Un chiaro riconoscimento, quindi, del valore degli incentivi, vero e proprio “polmone” per l’edilizia tutta, anche per quanto riguarda l’occupazione del settore. Proprio per questo, Delrio lavorerà affinché la prossima legge di stabilità segua lo stesso indirizzo: più attenzione alle ristrutturazioni, tanto nel privato quanto nell’edilizia pubblica, e meno investimenti sulle grandi opere.
Ma quali sono le priorità del Ministro delle Infrastrutture, che si è da poco insediato nel dicastero di Porta Pia, all’indomani delle dimissioni di Maurizio Lupi? Tre le parole chiave: sicurezza, trasparenza e mobilità intelligente. Tutti obiettivi che l’Unione Europea praticamente ci impone. Il Ministero redigerà entro settembre un Documento pluriennale di pianificazione (Dpp), che conterrà Piani per i singoli settori: dal Piano per gli aeroporti a quello per il dissesto idrogeologico, dal Piano per la sicurezza delle scuole al Piano per le città. Saranno inoltre presenti programmi attuativi e ipotesi di investimento per le opere pubbliche.
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giovedì 16 aprile 2015

Bonus mobili: annunciata la proroga delle detrazioni

Bonus mobili: annunciata la proroga delle detrazioni
Il Presidente del Consiglio, intervenuto all’inaugurazione del Salone del Mobile, annuncia che il Governo è pronto a prorogare il bonus mobili a tutto il 2016 e, se possibile, anche oltre. Ad anticiparlo, anche se parzialmente, Carlo Calenda, vice ministro allo Sviluppo Economico, che ha aperto la strada a Matteo Renzi e che ha parlato di agevolazioni soprattutto per le giovani coppie. Comunque sia, il discorso bonus mobili sarà approfondito a fine anno, in fase di stesura della prossima Legge di Stabilità. In qualche modo, Matteo Renzi ha risposto alla richiesta di Roberto Snaidero, presidente di Federlegno, da sempre convinto della necessità di una proroga. In più, Roberto Snaidero propone di slegare il bonus mobili dalla ristrutturazione dell’immobile e di prevedere un plafond di spesa di 10.000 euro ma cumulato con quello della ristrutturazione, da suddividere secondo le necessità. Vedremo se la promessa sarà mantenuta, di sicuro, il bonus mobili è servito ad aiutare il mercato nazionale dell’arredo e l’economia in generale. Recenti stime stabiliscono che il bonus mobili ha generato un giro d’affari pari a circa 3,5 miliardi di euro. Ricordiamo che rientrano nel bonus mobili, gli acquisti di arredi destinati esclusivamente agli immobili oggetto di ristrutturazione, ma solo per un immobile in cui sono in corso interventi oggetto di detrazione 50 per cento. In buona sostanza, sono agevolabili gli acquisti di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, mobili per il bagno, arredi per esterno, materassi , lampade da tavolo e da terra, lampadari, in buona sostanza, tutto quel che occorre per arredare l’immobile da ristrutturare. Non sono agevolabili, invece, porte, pavimentazioni, tende e tendaggi. Non rientrano nell’agevolazione gli acquisti di mobili usati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
Sul fronte grandi elettrodomestici, si portà accedere al bonus mobili acquistando apparecchi di classe superiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi. Inoltre, sono agevolati anche gli acquisti di arredi ed elettrodomestici effettuati all’estero, purchè pagati tramite bonifico bancario “parlante”, oppure mediante carta di credito o bancomat. Inutile ricordare che tutte le spese dovranno essere documentate attraverso le ricevute di pagamento effettuato, così come le fatture che dovranno esporre la natura dell’acquisto. In caso di acquisto all’estero, si potrà usufruire ugualmente del bonus mobili con alcuni accorgimenti. Se il beneficiario non dispone di un conto corrente italiano, si dovrà eseguire un ordinario bonifico internazionale che dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione.
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venerdì 20 marzo 2015

Impianti allarme: detrazioni fiscali per proteggere casa

Impianti allarme: detrazioni fiscali per proteggere casa
Si può usufruire di detrazioni fiscali anche installando impianti di allarme per proteggere porte e finestre di immobili residenziali da intrusione di estranei. Il rifugio migliore è la propria casa, proteggerla con impianti di allarme è lecito. Piccola o grande che sia, di proprietà o in affitto, non cambia, e per chi avesse intenzione di installare sistemi di sicurezza potrà contare su una detrazione fiscale del 50% in quanto ritenuto un intervento finalizzato a prevenire il rischio di intrusione di estranei o, almeno, a scoraggiare chi arriva con cattive intenzioni. Per impianti di allarme, come riporta l'Agenzia delle Entrate, e sistemi di sicurezza in genere, sono intesi tutti gli interventi atti a impedire qualsiasi forma di illecito, dal furto all'aggressione e qualsiasi reato punibile penalmente. Per questo si potrà accadere alla detrazione fiscale per l'installazione di cancellate, videocamere collegate alle Forze dell'Ordine o istituto di vigilanza privato, sostituzione di grate sulle finestre, vetri antisfondamento, tapparelle metalliche con bloccaggi, porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline e casseforti a muro.
Il sistema più tradizionale per delimitare la proprietà privata ed evitare l'intrusione di estranei, è innalzare una recinzione che può essere costituita da una cancellata anti scavalcamento. Nel caso si decidesse di realizzare una recinzione muraria, è necessario rivolgersi ad un professionista che dovrà presentare il progetto e comunicare al Comune di appartenenza l'inizio dei lavori. Tutte le spese potranno usufruire delle detrazioni fiscali.
Fra gli impianti di allarme più utilizzati c'è l'installazione di videocamere di sorveglianza collegate a centri di vigilanza. Anche in questo caso tutte le spese sono detraibili ad eccezione di quelle sostenute per il contratto con i centri di vigilanza ai quali le videocamere sono collegate. Hanno altresì accesso alle detrazioni fiscali anche le installazioni di vetri antisfondamento, grate e tapparelle con sistemi di bloccaggio, consigliabili per gli appartamenti posti a piano terra e primi piani sotterranei e abitazioni isolate. Fra gli impianti di allarme più frequenti ci sono i rilevatori di presenza, che segnalano movimenti e presenza indesiderate, generalmente sconsigliati per l'applicazione esterna per la presenza di animali domestici che innescherebbero inutili allarmi.
Come per tutte le detrazioni fiscali sancite dalla Legge di Stabilità 2015, per usufruire del 50% di rimborso bisognerà effettuare il pagamento ai fornitori a mezzo bonifico bancario o postale e conservare tutta la documentazione che provi tutte le spese sostenute per l'installazione di tutti gli impianti di allarme.
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