lunedì 16 febbraio 2015

I requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa

I requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa
Chi acquista una casa da adibire ad abitazione principale può usufruire di agevolazioni, sempre e quando, rispetti alcuni requisiti. Vediamo quali. Dall'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo del 21 novembre 2014, n175) si può usufruire di agevolazioni catastali quando l'abitazione non è di categoria catastale a1 (abitazioni di tipo signorile), a8 (abitazioni in ville) o a9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico).
Ubicazione dell'immobile
Per poter godere delle agevolazioni l'immobile deve essere ubicato:
- Nel territorio del comune in cui l'aquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza. la dichiarazione di voler stabilire nel comune suddetto la residenza deve avvenire nell'atto di acquisto. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l'interssato rende al comune la dichiarazione di trasferimento.
- Nel territorio del comune dove l'acquirente svolge la propria attività (anche quella svolta senza remunerazione).
- Se il proprietario si trasferisce all'estero per motivi di lavoro, nel territorio del comune, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende.
- Se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero, nell'intero territorio nazionale purché l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano. La certificazione di residenza all'estero può essere certificata tramite l'iscrizione all'aire o da autocertificazione resa nell'atto di acquisto.
Agevolazioni prima casa forze dell'ordine
Per il personale delle forze armate e delle forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Dichiarazione per usufruire delle agevolazioni prima casa
Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare: di non essere proprietario, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato; di non essere titolare su tutto il territorio nazionale - neppure per quote o in comunione legale - di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
Se nell'atto di compravendita, si è omesso tale dichiarazione, si può rimediare attraverso uno specifico atto integrativo, redatto secondo le formule giuridiche del precedente, in cui dichiara la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Agevolazioni prima casa pertinenze
I benefici per l'acquisto della prima casa, spettano anche nel caso di acquisto di pertinenze  (classificate o classificabili nelle categorie c/2, c/6 e c/7) dell'abitazione principale, anche nel caso in cui siano acquistate con atto separato. Le agevolazioni sono fruibili limitatamente a una pertinenza per categoria catastale e devono essere destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell'abitazione principale.
www.immobiliarebellitalia.com 

Nessun commento:

Posta un commento