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venerdì 5 gennaio 2018

Legge di Bilancio 2018, le novità sul bonus mobili

Legge di Bilancio 2018, le novità sul bonus mobili
La legge di Bilancio 2018 ha prorogato il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, incentivo legato ai lavori di ristrutturazione. Ecco quello che serve sapere sulla detrazione fiscale per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici.
La legge di Bilancio 2018 ha prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la detrazione al 50% per le spese relative all’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), entro il limite di spesa di 10.000 euro.
La detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per avere l’agevolazione è necessario realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione.
Il bonus mobili, dunque, può essere richiesto per un importo massimo di 10.000 euro di spesa. L’agevolazione consiste in una detrazione del 50% del costo sostenuto, da ripartire in 10 rate tra gli aventi diritto. Per beneficiare dello sconto fiscale sarà necessario inserire le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.
Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
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mercoledì 18 ottobre 2017

Bonus verde 2018, al via la detrazione per la cura di giardini e terrazzi

Bonus verde 2018, al via la detrazione per la cura di giardini e terrazzi
Nella nuova legge di Bilancio prenderà spazio un'assoluta novità: il cosiddetto bonus verde. Una misura che prevede una detrazione del 36% per gli interventi di cura e sistemazione di terrazzi e giardini anche condominiali. Annunciata e fortemente voluta dal ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, si tratta di una misura "contro l'inquinamento e opportunità per nostro florovivaismo". Nelle detrazioni sono compresi anche gli impianti di irrigazione e il recupero di aree verdi di giardini di interesse storico.
Il bonus verde ha avuto il plauso della Coldiretti. Si tratta – sostiene la Coldiretti di una misura importante per favorire la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento"
"Il verde urbano in Italia – precisa la Coldiretti – rappresenta appena il 2,7% del territorio dei capoluoghi di provincia (oltre 567 milioni di metri quadrati) sulla base dell’ultimo rilevamento Istat. La situazione è piu’ difficile nelle metropoli che hanno una disponibilità di spazi verdi che va dagli appena 15,9 metri quadrati di verde urbano per abitante a Roma ai 17,2 di Milano fino a 21 di Torino".
"Si utilizza finalmente la leva fiscale per riconoscere i benefici che derivano alla collettività dalla cura e dagli investimenti privati nel verde, ma si tratta anche  di un importante sostegno al settore florovivaistico Made in Italy che, con un valore della produzione attorno ai 2,5 miliardi di euro, è uno dei comparti di punta dell’economia agricola, contribuendo con 753,6 milioni di euro di esportazioni ed un saldo attivo negli scambi pari a circa 230 milioni di euro nel 2016".
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venerdì 6 ottobre 2017

Approfitta di questi sconti fiscali per la casa: potrebbero scomparire (o diminuire) nel 2018

Approfitta di questi sconti fiscali per la casa: potrebbero scomparire (o diminuire) nel 2018
A partire dal 2018 alcune detrazioni e deduzioni legate agli immobili potrebbero scomparire, o comunque ridursi notevolmente, a meno di interventi del governo. Dal bonus mobili alla detrazione Irpef per l'acquisto di case ristrutturate, vediamo gli otto sconti fiscali di cui ti conviene approfittare finché sei in tempo.
1.    Bonus mobili - fino al 31 dicembre è possibile usufruire di una detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici abbinati ai lavori di ristrutturazione. Ma dal 2018, salvo ulteriori proroghe, non sarà più possibile usufruire delle detrazioni.
2.    Ecobonus del 65% sulle singole unità immobiliari - La detrazione irpef del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari passerà al 36% dal 2018 con un limite di spesa di 48mila euro
3.    Detrazioni irpef case ristrutturate - Fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile usufruire di una detrazione irpef del 50% delle spese per l'acquisto di immobili in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative edilizie. Il beneficio si applica sul 25% del prezzo dell'abitazione. Nel 2018 la detrazione tornerà al 36%.
4.    Sismabonus "base" - Dal 1º gennaio tornerà al 36% anche la detrazione, ora al 50%, per opere di messa in sicurezza antisismica effettuate su singole unità abitative o su parti comuni condominiali.
5.    Detrazione box auto - La detrazione del 50% per un limite di spesa di 96mila uero per le spese di costruzione di autorimesse o posti auto pertinenziali tornerà al 36% nel 2018
6.    Detrazione Iva acquisto case in classe energetica A e B - Scomparirà nel 2018 la detrazione del 50% dell'Iva per l'acquisto dal costruttore di case in classe energetica A eB
7.    Deduzione acquisto case da affittare - da gennaio 2018 addio anche alla deduzione irpef del 20% per l'acquisto di case in classe energetica a eb da mettere in affitto per un periodo di almeno otto anni
8.    Aliquota ridotta per la cedolare secca sui concordati - Nel 2018 tornerà al 15% l'aliquota (attualmente al 10%) sui contratti a canone concordato e per studenti universitari, mentre ancora non è chiaro se tornerà al 15 o al 21% l'aliquota per i comuni colpiti da calamità.
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venerdì 29 settembre 2017

Ecobonus 2018, ecco come cambierà la detrazione per il risparmio energetico

Ecobonus 2018, ecco come cambierà la detrazione per il risparmio energetico
Novità in arrivo per l'ecobonus, la misura che comporta una detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Il governo ha in mente di legare la percentuale di detrazione agli obiettivi di risparmio energetico dei singoli interventi.
Il ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti ha fatto sapere che nella legge di Bilancio il governo ha intenzione di cambiare le regole del gioco, introducendo diverse percentuali di detrazioni legati agli obiettivi energetici raggiunti. "Nella legge di bilancio ci sarà una rivisitazione dell'ecobonus - ha detto il ministro - l'ecobonus è uno strumento che è servito molto, che ha permesso grandi investimenti nel settore dell'efficientamento energetico. Noi ci crediamo, continuiamo a crederci e vogliamo investire ancora di più in questo strumento".
Sembra quasi certo che la proroga dell’Ecobonus al 2018 vedrebbe ridurre l’importo della detrazione per gli interventi più piccoli; parallelamente, la riduzione interesserebbe anche l’Ecobonus condomini, in vigore fino al 2021 ed attualmente con una detrazione fino al 75%.
Le detrazioni per il risparmio energetico
L'ultima legge di bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2017 le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica, e, in particolare, per: riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; miglioramento termico dell'edificio, installazione di pannelli solari, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.

lunedì 25 settembre 2017

Bonus fino all'85% per l'adeguamento antisismico

Bonus dell'85% per l'adeguamento antisismico
Dopo il terremoto di Ischia si torna a parlare di sicurezza degli edifici. Ma cosa prevede la normativa? La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi di adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici.
L’agevolazione si applica sia su immobili adibiti ad abitazione sia su quelli per le attività produttive nella misura del 50%, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Tale percentuale può essere elevata fino al 70% o 80% nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una diminuzione di una o due classi di rischio; qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell’85%.
Il «rischio sismico» è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Dipende da un’interazione di fattori messi in relazione: pericolosità (zone sismiche), vulnerabilità (capacità degli edifici), esposizione (contesti).
Le linee guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismico, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici; forniscono due metodologie per la valutazione, di cui una semplificata per lavori minori e il miglioramento di una sola classe di rischio, l’indirizzo di massima su come progettare interventi di riduzione del rischio per portare la costruzione a una o più classi superiori.
Per attivare i benefici fiscali occorre quindi fare riferimento alla classificazione prevista dalle nuove linee guida, con le quali si attribuisce ad un edificio una specifica classe di rischio sismico. Sono state individuate otto classi di rischio sismico: da A+ (meno rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio).
In alternativa alla detrazione, per i soggetti beneficiari vi è la possibilità di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privato con la facoltà di successiva cessione del credito. Questa scelta può essere fatta solo per le spese sostenute nel 2017 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali.
A differenza degli anni precedenti, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile usufruire dell’agevolazione non solo per gli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) ma anche per quelli ubicati in zona sismica 3 dove, anche se raramente, possono verificarsi forti terremoti. Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
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sabato 16 settembre 2017

Ristrutturazioni, detrazione del 50% solo con "fine lavori"


Ristrutturazioni, detrazione del 50% solo con "fine lavori"
Detrazione 50% per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese solo con la presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori. È quanto chiarito dal viceministro all’Economia, Luigi Casero, in risposta al question time in commissione Finanze alla Camera (interrogazione 5-12157 dei deputati Pd Marco Di Maio e Michele Pelillo), dove viene ribadita l’esigenza imprescindibile per accedere all’agevolazione (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir ),di procedere con la comunicazione di fine lavori da rendere al Comune, da parte dell’ impresa ristrutturatrice del fabbricato.
La detrazione in questione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Dpr 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. L’agevolazione, in ogni caso, non spetta, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione, ordinaria o straordinaria. Inoltre si ricorda che l’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio. L’agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte, anche se rilevante).
L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione del 50%, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita (compreso dell’Iva) o di assegnazione dell’abitazione e spetta entro il limite massimo di 96mila euro. Inoltre si ricorda che l’agevolazione in questione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, facenti parte dell’intero fabbricato, così che ciascun singolo acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione, indipendentemente dal destino delle altre abitazioni.
Il question time di ieri al solo fine di agevolare i contribuenti rammenta che se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione spetta comunque, ma in tal caso la stessa può essere fruita solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato siano stati ultimati.
In buona sostanza la risposta evidenzia il presupposto costitutivo dell’agevolazione in questione che è quello, per l’appunto, legato alla fine dei lavori. Senza di essa non può partire la detrazione in dichiarazione dei redditi dell’acquirente e di conseguenza non si può concretizzare il beneficio fiscale.
Il Mef al riguardo non ravvisa, infatti, anomalie interpretative o applicative sulla norma istitutiva dell’agevolazione, poiché una diversa interpretazione della legge che valorizzi l’agevolazione anche in presenza di lavori non ultimati non sarebbe conforme al dettato normativo attualmente in vigore.
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