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martedì 6 marzo 2018

Il settore delle case vacanza riscuote sempre maggiore successo

Il settore delle case vacanza riscuote sempre maggiore successo
CaseVacanza.it ha calcolato che nel corso del 2017 la domanda di affitti turistici in Italia ha incrementato il suo volume del 10% rispetto all’anno precedente. E sono cresciuti anche dell’8% i proprietari che hanno deciso di sfruttare questa opportunità per i propri immobili. Le previsioni per il 2018? Altrettanto rosee, a detta di Francesco Lorenzani, Amministratore Delegato di Feries: «Solo sul nostro portale abbiamo stimato che il giro d’affari generato dalle case vacanza nel 2018 sarà di 115 milioni di euro, il 15% in più rispetto all’anno scorso».
Anche i prezzi sono in crescita
A seguito dell’introduzione della cedolare secca anche per i soggiorni brevi e dato l’aumento della domanda, con una spesa media di 630 euro per circa 9 giorni CaseVacanza.it ha calcolato un aumento del prezzo pari al 5%. Ma questo non ha spaventato i turisti italiani né quelli stranieri, che sempre di più scelgono di trascorrere le loro vacanze in una casa in affitto nel Bel Paese.
Centro e sud le regioni più richieste
Quasi la metà degli annunci presenti sul portale riguardano tre regioni, giustamente famose in tutto il mondo per le loro bellezze: la Toscana, la Sicilia e la Puglia. E al loro interno, le province più richieste sono quelle di Lecce, Rimini e Grosseto.
Chi sono i proprietari?
Il proprietario tipo che sceglie questa forma di investimento per la propria casa ha meno di 50 anni (1 su 4 ne ha addirittura meno di 40) e preferisce muoversi senza passare tramite agenzie o altri professionisti del settore. Quanto al genere, c’è ancora una leggera predominanza di uomini rispetto alle donne: 55% contro 45%.
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giovedì 28 settembre 2017

Appartamento seminuovo con ingresso indipendente in affitto a Monsano

MONSANO
Appartamento di 60 mq. seminuovo con ingresso indipendente, completamente arredato. La soluzione è composta da: Soggiorno-cucina, una camera e un bagno. Completano la proprietà un giardino di 40 mq. e un ampio garage. Libero a metà ottobre.
AMO 3111    euro 400 al mese
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860

lunedì 28 dicembre 2015

Arriva il bonus del 20% sull'acquisto di immobili destinati all'affitto

Arriva il bonus del 20% sull'acquisto di immobili destinati all'affitto
In Gazzetta Ufficiale il documento che definisce le normative per l’accesso al bonus 20% per chi compra, costruisce o ristruttura casa per darla in affitto. Il documento definisce le normative per l’accesso al bonus 20% sugli immobili in affitto di cui possono fruire i contribuenti che hanno acquistato (o acquisteranno) casa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, a condizione che ne abbiano i requisiti richiesti.
Il tetto di spesa del bonus 20%
Il tetto massimo per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili a scopo investimento e ad uso abitativo è di 300 mila euro per spese sostenute in un arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.
Quali immobili nel bonus 20% per gli affitti
Hanno diritto al bonus 20% gli immobili invenduti che, alla data del 12 novembre 2014, erano già almeno parzialmente costruiti ed erano in possesso del titolo abitativo edilizio o erano oggetto di convenzione tra comune e soggetto attuatore dell’intervento.
Quali i beneficiari del bonus 20% immobili in affitto
I beneficiari del bonus 20% sugli immobili in affitto sono persone fisiche non esercenti attività commerciali.
In particolare:
• I beneficiari del bonus sugli immobili in affitto sono persone fisiche non esercenti attività commerciali.
• L’acquisto o la ristrutturazione di una casa da destinare all’affitto dà diritto al bonus 20% del prezzo o delle spese sostenute IVA inclusa e alla deduzione degli interessi passivi dei mutui per l’acquisto.
• A vendere deve essere un’impresa di costruzione o una cooperativa edilizia (per le nuove abitazioni); un’impresa di ristrutturazione o una cooperativa edilizia (per le abitazioni ristrutturate).
• L’immobile deve essere a destinazione residenziale. Ne sono esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi).
In sintesi
L’immobile deve essere di nuova costruzione, risultare invenduto al 12 novembre 2014 oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo. Inoltre, non deve essere ubicato in zone destinate a usi agricoli o di particolare pregio ambientale o in zone di carattere artistico o storico e che la classe di efficienza energetica rientri nelle categorie A o B.
Per finire…
Il contratto di locazione degli immobili acquistati con il bonus 20% deve essere a canone concordato, con durata minima di 8 anni continuativi ed essere registrato entro 6 mesi dall’acquisto. Per le abitazioni ristrutturate o costruite i 6 mesi valgono dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data in cui si è consolidato il silenzio-assenso. Se il contratto di affitto si risolve prima, per motivi non imputabili al locatore, il diritto al bonus non si perde a condizione che entro un anno dalla risoluzione del primo contratto ne venga stipulato un altro. Non possono fruire del bonus gli affitti stipulati tra parenti di primo grado.
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martedì 16 giugno 2015

Ape, l'arrivo del nuovo attestato slitta al 1° agosto

Ape, l'arrivo del nuovo attestato slitta al 1° agosto
Il nuovo Ape, l’attestato di prestazione energetica che viene utilizzato per determinare l’efficientamento degli immobili, entrerà in vigore il 1° agosto 2015, non più il 1° luglio come fatto sapere in precedenza. Una novità contenuta in una nuova bozza del provvedimento, che specifica anche le sanzioni a carico del certificatore, del direttore dei lavori e del costruttore/proprietario. Si parla di una multa da 700 a 4.200 euro per un Ape non corretto redatto dal certificatore; di una multa per il direttore dei lavori da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’Ape al Comune; di una multa per il costruttore/proprietario da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’Ape per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto.
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lunedì 1 giugno 2015

Prezzi in ribasso avvicinano famiglie e investitori alla casa, la stabilità nel 2016

Prezzi in ribasso avvicinano famiglie e investitori alla casa, la stabilità nel 2016
Se il mercato immobiliare nel 2014 ha dato concreti segnali di ripresa, nel 2015 continuerà l'aumento delle transazioni, a fronte di prezzi ancora in discesa. La stabilità dei valori si raggiungerà nel prossimo biennio.
Il bilancio del 2014
L'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle ha visto concreti segnali di ripresa per il mattone. Dopo anni di segni negativi, le transazioni hanno segnato un incremento del 3,6%. I prezzi sono ancora in ribasso, ma questo unito alla ripresa delle erogazioni dei mutui stanno avvicinando al mattone non solo le famiglie, ma tanti giovani. Nonostante la pressione fiscale, anche gli investitori stanno cerando di cogliere le opportunità che il mercato offre loro.
Prezzi e compravendite
Per quanto riguarda i prezzi degli immobili, il secondo semestre del 2014 registra dei valori ancora in discesa, con una contrazione annuale del 7,2%. Nelle grandi città la diminuzione nella seconda parte dell’anno è stata del 4,2%, nei capoluoghi di provincia è stata del 4,6% e nell’hinterland delle grandi città del 3,4%. A livello nazionale le compravendite residenziali nel 2014 sono state 417.524, con un aumento del 3,6% rispetto al 2013. Tutte le principali città della Penisola hanno mostrato volumi in aumento, ad eccezione di Napoli. La città partenopea vede una contrazione del -3,7%. Dalla parte opposta spicca l’andamento di Bologna, dove le compravendite sono aumentate del 18,5%. Vanno molto bene anche Genova con +15,0% e Roma con +13,9%. La città meneghina conferma il suo buon andamento, come ormai avviene da sei trimestri a questa parte, e fa segnare +5,0%.
Il mercato dell'affitto
Nel corso del 2014 i canoni di locazione nelle grandi città hanno segnalato una contrazione dei valori del 3% per i bilocali e del 3,4% per i trilocali. Nei capoluoghi di provincia la diminuzione è stata rispettivamente del -2% e del -2,2%. Continua la preferenza per le abitazioni in buono stato e ben arredate. Chi ha cercato una casa in affitto lo ha fatto nella maggioranza dei casi per scelta abitativa (58%), il 35,5% per motivi legati a trasferimento lavorativo e la restante parte è rappresentata da studenti che cambiano città per studiare. La tipologia di contratto maggiormente stipulata è quella a canone libero (72,8%), seguita da quello a canone concordato (15,2%) e poi da quello transitorio (12%). In aumento, rispetto al semestre precedente, la percentuale di chi stipula un contratto di tipo concordato, sempre più apprezzato per la cedolare secca agevolata.
Cosa ci aspetta nel prossimo futuro?
La diminuita disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti, l'offerta sul mercato ancora cospicua e il sentimento espresso dagli affiliati fanno ritenere che i prezzi potrebbero chiudere tra -4% e -2%. Le compravendite, invece, aumenteranno ulteriormente per chiudere tra 430 e 440 mila. Nelle grandi città ci sarà un ulteriore aumento delle compravendite, anche se i valori saranno ancora in discesa. Situazione simile potrà esserci anche nelle realtà più piccole come i capoluoghi di provincia e l’hinterland delle grandi città. La stabilità dei prezzi potrebbe raggiungersi nel 2016 e confermarsi anche per il 2017. Naturalmente l'analisi del mattone va inserita nel quadro generale economico. Gli ultimi dati parlano di deflazione ma anche di previsioni di lieve crescita del PIL per il 2015 e per il 2016 e dati positivi arrivano anche dal comparto industriale. Tutto questo potrebbe incidere sulla fiducia dei potenziali acquirenti, ridefinendo un mercato che ha voglia di ripartire al di là delle incertezze e i cui sforzi sarebbe ora di incentivare attraverso il credito, la proroga delle agevolazioni fiscali già esistenti e soprattutto una tassazione meno gravosa e più certa.
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lunedì 9 febbraio 2015

Rent to buy: ecco come funziona, quando stipularlo e a chi conviene

Rent to buy: ecco come funziona, quando stipularlo e a chi conviene
Esiste un solo contratto di rent to buy o sono possibili più formule? Alla fine del periodo di affitto sono costretto a comprare? A cosa fare attenzione nella stesura del contratto? Se una delle parti è inadempiente, cosa succede? Chi paga le tasse? Sono molti i dubbi che sorgono quando si sente parlare di rent to buy o affitto con riscatto, cioè della possibilità di acquistare un immobile dopo un periodo di locazione. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza su quelli più importanti.
1. Che cosa è il rent to buy
Il rent to buy o affitto con riscatto è uno strumento contrattuale che permette di stipulare un contratto d'affitto che poi si potrà trasformare in una compravendita. Quest'ultima non è infatti obbligatoria, ma costituisce solamente un'opzione legata alla locazione. In sostanza la formula contrattuale si compone di due parti: un contratto di affitto e un preliminare di futura vendita da effettuarsi in un determinato tempo (che in genere è di 3-5 anni, ma che è tutelato dalla legge fino a 10). Per accedere a questa possibilità c'è però un prezzo da pagare: la quota versata mensilmente sarà infatti superiore a un normale canone di locazione; una parte costituisce l'affitto, l'altra andrà a comporre un acconto sul prezzo finale dell'immobile.
2. Un esempio pratico di affitto con riscatto
Le condizioni dei singoli contratti - pur all'interno di un quadro normativo che tutela le parti - possono prevedere proporzioni diverse tra canone e “acconto-prezzo” e casistiche particolari a cui occorre fare attenzione al momento della stipula. Volendo fare un esempio arbitrario, si potrebbe ipotizzare che per una casa del costo di 150mila euro le parti concordino un corrispettivo mensile di 1.000 euro; a fronte di un canone di locazione di mercato di, poniamo, circa 700. Una parte di questo corrispettivo, ad esempio 500 euro, viene dato per il godimento del bene, come se fosse un normale affitto (e quindi in un certo senso “si perde” rispetto ad un acquisto “tradizionale” dove si inizia subito a pagare). I restanti 500 euro vanno invece come pagamento della casa. Se l'opzione di acquisto viene stabilita dopo 5 anni, quindi, 30mila euro (500 euro x 12 mesi x 5 anni) saranno stati già pagati e se ne dovranno corrispondere altri 120mila (naturalmente anche finanziabili con un mutuo).
3. Nessun obbligo di acquisto, ma occhio alle condizioni dell'accordo
La prima cosa a cui stare attenti se si è interessati al rent to buy è verificare che non sia previsto un obbligo di acquisto. Non sono illegali formule di questo tipo, ma non è quello che si intende correntemente con affitto con riscatto, né quello che prevede la normativa di riferimento. Oltre a questo, occorre fare attenzione nel valutare bene il punto di equilibrio tra quanto “affitto” e quanto “prezzo” si va a pagare. Ovviamente più è alto l'affitto più è tutelato il venditore, ma allo stesso tempo l'operazione è meno conveniente per chi compra. Questo infatti potrebbe stipulare un normale contratto di locazione e accantonare la quota che dovrebbe dare in acconto-prezzo, per poi utilizzarla a distanza di qualche anno per la compravendita di qualsiasi immobile, senza nessun impegno preliminare. Se non si esercita l'opzione d'acquisto si rischia infatti di perdere la quota data come acconto sul prezzo. Ma può anche succedere che – come in alcuni casi di mercato già sperimentati - il venditore, per velocizzare l'affare, stabilisca che se il rogito avviene entro un termine ravvicinato (ad esempio entro due-tre anni) la quota che va a ridurre il prezzo sia la totalità del versato o comunque una quota tanto maggiore tanto minore è il tempo trascorso dall'inizio dell'accordo.
4. Il mercato: una nicchia in crescita
L'attenzione verso il rent to buy è in continua crescita da almeno un paio d'anni. Ma rimane ancora una nicchia in un mercato in crisi. Se è vero che secondo le elaborazioni effettuate da idealista.it a fine 2014 l'offerta di case in rent to buy è più che triplicata negli ultimi due anni, è anche vero che si tratta in assoluto di numeri piccoli, circa 1.800 annunci, che rappresentano meno dell'1% dell'offerta del portale. Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna sono le regioni pilota; anche se crescono Toscana e Lazio. In media si tratta di appartamenti di 90 mq, con un prezzo richiesto di 170mila euro. Secondo l'ufficio studi di Immobiliare.it, il 64% degli annunci di rent to buy si riferisce ad abitazioni nuove o in pronta consegna; il 28% a quelle appena ristrutturate e quindi comparabili al nuovo. La rete Rent to Buy Consulting dichiara di aver concluso oltre un centinaio di contratti (diversi già a rogito).
5. La spinta e i paletti dello Sblocca-Italia
Un freno alla crescita dei contratti negli ultimi anni è consistito nell'assenza di una normativa dedicata, che ha generato diffidenza e incertezza sul mercato: diverse combinazioni di fattispecie normative davano origine infatti a diversi tipi di contratto, a torto accomunati sotto la dicitura di rent to buy. Solo lo scorso autunno, all'interno del decreto Sblocca Italia, è stato fornito un inquadramento normativo univoco. In particolare, il decreto 133/14 convertito nella legge 164/2014 disciplina i “contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata”.
6. Le tutele per chi acquista
La garanzia maggiore consiste nella tutela del compratore per 10 anni. Viene infatti prevista la possibilità di trascrivere il contratto nei registri immobiliari, mettendo al sicuro il futuro acquirente da qualsiasi eventuale “inconveniente” prima cioè dell'acquisto: si pensi all'iscrizione di una ipoteca sull'immobile o a un pignoramento. La trascrizione è una sorta di prenotazione sul bene, che lo protegge fino a 10 anni, contro i tre previsti per i normali preliminari di compravendita (il cosiddetto compromesso). Tra le altre tutele previste c'è l'impossibilità di dare in rent to buy abitazioni in corso di costruzione che siano ipotecate, a meno di frazionare l'ipoteca e accollare al conduttore una quota del mutuo del costruttore. Cominciano a diffondersi anche alcuni contratti tipo, come ad esempio quello presentato dal Notariato la settimana scorsa o quello di Confedilizia
7. ll rent to buy conviene se il mutuo non si trova o non basta
Il rent to buy è un'opportunità di acquisto alternativa alle forme tradizionali, che un giusto equilibrio tra affitto e acconto prezzo può rendere allettante. Ma considerarlo un modo per “provare la casa” prima di acquistarla può essere fuorviante: se si dovesse cambiare idea si andrebbero a perdere i soldi versati come acconto per la vendita. Ma in alcune situazioni il rent to buy può essere la soluzione ideale. Ad esempio chi non ha un capitale iniziale per l'acquisto da affiancare al mutuo, può accumularlo proprio grazie al meccanismo del rent to buy. Che è adatto anche a chi conta di stabilizzare la propria situazione lavorativa in pochi anni. Alcune formule prevedono un'analisi reddituale e patrimoniale del potenziale acquirente con relativo piano finanziario per valutare la sostenibilità dell'acquisto e programmare anche l'accensione del mutuo con istituti bancari “convenzionati”.
8. Qual è il vantaggio di vendere con questa formula?
Il rent to buy si è diffuso in un momento di mercato in cui c'è moltissimo invenduto sul mercato. E' utilizzato soprattutto dai costruttori che hanno una strada in più per non lasciare l'immobile inutilizzato e per trovare più facilmente compratori. Occorre però fare attenzione agli annunci che si rivelano poi solo “specchietti per allodole”, nascondendo altre tipologie contrattuali. Il rischio per chi vende è di trovarsi l'immobile occupato dal conduttore divenuto inadempiente e di dover fare ricorso al giudice per liberare il bene e venderlo ad altri.
9. Cosa succede se una delle due parti non rispetta l'accordo
Nell'accordo deve essere previsto cosa succede in caso di inadempimento. In caso di inadempimento del conduttore (affittuario-acquirente), il proprietario ha diritto alla restituzione dell'immobile e, se il contratto non prevede diversamente, di acquisire per intero i canoni versati. Nel caso invece sia il proprietario a rendersi inadempiente, il conduttore ha diritto almeno alla restituzione della parte dei canoni imputata a prezzo, più gli interessi legali. Secondo quanto stabilito dallo Sblocca Italia, il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, pari a un ventesimo del totale. Le parti sono però libere di fissare l'asticella più in alto, così come possono decidere la durata, la quota di canone imputabile al prezzo, diritti di recesso, clausole penali, la cedibilità del contratto, eccetera.
10. La fiscalità: niente Imu fino al rogito
Bisogna distinguere “se chi concede il godimento in vista della futura vendita – precisa il Notariato – è un privato o un'impresa, e bisogna distinguere anche tra imposte dirette (a carico del proprietario/venditore) ed indirette (a carico del conduttore/acquirente)”. Le imposte legate al possesso dell'immobile (Imu e Tasi, almeno in larga parte) sono a carico del proprietario, come in qualsiasi contratto di affitto. Le spese di trascrizione del contratto nei registri immobiliari sono, invece, a carico dell'acquirente, come le spese ed imposte dovute per l'atto di compravendita dell'immobile. Ma se alcuni principi di fondo sono chiari, su altri si attende a breve un pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate: restano ad esempio da chiarire gli aspetti relativi a Iva, imposte dirette e di registro in alcuni casi particolari.
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giovedì 27 novembre 2014

Assicurazione sulla casa: non è obbligatoria ma potrebbe diventarlo

Assicurazione sulla casa: non è obbligatoria ma potrebbe diventarlo
Almeno per il momento, l’assicurazione sulla casa non è ancora obbligatoria ma, dopo i drammatici avvenimenti di questi ultimi anni, alluvioni che hanno letteralmente cancellato interi paesi, il Governo aveva lanciato l’ipotesi dell’obbligatorietà. La proposta avrebbe coinvolto tutti i proprietari di immobili residenziali ma, soprattutto, quelli residenti in zone a rischio alluvioni, terremoti, smottamenti ed eventi naturali in generale.
Della legge non se ne è fatto nulla ma il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici ha immediatamente espresso parere negativo, sostenendo che l’assicurazione sulla casa obbligatoria risolverebbe poco e niente sul piano sostanziale, ma costituirebbe un costo molto rilevante per il proprietario. Costi che andrebbero ad aggravare la crisi del settore immobiliare e al trattamento fiscale già penalizzante. Esistono, comunque, vari tipi di assicurazione sulla casa che è importante tenere in considerazione oltre ai più probabili furto e incendio. Tra le tante, anche quella riguardante le case in affitto, una garanzia del proprietario che dovesse eventualmente danneggiare l’immobile locato, la polizza potrebbe assicurare qualsiasi danno ricevuto.
Una breve panoramica sulle varie tipologie di assicurazioni sulla casa:
- Polizza furto: tutela il proprietario dell’immobile in caso di furto e risarcisce i danni da scasso ed il danneggiamento degli oggetti;
- Polizza calamità naturali: assicura i danni provocati da terremoto, alluvioni, smottamenti e simili subiti dall’abitazione;
- Polizza guasti da riparazione: copre anche le garanzie legate alle utenze del gas, acqua o elettricità, eventuali riparazioni e danni indiretti in caso di guasti per i quali è richiesto l’intervento di un tecnico;
- Polizza per la responsabilità civile casa: copre i danni non intenzionali provocati dall’assicurato e dalla sua famiglia a terzi che si trovano dentro o nelle vicinanze dell’abitazione;
- Polizza multirischio: la formula più completa che copre qualsiasi rischio dal furto all’incendio ai danni causati da calamità naturali.
L’assicurazione sulla casa è da considerare un elemento fondamentale per chi acquista in una zona ad alta sismicità, la polizza assicura danneggiamenti a persone e cose; tutela l’immobile per una eventuale ricostruzione e copre le spese dovute ad infortuni, nella speranza che lo Stato intervenga.
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giovedì 20 novembre 2014

Deduzione irpef del 20% per chi compra e poi affitta casa, come funziona

Deduzione irpef del 20% per chi compra e poi affitta casa, come funziona
Per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 dalle persone fisiche di immobili residenziali di nuova costruzione rimasti invenduti alla data di entrata in vigore (12 novembre 2014) della legge 164 di conversione spetta una deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile. Si tratta di un beneficio che determina una riduzione del reddito imponibile su cui calcolare le imposte. La deduzione spetta anche in caso di immobili residenziali che abbiano formato oggetti di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettera c e d del testo unico dell'edilizia).
Limite spesa - La deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile può avvenire nel limite massimo della spesa pari a 300mila euro. L'importo massimo della deduzione, inoltre, non può superare i 60mila euro, il risparmio fiscale dipenderà dall'aliquota marginale del contribuente.
A chi spetta - La deduzione non è prevista solo per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 di immobili residenziali di nuova costruzione rimasti invenduti alla data di entrata in vigore (12 novembre 2014) della legge 164 di conversione, ma anche per le spese sostenute per la costruzione dell'immobile su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. In questo caso le spese di costruzione su cui calcolare il bonus devono essere attestate dall'impresa che ha eseguito i lavori. Altro aspetto da tenere a mente riguarda il fatto che durante la fase di conversione è stata prevista l'estensione del beneficio anche agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari rientranti nel perimetro applicativo dell'agevolazione.
Condizioni - Ma ci sono delle condizioni affinché la persona fisica possa beneficiare della nuova deduzione. Innanzitutto, l'immobile residenziale, rimasto invenduto al termine dei lavori di costruzione, deve essere concesso in locazione entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione. La locazione deve durare almeno otto anni e deve avere carattere continuativo. Secondo quanto previsto dalla legge di conversione, il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima degli otto anni previsti, ma in tale ipotesi, per evitare la decadenza dal bonus, deve essere stipulato un nuovo contratto entro un anno dalla precedente risoluzione.
Caratteristiche immobile - L'immobile deve essere di tipo residenziale e non deve avere caratteristiche di lusso, questo vuol dire che non deve essere classificato o non deve essere classificabile nelle categorie a1, a8 o a9. L'immobile, poi, non deve essere ubicato nelle zone omogenee di classe e, cioè destinate ad usi agricoli. Un altro aspetto da tenere presente è la prestazione energetica dell'immobile, che deve essere in possesso di una certificazione energetica di classe A o B.
Canone - Per quanto riguarda il canone richiesto, quest'ultimo non deve essere superiore a quello determinabile secondo i criteri e i parametri di cui alla convenzione tipo approvata dalla regione (articolo 19 dpr 380/2001). In alternativa, il canone di locazione non deve essere superiore al minor importo tra quello relativo ai contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 legge 431/1998) e quello stabilito ex articolo 3, comma 114, della legge 350/2003. Tra il locatore e il conduttore non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.
Usufrutto - Secondo quanto stabilito dalla legge di conversione, la deduzione è riconosciuta anche nel caso di immobili ceduti in usufrutto a soggetti pubblici o privati operanti dal almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali. Deve però essere mantenuto il vincolo alla locazione.
Quota deduzione annuale - L'importo della deduzione deve essere suddiviso in otto quote di pari importo a partire dall'anno in cui l'immobile acquistato risulta concesso in locazione.
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mercoledì 29 ottobre 2014

Contratti di locazione, tutte le agevolazioni fiscali per gli inquilini


Contratti di locazione, tutte le agevolazioni fiscali per gli inquilini
Chi vive in un immobile in affitto può usufruire di agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni sulle spese sostenute per il canone di locazione. Le diverse detrazioni devono esere riferite solo al periodo dell'anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non sono cumulabili. Ecco tutte le agevolazioni previste.
Detrazioni inquilini a basso reddito
Secondo quanto previsto dalle legge n 431 del 9 dicembre 1998 è prevista una detrazione per i contratti di locazione di unità destinate ad abitazione principale, a seconda del reddito dell'inquilino. Nello specifico si tratta:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493, 71 euro
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493, 71, ma non a 30.987, 41 euro. Con redditi superiori non spetta nessuna locazione. Va ricordato inoltre che nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati locati assogettato a cedolare secca.
Giovani che vivono in affitto
I giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione hanno diritto a una detrazione pari a 991,60 euro.
Il beneficio spetta per i primi tre anni, ma devono essere rispettati i seguenti requisiti:
- L'abitazione locata deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
- Il reddito complessivo non deve superare i 15.493, 71 euro. Nella determinazione del reddito complessivo anche in questo caso va compreso il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
Il requisito dell'età è soddisfatto anche se non ricorre per l'intero anno d'imposta in cui si intende fruire della detrazione.
contratto a canone concordato: le agevolazioni
ai contribuenti intestatari di contratti di locazione a canone convenzionato o concordato spetta una detrazione di:
- 495, 80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 247, 90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro
Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo, non spetta alcuna detrazione. Nella determinazione del reddito va considerato anche il reddito dei fabbricati locati con cedolare secca. La detrazione non spetta per i contratti di locazione tra enti pubblici e contraenti privati.
Detrazioni contratti di locazione per studenti universitari
Detrazioni anche per gli studenti iscritti ad un corso di laurea in un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza. La detrazione spetta nella misura del 19% per un importo non superiore a 2.633 euro.
Per usufruire della detrazione devono essere rispesttati i seguenti requisiti
- Gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 km da quello di residenza e, in ogni caso, in una diversa provincia.
- I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n 431.
- La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legamente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
- La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmenete a carico.
- La detrazione non è ammessa per i contratti di sublocazione.
A partire dal 2012, la detrazione spetta anche per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati dagli studenti fuori sede iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno stato dell'unione europea o in uno dei paesi aderanti all'accordo sullo spazio economico europeo.
Detrazione trasferimento per motivi di lavoro
Il lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione può usufruire di una detrazione di:
- 991, 60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493, 71 euro.
- 495, 80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493, 71 euro, ma non i 30.987, 41 euro
Requisiti:
- Il nuovo comune deve trovarsi ad almeno 100 kilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
- La residenza nel nuovo comune deve essere stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. L'agevolazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le borse di studio.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati con cedolare secca.
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