Ristrutturare casa: meglio sconto sul prezzo o cessione della detrazione?
Qual è la scelta migliore quando si vuole risparmiare sulle ristrutturazioni? Per quanto riguarda i lavori agevolabili fiscalmente, compresi quelli per l'efficientamento energetico, il decreto crescita prevede due possibilità: la cessione della detrazione oppure uno sconto sul prezzo da parte del fornitore. Cosa conviene di più?
Per quali lavori è possibile scegliere
Come riportato da un articolo de Il Sole 24 Ore, le tipologie di ristrutturazione che permettono questa scelta sono quattro: in primo luogo tutti gli interventi sul risparmio energetico passibili di ecobonus, su parti comuni di condomini o su singole unità abitative, detraibili dal 50% al 75%.
Rientrano in questa possibilità anche due tipi di misure antisismiche: quelle effettuate su parti comuni di edifici condominiali che permettano di ridurre di 1 o 2 classi di rischio, detraibili dal 75% all'85%; quelle combinate con la riqualificazione energetica, che prevedono una detrazione all'80% o all'85%.
L'ultima tipologia riguarda l'acquisto di unità immobiliari da imprese che le abbiano demolite e ricostruite, anche in questo caso con una detrazione di 1 o 2 classi di rischio sismico, detraibili dal 75% all'85%.
Guardare al caso concreto
Più che fare un ragionamento teorico, è meglio tenere conto delle circostanze concrete: in particolare, i prezzi reali e quale ditta si occuperà dei lavori. La legge prevede, ad esempio, che lo sconto sia pari all'ammontare della detrazione: per questa ragione esso può apparire come l'opzione più conveniente. Ma se chi propone lo sconto aumenta il prezzo di partenza, il vantaggio sarà azzerato. È quindi utile confrontare le proposte dei vari operatori sul mercato.
L'altro passaggio è capire quale tipo di azienda seguirà la ristrutturazione: quelle medio grandi potrebbero subappaltare i lavori a imprese di minori dimensioni, per guadagnare nonostante lo sconto.
Cessione ai familiari
Il più delle volte, le imprese non sono disposte ad acquistare credito d'imposta e agire come una specie di banca per il cliente. Si può, tuttavia, permettere ad altri soggetti di ricevere la cessione. Questo conviene soprattutto se il proprietario dell'immobile è un contribuente incapiente, perché il bonus può anche essere comprato da una banca, da un conoscente o un parente: in questo caso il credito rimane in famiglia e si evitano dispersioni.
Se si parla di beneficiario non incapiente, invece, la detrazione può essere ceduta solo al fornitore o a un altro soggetto privato legato in qualche modo al rapporto che ha generato il bonus, ad esempio un altro condominio o il cointestatario dell'immobile.
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giovedì 3 ottobre 2019
Ristrutturare casa: meglio sconto sul prezzo o cessione della detrazione?
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martedì 9 dicembre 2014
Compravendita immobiliare e certificazione energetica, alcuni chiarimenti
Compravendita immobiliare e certificazione energetica, alcuni chiarimenti
I contratti di compravendita immobiliare per l’acquisto di
un’abitazione e/o relative pertinenze (box, cantina, ecc) si devono
stipulare corredati delle certificazioni richieste dalla legislazione
italiana. Infatti, per legge l’immobile deve rispettare alcuni requisiti
in materia di edilizia, urbanistica, consumo energetico, sicurezza
degli impianti e via di seguito ed essere dotato delle relative
certificazioni e attestazioni. L’attuale legislatura richiede, anche per
la compravendita immobiliare, il rispetto di diverse normative che
necessitano anche della presenza del notaio per i vari controlli che
possano garantire il rispetto delle norme in vigore. Fra queste normative la certificazione energetica che attesti il
rendimento energetico dell’immobile. Anche su specifica direttiva
dell’Unione Europea, l’Italia da parecchi anni, precisamente dal 2005,
si è dotata di una legislazione specifica in materia di certificazione
energetica degli edifici da applicare anche alla compravendita immobiliare.
Il documento di certificazione energetica, infatti, deve identificare il consumo energetico dell’impianto di riscaldamento invernale e dell’eventuale impianto di raffrescamento estivo e stabilirne la classe energetica. È ormai noto che le classi energetiche vanno dalla A alla G, con le relative sottoclassi (ad es. A+). Il certificato ha cambiato nome: è diventato prima AQE (attestato di qualificazione energetica), poi ACE (attestato di certificazione energetica) e nel 2013 APE, che è l’attestato di prestazione energetica richiesto per la compravendita immobiliare. Il certificato può essere redatto per singola unità immobiliare e per un intero fabbricato, ha una validità di 10 anni dalla sua redazione, ma perde la sua validità se all’interno dell’unità immobiliare vengono effettuate opere che possano modificare il rendimento energetico in peggio o in meglio dell’immobile. La legge richiede che già al momento delle trattative precontrattuali sia esibito il certificato energetico in modo che il potenziale acquirente abbia la possibilità di avere tutte le informazioni sul consumo energetico dell’immobile.
Nel caso della compravendita immobiliare, all’atto di compravendita dev’essere allegata una copia conforme del certificato, che può essere omessa solo in casi particolari, pena una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 3.000 ai 18.000 euro. Il notaio procede al controllo della regolare dotazione del certificato, ne controlla la validità secondo la normativa in vigore, il riferimento all’immobile oggetto di compravendita e che sia stato regolarmente depositato presso gli archivi informatici regionali.
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Il documento di certificazione energetica, infatti, deve identificare il consumo energetico dell’impianto di riscaldamento invernale e dell’eventuale impianto di raffrescamento estivo e stabilirne la classe energetica. È ormai noto che le classi energetiche vanno dalla A alla G, con le relative sottoclassi (ad es. A+). Il certificato ha cambiato nome: è diventato prima AQE (attestato di qualificazione energetica), poi ACE (attestato di certificazione energetica) e nel 2013 APE, che è l’attestato di prestazione energetica richiesto per la compravendita immobiliare. Il certificato può essere redatto per singola unità immobiliare e per un intero fabbricato, ha una validità di 10 anni dalla sua redazione, ma perde la sua validità se all’interno dell’unità immobiliare vengono effettuate opere che possano modificare il rendimento energetico in peggio o in meglio dell’immobile. La legge richiede che già al momento delle trattative precontrattuali sia esibito il certificato energetico in modo che il potenziale acquirente abbia la possibilità di avere tutte le informazioni sul consumo energetico dell’immobile.
Nel caso della compravendita immobiliare, all’atto di compravendita dev’essere allegata una copia conforme del certificato, che può essere omessa solo in casi particolari, pena una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 3.000 ai 18.000 euro. Il notaio procede al controllo della regolare dotazione del certificato, ne controlla la validità secondo la normativa in vigore, il riferimento all’immobile oggetto di compravendita e che sia stato regolarmente depositato presso gli archivi informatici regionali.
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