lunedì 28 dicembre 2015

Arriva il bonus del 20% sull'acquisto di immobili destinati all'affitto

Arriva il bonus del 20% sull'acquisto di immobili destinati all'affitto
In Gazzetta Ufficiale il documento che definisce le normative per l’accesso al bonus 20% per chi compra, costruisce o ristruttura casa per darla in affitto. Il documento definisce le normative per l’accesso al bonus 20% sugli immobili in affitto di cui possono fruire i contribuenti che hanno acquistato (o acquisteranno) casa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, a condizione che ne abbiano i requisiti richiesti.
Il tetto di spesa del bonus 20%
Il tetto massimo per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili a scopo investimento e ad uso abitativo è di 300 mila euro per spese sostenute in un arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.
Quali immobili nel bonus 20% per gli affitti
Hanno diritto al bonus 20% gli immobili invenduti che, alla data del 12 novembre 2014, erano già almeno parzialmente costruiti ed erano in possesso del titolo abitativo edilizio o erano oggetto di convenzione tra comune e soggetto attuatore dell’intervento.
Quali i beneficiari del bonus 20% immobili in affitto
I beneficiari del bonus 20% sugli immobili in affitto sono persone fisiche non esercenti attività commerciali.
In particolare:
• I beneficiari del bonus sugli immobili in affitto sono persone fisiche non esercenti attività commerciali.
• L’acquisto o la ristrutturazione di una casa da destinare all’affitto dà diritto al bonus 20% del prezzo o delle spese sostenute IVA inclusa e alla deduzione degli interessi passivi dei mutui per l’acquisto.
• A vendere deve essere un’impresa di costruzione o una cooperativa edilizia (per le nuove abitazioni); un’impresa di ristrutturazione o una cooperativa edilizia (per le abitazioni ristrutturate).
• L’immobile deve essere a destinazione residenziale. Ne sono esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi).
In sintesi
L’immobile deve essere di nuova costruzione, risultare invenduto al 12 novembre 2014 oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo. Inoltre, non deve essere ubicato in zone destinate a usi agricoli o di particolare pregio ambientale o in zone di carattere artistico o storico e che la classe di efficienza energetica rientri nelle categorie A o B.
Per finire…
Il contratto di locazione degli immobili acquistati con il bonus 20% deve essere a canone concordato, con durata minima di 8 anni continuativi ed essere registrato entro 6 mesi dall’acquisto. Per le abitazioni ristrutturate o costruite i 6 mesi valgono dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data in cui si è consolidato il silenzio-assenso. Se il contratto di affitto si risolve prima, per motivi non imputabili al locatore, il diritto al bonus non si perde a condizione che entro un anno dalla risoluzione del primo contratto ne venga stipulato un altro. Non possono fruire del bonus gli affitti stipulati tra parenti di primo grado.
www.immobiliarebellitalia.com

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