Interventi per misure antisismiche: come fruire della detrazione fiscale
In caso di interventi per misure antisismiche, fino al 31 dicembre 2016 è possibile fruire della detrazione del 65% a condizione che l’immobile si trovi in zona sismica ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e sia adibito ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate fino al 31 dicembre 2016 e l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.
Per interventi per misure antisismiche sulla seconda casa, fino al 31 dicembre 2016 è concessa una detrazione del 50% delle spese sostenute, in particolare per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Opere, si precisa, che devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e/o comprenderne di interi. Nei centri storici, tali opere devono essere eseguite sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. L’agevolazione è prevista anche per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria che comprovi la sicurezza statica del patrimonio edilizio e per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.
L’Agenzia delle Entrate, nella guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, spiega che, fino al 31 dicembre 2016, è prevista una maggiore detrazione sulle spese sostenute per interventi per misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge n. 90/2013), su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
La detrazione va calcolata su un importo complessivo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, e può essere fruita da soggetti passivi Irpef e Ires, a condizione che:
• le spese siano rimaste a loro carico;
• possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).
Inoltre, l’agevolazione può essere richiesta se:
• l’intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;
• l’immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Le costruzioni adibite ad attività produttive sono le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non.
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