Bonus ristrutturazioni, aumentano gli interventi ammessi
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2015 n.17/E contiene alcune importanti novità in tema bonus ristrutturazioni. Si tratta di linee guida da tener presenti per la compilazione delle sezioni III A e III C del quadro RP di Unico PF 2015. Andiamo a vedere, nel dettaglio, di cosa si tratta.
Innanzitutto, aumentano gli interventi ammessi con il bonus del 50%. Se su un’abitazione sono stati effettuati interventi di recupero edilizio, con la detrazione del 50% su spese fino a 96mila euro (36% su 48mila fino al 25 giugno 2012), è possibile agevolare un’ulteriore spesa di 96mila euro (48mila dal 2016) per un intervento autonomo rispetto ai precedenti (cioè non di mera prosecuzione) e, per considerare le due opere autonome, non è necessario che tra i diversi interventi trascorra “un periodo di tempo minimo”. Questo principio vale anche per le spese detraibili al 65% sui lavori per il risparmio energetico. Inoltre, le rate residuali della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, iniziata da un contribuente, poi deceduto, non può essere trasferita agli eredi, in quanto non si applicano le norme che regolano il bonus sulle ristrutturazioni edilizie.
Bonus ristrutturazioni, nuovi lavori
Per le spese di ristrutturazione sostenute dopo il 1° ottobre 2006, l’agevolazione spetta sino al limite di spesa di 48mila euro (96mila per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) per ogni unità immobiliare comprensiva di pertinenze. Questo limite non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione. Ma quando un intervento è considerato autonomo? Un intervento è considerato autonomo in base agli “elementi riscontrabili in via di fatto”, oltre che all’espletamento degli adempimenti amministrativi eventualmente necessari (denuncia di inizio attività, collaudo dell’opera, dichiarazione di fine lavori). L’intervento deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. La norma non richiede che “debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi” per considerarli autonomi e conseguentemente per beneficiare per entrambi di un limite di 96mila euro ciascuno (circolare 17/E/2015). I due interventi autonomi potrebbero anche svolgersi contemporaneamente, non essendo necessario che per iniziare il secondo si debba prima finire il primo. La circolare 17/E/2015 ha anche confermato la sua precedente interpretazione, la quale prevede che “per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile”. Questo vuol dire che se per la stessa abitazione e nello stesso anno si proseguono interventi di manutenzione iniziati in anni precedenti e contemporaneamente si iniziano nuovi interventi, l’importo massimo annuale di spesa agevolata al 36% non può comunque superare la misura complessiva di 48mila euro (circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/E/2003). Secondo quanto disposto dalle Entrate, questo limite, oltre ad essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale), effettuato nella stessa abitazione (comprensiva di pertinenze), è anche un limite massimo “annuale” per singola abitazione.
Bonus mobili non trasferibile
Cosa succede poi in caso di decesso del contribuente che sta beneficiando della rateizzazione decennale della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto – dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 – di mobili e grandi elettrodomestici (con limite massimo di spesa di 10mila euro) per l’arredo dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione (pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015)? In tale situazione, il bonus, non utilizzato in tutto o in parte dallo stesso, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta. Questo perché, anche se l’agevolazione per i mobili presuppone la fruizione della detrazione per gli interventi di recupero, si tratta comunque di un incentivo autonomo, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa. Queste regole non prevedono il trasferimento della detrazione Irpef e non è possibile appliccare la disposizione prevista per gli eredi per le ristrutturazioni edilizie dall’articolo 16-bis, comma 8 del Tuir (circolare 17/E/2015).
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Premettiamo che l’agevolazione per il risparmio energetico è fruibile
per una serie di tipologie di interventi da effettuarsi in casa o sugli
edifici, a condizione che l’edificio sia già esistente e non in
costruzione, che sia accatastato o con richiesta di accatastamento in
corso. Vediamo quali sono le condizioni per fruire dell’ecobonus per il
fotovoltaico.
Premesso ancora che per gli interventi di installazione
di pannelli solari spetta la detrazione fiscale massima di 60.000 euro,
precisiamo che, per fruire dell’ecobonus per il fotovoltaico, gli
interventi devono riguardare in particolare l’installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda non solo per usi domestici o
industriali, ma anche per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università.
Requisiti tecnici
Per
beneficiare dell’ecobonus per il fotovoltaico, i pannelli solari e i
bollitori impiegati devono avere una garanzia di almeno cinque anni, gli
accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere
garantiti per almeno due anni. E inoltre, devono essere in possesso di
una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN
12976 rilasciata da un laboratorio accreditato.
Documentazione
Per
poter beneficiare dell’ecobonus per il fotovoltaico il contribuente
deve produrre una serie di documentazioni da trasmettere all’ENEA e da
conservare per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Asseverazione
Uno
degli adempimenti richiesti per fruire dell’ecobonus per il
fotovoltaico è l’asseverazione dell’intervento per l’installazione dei
pannelli solari. Ovvero:
- Un termine minimo di garanzia (fissato in
cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori
e i componenti tecnici);
- Che i pannelli siano conformi alle norme
UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese
dell’Unione Europea e della Svizzera;
- Che l’installazione degli impianti sia stata eseguita in conformità ai manuali d’installazione dei principali componenti.
Se
i pannelli solari sono realizzati in autocostruzione, può essere
prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di
formazione da parte del soggetto beneficiario.
L’asseverazione può
essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla
conformità al progetto delle opere realizzate. O anche dichiarata nella
relazione che ne attesta la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti
termici.
Per gli altri adempimenti per i pannelli solari, anche da
trasmettere all’Enea, non è più obbligatorio l’attestato di
certificazione (o qualificazione) energetica. La documentazione va
trasmessa all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
I pagamenti
I
pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico, in presenza di
persona fisica. Il sistema di pagamento è quello del bonifico parlante,
contenente una serie di dati aggiuntivi rispetto ai bonifici disposti
normalmente per altri pagamenti.
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