Sospensione mutuo dal primo aprile. Per 12 mesi sospese le rate
dei finanziamenti per le famiglie in stato di disagio. L’agevolazione
dopo l’intesa ABI consumatori. Vediamo come funziona. Dal primo aprile le famiglie possono sospendere per 12 mesi la quota
capitale su mutui e crediti al consumo. La sospensione dei finanziamenti
è concessa grazie all’accordo ABI-consumatori, ma a determinate
condizioni. Vediamo quali.
In particolare, è possibile chiedere la
sospensione dei finanziamenti fino a 12 mesi della quota capitale dei
crediti al consumo di durata superiore ai 24 mesi e dei mutui ipotecari
sulla prima casa abitazione principale. La sospensione del mutuo è
concessa solo in casi di evidente necessità, che va dalla sospensione
dal lavoro alla riduzione di orario per almeno 30 giorni e per almeno
uno dei cointestatari. Uno stop, allo scopo di evitare sovrapposizioni
con il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa.
Per i
crediti al consumo, invece, i finanziamenti sono concessi solo se il
prestito è di almeno 24 mesi, con un piano di rientro a rate costanti, e
se dedicato a persone fisiche, indipendentemente dal tasso applicato. Le famiglie non possono fruire della sospensione delle rate di finanziamento nei casi seguenti:
- Per ritardi di pagamento superiori a 90 giorni o per i quali sia intervenuta la decadenza dal contratto;
- Se hanno già fruito di una sospensione per 12 mesi;
- Se fruiscono di agevolazioni pubbliche;
- Se sono coperte da assicurazione sul rischio;
- Se sono assistite dalla cessione del quinto (dello stipendio o della pensione);
- In caso di finanziamenti delle carte di credito revolving o di apertura di credito.
La
sospensione delle rate dei finanziamenti dura 12 mesi, e può essere
richiesta una sola volta fino al dicembre 2017. Chi ha già usufruito di
sospensioni precedenti del finanziamento, può chiederne una nuova fino
ai 12 mesi complessivi, a condizione che siano trascorsi due anni dalla
moratoria precedente. La sospensione delle rate dei finanziamenti alle
famiglie è operativa entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 45 nel caso
di finanziamenti cartolarizzati da obbligazioni bancarie. Il cliente
può chiedere il riavvio del piano di ammortamento in qualsiasi momento.
La moratoria, in sintesi, può essere richiesta, se entro due anni dalla
richiesta si è verificato uno degli eventi seguenti:
- Cessazione del
rapporto di lavoro subordinato: sono esclusi i casi di risoluzione
consensuale, pensionamento, licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo, dimissioni non per giusta causa;
-
Cessazione di rapporto di lavoro di collaborazione: riguarda i rapporti
previsti dall’articolo 49, comma 3 codice di procedura civile, ovvero
rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, altri rapporti di
collaborazione che si concretino in una prestazione di opera
continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato;
- Sospensione dal lavoro o riduzione di orario
per almeno 30 giorni: come detto, questo è l’unico caso in cui può
essere concessa anche la moratoria mutui;
- Decesso o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
L’intesa
è stata firmata dall’ABI e da Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva,
Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento
difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori. Critiche, invece,
da Altroconsumo.
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lunedì 21 agosto 2017
Fondo di garanzia Mutuo Prima Casa: come funziona
Fondo di garanzia Mutuo Prima Casa: come funziona
Il mercato del lavoro è cambiato e molte giovani coppie, con contratti atipici, potrebbero non avere accesso alle richieste di mutuo per acquistare la prima casa. Per questo dal 2014 il Governo ha istituito un fondo di garanzia rivolto soprattutto a questi soggetti.
Con il Fondo garanzia Mutuo Prima Casa (precedentemente noto come Fondo giovani coppie) è lo Stato a fare da garante, con le banche che hanno aderito al progetto, per l’accensione del mutuo sull’acquisto della prima casa. La garanzia statale è pari al 50% della quota capitale (non sono inclusi gli interessi) del mutuo, purché il valore dell’immobile non superi i 250mila euro e non rientri nelle categorie delle abitazioni di lusso.
Il fondo di garanzia prevede, inoltre, un tasso calmierato del finanziamento per alcune categorie:
-giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni). Non è necessario essere sposati: basta che si conviva da almeno due anni;
-nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
-giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
-conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
Quali sono i requisiti per accedere al fondo?
-Non essere proprietari, al momento della presentazione della richiesta di mutuo, di altri immobili destinati all’uso abitativo (ad eccezione di quelli ereditati e che siano in uso a titolo gratuito a genitori e fratelli);
-l’immobile deve trovarsi nel territorio nazionale;
-l’importo del mutuo non deve superare i 250 mila euro e l’immobile, che dovrà essere indicato come abitazione principale del mutuatario, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 né avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072.
Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.
Come fare domanda. La richiesta di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo, purché aderisca all’iniziativa, utilizzando la modulistica presente sul sito del Tesoro.
Le richieste potranno essere presentate solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall’adesione della banca al Fondo).
L’elenco delle banche ad oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di Abi e su quello di Consap.
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giovedì 9 aprile 2015
Finanziamenti alle famiglie: sospensione mutui, precisazioni
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mercoledì 8 agosto 2012
FONDO PER L’ACCESSO AL CREDITO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.
FONDO PER L’ACCESSO AL CREDITO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.
Vi ricordiamo che già dallo scorso anno è attivo il Fondo per Giovani Coppie, istituito dal Ministero della Gioventù, dedicato alle giovani coppie coniugate, con o senza figli, e ai nuclei monogenitoriali con figli minori a carico, che non abbiano superato i 35 anni. Per accedere al Fondo è necessario che il reddito ISEE sia inferiore a 35.000 euro, maturati per almeno il 50% da contratti atipici e che l’acquisto riguardi la prima casa. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al link della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa
Vi ricordiamo che già dallo scorso anno è attivo il Fondo per Giovani Coppie, istituito dal Ministero della Gioventù, dedicato alle giovani coppie coniugate, con o senza figli, e ai nuclei monogenitoriali con figli minori a carico, che non abbiano superato i 35 anni. Per accedere al Fondo è necessario che il reddito ISEE sia inferiore a 35.000 euro, maturati per almeno il 50% da contratti atipici e che l’acquisto riguardi la prima casa. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al link della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa
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