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mercoledì 29 giugno 2016

Italia tra i leader in Europa in efficienza energetica

Italia tra i leader in Europa in efficienza energetica
L’Italia è un Paese in “classe A” per l’efficienza energetica: in meno di 10 anni, le famiglie italiane hanno investito quasi 28 miliardi di euro (+12% in un anno) per ridurre gli sprechi e rendere più efficienti le proprie abitazioni, realizzando 2,5 milioni di interventi di riqualificazione energetica tra il 2007 e il 2015. Una scelta green che sostiene una filiera da 50.000 posti di lavoro in media l’anno. Complessivamente nel periodo 2005-2015, con le misure per l’efficienza energetica sono stati risparmiati quasi 10 milioni di tonnellate di petrolio l’anno, evitando 26 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica e 3 miliardi di euro di spese per importare fonti fossili. È quanto emerge dal V  Rapporto sull’Efficienza Energetica (RAEE), presentato dall’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) presso il Ministero dello Sviluppo Economico, uno strumento di monitoraggio, analisi e valutazione a supporto delle politiche adottate in questo settore.  Una fotografia che mette in luce come il nostro Paese sia fra i leader in Europa in questo campo con un livello d’intensità energetica del 18% inferiore della media Ue, dato particolarmente positivo perché tanto più basso è il valore dell’intensità energetica tanto più è alta l’efficienza energetica del Paese. Il Rapporto evidenzia che l’Italia  ha  raggiunto il 32% dell’obiettivo di risparmio al 2020  fissato dal Piano Nazionale di Efficienza Energetica 2014:  tra gli strumenti per promuovere l’efficienza si sono rivelati particolarmente efficaci i certificati bianchi e le detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche, i cosiddetti ecobonus, utilizzati soprattutto, spiega il Rapporto, per interventi di isolamento termico degli edifici, la sostituzione di infissi e l’installazione di impianti di riscaldamento più efficienti.
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mercoledì 13 maggio 2015

Detrazioni fiscali: chiarimenti su come effettuare i pagamenti

Detrazioni fiscali: chiarimenti su come effettuare i pagamenti
Alcuni accorgimenti per effettuare i pagamenti delle fatture per la ristrutturazione senza correre il rischio di perdere le detrazioni fiscali. Come è ormai noto, si possono ottenere delle detrazioni fiscali in caso di ristrutturazioni edilizie (50 per cento) e risparmio energetico (65 per cento). Per beneficiarne, è indispensabile provvedere al pagamento delle fatture esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, fondamentale è che sia un bonifico parlante. Qualsiasi altra forma di pagamento, quali assegni, contanti, carte di credito e altro, non saranno validi. Nel bonifico dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto che paga, vale a dire di chi beneficerà della detrazione, il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del pagamento. In caso di lavori condominiali, oltre al codice fiscale del condominio, è necessario indicare quello dell’amministratore o del condòmino che provvede al pagamento. Nel modulo dovranno essere chiaramente indicate le detrazioni fiscali di cui si vuole beneficiare, se risparmio energetico (65 per cento), ristrutturazioni edilizie (50 per cento) o bonus mobili. Se il modulo non contiene nessuna indicazione per il bonus mobili, si dovrà barrare la casella della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie. Va ricordato che si potrà beneficiare di detrazioni fiscali del 65 per cento nel caso in cui si adottino misure antisismiche per costruzioni in zone sismiche ad alta pericolosità, configurate nelle ristrutturazioni edilizie. Se il conto corrente è intestato a più persone, nel bonifico dovrà essere specificato solo il codice fiscale di colui che beneficierà delle detrazioni fiscali. In caso di più beneficiari, nel bonifico dovranno comparire tutti i codici fiscali degli interessati e la detrazione sarà ripartita. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l’ordinante del bonifico è soggetto diverso dal beneficiario delle detrazioni fiscali, si potrà ugualmente usufruirne a determinate condizioni. Per coloro che hanno provveduto a pagare le fatture in contanti, assegno o bonifico ordinario, si può rimediare all’errore ed usufruire ugualmente delle detrazioni fiscali a patto di effettuarlo correttamente facendosi restituire la somma dal fornitore.
L’unica eccezione è rappresentata dal pagamento di oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, diritti di segreteria per autorizzazioni o denunce lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti o delle imposte di bollo. In questi casi, sono accettate altre forme di pagamento senza alcun rischio di perdere le detrazioni fiscali. La stessa deroga è valida anche per il bonus mobili che ammette pagamenti effettuati con carta di credito o bancomat, non sono invece ammessi assegni o contanti.
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giovedì 30 aprile 2015

Modello 730, modifiche al via dal 1°maggio. Integrazioni obbligatorie per chi ha comprato o venduto casa

Modello 730, modifiche al via dal 1°maggio. Integrazioni obbligatorie per chi ha comprato o venduto casa
Dal 1° maggio entrerà nel vivo la campagna per la dichiarazione dei redditi, quando sará possibile modificare i dati del 730 precompilato. Le modifiche non riguarderanno solamente i dati di spesa, ma anche i dati catastali relativi ad un immobile acquistato o venduto, vediamo quali saranno le integrazioni obbligatorie.
- Dati catastali immobili e terreni: è una delle principali carenze del 730 precompilato. L'integrazione dei dati catastali riguarderà i soggetti che hanno comprato o venduto immobili nel 2014, o chi lo scorso anno ha presentato unico e non il modello 730. I dati catastali sono necessari per poter usufruire delle detrazioni per ristrutturazione. Il fisco inoltre può controllare la presenza di requisiti soggetti richiesti per poter usufruire delle detrazioni per il mutuo, verificando che l'immobile sia effettivamente utilizzato come abitazione principale.
- Sostituto d'imposta: il 730 deve essere modificato da chi ha perso il lavoro e quindi non ha più un sostituto d'imposta. In questo caso deve essere barrata l'apposita casella relativa a "730 senza sostituto". Per chi si trova in questa situazione, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso sarà effettuato direttamente dall'agenzia delle entrate. Se emerge un debito, si potrà pagare direttamente tramite l'applicazione online o il modello F24.
- Modifiche dati anagrafici: anche nel caso in cui vengano modificati i dati anagrafici che però non incidono sul calcolo dell'irpef, la dichiarazione si considera accettata.
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mercoledì 14 gennaio 2015

Stabilità 2015: Imu, Tasi, Canone Rai, bonus 50 e 65%. Tutte le misure per la casa

Stabilità 2015: Imu, Tasi, Canone Rai, bonus 50 e 65%. Tutte le misure per la casa
IMU, Tasi e canone Rai, ma anche detrazione 50% per lavori di ristrutturazione, ecobonus 65 e bonus mobili. Ecco tutte le misure relative alla casa previste nel disegno di legge di stabilità 2015.
Legge stabilità 2015: le misure per la casa
La legge di stabilità 2015, approvata in via definitiva alla Camera, introduce una serie di misure molto importanti per quanto riguarda la casa.
IMU, Tasi 2015
In primo luogo sulle tasse: scartata almeno per il momento la local tax, l’anno prossimo si continueranno a pagare IMU, tasi e Tari, ma non aumentate rispetto a quanto previsto nelle stabilità 2014. L’aliquota anche nel 2015 sarà al 2,5 per mille.
Importo canone Rai 2015
Anche il canone Rai non cambierà come invece annunciato nelle ultime settimane. Non ci sarà il tanto proclamato inserimento nella bolletta della luce, né riduzioni dell’importo dell’abbonamento alla TV italiana, ma neanche aumenti visto che l’importo del canone sarà sempre introno a 113,50 euro.
Detrazione 50% ristrutturazione: proroga 2015
Riguardano la casa anche le detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione e risparmio energetico. La legge di stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la detrazione al 50% per la ristrutturazione e l’ecobonus al 65% per la riqualificazione energetica.
Bonus mobili proroga 2015
Confermata anche la proroga del bonus mobili, la detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per chi ristruttura casa. Dal 2016, le detrazioni passeranno al 36% e il bonus mobili scomparirà.
Ecobonus 65%
Nell’ecobonus al 65% rientra anche gli interventi che riguardano l’installazione di schermature solari (nel limite di 60mila euro) e generatori di calore a biomasse (nel limite di 30mila euro). Inoltre viene prorogato fino al 31 dicembre 2015 anche la detrazione antisismica, ossia la detrazione al 65%, per interventi di messa in sicurezza statica degli immobili, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Infine confermato l’aumento della ritenuta fiscale sui bonifici, dal 4 all’8 per cento. Operata da banche e poste, al momento del pagamento del bonifico con cui sono pagate le spese per detti interventi.
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martedì 16 dicembre 2014

E' possibile usufruire delle detrazioni irpef sull'acquisto di immobili già ristrutturati?


E' possibile usufruire delle detrazioni irpef sull'acquisto di immobili già ristrutturati?
La legge di stabilità ha prorogato le detrazioni irpef del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili a tutto il 2015. Ma è possibile usufruire del bonus anche sulle spese che il contribuente ha sostenuto per l'acquisto di immobili già ristrutturati? L'articolo 16-bis, comma 3 del tuir, prevede la possibilità di operare una detrazione irpef sulle spese che il contribuente ha sostenuto in relazione all'acquisto o all'assegnazione di unità immobili residenziali facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di recupero, restauro o risanamento conservativo. Ad eseguire gli interventi devono essere imprese di costruzione o ristrutturazione o cooperative edilizie, a condizione che le stesse provvedano alla successiva vendita di un immobile entro uno specifico termine.
Limiti temporali
la legge 147/2013 prevede che per usufruire del bonus su lavori eseguiti nell'anno in corso l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa o cooperativa deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, e la sottoscrizione del rogito notarile per l'alienazione o assegnazione dell'unità immobiliare, facente parte parte dello stabile ristrutturato, deve avvenire entro il 30 giugno 2015. Con la proroga della legge di stabilità, è possibile usufruire della detrazione irpef del 50% anche per le spese sostenute l'anno prossimo.
Importo detrazioni
per definire l'importo delle detrazioni, l'acquirente o assegnatario dell'unità immobiliare dovrà comunque calcolare la detrazione non sulla base del valore degli interventi eseguiti, ma su un importo forfetario che il legislatore ha fissato pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell'immobile. Il contribuente può usufruire della detrazione anche per gli eventuali acconti versati a condizione che venga stipulato un atto preliminare di vendita (o assegnazione dell'immobile) e che ne sia effettuata registrazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Se gli acconti sono stati versati in un anno diverso dal rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi nel periodo d'imposta in cui vengono vesati o quando è stato stipulato il rogito.
Detrazione per unità residenziali
Con la circolare 24/e/2004 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'agevolazione è vincolata all'acquisto di un immobile residenziale, ma non nel caso in cui venga acquistata un'unità immobiliare che abbia una classificazione catastale diversa da quella di civile abitazione. Nel caso in cui con un atto unico venga acquistato un immobile con la relativa pertinenza, il limite sarà calcolato sul costo complessivo. Nel caso invece dell'acquisto di due immobili, il limite di spesa potrà essere riferito ad ogni singolo immobile.
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martedì 14 ottobre 2014

Ristrutturazioni edilizie, detrazioni possibili anche per i lavori in condominio?


Ristrutturazioni edilizie, detrazioni possibili anche per i lavori in condominio?
Le detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione degli immobili, sono applicabili sia agli edifici di proprietà privata che ai condomini. Esistono però delle differenze, la principale è che gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se realizzate sulle parti comuni dei secondi, mentre le case private ne sono escluse.
Parti comuni dei condomini
L'articolo 1117 del codice civile definisce come parti comuni di un condominio: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini."
Limite di spesa
Nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni dei condomini il limite massimo di spesa su cui commisure la detrazione deve essere riferito a ciascuna abitazione facente parte del fabbricato. A seconda delle rispettive quote, se un condomino possiede più appartamenti il limite di 96.000 euro deve essere considerato separatamente per ciascuna abitazione posseduta. Il limite deve essere suddiviso fra gli eventuali compropretari delle singole unità immobiliari.
Adempimenti
Sarà l'amministratore del condominio, come unico soggetto d'imposta, a dover effettuare tutti gli adempimenti necessari per fruire dell'agevolazione. Inoltre, dovrà comunicare ai condomini l'importo delle spese sostenute da ciascuno di essi nell'anno di esecuzione dei lavori, distinguendo quelle riferibili agli interventi sulle parti comuni da quelle eventualmente relative ai lavori sulle singole unità abitative.
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sabato 1 giugno 2013

Buone notizie per il mercato immobiliare: Prorogati i bonus sulle ristrutturazioni edilizie


Buone notizie per il mercato immobiliare.
Ieri infatti, il Consiglio dei Ministri, con l’approvazione del decreto legge ha stabilito che per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici l’attuale regime di detrazioni fiscali passerà dal 55% (detrazione in scadenza il 30 giugno 2013) al 65%.
Così, per tutte le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 (o fino al 30 giugno 2014 per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio), spetterà la detrazione per una quota pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Il Consiglio dei Ministri, ha inoltre prorogato, fino al 31 dicembre 2013, le detrazioni IRPEF pari al 50 %, per spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro.
Tale proroga è stata estesa anche all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, fino ad un massimo di 10.000 euro, ma anche per gli interventi di ristrutturazione relativi all’adozione di misure antisismiche, nonché all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza delle parti strutturali degli edifici.

mercoledì 27 giugno 2012

DECRETO SVILUPPO 2012. TUTTE LE NOVITA' PER L’EDILIZIA.


Decreto Sviluppo 2012. Tutte le novità per l’EDILIZIA.
Importanti novità nel settore dell’edilizia arrivano dal DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese.
Nello specifico, l’Art. 11 tratta e definisce importanti cambiamenti relativi alle detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.
Passa infatti dal 36% al 50% il bonus per le ristrutturazioni edilizie. Di fatto, per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 %. Si eleva e stabilisce anche l’ammontare complessivo delle spese da non superare che passa, da un massimo di 48.000 euro, ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Cambiano anche le detrazioni Irpef al 55% per interventi di risparmio energetico. Dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, fermi restando i valori massimi, il bonus in questione scenderà di 5 punti percentuali, attestandosi al 50%.