Come effettuare nel 2019 la detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare
Lunedì 15 aprile è iniziata ufficialmente la campagna per la dichiarazione dei redditi 2019 relativa all'anno di imposta 2018. Anche quest'anno tra le spese che è possibile detrarre dal modello 730 ci sono le provvigioni pagate all'agenzia immobiliare.
I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro. Si può usufruire della detrazione se l'acquisto dell'immobile è effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.
La detrazione spetta a condizione che l'immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. In particolare:
- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
- l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla lett. b) dell'art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall'acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste.
Considerato l'esplicito riferimento della legge all'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all'acquirente dell'immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all'intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Il beneficiario, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell'immobile, in percentuale, qualora la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari.
Nell'ipotesi di:
- Fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà, al fine di consentire la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo.
- Immobile intestato a un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e a un'altra persona, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo.
- Fattura intestata esclusivamente a una persona che non sia proprietaria dell'immobile, le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario.
Requisiti agenti immobiliari
Per poter usufruire della detrazioni gli immobiliari devono essere iscritti come agenti immobiliari in base alla legge n. 39 del 1989 che ne disciplina anche le modalità e funzioni.
Documenti da conservare
Documentazione da controllare e conservare. Con la Circolare 13.05.2011 n.20, risposta 5.8 è stato precisato che:
- la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall'intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
- nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l'immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati anagrafaci del comproprietario mancante;
- se la fattura è intestata al proprietario dell'immobile e ad un altro soggetto non proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l'onere è stato sostenuto solo dal proprietario.
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- E' necessario che uno dei due non abbia
superato i 35 anni o arrivi a quell’età nel 2016 (a prescindere dal
giorno e dal mese in cui cade il compleanno). Devono essere coppie che
nel 2016 risultano sposate o conviventi more uxorio da almeno tre anni,
come attestato dall’iscrizione nello stesso stato di famiglia o tramite
autocertificazione.
- La casa può essere acquistata, a titolo oneroso
o gratuito, da entrambi i componenti o anche da uno solo di essi,
purché sia in possesso del requisito anagrafico.
- L’immobile deve
risultare acquistato nel 2015 e nel 2016. Nel secondo caso, la
destinazione ad abitazione principale deve avvenire, al massimo, entro
il termine di presentazione del modello Unico Pf 2017.
- La
detrazione riguarda esclusivamente i mobili, non i grandi
elettrodomestici, acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per
arredare l’abitazione principale della giovane coppia, anche nel caso in
cui l’acquisto dei mobili preceda il rogito della casa.
- Per
l’analogia con il “bonus mobili” ordinario, il documento rimanda alla
circolare 29/2013 per individuare i beni agevolabili (armadi, divani,
sedie, tavoli, letti, comodini, scrivanie, librerie, lampadari,
materassi, eccetera), ribadendo che sono esclusi pavimenti, porte,
tende, altri complementi di arredo e l’usato.
- La detrazione,
stabilisce la norma della Legge di Stabilità 2016, è pari al 50% della
spesa sostenuta su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro,
riferito alla coppia. L’acquisto può essere fatto da entrambi i
componenti la coppia o da uno dei due, anche se non è intestatario
dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni.
- Lo sconto non è
cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici; la regola
decade se i due benefici riguardano immobili diversi.
Per quanto riguarda il pagamento, va eseguito con bonifico oppure con carte di credito o di debito. No ad assegni e contante. Come
chiarisce la circolare, il bonifico non deve necessariamente essere
quello predisposto da banche e Poste (non deve essere soggetto a
ritenuta) come per gli interventi di ristrutturazione edilizia; la
semplificazione viene estesa anche agli acquisti relativi al “bonus
mobili” generico. In caso di pagamento con moneta elettronica, si
considera data di pagamento il giorno di utilizzo della carta indicata
sulla ricevuta telematica di avvenuta transazione e non la data di
addebito sul conto corrente.
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