Ristrutturare casa: meglio sconto sul prezzo o cessione della detrazione?
Qual è la scelta migliore quando si vuole risparmiare sulle ristrutturazioni? Per quanto riguarda i lavori agevolabili fiscalmente, compresi quelli per l'efficientamento energetico, il decreto crescita prevede due possibilità: la cessione della detrazione oppure uno sconto sul prezzo da parte del fornitore. Cosa conviene di più?
Per quali lavori è possibile scegliere
Come riportato da un articolo de Il Sole 24 Ore, le tipologie di ristrutturazione che permettono questa scelta sono quattro: in primo luogo tutti gli interventi sul risparmio energetico passibili di ecobonus, su parti comuni di condomini o su singole unità abitative, detraibili dal 50% al 75%.
Rientrano in questa possibilità anche due tipi di misure antisismiche: quelle effettuate su parti comuni di edifici condominiali che permettano di ridurre di 1 o 2 classi di rischio, detraibili dal 75% all'85%; quelle combinate con la riqualificazione energetica, che prevedono una detrazione all'80% o all'85%.
L'ultima tipologia riguarda l'acquisto di unità immobiliari da imprese che le abbiano demolite e ricostruite, anche in questo caso con una detrazione di 1 o 2 classi di rischio sismico, detraibili dal 75% all'85%.
Guardare al caso concreto
Più che fare un ragionamento teorico, è meglio tenere conto delle circostanze concrete: in particolare, i prezzi reali e quale ditta si occuperà dei lavori. La legge prevede, ad esempio, che lo sconto sia pari all'ammontare della detrazione: per questa ragione esso può apparire come l'opzione più conveniente. Ma se chi propone lo sconto aumenta il prezzo di partenza, il vantaggio sarà azzerato. È quindi utile confrontare le proposte dei vari operatori sul mercato.
L'altro passaggio è capire quale tipo di azienda seguirà la ristrutturazione: quelle medio grandi potrebbero subappaltare i lavori a imprese di minori dimensioni, per guadagnare nonostante lo sconto.
Cessione ai familiari
Il più delle volte, le imprese non sono disposte ad acquistare credito d'imposta e agire come una specie di banca per il cliente. Si può, tuttavia, permettere ad altri soggetti di ricevere la cessione. Questo conviene soprattutto se il proprietario dell'immobile è un contribuente incapiente, perché il bonus può anche essere comprato da una banca, da un conoscente o un parente: in questo caso il credito rimane in famiglia e si evitano dispersioni.
Se si parla di beneficiario non incapiente, invece, la detrazione può essere ceduta solo al fornitore o a un altro soggetto privato legato in qualche modo al rapporto che ha generato il bonus, ad esempio un altro condominio o il cointestatario dell'immobile.
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Detrazioni precompilate, ma non per tutti
Le
detrazioni non erano precompilate per tutti, ma solo per i contribuenti
che scontavano almeno la seconda delle dieci annualità in cui si
ripartisce il bonus. Di conseguenza, chi aveva sostenuto le spese nel
2014 non aveva potuto fruire della semplificazione del modello
sperimentale 2015 e aveva dovuto inserire direttamente i dati.
La precompilazione dei bonus
Una
delle novità del Modello 730/2016 è, quindi, la precompilazione dei
bonus relativi alle spese sostenute nell’anno precedente. Da quest’anno,
entro il 28 febbraio le banche e le Poste devono infatti comunicare
alle Entrate i dati dei bonifici parlanti emessi dai contribuenti, con i
dati identificativi del beneficiario e del destinatario della
beneficio. Tuttavia, quest’anno, le spese del 2015 non verranno indicate
propriamente in dichiarazione, ma nel foglio informativo allegato, sul
quale il contribuente o l’intermediario dovrà intervenire per
convalidare o eliminare dati o spese raccolti dall’Agenzia secondo i
casi: ad esempio, se vengono pagate con bonifico parlante anche spese in
tutto o in parte non detraibili.
Altri dati sulle detrazioni fiscali per la casa
Agli
altri dati già inseriti in automatico dallo scorso anno per il 730/2015
e a quelli relativi agli interessi passivi sui mutui ipotecari
(comunicati dalle banche), si aggiungono i dati relativi ai bonifici
effettuati nel 2015 per lavori di recupero edilizio, per il bonus mobili
e per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, però, che
gli interessi di ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione precedente vengono inseriti nel prospetto e non
direttamente nella precompilata. In tal caso, gli interessi
“incongruenti” richiedono una verifica da parte del contribuente, in
quanto gli interessi pagati sui mutui di solito diminuiscono nel corso
degli anni.
Dal 15 aprile
Dal prossimo 15
aprile, la dichiarazione precompilata sarà online a disposizione dei
lavoratori dipendenti e dei pensionati, in un’apposita sezione del sito
delle Entrate, cui si potrà accedere con il Pin (Fisconline) e le
credenziali dispositive Inps. Oppure con delega al Caf/professionista
abilitato o al sostituto d’imposta, ma solo se il Caf ha comunicato
entro il 15 gennaio la volontà di prestare assistenza fiscale. Da
quest’anno, una volta entrato nell’applicazione, il contribuente sarà
guidato dal sistema a scegliere, in base ai propri requisiti, tra
modello 730 e Unico precompilato.
Invio all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio
Il
Modello 730/2016 precompilato dovrà esser inviato all’Agenzia delle
Entrate entro il 7 luglio, ma non è obbligatorio e si può optare per la
modalità tradizionale. Precisando che, qualunque sia la scelta, la
dichiarazione potrà essere integrata con il modello Unico Pf/2016, se la
modifica comporta un minor credito o un maggior debito. Fino al 30
settembre.
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