La legge di stabilità ha prorogato le detrazioni irpef del 50%
per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili a tutto
il 2015. Ma è possibile usufruire del bonus anche sulle spese che il
contribuente ha sostenuto per l'acquisto di immobili già ristrutturati?
L'articolo 16-bis, comma 3 del tuir, prevede la possibilità di operare
una detrazione irpef sulle spese che il contribuente ha sostenuto in
relazione all'acquisto o all'assegnazione di unità immobili residenziali
facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di
recupero, restauro o risanamento conservativo. Ad eseguire gli interventi devono essere imprese di costruzione o
ristrutturazione o cooperative edilizie, a condizione che le stesse
provvedano alla successiva vendita di un immobile entro uno specifico
termine.
Limiti temporali
la legge 147/2013 prevede che per usufruire del bonus su lavori eseguiti nell'anno in corso l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa o cooperativa deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, e la sottoscrizione del rogito notarile per l'alienazione o assegnazione dell'unità immobiliare, facente parte parte dello stabile ristrutturato, deve avvenire entro il 30 giugno 2015. Con la proroga della legge di stabilità, è possibile usufruire della detrazione irpef del 50% anche per le spese sostenute l'anno prossimo.
Importo detrazioni
per definire l'importo delle detrazioni, l'acquirente o assegnatario dell'unità immobiliare dovrà comunque calcolare la detrazione non sulla base del valore degli interventi eseguiti, ma su un importo forfetario che il legislatore ha fissato pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell'immobile. Il contribuente può usufruire della detrazione anche per gli eventuali acconti versati a condizione che venga stipulato un atto preliminare di vendita (o assegnazione dell'immobile) e che ne sia effettuata registrazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Se gli acconti sono stati versati in un anno diverso dal rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi nel periodo d'imposta in cui vengono vesati o quando è stato stipulato il rogito.
Detrazione per unità residenziali
Con la circolare 24/e/2004 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'agevolazione è vincolata all'acquisto di un immobile residenziale, ma non nel caso in cui venga acquistata un'unità immobiliare che abbia una classificazione catastale diversa da quella di civile abitazione. Nel caso in cui con un atto unico venga acquistato un immobile con la relativa pertinenza, il limite sarà calcolato sul costo complessivo. Nel caso invece dell'acquisto di due immobili, il limite di spesa potrà essere riferito ad ogni singolo immobile.
www.immobiliarebellitalia.com
la legge 147/2013 prevede che per usufruire del bonus su lavori eseguiti nell'anno in corso l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa o cooperativa deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, e la sottoscrizione del rogito notarile per l'alienazione o assegnazione dell'unità immobiliare, facente parte parte dello stabile ristrutturato, deve avvenire entro il 30 giugno 2015. Con la proroga della legge di stabilità, è possibile usufruire della detrazione irpef del 50% anche per le spese sostenute l'anno prossimo.
Importo detrazioni
per definire l'importo delle detrazioni, l'acquirente o assegnatario dell'unità immobiliare dovrà comunque calcolare la detrazione non sulla base del valore degli interventi eseguiti, ma su un importo forfetario che il legislatore ha fissato pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell'immobile. Il contribuente può usufruire della detrazione anche per gli eventuali acconti versati a condizione che venga stipulato un atto preliminare di vendita (o assegnazione dell'immobile) e che ne sia effettuata registrazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Se gli acconti sono stati versati in un anno diverso dal rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi nel periodo d'imposta in cui vengono vesati o quando è stato stipulato il rogito.
Detrazione per unità residenziali
Con la circolare 24/e/2004 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'agevolazione è vincolata all'acquisto di un immobile residenziale, ma non nel caso in cui venga acquistata un'unità immobiliare che abbia una classificazione catastale diversa da quella di civile abitazione. Nel caso in cui con un atto unico venga acquistato un immobile con la relativa pertinenza, il limite sarà calcolato sul costo complessivo. Nel caso invece dell'acquisto di due immobili, il limite di spesa potrà essere riferito ad ogni singolo immobile.
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