venerdì 28 settembre 2018

Jesi, elegante Appartamento di 85 mq. completamente ristrutturato

JESI ( zona Arco Clementino )
In piccolo e riservato contesto residenziale, elegante appartamento di 85 mq. completamente ristrutturato.
Situato al secondo ed ultimo piano rialzato di una piccola palazzina servita di ascensore, l’immobile è composto da: Ingresso su ampio e luminoso soggiorno con caminetto, cucina abitabile con terrazza, due camere e due bagni. Presente nell’abitazione pavimentazione in parquet.
Completano la proprietà garage, posto auto esclusivo coperto, soffitta e corte condominiale.
AJE 3282 euro 185.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860
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martedì 11 settembre 2018

Jesi, in zona ben servita, Appartamento di 100 mq. da rivedere internamente

JESI (zona via Marconi)
In zona ben servita, al secondo ed ultimo piano di una trifamiliare, panoramico Appartamento di 100 mq. da rivedere internamente.
La soluzione abitativa è così suddivisa: Soggiorno con balcone, cucina abitabile, tre camere, due bagni e ripostiglio.
AJE 4238 euro 75.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860
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mercoledì 5 settembre 2018

Estinzione anticipata del mutuo, quando conviene?

Estinzione anticipata del mutuo, quando conviene?
L’estinzione anticipata del mutuo non comporta più, come in passato, il pagamento di penali. Circostanza, questa, che ha aumentato il numero di casi in cui i mutuatari hanno potuto estinguere il debito con la banca ben prima della scadenza: circa 2,4 milioni, secondo un’indagine di Facile.it e Mutui.it.
L’analisi, effettuata in collaborazione con mUp Research con l’ausilio di Norstat, che ha interrogato un campione rappresentativo della popolazione nazionale in età compresa tra i 40 e i 74 anni, ha rilevato che chi è riuscito a estinguere anticipatamente il mutuo ottenuto per l’acquisto della casa ha impiegato in media 9,3 anni. Si tratta di un tempo più che dimezzato rispetto alla durata media dei finanziamenti analizzati, pari a circa 23 anni.
Tra coloro che hanno estinto anticipatamente il mutuo, in particolare, il 27% degli interpellati lo ha fatto entro i primi cinque anni, il 45% ha impiegato tra i 6 e i 10 anni mentre il 26% tra gli 11 e i 20 anni. Più veloci sono risultati i mutuatari del Nord Italia, che hanno impiegato in media 8,4 anni per liberarsi del debito, mentre al sud e sulle isole si sono superati i 10 anni in media.
Come si può estinguere un mutuo prima della scadenza? Può sempre capitare che, inaspettatamente, ci si ritrovi in possesso di una liquidità extra che ci permette di ripagare il debito. Tra i modi che i mutuatari hanno trovato per liberarsi del mutuo, Facile.it ha individutato, nel 25,7% dei casi, l’impiego di altri risparmi che inizialmente erano stati destinati ad altro; nel 13,3% si è trattato della liquidazione percepita dai genitori in pensione, donata ai figli come aiuto per il mutuo; quasi in altrettanti casi il debito è stato ripagato con il proprio TFR, ottenuto a seguito di un licenziamento o cambio d’azienda. Ancora, l’11,3% ha estinto il mutuo solo dopo aver venduto altre proprietà mentre poco più del 10% ha dichiarato di aver chiuso il mutuo in anticipo grazie ad un’eredità.
Ma quando conviene estinguere anticipatamente un mutuo? “Estinguere un mutuo anticipatamente non sempre conviene e tale scelta va ponderata con attenzione, -  spiega Ivano Cresto, responsabile BU Mutui di Facile.it. - Innanzitutto bisogna considerare la presenza di eventuali penali; se il mutuo è stato stipulato dopo il 2 febbraio 2007 non ci sono, ma chi ha ottenuto il finanziamento prima di quella data potrebbe, in caso di estinzione anticipata, vedersi addebitato un costo extra calcolato in misura percentuale sul debito residuo, con aliquota che varia in funzione della tipologia di tasso, dell’anno di sottoscrizione e del numero di rate mancanti”.
Dato poi il piano di ammortamento alla francese che contraddistingue la gran parte dei mutui, ovvero con una quota di interessi da ripagare che decresce col passare del tempo, mentre la quota capitale aumenta,  l’estinzione anticipata è più vantaggiosa se avviene nei primi anni dalla stipula, quando gli interessi che gravano sul mutuatario sono maggiori. In caso contrario potrebbe essere più conveniente, valutando opportunamente tassi debitori e creditori, investire altrove la liquidità disponibile e continuare a pagare le rate del mutuo sino al termine naturale del finanziamento.

lunedì 3 settembre 2018

Mutui: le novità del decreto Milleproroghe

Mutui: le novità del decreto Milleproroghe
Prorogata fino al 2020 la sospensione del pagamento della quota capitale per tutti coloro che hanno stipulato un mutuo casa. Il tanto chiacchierato decreto Milleproroghe, infatti, porterà a breve una serie di novità rispetto a tasse e normative in diversi ambiti, che renderanno alcune famiglie più sollevate rispetto alle spese necessarie da mettere a budget. Una delle più interessanti riguarda proprio i mutui casa e la sospensione delle rate durante il piano di ammortamento.
Milleproroghe: cosa succede ai mutui?
Grazie ad uno speciale accordo siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Associazione Bancaria Italiana, il Tesoro e le associazioni dei rappresentanti delle imprese, sarà mantenuta fino al 2020 la misura già attiva che prevede la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento. Si tratta di un’opportunità che può rivelarsi decisamente utile per alcune famiglie in certi particolari frangenti della vita.
La sospensione del pagamento delle rate sarà prevista per un massimo di 12 mesi, durante i quali però si continueranno a maturare gli interessi. Per poter usufruire di questa opzione il richiedente dovrà essere in possesso di alcune specifiche condizioni come, giusto per fare qualche esempio nel pratico, aver perso il lavoro nel corso degli ultimi due anni oppure aver visto il proprio orario lavorativo ridursi per un periodo di almeno 30 giorni.
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mercoledì 29 agosto 2018

Bonus ristrutturazioni 2018, ecco come ricevere la detrazione fiscale

Bonus ristrutturazioni 2018, ecco come ricevere la detrazione fiscale
Per approfittare del bonus ristrutturazioni bisogna fare attenzione al pagamento. Proprio così, perché per ricevere la detrazione bisogna compilare il cosiddetto bonifico parlante. Ecco qualche istruzione utile.
Il bonus ristrutturazioni è una delle agevolazioni fiscali più richieste che permette, fino al prossimo 31 dicembre, di detrarre il 50% della spesa (fino a un massimo di 96mila euro) dall’Irpef. Nel 2019 la detrazione scenderà a 36% e fino a 48.000 euro di spesa a partire dal 2019.
Ma per poter usufruire del bonus ristrutturazione è necessario finalizzare il pagamento per i lavori unicamente tramite bonifico parlante, un bonifico specifico completo di dati dell'azienda che ha effettuato; del richiedente e il riferimento normativo dell'agevolazione.
In ogni caso in cui si usi una modalità di pagamento diversa dal bonifico parlante, come l'assegno o la carta di credito ad esempio, non si potrà beneficiare della detrazione.
Fanno eccezione le spese che riguardano gli oneri di urbanizzazione, delle autorizzazioni e delle denunce di inizio dei lavori o delle ritenute fiscali sui compensi dei professionisti. In questi casi l'Agenzia delle Entrate ammette tipologie di pagamento.
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mercoledì 22 agosto 2018

Proposta di acquisto vincolata al mutuo: cos'è e come funziona

Proposta di acquisto vincolata al mutuo: cos'è e come funziona
Acquistare una casa non sempre è un impegno finanziario che tutti si possono permettere, per cui spesso la si acquista in modo da associare il momento del passaggio di proprietà all’accensione di un mutuo. Si tratta della proposta di acquisto immobiliare subordinata (o condizionata) al mutuo. Vediamo cos’è e come funziona.
Come funziona la proposta di acquisto subordinata
La proposta di acquisto subordinata al mutuo è una proposta di acquisto che pone una condizione sospensiva. Cosa che è consentita dall’articolo 1353 del Codice Civile, secondo cui si può stipulare un contratto ponendo come condizione la sua eventuale risoluzione in caso di avvenimento futuro incerto. In questo caso, l’avvenimento a cui si subordina il contratto è l’ottenimento del mutuo: se questo viene concesso, l’acquisto può aver luogo, altrimenti può essere sospeso. In altre parole, quando si vuole acquistare una casa ma non si ha la liquidità per farlo, si può effettuare una proposta di acquisto inserendo la clausola dell’inefficacia del’obbligo di compravendita (che di per sé sarebbe vincolante) in caso il mutuo non venga concesso. Una simile soluzione libera da onerose conseguenze sia il venditore, che in caso di mancata compravendita si troverebbe a dover intentare cause legali, sia il compratore, che in caso di mancata erogazione del mutuo dovrebbe sostenere una spesa per lui impossibile.
Come si effettua la proposta di acquisto subordinata al mutuo
Si tratta di un atto in tutto simile a quello di compravendita, quindi, una volta approvata dal venditore, dà luogo ad una fase preliminare di vendita. Contenente però la clausola sospensiva in questione, che esplicita, quindi, come la condizione indispensabile alla realizzazione della compravendita sia l’ottenimento, da parte dell’acquirente, del mutuo necessario. Per stabilire se la clausola abbia o meno effetto, l’acquirente deve comunicare, entro una data concordata, all’agente immobiliare se il mutuo sia poi stato effettivamente concesso o meno, in modo che il contratto possa diventare effettivo (o meno).
Risoluzione del contratto di acquisto subordinato
In caso non si abbia alcuna risposta dall’istituto di credito entro il termine fissato, si può da un lato chiedere al venditore una proroga dei termini della proposta di acquisto, oppure addirittura risolvere senz’altro il contratto, per permettere al venditore di cercare un altro acquirente. E’ comunque fondamentale dare comunicazione all’agente immobiliare sia dell’ottenimento del mutuo, sia del rifiuto, sia del ritardo nella risposta, perché in caso di silenzio l’acquisto diventerebbe poi obbligatorio.
In caso di risoluzione del contratto nei casi elencati sopra, la somma versata dal compratore al venditore in fase di contratto preliminare va restituita, e l’agente immobiliare non matura alcun diritto alla provvigione.
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lunedì 20 agosto 2018

Contratto preliminare di compravendita, la registrazione: tempi e costi

Contratto preliminare di compravendita, la registrazione: tempi e costi
In una compravendita immobiliare il preliminare, chiamato anche compromesso, è un vero e proprio contratto che obbliga entrambe le parti alla stipula del contratto definitivo. Ecco alcune cose importanti da sapere.
Il documento deve indicare gli elementi principali della vendita: il prezzo, la casa da acquistare, l’indirizzo, una precisa descrizione con i dati del catasto e la data del contratto definitivo. Ma non solo. Il contratto preliminare deve avere forma scritta e deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione, 30 giorni se il contratto è redatto con l'intervento di un notaio nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico.
Per registrare il contratto preliminare di compravendita bisogna versare, presso una banca o un ufficio postale, l’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro; se nel contratto è prevista una caparra confirmatoria, all’imposta fissa va aggiunto un importo pari allo 0,5% della caparra; se sono previsti acconti (e il cedente non è assoggettato a Iva), bisognerà aggiungere un importo pari al 3% degli acconti.
Nel caso in cui si acquisti da un soggetto assoggettato ad Iva è preferibile far indicare nel contratto preliminare, in presenza di caparra confirmatoria, che questa riveste ruolo di acconto sul prezzo oltre che di caparra. In questo modo, si applicherà il criterio di alternatività, in base al quale le operazioni soggette ad Iva non sono imponibili agli effetti dell’imposta di registro, non si dovrà così versare l’imposta aggiuntiva dello 0,5%.
Qualora la registrazione avvenga dopo i 20 giorni stabiliti sarà necessario versare la sanzione prevista per tardiva registrazione che si applica nella misura del 15% se la registrazione avviene entro 90 giorni e nella misura del 24% se avviene entro un anno dal termine di scadenza previsto.
Bisogna poi ricordare le marche da bollo, che devono essere applicate su ogni copia presentata per la registrazione. Dunque, su ogni copia del contratto va applicata, per ogni 4 facciate di 100 righe, una marca da bollo da 16,00 euro. Dovrà poi essere applicata su ogni piantina una marca da bollo di 1,00 euro.
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