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martedì 23 giugno 2015

Nuovo Ape: slitta all'1 ottobre il Modello Unico Nazionale

Nuovo Ape: slitta all'1 ottobre il Modello Unico Nazionale
Le nuove regole sulla certificazione energetica degli edifici entreranno in vigore l’1 ottobre, contrariamente alle previsione, il nuovo Ape slitta nuovamente.
C’è ancora un rinvio per l’entrata in vigore del nuovo Ape, inizialmente previsto all’1 luglio, era poi passato ad agosto e, stando alle recenti disposizioni, il termine dovrebbe essere ormai stato fissato all’1 ottobre, data in cui l’Attestato Unico Nazionale sarà ufficiale. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, dunque, ha avuto il via libera da Regioni e autonomie sul fronte della certificazione energetica. Lo slittamento del nuovo Ape è dovuto, prevalentemente, alla necessità di concedere un ampio margine ai professionisti per aggiornarsi. La Conferenza Unificata, nella seduta del 18 giugno 2015, dunque, conferma l’entrata in vigore delle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. Ed ecco cosa viene definito dal decreto approvato dalla Conferenza a proposito del nuovo Ape, che in linea generale intende unificare le metodologie di calcolo su tutto il territorio nazionale ed un sistema informativo che chiarisca ai cittadini informazioni chiare e definite sulla certificazione energetica. Un breve riassunto sul nuovo Ape:
- Semplificazione delle metodologie di calcolo per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
- Definizione dell’Attestato di Prestazione Energetica, il nuovo Ape dovrà comprendere tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio per la valutazione ed il confronto di edifici diversi;
- Un nuovo schema da utilizzare per gli annunci di vendita o affitto di un immobile da esporre nelle agenzie immobiliari in modo da rendere uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici;
- Definizione di un sistema informativo unico per tutto il territorio nazionale, denominato SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica), che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei controlli e ispezioni pubblici, che sarà realizzato da ENEA. Il nuovo Ape introduce nuove classificazione di prestazione energetica degli immobili. Nel complesso sono 10: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente). Sarà inoltre richiesto l’inserimento di un nuovo indicatore della prestazione energetica ed invernale ed estiva dell’involucro, al netto degli impianti presenti. Oltre alle Linee Guida, in occasione della Conferenza Unificata c’è stato spazio anche per discutere del decreto Mise che fornisce al progettista le indicazioni per compilare la relazione tecnica di progetto che attesti la conformità alle prescrizioni per il risparmio energetico e dei relativi impianti termici.
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martedì 9 dicembre 2014

Compravendita immobiliare e certificazione energetica, alcuni chiarimenti

Compravendita immobiliare e certificazione energetica, alcuni chiarimenti
I contratti di compravendita immobiliare per l’acquisto di un’abitazione e/o relative pertinenze (box, cantina, ecc) si devono stipulare corredati delle certificazioni richieste dalla legislazione italiana. Infatti, per legge l’immobile deve rispettare alcuni requisiti in materia di edilizia, urbanistica, consumo energetico, sicurezza degli impianti e via di seguito ed essere dotato delle relative certificazioni e attestazioni. L’attuale legislatura richiede, anche per la compravendita immobiliare, il rispetto di diverse normative che necessitano anche della presenza del notaio per i vari controlli che possano garantire il rispetto delle norme in vigore. Fra queste normative la certificazione energetica che attesti il rendimento energetico dell’immobile. Anche su specifica direttiva dell’Unione Europea, l’Italia da parecchi anni, precisamente dal 2005, si è dotata di una legislazione specifica in materia di certificazione energetica degli edifici da applicare anche alla compravendita immobiliare.
Il documento di certificazione energetica, infatti, deve identificare il consumo energetico dell’impianto di riscaldamento invernale e dell’eventuale impianto di raffrescamento estivo e stabilirne la classe energetica. È ormai noto che le classi energetiche vanno dalla A alla G, con le relative sottoclassi (ad es. A+). Il certificato ha cambiato nome: è diventato prima AQE (attestato di qualificazione energetica), poi ACE (attestato di certificazione energetica) e nel 2013 APE, che è l’attestato di prestazione energetica  richiesto per la compravendita immobiliare. Il certificato può essere redatto per singola unità immobiliare e per un intero fabbricato, ha una validità di 10 anni dalla sua redazione, ma perde la sua validità se all’interno dell’unità immobiliare vengono effettuate opere che possano modificare il rendimento energetico in peggio o in meglio dell’immobile. La legge richiede che già al momento delle trattative precontrattuali sia esibito il certificato energetico in modo che il potenziale acquirente abbia la possibilità di avere tutte le informazioni sul consumo energetico dell’immobile.
Nel caso della compravendita immobiliare, all’atto di compravendita dev’essere allegata una copia conforme del certificato, che può essere omessa solo in casi particolari, pena una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 3.000 ai 18.000 euro. Il notaio procede al controllo della regolare dotazione del certificato, ne controlla la validità secondo la normativa in vigore, il riferimento all’immobile oggetto di compravendita e che sia stato regolarmente depositato presso gli archivi informatici regionali.
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