lunedì 29 dicembre 2014

Stabilità 2015: le novità per l'immobiliare

Stabilità 2015: le novità per l'immobiliare
Alla fine dell’anno giunge la notizia che la Legge di Stabilità 2015 ha ricevuto l’approvazione del Senato ed è tornata alla Camera per avere l’ok definitivo che, secondo i più, non tarderà ad arrivare senza alcun cambiamento al testo attuale. È bene quindi capire una volta per tutte quali sono le novità che interessano il mondo del mattone e cosa cambierà per le imprese e i cittadini coinvolti nel settore immobiliare. Gli ecobonus sono stati confermati. E la proroga è arrivata sia per quelli al 65% per le riqualificazioni energetiche degli immobili che per le detrazioni fiscali al 50% per la ristrutturazione, nuovi mobili o elettrodomestici di ultima generazione. I provvedimenti sono stati riconfermati fino al 31 dicembre 2015.
Anche gli interventi atti a mettere gli edifici in sicurezza da eventi sismici ricevono l’ecobonus del 65% per una spesa complessiva massima di 96 mila euro. Lo stesso vale per l’acquisto e l’installazione di impianti di riscaldamento che si alimentano con materiali biologici combustibili, in questo caso il tetto massimo di spesa è di 30 mila euro.
Varia la ritenuta d’acconto cui le banche hanno diritto per questo tipo di operazioni che, dal 4, sale all’8%. Aumenta anche l’arco di tempo concesso alle imprese per vendere gli immobili che hanno ristrutturato e godere della detrazione del 50%: da sei mesi, con la nuova legge, passiamo a diciotto.
Anche gli alloggi di edilizia sociale sono interessati dalla nuova norma: per il recupero di case popolari sono stati stanziati oltre 400 milioni di euro spalmati da adesso fino al 2024. Altri 200 milioni, poi, sono stati destinati a interventi mirati nelle zone più degradate dei nostri Comuni: gli enti locali avranno tempo fino al 31 dicembre 2015 per presentare i loro progetti che poi saranno valutati da un apposito team specializzato.
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lunedì 22 dicembre 2014

In posizione tranquilla e immersa nel verde, Casa da ristrutturare di 250 mq.

ARCEVIA
In posizione tranquilla e immersa nel verde, casa da ristrutturare di 250 mq. disposta su due piani di 120 mq. ciascuno con annesse 2 capanne, rispettivamente di 50 mq. e 25 mq. La soluzione comprende: 17 ha di terreno di cui 12 ha a bosco e, da vendere a parte, 1 ha di tartufaglia al 15° anno. Strada privata di 50 mt.
Casa del Monaco - euro 100.000
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martedì 16 dicembre 2014

E' possibile usufruire delle detrazioni irpef sull'acquisto di immobili già ristrutturati?


E' possibile usufruire delle detrazioni irpef sull'acquisto di immobili già ristrutturati?
La legge di stabilità ha prorogato le detrazioni irpef del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili a tutto il 2015. Ma è possibile usufruire del bonus anche sulle spese che il contribuente ha sostenuto per l'acquisto di immobili già ristrutturati? L'articolo 16-bis, comma 3 del tuir, prevede la possibilità di operare una detrazione irpef sulle spese che il contribuente ha sostenuto in relazione all'acquisto o all'assegnazione di unità immobili residenziali facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di recupero, restauro o risanamento conservativo. Ad eseguire gli interventi devono essere imprese di costruzione o ristrutturazione o cooperative edilizie, a condizione che le stesse provvedano alla successiva vendita di un immobile entro uno specifico termine.
Limiti temporali
la legge 147/2013 prevede che per usufruire del bonus su lavori eseguiti nell'anno in corso l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa o cooperativa deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, e la sottoscrizione del rogito notarile per l'alienazione o assegnazione dell'unità immobiliare, facente parte parte dello stabile ristrutturato, deve avvenire entro il 30 giugno 2015. Con la proroga della legge di stabilità, è possibile usufruire della detrazione irpef del 50% anche per le spese sostenute l'anno prossimo.
Importo detrazioni
per definire l'importo delle detrazioni, l'acquirente o assegnatario dell'unità immobiliare dovrà comunque calcolare la detrazione non sulla base del valore degli interventi eseguiti, ma su un importo forfetario che il legislatore ha fissato pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell'immobile. Il contribuente può usufruire della detrazione anche per gli eventuali acconti versati a condizione che venga stipulato un atto preliminare di vendita (o assegnazione dell'immobile) e che ne sia effettuata registrazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Se gli acconti sono stati versati in un anno diverso dal rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi nel periodo d'imposta in cui vengono vesati o quando è stato stipulato il rogito.
Detrazione per unità residenziali
Con la circolare 24/e/2004 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'agevolazione è vincolata all'acquisto di un immobile residenziale, ma non nel caso in cui venga acquistata un'unità immobiliare che abbia una classificazione catastale diversa da quella di civile abitazione. Nel caso in cui con un atto unico venga acquistato un immobile con la relativa pertinenza, il limite sarà calcolato sul costo complessivo. Nel caso invece dell'acquisto di due immobili, il limite di spesa potrà essere riferito ad ogni singolo immobile.
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martedì 9 dicembre 2014

Compravendita immobiliare e certificazione energetica, alcuni chiarimenti

Compravendita immobiliare e certificazione energetica, alcuni chiarimenti
I contratti di compravendita immobiliare per l’acquisto di un’abitazione e/o relative pertinenze (box, cantina, ecc) si devono stipulare corredati delle certificazioni richieste dalla legislazione italiana. Infatti, per legge l’immobile deve rispettare alcuni requisiti in materia di edilizia, urbanistica, consumo energetico, sicurezza degli impianti e via di seguito ed essere dotato delle relative certificazioni e attestazioni. L’attuale legislatura richiede, anche per la compravendita immobiliare, il rispetto di diverse normative che necessitano anche della presenza del notaio per i vari controlli che possano garantire il rispetto delle norme in vigore. Fra queste normative la certificazione energetica che attesti il rendimento energetico dell’immobile. Anche su specifica direttiva dell’Unione Europea, l’Italia da parecchi anni, precisamente dal 2005, si è dotata di una legislazione specifica in materia di certificazione energetica degli edifici da applicare anche alla compravendita immobiliare.
Il documento di certificazione energetica, infatti, deve identificare il consumo energetico dell’impianto di riscaldamento invernale e dell’eventuale impianto di raffrescamento estivo e stabilirne la classe energetica. È ormai noto che le classi energetiche vanno dalla A alla G, con le relative sottoclassi (ad es. A+). Il certificato ha cambiato nome: è diventato prima AQE (attestato di qualificazione energetica), poi ACE (attestato di certificazione energetica) e nel 2013 APE, che è l’attestato di prestazione energetica  richiesto per la compravendita immobiliare. Il certificato può essere redatto per singola unità immobiliare e per un intero fabbricato, ha una validità di 10 anni dalla sua redazione, ma perde la sua validità se all’interno dell’unità immobiliare vengono effettuate opere che possano modificare il rendimento energetico in peggio o in meglio dell’immobile. La legge richiede che già al momento delle trattative precontrattuali sia esibito il certificato energetico in modo che il potenziale acquirente abbia la possibilità di avere tutte le informazioni sul consumo energetico dell’immobile.
Nel caso della compravendita immobiliare, all’atto di compravendita dev’essere allegata una copia conforme del certificato, che può essere omessa solo in casi particolari, pena una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 3.000 ai 18.000 euro. Il notaio procede al controllo della regolare dotazione del certificato, ne controlla la validità secondo la normativa in vigore, il riferimento all’immobile oggetto di compravendita e che sia stato regolarmente depositato presso gli archivi informatici regionali.
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