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mercoledì 16 gennaio 2019

Vendita casa, cosa succede se non viene consegnato il certificato di agibilità?

Vendita casa, cosa succede se non viene consegnato il certificato di agibilità?
Quando si affronta un’operazione di vendita della casa, cosa succede se non viene consegnato il certificato di agibilità? Si tratta di una questione molto dibattuta, sulla quale di recente si è espressa la Cassazione. Ma numerose sono le pronunce giurisprudenziali sul tema.
Nel caso in cui venga firmato un contratto preliminare di compravendita immobiliare, l’acquirente poi richieda il certificato di agibilità senza che il venditore però lo fornisca, può l’acquirente rifiutarsi di sottoscrivere il contratto definitivo e richiedere la caparra versata?
Secondo la giurisprudenza, l’agibilità di un immobile destinato ad uso abitazione è una qualità essenziale che deve essere garantita dal venditore. Con la pronuncia n. 8199 dell’11 agosto 1990, la Cassazione ha stabilito che l’acquirente può richiedere la risoluzione del contratto se nel corso della vendita di una casa il venditore non consegna il certificato di agibilità.
Anche nel caso in cui nel contratto preliminare non venga specificata la consegna del certificato di agibilità per la casa, se il venditore non lo consegna prima della compravendita dell’immobile commette un inadempimento contrattuale. L’eventuale inagibilità di un immobile deve essere espressamente indicata nel contratto preliminare e l’acquirente deve esserne consapevole fin dal primo momento.
Con la sentenza n. 622/19 del 14 gennaio 2019, la Cassazione ha confermato che in una compravendita di un immobile destinato ad abitazione il certificato di agibilità per la casa costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto. Esso è in grado di incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico sociale assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità.
Se dunque l’acquirente richiede il certificato di agibilità e il venditore non lo fornisce, il compratore può decidere di non stipulare il contratto definitivo e chiedere la restituzione di tutti gli acconti già versati e, se previsto nel contratto preliminare, il doppio della caparra.
In passato, con la sentenza n. 2438/2016, la Cassazione ha affermato che l’obbligo di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sul venditore, in base all’art. 1477, terzo comma, del codice civile. E’ quindi legittimo il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la definitiva compravendita di un immobile privo del certificato anche se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune.
Nel dettaglio, la Cassazione ha spiegato che il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune (nei cui confronti peraltro è obbligato ad attivarsi il promittente venditore) è giustificato, poiché l’acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene.
La Suprema Corte ha fatto sapere che “la consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’art. 1477 cod. civ., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incide sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto”.
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lunedì 20 agosto 2018

Contratto preliminare di compravendita, la registrazione: tempi e costi

Contratto preliminare di compravendita, la registrazione: tempi e costi
In una compravendita immobiliare il preliminare, chiamato anche compromesso, è un vero e proprio contratto che obbliga entrambe le parti alla stipula del contratto definitivo. Ecco alcune cose importanti da sapere.
Il documento deve indicare gli elementi principali della vendita: il prezzo, la casa da acquistare, l’indirizzo, una precisa descrizione con i dati del catasto e la data del contratto definitivo. Ma non solo. Il contratto preliminare deve avere forma scritta e deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione, 30 giorni se il contratto è redatto con l'intervento di un notaio nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico.
Per registrare il contratto preliminare di compravendita bisogna versare, presso una banca o un ufficio postale, l’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro; se nel contratto è prevista una caparra confirmatoria, all’imposta fissa va aggiunto un importo pari allo 0,5% della caparra; se sono previsti acconti (e il cedente non è assoggettato a Iva), bisognerà aggiungere un importo pari al 3% degli acconti.
Nel caso in cui si acquisti da un soggetto assoggettato ad Iva è preferibile far indicare nel contratto preliminare, in presenza di caparra confirmatoria, che questa riveste ruolo di acconto sul prezzo oltre che di caparra. In questo modo, si applicherà il criterio di alternatività, in base al quale le operazioni soggette ad Iva non sono imponibili agli effetti dell’imposta di registro, non si dovrà così versare l’imposta aggiuntiva dello 0,5%.
Qualora la registrazione avvenga dopo i 20 giorni stabiliti sarà necessario versare la sanzione prevista per tardiva registrazione che si applica nella misura del 15% se la registrazione avviene entro 90 giorni e nella misura del 24% se avviene entro un anno dal termine di scadenza previsto.
Bisogna poi ricordare le marche da bollo, che devono essere applicate su ogni copia presentata per la registrazione. Dunque, su ogni copia del contratto va applicata, per ogni 4 facciate di 100 righe, una marca da bollo da 16,00 euro. Dovrà poi essere applicata su ogni piantina una marca da bollo di 1,00 euro.
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martedì 10 aprile 2018

Trascrizione contratto preliminare di compravendita, quali sono i vantaggi

Trascrizione contratto preliminare di compravendita, quali sono i vantaggi
Firmando il contratto preliminare l’acquirente si impegna ad acquistare e il proprietario a vendere. Solo con la firma del rogito notarile chi compra entra in possesso dell’immobile, è in questo momento che avviene il trasferimento della proprietà della casa.
Il primo passo di una compravendita, dunque, è il compromesso, che viene redatto su una scrittura privata. Ma cosa succede se si decide di trascrivere il contratto preliminare nei pubblici registri immobiliari?
La trascrizione del contratto di compravendita – che non è un obbligo, ma una facoltà posta a tutela dell’acquirente – consente all’acquirente di contrapporre il proprio atto di acquisto a eventuali terzi, che possono essere i creditori del venditore oppure altri soggetti a cui il venditore ha ceduto lo stesso immobile. La trascrizione serve anche per cautelare l’immobile acquistato da pignoramenti o ipoteche che eventuali creditori del venditore potrebbero trascrivere prima del rogito e che, se così fosse, sarebbero opponibili all’acquirente. Trascrivendo il preliminare ci si mette al riparo dalla possibilità di perdere il bene appena acquistato a seguito di tutti gli eventi successivi alla trascrizione stessa.
Che differenza c’è tra il preliminare trascritto e quello non trascritto? Il preliminare trascritto vince i pignoramenti anteriori e successivi alla trascrizione della vendita e successivi alla trascrizione del preliminare. Il preliminare non trascritto vince solo i pignoramenti successivi alla trascrizione della vendita.
Per procedere alla trascrizione del preliminare occorre che il compromesso sia stato stipulato con atto notarile o con scrittura privata autenticata. Sarà il notaio stesso a provvedere alla trascrizione del preliminare. In sede di registrazione è necessario pagare l’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro indipendentemente dal prezzo della compravendita.
Se al preliminare viene data attuazione con la stipula del contratto definitivo, gli effetti del contratto definitivo retroagiscono al momento della trascrizione del preliminare. Questo significa che è come se il contratto definitivo fosse stato stipulato alla data in cui è stato firmato il compromesso.
Affinché però si verifichi la retroattività del contratto definitivo alla stipula del preliminare, è necessario che anche il contratto definitivo venga trascritto entro un anno dalla data che le parti hanno fissato nel preliminare per la conclusione del definitivo, in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare.

lunedì 29 ottobre 2012

RENT TO BUY. NOI LO FACCIAMO!



RENT TO BUY.   NOI LO FACCIAMO.
Per chi desidera prendere una casa o  un appartamento in vendita ed in questo momento non riesce ad ottenere un mutuo esiste una soluzione interessante.
Si chiama Rent to buy, ossia la locazione preparatoria all’acquisto. Si tratta di una forma di compravendita immobiliare in cui il futuro acquirente ha la possibilità di entrare subito nella casa che vuole acquistare attraverso un programma preparatorio all’acquisto. Questo programma prevede per un periodo iniziale la locazione dell’immobile e, dopo qualche anno, l’ottenimento della piena proprietà.
Per avere ulteriori informazioni, non esitate a contattarci . Vi ricordiamo che ci troviamo a Jesi, in Corso Matteotti 84, tel. 0731.20.68.60. www.immobiliarebellitalia.com
VI ASPETTIAMO!

lunedì 6 agosto 2012

DETRAIBILE IL COSTO DELLA MEDIAZIONE IMMOBILIARE.



DETRAIBILE IL COSTO DELLA MEDIAZIONE.
Forse non tutti sanno che già da qualche anno è possibile detrarre il 19% delle spese corrisposte a titolo di mediazione immobiliare per l’acquisto della “prima casa”. Infatti, dal 1 gennaio 2007 è detraibile il 19% dei costi sostenuti per l’attività di intermediazione limitatamente all’acquisto della propria abitazione principale ed entro un importo massimo di 1.000 euro di spesa. La detrazione deve essere effettuata in un unico anno, così come chiarisce la circolare n. 28/2008 dell’Agenzia delle Entrate, ed è possibile usufruirne anche se è stato sottoscritto solo il contratto preliminare di compravendita. Così risponde la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, specificando altresì che se il preliminare è regolarmente registrato e se nello stesso si formalizza l’impegno delle parti al passaggio della proprietà con atto notarile, è possibile usufruire dello sconto del 19% sulle spese di mediazione anche prima del rogito di compravendita.
La risoluzione chiarisce inoltre che l’importo di 1.000 euro, in caso di acquisto in quote indivise, deve essere ripartito in ragione delle percentuali di comproprietà.