martedì 31 maggio 2016

Oneri deducibili o detraibili dall’Irpef. Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Oneri deducibili o detraibili dall’Irpef. Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha riportato, nella circolare n.18/E del 6 maggio, una serie di chiarimenti su alcuni oneri deducibili o detraibili dall’Irpef, ai quali era stato dato ampio rilievo nei giorni precedenti anche in televisione e sugli organi di stampa. Per l’interesse generale che tali chiarimenti rivestono riepiloghiamo di seguito i contenuti della circolare.
In risposta ad un quesito posto sulla ammissibilità di una pertinenza condivisa tra due abitazioni principali, in quanto proprietà comune dei proprietari delle due abitazioni, l’Agenzia, sottolineato che la Cassazione ha ritenuto ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione: ai fini della deduzione dal reddito,ciascun comproprietario dedurrà, oltre all’ammontare della rendita catastale dell’abitazione principale, una quota di quella della pertinenza, in percentuale pari al possesso della pertinenza stessa. Più complesso è il discorso per la detrazione relativa alle spese per il recupero del patrimonio edilizio, pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare massimo delle stesse di 96.000 euro. I predetti limiti, infatti, sono riferiti alla unità abitativa e alle sue pertinenze per cui, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione, occorre tener conto del numero delle unità immobiliari servite dalla pertinenza condivisa; Ancora relativamente alla detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio,l’Agenzia ha chiarito che non possono rientrarvi le spese per la sostituzione della vasca da bagno con altra con sportello apribile o con una doccia (in quanto non sono interventi di manutenzione straordinaria e non possono considerarsi neppure interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche), salvo che tale sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia effettuata nell’ambito di interventi maggiori agevolabili, quali, ad esempio, il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari. Relativamente al c.d. “bonus mobili”, che prevede, fino al 31 dicembre 2016, una detrazione del 50% su un limite massimo di spesa di 10.000 euro, l’Agenzia ha chiarito che vi rientrano le spese per la sostituzione della caldaia, in quanto il bonus mobili può essere utilizzato anche per le spese di manutenzione straordinaria (quale è la sostituzione di una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento), sempreché la sostituzione realizzi un risparmio energetico.
Relativamente alla detrazione per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sostenute da un condominio minimo (condominio con non più di 8 condomini, che non ha l’obbligo di nomina dell’amministratore e l’apertura di un conto corrente intestato al condominio), non in possesso di codice fiscale, l’Agenzia ha chiarito che, ove i pagamenti siano stati effettuati con apposito bonifico bancario o postale, i contribuenti interessati potranno beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il codice fiscale del condomino che ha effettuato detto bonifico; oltre alla documentazione ordinariamente richiesta, il contribuente dovrà esibire, anche un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati el’effettuazione degli stessi su parti comuni dell’edificio, nonché i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio. Il decreto-legge 133 del 2014, nell’ambito di una serie di misure finalizzate al rilancio dell’edilizia, ha previsto una deduzione dal reddito per le persone fisiche non esercenti attività commerciali che acquistano immobili a destinazione residenziale da destinare alla locazione, nel periodo 1/1/2014-31/12/2017; la deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto risultante nell’atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, oltre al 20% degli interessi sul mutuo eventualmente contratto per l’acquisto. Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che il limite di 300.000 euro è riferito al singolo soggetto per il periodo previsto dalla norma (2014-2017) e spetta in relazione alla quota di proprietà; per cui, nell’ipotesi di acquisto in comproprietà di un immobile da destinare alla locazione, il limite di 300.000 euro andrà diviso tra i proprietari, mentre nell’acquisto di più immobili nell’arco di tempo previsto da parte del medesimo soggetto, questi avrà comunque diritto alla deduzione del 20% su un importo massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. E’ altresì noto che la norma agevolativa, nel disporre che l’immobile deve essere destinato alla locazione, prevede che ciò debba avvenire entro 6 mesi dall’acquisto (o dal termine dei lavori, se si tratta di immobile ristrutturato), e che la locazione duri almeno 8 anni ed abbia carattere continuativo; al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che il requisito della durata di 8 anni deve intendersi soddisfatto, non solo ove tale durata risulti da un esplicito accordo tra le parti, ma anche ove la stessa sia prevista da una norma di legge, in relazione alla tipologia di contratto adottata (il riferimento è al contratto a canone concordato, la cui durata è prevista in sei anni più due).
Quanto alla deduzione del 20% degli interessi sul mutuo, l’Agenzia ha chiarito che:
- gli interessi su cui calcolare la deduzione sono quelli pagati nell’anno (coerentemente con il criterio di deducibilità degli interessi sul mutuo dell’abitazione principale, e con il principio generale secondo cui gli oneri rilevano nel periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa);
- Il limite di spesa di 300.000 euro deve intendersi riferito anche all’importo del mutuo, per cui, nell’ipotesi di mutuo stipulato per un importo superiore, ai fini della deducibilità gli interessi pagati andranno ridotti in proporzione;
- in mancanza di un riferimento temporale normativo alla durata minima della locazione, gli interessi sul mutuo sono da ritenersi deducibili per l’intera durata del mutuo stesso.
E’ noto anche che il decreto legislativo 102/2014, per favorire il contenimento dei consumi energetici, ha previsto l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, nei condomini e negli edifici polifunzionali, di sistemi di contabilizzazione individuale del calore, del raffreddamento e dell’acqua calda, che consentano la suddivisione delle spese sulla base del consumo effettivo di ciascuno; al riguardo l’Agenzia ha chiarito che le relative spese, ove non siano detraibili quale riqualificazione energetica, in quanto effettuate in concomitanza con la sostituzione totale o parziale di impianti, sono ammesse alla detrazione nella misura attuale del 50%, trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento del risparmio energetico.
L’Agenzia è anche intervenuta sulla annosa questione del decesso del soggetto che aveva titolo alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per ribadire che, secondo quanto disposto, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene, e chiarire che, nell’ipotesi di un immobile concesso in comodato gratuito (regolarmente registrato) al genitore, che nell’immobile aveva effettuato lavori fruendo della detrazione, questa, alla sua morte, si trasmette al figlio, in quanto erede e proprietario dell’immobile.
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