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mercoledì 20 maggio 2015

Bonus ristrutturazioni, aumentano gli interventi ammessi

Bonus ristrutturazioni, aumentano gli interventi ammessi
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2015 n.17/E contiene alcune importanti novità in tema bonus ristrutturazioni. Si tratta di linee guida da tener presenti per la compilazione delle sezioni III A e III C del quadro RP di Unico PF 2015. Andiamo a vedere, nel dettaglio, di cosa si tratta.
Innanzitutto, aumentano gli interventi ammessi con il bonus del 50%. Se su un’abitazione sono stati effettuati interventi di recupero edilizio, con la detrazione del 50% su spese fino a 96mila euro (36% su 48mila fino al 25 giugno 2012), è possibile agevolare un’ulteriore spesa di 96mila euro (48mila dal 2016) per un intervento autonomo rispetto ai precedenti (cioè non di mera prosecuzione) e, per considerare le due opere autonome, non è necessario che tra i diversi interventi trascorra “un periodo di tempo minimo”. Questo principio vale anche per le spese detraibili al 65% sui lavori per il risparmio energetico. Inoltre, le rate residuali della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, iniziata da un contribuente, poi deceduto, non può essere trasferita agli eredi, in quanto non si applicano le norme che regolano il bonus sulle ristrutturazioni edilizie.
Bonus ristrutturazioni, nuovi lavori
Per le spese di ristrutturazione sostenute dopo il 1° ottobre 2006, l’agevolazione spetta sino al limite di spesa di 48mila euro (96mila per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) per ogni unità immobiliare comprensiva di pertinenze. Questo limite non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione. Ma quando un intervento è considerato autonomo? Un intervento è considerato autonomo in base agli “elementi riscontrabili in via di fatto”, oltre che all’espletamento degli adempimenti amministrativi eventualmente necessari (denuncia di inizio attività, collaudo dell’opera, dichiarazione di fine lavori). L’intervento deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. La norma non richiede che “debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi” per considerarli autonomi e conseguentemente per beneficiare per entrambi di un limite di 96mila euro ciascuno (circolare 17/E/2015). I due interventi autonomi potrebbero anche svolgersi contemporaneamente, non essendo necessario che per iniziare il secondo si debba prima finire il primo. La circolare 17/E/2015 ha anche confermato la sua precedente interpretazione, la quale prevede che “per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile”. Questo vuol dire che se per la stessa abitazione e nello stesso anno si proseguono interventi di manutenzione iniziati in anni precedenti e contemporaneamente si iniziano nuovi interventi, l’importo massimo annuale di spesa agevolata al 36% non può comunque superare la misura complessiva di 48mila euro (circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/E/2003). Secondo quanto disposto dalle Entrate, questo limite, oltre ad essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale), effettuato nella stessa abitazione (comprensiva di pertinenze), è anche un limite massimo “annuale” per singola abitazione.
Bonus mobili non trasferibile
Cosa succede poi in caso di decesso del contribuente che sta beneficiando della rateizzazione decennale della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto – dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 – di mobili e grandi elettrodomestici (con limite massimo di spesa di 10mila euro) per l’arredo dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione (pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015)? In tale situazione, il bonus, non utilizzato in tutto o in parte dallo stesso, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta. Questo perché, anche se l’agevolazione per i mobili presuppone la fruizione della detrazione per gli interventi di recupero, si tratta comunque di un incentivo autonomo, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa. Queste regole non prevedono il trasferimento della detrazione Irpef e non è possibile appliccare la disposizione prevista per gli eredi per le ristrutturazioni edilizie dall’articolo 16-bis, comma 8 del Tuir (circolare 17/E/2015).
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mercoledì 5 novembre 2014

Ecobonus per il fotovoltaico: requisiti tecnici e adempimenti


Ecobonus per il fotovoltaico: requisiti tecnici e adempimenti
L’ecobonus per il fotovoltaico rientra fra le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, come per l’installazione di pannelli solari. E consente al contribuente di portare in detrazione d’imposta il 65%, o 50% dal 2015, della spesa sostenuta per queste installazioni. La detrazione va fruita in 10 anni con il modello 730 o Unico. Ma sono indispensabili idonei requisiti tecnici, adempimenti e documentazioni.
Premettiamo che l’agevolazione per il risparmio energetico è fruibile per una serie di tipologie di interventi da effettuarsi in casa o sugli edifici, a condizione che l’edificio sia già esistente e non in costruzione, che sia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso. Vediamo quali sono le condizioni per fruire dell’ecobonus per il fotovoltaico.
Premesso ancora che per gli interventi di installazione di pannelli solari spetta la detrazione fiscale massima di 60.000 euro, precisiamo che, per fruire dell’ecobonus per il fotovoltaico, gli interventi devono riguardare in particolare l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda non solo per usi domestici o industriali, ma anche per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Requisiti tecnici
Per beneficiare dell’ecobonus per il fotovoltaico, i pannelli solari e i bollitori impiegati devono avere una garanzia di almeno cinque anni, gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno due anni. E inoltre, devono essere in possesso di una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato.
Documentazione
Per poter beneficiare dell’ecobonus per il fotovoltaico il contribuente deve produrre una serie di documentazioni da trasmettere all’ENEA e da conservare per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Asseverazione
Uno degli adempimenti richiesti per fruire dell’ecobonus per il fotovoltaico è l’asseverazione dell’intervento per l’installazione dei pannelli solari. Ovvero:
- Un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici);
- Che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera;
- Che l’installazione degli impianti sia stata eseguita in conformità ai manuali d’installazione dei principali componenti.
Se i pannelli solari sono realizzati in autocostruzione, può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate. O anche dichiarata nella relazione che ne attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.
Per gli altri adempimenti per i pannelli solari, anche da trasmettere all’Enea, non è più obbligatorio l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. La documentazione va trasmessa all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
I pagamenti
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico, in presenza di persona fisica. Il sistema di pagamento è quello del bonifico parlante, contenente una serie di dati aggiuntivi rispetto ai bonifici disposti normalmente per altri pagamenti.
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mercoledì 8 ottobre 2014

Riqualificazione energetica: quali interventi rientrano nelle detrazioni?

Riqualificazione energetica: quali interventi rientrano nelle detrazioni?
Possono usufruirne i lavori che riguardano il riscaldamento, il miglioramento termico, i pannelli solari e la climatizzazione invernale. La detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introdotta per la prima volta con la legge finanziaria del 2007, è stata prorogata con la legge di stabilità 2014.
Il provvedimento intende favorire lo sviluppo e l’integrazione tra i sistemi edili e le soluzioni tecnologiche, per aumentare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio italiano. Con l’ultima proroga si è avuto un innalzamento della detrazione d’imposta lorda dal 55% al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in dieci quote annuali di uguale importo.
Ma quali sono i punti più importanti del provvedimento? Quali interventi possono usufruire delle detrazione? E quali documenti sono richiesti? L’agevolazione fiscale, che consiste nell’applicazione di detrazioni dall’Irpef e dall’Ires nel caso di interventi di aumento del livello di efficienza energetica di edifici esistenti, è riconosciuta in caso di riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, miglioramento termico dell’involucro dell’edificio, installazione di pannelli solari e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Nelle detrazioni rientrano pertanto anche gli interventi sull’isolamento dell’involucro edilizio. Lo sottolinea in un comunicato Isopan, azienda che produce pannelli isolanti metallici ad alto coefficiente isotermico per coperture e pareti. Tra i prodotti di Isopan che rientrano nelle detrazioni c’è, per esempio, Arkwall, un modello di pannelli per facciate architettoniche che mantiene i vantaggi delle facciate ventilate, le quali permettono non solo di migliorare i livelli di prestazione energetica, ma anche di incrementare il benessere abitativo e lavorativo. Anche i pannelli Isocappotto contribuiscono all’isolamento termico, grazie ai pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico, ricoperti da materiali diversi che permettono di ottenere la stessa resa estetica delle pareti intonacate.
Infine, per beneficiare delle detrazioni sui i pannelli solari, questi devono essere installati per la produzione di acqua calda ad uso domestico, industriale, di strutture sportive e istituti scolastici. Per l’asservazione dell’intervento di installazione dei pannelli solari è richiesto un termine minimo di garanzia e pannelli conformi alle norme Uni En 12975 o Uni En 12976.
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sabato 1 giugno 2013

Buone notizie per il mercato immobiliare: Prorogati i bonus sulle ristrutturazioni edilizie


Buone notizie per il mercato immobiliare.
Ieri infatti, il Consiglio dei Ministri, con l’approvazione del decreto legge ha stabilito che per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici l’attuale regime di detrazioni fiscali passerà dal 55% (detrazione in scadenza il 30 giugno 2013) al 65%.
Così, per tutte le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 (o fino al 30 giugno 2014 per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio), spetterà la detrazione per una quota pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Il Consiglio dei Ministri, ha inoltre prorogato, fino al 31 dicembre 2013, le detrazioni IRPEF pari al 50 %, per spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro.
Tale proroga è stata estesa anche all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, fino ad un massimo di 10.000 euro, ma anche per gli interventi di ristrutturazione relativi all’adozione di misure antisismiche, nonché all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza delle parti strutturali degli edifici.

mercoledì 27 giugno 2012

DECRETO SVILUPPO 2012. TUTTE LE NOVITA' PER L’EDILIZIA.


Decreto Sviluppo 2012. Tutte le novità per l’EDILIZIA.
Importanti novità nel settore dell’edilizia arrivano dal DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese.
Nello specifico, l’Art. 11 tratta e definisce importanti cambiamenti relativi alle detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.
Passa infatti dal 36% al 50% il bonus per le ristrutturazioni edilizie. Di fatto, per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 %. Si eleva e stabilisce anche l’ammontare complessivo delle spese da non superare che passa, da un massimo di 48.000 euro, ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Cambiano anche le detrazioni Irpef al 55% per interventi di risparmio energetico. Dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, fermi restando i valori massimi, il bonus in questione scenderà di 5 punti percentuali, attestandosi al 50%.