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giovedì 3 ottobre 2019

Ristrutturare casa: meglio sconto sul prezzo o cessione della detrazione?

Ristrutturare casa: meglio sconto sul prezzo o cessione della detrazione?
Qual è la scelta migliore quando si vuole risparmiare sulle ristrutturazioni? Per quanto riguarda i lavori agevolabili fiscalmente, compresi quelli per l'efficientamento energetico, il decreto crescita prevede due possibilità: la cessione della detrazione oppure uno sconto sul prezzo da parte del fornitore. Cosa conviene di più?
Per quali lavori è possibile scegliere
Come riportato da un articolo de Il Sole 24 Ore, le tipologie di ristrutturazione che permettono questa scelta sono quattro: in primo luogo tutti gli interventi sul risparmio energetico passibili di ecobonus, su parti comuni di condomini o su singole unità abitative, detraibili dal 50% al 75%.
Rientrano in questa possibilità anche due tipi di misure antisismiche: quelle effettuate su parti comuni di edifici condominiali che permettano di ridurre di 1 o 2 classi di rischio, detraibili dal 75% all'85%; quelle combinate con la riqualificazione energetica, che prevedono una detrazione all'80% o all'85%.
L'ultima tipologia riguarda l'acquisto di unità immobiliari da imprese che le abbiano demolite e ricostruite, anche in questo caso con una detrazione di 1 o 2 classi di rischio sismico, detraibili dal 75% all'85%. 
Guardare al caso concreto
Più che fare un ragionamento teorico, è meglio tenere conto delle circostanze concrete: in particolare, i prezzi reali e quale ditta si occuperà dei lavori. La legge prevede, ad esempio, che lo sconto sia pari all'ammontare della detrazione: per questa ragione esso può apparire come l'opzione più conveniente. Ma se chi propone lo sconto aumenta il prezzo di partenza, il vantaggio sarà azzerato. È quindi utile confrontare le proposte dei vari operatori sul mercato.
L'altro passaggio è capire quale tipo di azienda seguirà la ristrutturazione: quelle medio grandi potrebbero subappaltare i lavori a imprese di minori dimensioni, per guadagnare nonostante lo sconto.
Cessione ai familiari 
Il più delle volte, le imprese non sono disposte ad acquistare credito d'imposta e agire come una specie di banca per il cliente. Si può, tuttavia, permettere ad altri soggetti di ricevere la cessione. Questo conviene soprattutto se il proprietario dell'immobile è un contribuente incapiente, perché il bonus può anche essere comprato da una banca, da un conoscente o un parente: in questo caso il credito rimane in famiglia e si evitano dispersioni.
Se si parla di beneficiario non incapiente, invece, la detrazione può essere ceduta solo al fornitore o a un altro soggetto privato legato in qualche modo al rapporto che ha generato il bonus, ad esempio un altro condominio o il cointestatario dell'immobile.
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martedì 24 settembre 2019

Ecobonus: potranno beneficiarne i genitori che prestano denaro per i lavori

Ecobonus: potranno beneficiarne i genitori che prestano denaro per i lavori
Dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ora è ufficiale: l'Ecobonus potrà essere ceduto ai genitori che hanno prestato denaro al proprio figlio per effettuare interventi di risparmio energetico. Il chiarimento è contenuto nella risposta data dall'Agenzia, il 22 luglio scorso, a un contribuente che non paga Irpef e non può quindi usufruire della detrazione.
La cessione dell'Ecobonus
Come riportato da Repubblica.it, questa risoluzione rappresenta solo in parte una novità: è dal 2017, infatti, che ciascun contribuente può edere il bonus ad altri. Ai fornitori, ad esempio, come forma di pagamento dei lavori, ma anche alle banche: questa possibilità è riservata però ai soli contribuenti che rientrano nella  no tax area (redditi da lavoro fino a 8 mila euro annui, da pensione fino a 7.500 euro e da lavoro autonomo fino a 4.800 euro). Possono beneficiarne anche altri "soggetti privati", ma devono essere in qualche modo "collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione", come spiega la circolare 11/2008
Le novità più recenti
Tra i soggetti privati ora trovano spazio anche i genitori, a patto che abbiano effettivamente contribuito alle spese. Sarà sufficiente che i soldi siano versati sul conto utilizzato per effettuare i pagamenti ai fornitori: grazie a questo passaggio di denaro, i familiari possono essere considerati come "soggetti collegati" ai lavori, titolari a tutti gli effetti delle riduzioni sulle imposte che ne derivano. Per ottenere il passaggio, è necessario inviare all'Agenzia delle entrate il modello con cui si comunica la cessione del bonus e i dati dei soggetti che lo ricevono. L'invio deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quando vengono pagati gli interventi. L'importo potrà essere speso solo per pagare altre imposte, presentando in banca il modello F24 o utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate.
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mercoledì 10 luglio 2019

Plafond casa: mutui agevolati per giovani coppie e famiglie numerose

Plafond casa: mutui agevolati per giovani coppie e famiglie numerose
Giovani coppie, famiglie numerose, persone con difficoltà economiche: chiunque appartenga a una di queste categorie può accedere a mutui e prestiti a tasso agevolato per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Questo tipo di agevolazioni, disponibili anche per le famiglie con un disabile a carico, sono rese possibili dall’istituzione del Plafond Casa, fondo nato dalla convezione tra Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti.
Il mutuo erogato con Plafond Casa prevede fino a 250 mila euro per comprare un immobile ad uso residenziale e 100 mila euro per lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Queste due opzioni possono anche essere ottenute in contemporanea, all’interno di un mutuo dalla durata variabile in base alle tipologie di intervento previste: si passa infatti da 10 anni per semplici operazioni di rinnovo a una durata massima di 30 anni se si prevede l’acquisto della casa.
Come si accede alle agevolazioni
Per usufruire di un mutuo o un prestito garantito da Plafond Casa è sufficiente recarsi allo sportello di una delle banche convenzionate, come Intesa Sanpaolo, Ubi Banca o Unicredit. La domanda dovrà essere presentata tramite la compilazione di un modulo fornito dallo stesso istituto di credito e sarà necessario avere con sé anche la certificazione dello stato di famiglia.
L’iter da seguire non risulta poi molto differente rispetto a quello per l’erogazione di mutui e prestiti ordinari. In questo caso, però, Cassa depositi e prestiti ha messo a disposizione una cifra pari a 3 miliardi di euro: il credito viene erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili, per un massimo di 150 mila euro per ogni istituto di credito aderente.
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venerdì 6 ottobre 2017

Approfitta di questi sconti fiscali per la casa: potrebbero scomparire (o diminuire) nel 2018

Approfitta di questi sconti fiscali per la casa: potrebbero scomparire (o diminuire) nel 2018
A partire dal 2018 alcune detrazioni e deduzioni legate agli immobili potrebbero scomparire, o comunque ridursi notevolmente, a meno di interventi del governo. Dal bonus mobili alla detrazione Irpef per l'acquisto di case ristrutturate, vediamo gli otto sconti fiscali di cui ti conviene approfittare finché sei in tempo.
1.    Bonus mobili - fino al 31 dicembre è possibile usufruire di una detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici abbinati ai lavori di ristrutturazione. Ma dal 2018, salvo ulteriori proroghe, non sarà più possibile usufruire delle detrazioni.
2.    Ecobonus del 65% sulle singole unità immobiliari - La detrazione irpef del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari passerà al 36% dal 2018 con un limite di spesa di 48mila euro
3.    Detrazioni irpef case ristrutturate - Fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile usufruire di una detrazione irpef del 50% delle spese per l'acquisto di immobili in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative edilizie. Il beneficio si applica sul 25% del prezzo dell'abitazione. Nel 2018 la detrazione tornerà al 36%.
4.    Sismabonus "base" - Dal 1º gennaio tornerà al 36% anche la detrazione, ora al 50%, per opere di messa in sicurezza antisismica effettuate su singole unità abitative o su parti comuni condominiali.
5.    Detrazione box auto - La detrazione del 50% per un limite di spesa di 96mila uero per le spese di costruzione di autorimesse o posti auto pertinenziali tornerà al 36% nel 2018
6.    Detrazione Iva acquisto case in classe energetica A e B - Scomparirà nel 2018 la detrazione del 50% dell'Iva per l'acquisto dal costruttore di case in classe energetica A eB
7.    Deduzione acquisto case da affittare - da gennaio 2018 addio anche alla deduzione irpef del 20% per l'acquisto di case in classe energetica a eb da mettere in affitto per un periodo di almeno otto anni
8.    Aliquota ridotta per la cedolare secca sui concordati - Nel 2018 tornerà al 15% l'aliquota (attualmente al 10%) sui contratti a canone concordato e per studenti universitari, mentre ancora non è chiaro se tornerà al 15 o al 21% l'aliquota per i comuni colpiti da calamità.
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lunedì 25 settembre 2017

Bonus fino all'85% per l'adeguamento antisismico

Bonus dell'85% per l'adeguamento antisismico
Dopo il terremoto di Ischia si torna a parlare di sicurezza degli edifici. Ma cosa prevede la normativa? La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi di adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici.
L’agevolazione si applica sia su immobili adibiti ad abitazione sia su quelli per le attività produttive nella misura del 50%, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Tale percentuale può essere elevata fino al 70% o 80% nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una diminuzione di una o due classi di rischio; qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell’85%.
Il «rischio sismico» è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Dipende da un’interazione di fattori messi in relazione: pericolosità (zone sismiche), vulnerabilità (capacità degli edifici), esposizione (contesti).
Le linee guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismico, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici; forniscono due metodologie per la valutazione, di cui una semplificata per lavori minori e il miglioramento di una sola classe di rischio, l’indirizzo di massima su come progettare interventi di riduzione del rischio per portare la costruzione a una o più classi superiori.
Per attivare i benefici fiscali occorre quindi fare riferimento alla classificazione prevista dalle nuove linee guida, con le quali si attribuisce ad un edificio una specifica classe di rischio sismico. Sono state individuate otto classi di rischio sismico: da A+ (meno rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio).
In alternativa alla detrazione, per i soggetti beneficiari vi è la possibilità di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privato con la facoltà di successiva cessione del credito. Questa scelta può essere fatta solo per le spese sostenute nel 2017 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali.
A differenza degli anni precedenti, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile usufruire dell’agevolazione non solo per gli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) ma anche per quelli ubicati in zona sismica 3 dove, anche se raramente, possono verificarsi forti terremoti. Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
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sabato 29 ottobre 2016

Bonus energia. Utili, ma sconosciuti...

Bonus energia. Utili, ma sconosciuti...
Lo sconto in bolletta c'è, ma non lo sa praticamente nessuno...
Potrebbero riceverli circa 3 milioni di cittadini eppure ne hanno beneficiato solo il 34%, per l’elettricità, e il 27% per il gas. Le agevolazioni possono riguardare anche i malati gravi. Consentono di risparmiare tra il 15% e il 20% sulla bolletta di luce e gas, eppure non li conosce quasi nessuno. Il bonus elettrico e quello del gas sono delle agevolazioni introdotte tra il 2007 e il 2009 per aiutare alcune categorie di cittadini - come quelli con un reddito molto basso o che hanno bisogno di apparecchiature elettroniche salvavita – a contenere le spese. Si tratta di uno sconto sulla spesa di energia elettrica e gas, applicabile sia ad un contratto di mercato libero che di regime tutelato, che viene calcolato non sulla spesa effettiva, ma su quella media di un utente tipo commisurata al numero dei membri della famiglia e alla zona climatica di residenza. Per dare un’idea: per l’energia elettrica si va da un minimo di 80 euro per i nuclei con una o due persone, fino ai 153 euro per le famiglie numerose. Secondo i dati del ministero dello Sviluppo economico, ne avrebbero diritto 3 milioni di cittadini. Eppure, da un’indagine conoscitiva avviata dall’Autorità di settore (Aeegsi) è emerso che le richieste sono molte di meno. Nel caso del bonus elettrico l’hanno ottenuto solo il 34% degli aventi diritto. Per il gas, la percentuale degli effettivi beneficiari scende al 27%. Dall’indagine è inoltre emerso che, dopo un primo anno in cui i bonus hanno raggiunto quasi 2 milioni di famiglie, i beneficiari sono diminuiti sempre di più.
Chi sarebbero i beneficiari? Sono tutte le famiglie con Isee non superiore a 7.500 euro e quelle con almeno quattro figli e un Isee sotto i 20.000. Dal bonus vengono invece escluse le famiglie che usano fonti di riscaldamento diverse dal gas naturale. Inoltre, con il decreto del 14 settembre 2009, i bonus sono stati estesi anche ai beneficiari della Carta acquisti o Social card. In questo caso lo sconto è riconosciuto sulla bolletta elettrica, senza bisogno di richieste da parte del cliente. E il bonus viene rinnovato ogni anno in maniera automatica. Tuttavia tra le famiglie escluse da queste agevolazioni ci sono soprattutto quelle con un capofamiglia sotto i 30 anni o sopra i 70. E a non richiederlo sono, paradossalmente, i nuclei familiari con la spesa energetica più elevata.
Dai dati raccolti sembra che in media il 30% dei clienti che avevano chiesto il bonus, poi non abbiano ripresentato la domanda (che va fatta ogni 12 mesi). Ad aggravare la situazione anche il fatto che chi ne avrebbe diritto in quanto possessore di Social card, di fatto non ne usufruisce perché quasi nessuno ha indicato il codice pod (codice identificativo del punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente), necessario per individuare la fornitura di energia cui applicare il bonus.
All’origine di numeri così bassi ci sono - come evidenzia l’indagine - strategie di comunicazione poco efficaci che non sono riuscite a raggiungere tutti i potenziali aventi diritto e a cui ora si sta cercando di rimediare con campagne come “Bonus a sapersi” di Adiconsum. Poi c'è la questione burocrazia... Per ottenere il bonus è necessario, infatti, presentare presso il Comune di residenza o i Caf, i moduli che si possono ritirare presso i Comuni, sul sito dell'Autorità per l'energia e sul sito Anci. Oltre ai moduli servono poi un documento di identità, l’Isee, l’elenco dei componenti del nucleo Isee e, nei casi di famiglie numerose, un ulteriore modulo per dimostrarlo. Infine servono alcune informazioni che si trovano sulla bolletta o sul contratto di fornitura. Si tratta del codice Pod e del valore della potenza impegnata o disponibile della fornitura. Tra le altre agevolazioni economiche poco conosciute c’è quella che interessa i malati gravi che hanno bisogno di apparecchiature salvavita. Anche in questo caso la richiesta di bonus va presentata al Comune di residenza o al Caf, utilizzando gli appositi moduli disponibili sugli stessi siti. Occorre, inoltre, allegare la  certificazioni della propria Asl sulle gravi condizioni di salute che rendono indispensabile l'utilizzo delle apparecchiature salvavita. Il valore del bonus non è fisso e dipende dalla potenza contrattuale, della tipologia delle apparecchiature e del tempo di utilizzo. Lo sconto viene detratto direttamente dalle bollette per tutto il periodo di utilizzo delle apparecchiature. Per ottenere l’agevolazione non è necessario un avere un reddito basso.
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lunedì 4 aprile 2016

Modello 730/2016 precompilato: novità per i bonus

Modello 730/2016 precompilato: novità per i bonus
Il Modello 730/2016 precompilato dall’Agenzia delle Entrate reca dati più completi dei bonus fiscali sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. Infatti, nella scorsa dichiarazione dei redditi, il Modello 730 inviato ai contribuenti (20,4 milioni), i dati sulle detrazioni fiscali per gli stessi interventi erano stati desunti dalla dichiarazione precedente.
Detrazioni precompilate, ma non per tutti
Le detrazioni non erano precompilate per tutti, ma solo per i contribuenti che scontavano almeno la seconda delle dieci annualità in cui si ripartisce il bonus. Di conseguenza, chi aveva sostenuto le spese nel 2014 non aveva potuto fruire della semplificazione del modello sperimentale 2015 e aveva dovuto inserire direttamente i dati.
La precompilazione dei bonus
Una delle novità del Modello 730/2016 è, quindi, la precompilazione dei bonus relativi alle spese sostenute nell’anno precedente. Da quest’anno, entro il 28 febbraio le banche e le Poste devono infatti comunicare alle Entrate i dati dei bonifici parlanti emessi dai contribuenti, con i dati identificativi del beneficiario e del destinatario della beneficio. Tuttavia, quest’anno, le spese del 2015 non verranno indicate propriamente in dichiarazione, ma nel foglio informativo allegato, sul quale il contribuente o l’intermediario dovrà intervenire per convalidare o eliminare dati o spese raccolti dall’Agenzia secondo i casi: ad esempio, se vengono pagate con bonifico parlante anche spese in tutto o in parte non detraibili.
Altri dati sulle detrazioni fiscali per la casa
Agli altri dati già inseriti in automatico dallo scorso anno per il 730/2015 e a quelli relativi agli interessi passivi sui mutui ipotecari (comunicati dalle banche), si aggiungono i dati relativi ai bonifici effettuati nel 2015 per lavori di recupero edilizio, per il bonus mobili e per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, però, che gli interessi di ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione precedente vengono inseriti nel prospetto e non direttamente nella precompilata. In tal caso, gli interessi “incongruenti” richiedono una verifica da parte del contribuente, in quanto gli interessi pagati sui mutui di solito diminuiscono nel corso degli anni.
Dal 15 aprile
Dal prossimo 15 aprile, la dichiarazione precompilata sarà online a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in un’apposita sezione del sito delle Entrate, cui si potrà accedere con il Pin (Fisconline) e le credenziali dispositive Inps. Oppure con delega al Caf/professionista abilitato o al sostituto d’imposta, ma solo se il Caf ha comunicato entro il 15 gennaio la volontà di prestare assistenza fiscale. Da quest’anno, una volta entrato nell’applicazione, il contribuente sarà guidato dal sistema a scegliere, in base ai propri requisiti, tra modello 730 e Unico precompilato.
Invio all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio
Il Modello 730/2016 precompilato dovrà esser inviato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio, ma non è obbligatorio e si può optare per la modalità tradizionale. Precisando che, qualunque sia la scelta, la dichiarazione potrà essere integrata con il modello Unico Pf/2016, se la modifica comporta un minor credito o un maggior debito. Fino al 30 settembre.
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martedì 16 febbraio 2016

Bonus fiscale sull'acquisto della prima casa, punto per punto le novità del 2016

Bonus fiscale sull'acquisto della prima casa, punto per punto le novità del 2016
Dal 1° gennaio 2016, in seguito a quanto previsto dalla legge di Stabilità, chi in passato ha acquistato una prima casa usufruendo delle agevolazioni previste e decide ora di comprare un nuovo immobile senza prima vendere il precedente può farlo sfruttando ancora una volta i benefici fiscali. C’è solo una condizione: l’abitazione acquistata in precedenza deve essere alienata entro un anno dalla data dell’atto. La legge di Stabilità 2016 ha facilitato l’applicazione dei benefici fiscali sull’acquisto della prima casa. In che modo ha reso più semplice usufruire delle agevolazioni?
Fino al 31 dicembre 2015 chi voleva acquistare una prima casa avendone in passato acquistata un'altra con le agevolazioni previste doveva necessariamente prima vendere o alienare l’abitazione in questione e solo successivamente poteva acquistare il nuovo immobile usufruendo del beneficio. Non sempre questa sequenza temporale poteva realizzarsi. Il legislatore ha preso atto di tale difficoltà e ha dato vita a una norma che dal 1° gennaio 2016 consente di acquistare la prima casa, quindi una nuova abitazione, usufruendo delle agevolazioni anche se si possiede ancora la precedente acquistata con i benefici fiscali, purché però la si alieni entro l’anno successivo. Sostanzialmente, il legislatore ha dato al contribuente che vuole cambiare la propria abitazione un anno di tempo rispetto a un nuovo acquisto.
Quali sono i benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa?
Imposta di registro – Stiamo parlando di una norma che è stata inserita nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro. Quest’ultima si applica quando si acquista da un privato oppure da un soggetto passivo Iva, ma non dall’impresa costruttrice. L’imposta proporzionale di registro per questi acquisti è stabilita nella misura del 2%. Trattandosi di abitazioni, è possibile che il contribuente scelga di applicare l’imposta sul cosiddetto valore catastale, cioè fare l’opzione del prezzo/valore, quindi il 2% si applica sul valore catastale dell’immobile e non sul valore di mercato. Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura di 50 euro ciascuna.
Iva – L’agevolazione prima casa esiste anche come beneficio nell’ambito dell’Iva, cioè per l’acquisto dall’impresa costruttrice. In questo caso l’Iva ha un’aliquota ridotta, pari al 4%, ma si applica sul prezzo, perché nell’Iva la base imponibile è data dal prezzo di vendita. In tal caso, per quanto riguarda i requisiti e le condizioni, la disciplina degli acquisti prima casa è identica a quella stabilita nell'ambito dell'imposta di registro. Pertanto, per quanto la modifica normativa di cui stiamo parlando sembri riferirsi letteralmente all’imposta di registro, a nostro avviso, in via interpretativa, proprio perché la disciplina dell’Iva è costruita con un rinvio alla normativa dell’imposta di registro, questa novità può applicarsi anche agli acquisti sottoposti ad Iva. Su questo punto anche l’Agenzia delle Entrate, intervenendo al Telefisco, ha confermato tale interpretazione.
Acquisti per successione e donazione – Come confermato dalla stessa Agenzia, la novità è applicabile anche in caso di acquisti della prima casa per successione o donazione. Infatti, è previsto un beneficio prima casa – sempre in presenza di tutti i requisiti e di tutte le condizioni di cui abbiamo parlato – anche per questi acquisti. In questo caso, l’agevolazione è un’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di 200 euro ciascuna.
Credito d’imposta – C’è poi il punto relativo al credito d’imposta. Chi vende e riacquista una prima casa ha diritto a un cosiddetto credito d’imposta: può scomputare dall’imposta da pagare quella che ha già pagato per un altro acquisto prima casa. Qui c’è una difficoltà interpretativa. La formulazione letterale della norma sul credito d’imposta dice, infatti, che spetta a chi alieni un’abitazione acquistata con le agevolazioni e ne acquisti un’altra entro l’anno. Quindi la norma sul credito d’imposta presuppone la sequenza alienazione/riacquisto, che fino al 31 dicembre 2015 era l’unica possibile per usufruire delle agevolazioni.
Quali sono i requisiti per poter accedere alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa?
Chi usufruisce dell’agevolazione prima casa deve rispettare determinati requisiti. Per esempio, nel caso della novità in questione, deve trasferire l'abitazione agevolata preposseduta entro l'anno dal nuovo acquisto.
In sintesi, i requisiti necessari sono, oltre a quello oggettivo (deve trattarsi di abitazioni, escluse quelle di categoria catastale A1, A8, A9):
- La residenza nel comune dove si acquista l’immobile agevolato (in mancanza, la residenza può essere trasferita entro 18 mesi dall'acquisto);
- Non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune, a prescindere da come queste abitazioni siano state acquisite;
- Poi c’è il requisito della non possidenza di altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa ed è quello sul quale è intervenuto il legislatore, consentendo sostanzialmente di spostare anche all'anno successivo dal nuovo acquisto la realizzazione di questo requisito.
Quali sono le cause di decadenza dall’agevolazione?
La mendacità di tutti questi requisiti dichiarati dal contribuente o il mancato trasferimento entro l'anno dell'immobile preposseduto e acquistato con le agevolazioni comportano la decadenza dell'agevolazione, cioè l'amministrazione finanziaria recupera l'imposta nella misura ordinaria (il 9% per l'imposta di registro) ed applica una sanzione (nella misura del 30%).
Oltre a queste ipotesi c'è anche un’altra causa di decadenza: l’alienazione nei cinque anni dall'acquisto dell'immobile agevolato. Nel caso in cui l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa venga trasferito nei cinque anni dall’acquisto agevolato si verifica la decadenza dall’agevolazione, a meno che il contribuente riacquisti entro l’anno successivo un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.
Nel caso di un riacquisto, che evita la decadenza, va precisato che non è necessario si tratti di un riacquisto prima casa – quindi per esempio di un immobile che non sia nelle categorie catastali A1, A8, A9 –, ma occorre la destinazione ad abitazione principale. C’è quindi una differenza tra il requisito oggettivo necessario per accedere al beneficio e il requisito oggettivo del riacquisto, che serve per sanare ed evitare la decadenza.
Questa è una norma che sicuramente – consentendo di accedere comunque a un trattamento fiscale di favore e dando più tempo per vendere/trasferire il precedente immobile – ha effetti positivi. Come capita praticamente con tutte le norme, ci possono essere degli aspetti che necessitano di un’interpretazione.
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