lunedì 29 luglio 2019

Immobili in costruzione: le tutele legali

Immobili in costruzione: le tutele legali
Acquistare casa è sempre un’operazione delicata, da eseguire con le necessarie cautele. Lo è ancor di più quando si acquista un immobile in costruzione o ancora da costruire.
In tal caso, infatti, l’operazione è soggetta a una serie di rischi e di conseguenze imprevedibili che potrebbero sopraggiungere e ricadere sull’acquirente e sugli acconti versati per l’acquisto, ad esempio un futuro fallimento del costruttore o un suo inadempimento contrattuale.

La legge sugli immobili da costruire
Per tali ragioni, l’ordinamento appronta una serie tutele a vantaggio degli acquirenti di immobili da costruire di cui si occupa il d.lgs. n. 122/2005, la cui disciplina è stata oggetto di rilevanti modifiche ad opera del d.lgs. n. 14/2019, c.d. “Codice della crisi d’impresa”.
Il provvedimento ha integrato e attuato molte delle garanzie già previste nel decreto del 2005. Le maggiori tutele avranno effetto su tutti i contratti (preliminari o definitivi) relativi a fabbricati abitativi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019.
La legge sull’acquisto di immobili da costruire trova applicazione quando il venditore è un costruttore, ovvero un imprenditore o una cooperativa edilizia, e l’acquirente è una persona fisica, anche socio di cooperativa edilizia.
Oggetto del contratto di trasferimento della proprietà dovrà essere un “immobile da costruire”, ovvero un immobile per il quale sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.

Il contratto preliminare
Novità rilevanti hanno riguardato la disciplina dell’eventuale contratto preliminare che dovrà essere stipulato necessariamente per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e contenere una serie di elementi richiesti dalla legge.
La previsione è volta a garantire che l’operazione sia supervisionata da un notaio che effettuerà tutte le necessarie verifiche, trascriverà il preliminare nei registri immobiliari e controllerà il rispetto degli obblighi a cui il costruttore è tenuto verso il promissario acquirente.
Sul venditore-costruttore, in particolare, gravano due obblighi a pena di nullità del contratto (che può essere fatta valere solo dall’acquirente): quello di consegnare all’acquirente una garanzia fideiussoria e quello di consegnare una polizza assicurativa indennitaria  di durata decennale.

Il contenuto del preliminare
Nel preliminare, il notaio dovrà indicare gli estremi della fideiussione e l’attestazione di conformità della stessa a un modello ministeriale standard. In assenza di fideiussione Il notaio non stipulerà l’atto.
Ancora, il preliminare dovrà contenere:
– la descrizione dell’immobile da costruire, con i suoi confini, e delle pertinenze;
– gli estremi di eventuali atti d’obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati per l’ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l’elencazione dei vincoli previsti;
– le caratteristiche tecniche della costruzione;
– i termini massimi di esecuzione della costruzione;
– l’indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per il suo pagamento, la specificazione dell’importo di eventuali somme a titolo di caparra;
– eventuali ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull’immobile;
–  gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione;
–  l’eventuale indicazione dell’esistenza di imprese appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati identificativi.

La fideiussione
All’atto della stipula del contratto volto al trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, il costruttore è obbligato a rilasciare all’acquirente una fideiussione ottenuta tramite una banca o un’impresa esercente le assicurazioni.
La fideiussione garantisce all’acquirente, qualora il costruttore incorra in una situazione di crisi o in  caso di inadempimento all’obbligo assicurativo, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.
La fideiussione è efficace fino a quando l’assicurazione o la banca che l’hanno rilasciata ricevono copia autentica dell’atto di trasferimento della proprietà dell’immobile contenente l’attestazione circa il rilascio della polizza assicurativa decennale postuma.

La polizza assicurativa decennale
Ancora, il costruttore è tenuto, al momento della stipula del contratto di compravendita, a consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale, a copertura dei danni materiali subiti dall’immobile per effetto di rovina totale o parziale o di gravi difetti costruttivi dell’opera e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori.
In caso di inadempimento a tale obbligo o mancata consegna della polizza, il notaio non procede a ricevere l’atto e l’acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto avrà diritto di escutere la fideiussione.
Il contratto di compravendita dovrà contenere l’indicazione degli estremi identificativi della polizza decennale e della sua conformità al modello predisposto da un decreto ministeriale.
Si evidenzia come, nelle more dell’azione dei decreti che determineranno i modelli standard, le disposizioni relative alla fideiussione e alla polizza assicurativa si applicheranno comunque e il contenuto di entrambe sarà determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto nel testo di legge.

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