Sismabonus 2019, per ottenere la detrazione conta la data di inizio lavori
Per poter usufruire del sismabonus 2019 è necessario risalire alla data esatta in cui sono iniziati i lavori e alla natura dell'intervento, che deve rientrare nell'ambito della manutenzione straordinaria e non della nuova costruzione.
A spiegarlo l'Agenzia delle Entrate con la risposta 62/2019. Secondo quanto spiegato, il sismabonus è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2017, di conseguenza possono accedere alla detrazione fiscale gli interventi di adeguamento o miglioramento antisismico iniziati dal 1° gennaio 2017.
Il caso esaminato dal Fisco riguarda un contribuente che ha richiesto il sismabonus e ha presentato la Scia a novembre 2016, poi modificata a gennaio 2017 in seguito ad alcune richieste di integrazione. L'Agenzia elle Entrate ha suggerito di chiedere all'Ufficio tecnico del Comune quale data ha tenuto in considerazione per avviare il procedimento.
Questo perché per ottenere il sismabonus è importante la data di avvio della procedura di autorizzazione. In questo caso, se la procedura di autorizzazione è iniziata con la Scia presentata a novembre 2016, quando il sismabonus ancora non esisteva, il contribuente può ottenere il bonus ristrutturazioni; se invece la proceura di autorizzazione è partita a gennaio 2017, si può ottenere il simabonus.
Il sismabonus è una detrazione per le spese sostenute per la messa in sicurezza antisismica degli immobili compresi nelle zone ad alta pericolosità.
La detrazione del sismabonus 2019 riguarda i costi sostenuti a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 ed è uguale al 70% delle spese sostenute: nel caso in cui gli interventi effettuati portino a una riduzione di una classe di rischio sismico. Nel caso in cui l'intervento porti alla riduzione di due classi di rischio, la detrazione è elevata all'80%.
La detrazione del sismabonus è valida per un limite massimo di spese pari a 96mila euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gil interventi di riduzione del rischio sismisco siano realizzati su parti condominiali, le detrazioni sono rispettivamente del 75% e dell'85%. La detrazione riguarda gli edifici compresi nelle zone 1 e 2, quelle ad
alta pericolosità sismica, ma da quest’anno anche nella zona 3.
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