giovedì 9 aprile 2015

Finanziamenti alle famiglie: sospensione mutui, precisazioni

Finanziamenti alle famiglie: sospensione mutui, precisazioni
Sospensione mutuo dal primo aprile. Per 12 mesi sospese le rate dei finanziamenti per le famiglie in stato di disagio. L’agevolazione dopo l’intesa ABI consumatori. Vediamo come funziona. Dal primo aprile le famiglie possono sospendere per 12 mesi la quota capitale su mutui e crediti al consumo. La sospensione dei finanziamenti è concessa grazie all’accordo ABI-consumatori, ma a determinate condizioni. Vediamo quali.
In particolare, è possibile chiedere la sospensione dei finanziamenti fino a 12 mesi della quota capitale dei crediti al consumo di durata superiore ai 24 mesi e dei mutui ipotecari sulla prima casa abitazione principale. La sospensione del mutuo è concessa solo in casi di evidente necessità, che va dalla sospensione dal lavoro alla riduzione di orario per almeno 30 giorni e per almeno uno dei cointestatari. Uno stop, allo scopo di evitare sovrapposizioni con il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa.
Per i crediti al consumo, invece, i finanziamenti sono concessi solo se il  prestito è di almeno 24 mesi, con un piano di rientro a rate costanti, e se dedicato a persone fisiche, indipendentemente dal tasso applicato. Le famiglie non possono fruire della sospensione delle rate di finanziamento nei casi seguenti:
- Per ritardi di pagamento superiori a 90 giorni o per i quali sia intervenuta la decadenza dal contratto;
- Se hanno già fruito di una sospensione per 12 mesi;
- Se fruiscono di agevolazioni pubbliche;
- Se sono coperte da assicurazione sul rischio;
- Se sono assistite dalla cessione del quinto (dello stipendio o della pensione);
- In caso di finanziamenti delle carte di credito revolving o di apertura di credito.
La sospensione delle rate dei finanziamenti dura 12 mesi, e può essere richiesta una sola volta fino al dicembre 2017. Chi ha già usufruito di sospensioni precedenti del finanziamento, può chiederne una nuova fino ai 12 mesi complessivi, a condizione che siano trascorsi due anni dalla moratoria precedente. La sospensione delle rate dei finanziamenti alle famiglie è operativa entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 45 nel caso di finanziamenti cartolarizzati da obbligazioni bancarie. Il cliente può chiedere il riavvio del piano di ammortamento in qualsiasi momento. La moratoria, in sintesi, può essere richiesta, se entro due anni dalla richiesta si è verificato uno degli eventi seguenti:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato: sono esclusi i casi di risoluzione consensuale, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni non per giusta causa;
- Cessazione di rapporto di lavoro di collaborazione: riguarda i rapporti previsti dall’articolo 49, comma 3 codice di procedura civile, ovvero rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- Sospensione dal lavoro o riduzione di orario per almeno 30 giorni: come detto, questo è l’unico caso in cui può essere concessa anche la moratoria mutui;
- Decesso o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
L’intesa è stata firmata dall’ABI e da Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori. Critiche, invece, da Altroconsumo.
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