mercoledì 29 agosto 2018

Bonus ristrutturazioni 2018, ecco come ricevere la detrazione fiscale

Bonus ristrutturazioni 2018, ecco come ricevere la detrazione fiscale
Per approfittare del bonus ristrutturazioni bisogna fare attenzione al pagamento. Proprio così, perché per ricevere la detrazione bisogna compilare il cosiddetto bonifico parlante. Ecco qualche istruzione utile.
Il bonus ristrutturazioni è una delle agevolazioni fiscali più richieste che permette, fino al prossimo 31 dicembre, di detrarre il 50% della spesa (fino a un massimo di 96mila euro) dall’Irpef. Nel 2019 la detrazione scenderà a 36% e fino a 48.000 euro di spesa a partire dal 2019.
Ma per poter usufruire del bonus ristrutturazione è necessario finalizzare il pagamento per i lavori unicamente tramite bonifico parlante, un bonifico specifico completo di dati dell'azienda che ha effettuato; del richiedente e il riferimento normativo dell'agevolazione.
In ogni caso in cui si usi una modalità di pagamento diversa dal bonifico parlante, come l'assegno o la carta di credito ad esempio, non si potrà beneficiare della detrazione.
Fanno eccezione le spese che riguardano gli oneri di urbanizzazione, delle autorizzazioni e delle denunce di inizio dei lavori o delle ritenute fiscali sui compensi dei professionisti. In questi casi l'Agenzia delle Entrate ammette tipologie di pagamento.
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mercoledì 22 agosto 2018

Proposta di acquisto vincolata al mutuo: cos'è e come funziona

Proposta di acquisto vincolata al mutuo: cos'è e come funziona
Acquistare una casa non sempre è un impegno finanziario che tutti si possono permettere, per cui spesso la si acquista in modo da associare il momento del passaggio di proprietà all’accensione di un mutuo. Si tratta della proposta di acquisto immobiliare subordinata (o condizionata) al mutuo. Vediamo cos’è e come funziona.
Come funziona la proposta di acquisto subordinata
La proposta di acquisto subordinata al mutuo è una proposta di acquisto che pone una condizione sospensiva. Cosa che è consentita dall’articolo 1353 del Codice Civile, secondo cui si può stipulare un contratto ponendo come condizione la sua eventuale risoluzione in caso di avvenimento futuro incerto. In questo caso, l’avvenimento a cui si subordina il contratto è l’ottenimento del mutuo: se questo viene concesso, l’acquisto può aver luogo, altrimenti può essere sospeso. In altre parole, quando si vuole acquistare una casa ma non si ha la liquidità per farlo, si può effettuare una proposta di acquisto inserendo la clausola dell’inefficacia del’obbligo di compravendita (che di per sé sarebbe vincolante) in caso il mutuo non venga concesso. Una simile soluzione libera da onerose conseguenze sia il venditore, che in caso di mancata compravendita si troverebbe a dover intentare cause legali, sia il compratore, che in caso di mancata erogazione del mutuo dovrebbe sostenere una spesa per lui impossibile.
Come si effettua la proposta di acquisto subordinata al mutuo
Si tratta di un atto in tutto simile a quello di compravendita, quindi, una volta approvata dal venditore, dà luogo ad una fase preliminare di vendita. Contenente però la clausola sospensiva in questione, che esplicita, quindi, come la condizione indispensabile alla realizzazione della compravendita sia l’ottenimento, da parte dell’acquirente, del mutuo necessario. Per stabilire se la clausola abbia o meno effetto, l’acquirente deve comunicare, entro una data concordata, all’agente immobiliare se il mutuo sia poi stato effettivamente concesso o meno, in modo che il contratto possa diventare effettivo (o meno).
Risoluzione del contratto di acquisto subordinato
In caso non si abbia alcuna risposta dall’istituto di credito entro il termine fissato, si può da un lato chiedere al venditore una proroga dei termini della proposta di acquisto, oppure addirittura risolvere senz’altro il contratto, per permettere al venditore di cercare un altro acquirente. E’ comunque fondamentale dare comunicazione all’agente immobiliare sia dell’ottenimento del mutuo, sia del rifiuto, sia del ritardo nella risposta, perché in caso di silenzio l’acquisto diventerebbe poi obbligatorio.
In caso di risoluzione del contratto nei casi elencati sopra, la somma versata dal compratore al venditore in fase di contratto preliminare va restituita, e l’agente immobiliare non matura alcun diritto alla provvigione.
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lunedì 20 agosto 2018

Contratto preliminare di compravendita, la registrazione: tempi e costi

Contratto preliminare di compravendita, la registrazione: tempi e costi
In una compravendita immobiliare il preliminare, chiamato anche compromesso, è un vero e proprio contratto che obbliga entrambe le parti alla stipula del contratto definitivo. Ecco alcune cose importanti da sapere.
Il documento deve indicare gli elementi principali della vendita: il prezzo, la casa da acquistare, l’indirizzo, una precisa descrizione con i dati del catasto e la data del contratto definitivo. Ma non solo. Il contratto preliminare deve avere forma scritta e deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione, 30 giorni se il contratto è redatto con l'intervento di un notaio nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico.
Per registrare il contratto preliminare di compravendita bisogna versare, presso una banca o un ufficio postale, l’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro; se nel contratto è prevista una caparra confirmatoria, all’imposta fissa va aggiunto un importo pari allo 0,5% della caparra; se sono previsti acconti (e il cedente non è assoggettato a Iva), bisognerà aggiungere un importo pari al 3% degli acconti.
Nel caso in cui si acquisti da un soggetto assoggettato ad Iva è preferibile far indicare nel contratto preliminare, in presenza di caparra confirmatoria, che questa riveste ruolo di acconto sul prezzo oltre che di caparra. In questo modo, si applicherà il criterio di alternatività, in base al quale le operazioni soggette ad Iva non sono imponibili agli effetti dell’imposta di registro, non si dovrà così versare l’imposta aggiuntiva dello 0,5%.
Qualora la registrazione avvenga dopo i 20 giorni stabiliti sarà necessario versare la sanzione prevista per tardiva registrazione che si applica nella misura del 15% se la registrazione avviene entro 90 giorni e nella misura del 24% se avviene entro un anno dal termine di scadenza previsto.
Bisogna poi ricordare le marche da bollo, che devono essere applicate su ogni copia presentata per la registrazione. Dunque, su ogni copia del contratto va applicata, per ogni 4 facciate di 100 righe, una marca da bollo da 16,00 euro. Dovrà poi essere applicata su ogni piantina una marca da bollo di 1,00 euro.
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giovedì 16 agosto 2018

Jesi, in contesto tranquillo, Appartamento di 110 mq. da rivedere internamente

JESI (zona viale del Lavoro)
In contesto tranquillo, al secondo ed ultimo piano di un piccolo condominio proponiamo Appartamento di 110 mq. da rivedere internamente.
La soluzione abitativa è così suddivisa: Soggiorno e cucina abitabile con balcone, tre camere, un bagno con possibilità di ricavarne un secondo, ripostiglio ed ampia soffitta.
Completano la proprietà garage, cantina, piccolo orto e corte condominiale recintata.
AJE 4195 euro 125.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860
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Clausola penale e caparra confirmatoria, quali sono le differenze

Clausola penale e caparra confirmatoria, quali sono le differenze
Nel momento in cui si concretizza una compravendita ci sono atti che, al di là della sottoscrizione del preliminare, impegnano venditore e acquirente. Andiamo a vedere quali sono e le loro differenze.
Clausola penale contratto preliminare
Uno di questi atti è la clausola penale. Si tratta di una pattuizione accessoria al contratto, il cui obiettivo è rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire la prestazione dovuta in caso di inadempimento o ritardo, limitando così a tale prestazione la misura del risarcimento. Per l’art. 1392 del Codice civile è però possibile pattuire anche la risarcibilità di un ulteriore danno.
La clausola penale diventa operativa solo quando è stato accertato l’inadempimento al contratto, conseguenza della domanda di risoluzione chiesta dal contraente che ha adempiuto o ha offerto di adempire alla propria prestazione. La clausola penale, inoltre, può essere stabilita per il ritardo nell’adempimento.
Caparra confirmatoria acquisto immobile
La caparra confirmatoria è un patto contrattuale che si perfeziona con la consegna della somma nelle mani del venditore da parte del futuro acquirente. La caparra confirmatoria ha la funzione di prova dell’avvenuta conclusione del contratto preliminare, di parziale esecuzione della prestazione, di rafforzamento del vincolo contrattuale.
La caparra confirmatoria, inoltre, è comunemente indicata come sanzione contrattuale. Questo perché opera in caso di inadempimento di una delle parti del contratto e mira all’immediato risarcimento del danno. La caparra confirmatoria, principalmente, ha dunque la funzione di liquidare anticipatamente i danni derivanti dall’inadempimento di uno dei contraenti.
Secondo quanto disposto dall’art. 1385 del Codice civile, “se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.
Clausola penale e caparra confirmatoria differenze
La clausola penale diventa operativa solo dopo che si è accertato l’inadempimento al contratto, conseguenza della domanda di risoluzione chiesta dal contraente che ha adempiuto o ha offerto di adempire alla propria prestazione, la caparra confirmatoria invece presuppone il diritto di recesso e ne prevede già la “pena”. La caparra confirmatoria, inoltre, limita il danno risarcibile alla somma consegnata. La clausola penale può essere anche stabilita per il ritardo nell’adempimento, mentre la caparra confirmatoria è prevista solo per il mancato esatto adempimento alla stipula del contratto definitivo.
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Morro d'Alba, Casa colonica di 150 mq. parzialmente da ristrutturare

MORRO D’ALBA
A soli 2 km dal paese, circondata dai pregiati vigneti della Lacrima, proponiamo Casa colonica di 150 mq. parzialmente da ristrutturare.
La soluzione abitativa è così suddivisa: al piano terra due magazzini, due cantine, legnaia e forno; al piano superiore cucina, tre camere e bagno.
Completano la proprietà annesso di 80 mq. e corte di 600 mq.
Colonica del Grappolo  euro 110.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860
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venerdì 10 agosto 2018

Comunicazione Enea bonus ristrutturazione, obbligatoria da settembre 2018

Comunicazione Enea bonus ristrutturazione, obbligatoria da settembre 2018
La comunicazione Enea è un adempimento online che devono svolgere i contribuenti che hanno eseguito lavori sulla propria casa e vogliono usufruire delle detrazioni risrutturazioni ed energia per l'anno in corso. A partire da settembre 2018 la comunicazione Enea, oltre che per l'ecobonus, è obbligatoria anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
comunicazione enea per ristrutturazione edilizia 2018
L'obbligo di comunicazione Enea per i lavori di ristrutturazione edilizia 2018 è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, la stessa che ha prorogato le detrazioni del 50% anche per l'anno in corso. La manovra prevedeva l'estensione generalizzata delle "informazioni sugli interventi effettuati", analogamente "a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici". L'obbligo è quindi in vigore per tutti i lavori iniziati a partire dal 1º gennaio 2018.
comunicazione enea chi deve farla
La Comunicazione Enea è un adempimento che cittadini, imprese e condomini devono realizzare per poter fruire dell'ecobonus del 65% e del bonus ristrutturazioni del 50% per gli interventi conclusi entro la fine del 2018. Per effetto della nuova legge di bilancio, la Comunicazione Enea è obbligatoria anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
pratica enea per ristrutturazione
Dapprima preso sottogamba questo nuovo adempimento è stato confermato a marzo da una nota del MEF e dall’ENEA che, confermando l’introduzione dell’obbligo di comunicazione anche per le spese di ristrutturazione, non hanno tuttavia fornito chiarimenti ulteriori. In una nota pubblicata a luglio è stata proprio l'Enea però a chiarire che il portale dedicato alla trasmissione dei dati è adesso in fase di sperimentazione e che sarà online e operativo a partire da settembre. Da quel momento, come specificato dall'Enea, partiranno i 90 giorni per inviare le comunicazioni relative ai lavori già conclusi nel 2018.
Ci saranno, cioè, tre mesi di tempo per fare la comunicazione, arrivando più o meno a dicembre. I dettagli operativi, modulistica compresa, saranno definiti e pubblicati solo con l’apertura del sito. Anche se, rassicurano dall’Agenzia, "ne daremo comunicazione in modo che gli interessati abbiano tutto il tempo per l’espletamento delle pratiche".
comunicazione lavori di ristrutturazione enea
La comunicazione Enea per i lavori di ristrutturazione non dovrà essere eseguita per tutti i tipi di interventi, ma solo per quelli che comportano una riduzione delle spese energetiche. Anche se per l'elenco dei lavori si dovranno attendere le specifiche tecniche dell'Enea.
comunicazione enea ristrutturazione 50
La comunicazione sarà obbligatoria per usufruire della detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia. Come previsto dalla legge di Bilancio 2018 anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute entro il limite di 96mila euro di spesa. La proroga è valida sia per i lavori sulle singole unità immobiliari che per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali.
comunicazione enea in ritardo
L’omesso invio all’Enea della scheda informativa per godere del bonus al 65% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico, non preclude la possibilità di applicare la detrazione, pur dietro la corresponsione della sanzione minima pari a 258 euro. In questi casi l’omesso invio può essere sanato ricorrendo all’istituito della remissione in bonis, ai sensi del decreto legge n. 16 del 2012 (articolo 2 comma 1) convertito nella legge 44/2012.
dichiarazione enea 2018
La dichiarazione Enea è già operativa per quanto riguarda il Bonus energia. In questo caso per effettuare la comunicazione Enea 2018 sui lavori conclusi a partire dal 1º gennaio 2018 bisognerà ccedere al sito http://finanziaria2018.enea.it/ e, dopo essersi registrati, bisognerà procedere con la compilazione della dichiarazione di detrazione.
Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali dell’Ecobonus 2018 bisognerà inviare all’ENEA i seguenti dati: dati anagrafici del beneficiario; informazioni relative all’immobile oggetto di intervento; tipologia di intervento.
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mercoledì 8 agosto 2018

Jesi, Appartamento di 120 mq. completamente ristrutturato

JESI (zona Corso Matteotti)
A due passi dal Corso, Appartamento luminoso di 120 mq. completamente ristrutturato nel 2001.
La soluzione si trova al secondo piano di una piccola palazzina ed è composta da: Soggiorno, cucina abitabile, quattro camere e due bagni.
Possibilità di suddividere la proprietà in due appartamenti indipendenti.
AJE 6269   euro 145.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860
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Le cinque regole d’oro per vendere una casa prima del tuo vicino

Le cinque regole d’oro per vendere una casa prima del tuo vicino
Le case di seconda mano sono le protagoniste indiscusse del mercato immobiliare. Ma quali sono i fattori determinanti del buon esito di una compravendita? Secondo la rete spagnola Alfa Real Estate, gli elementi chiave sono: prezzo, tempo di vendita, piano di marketing, promozione, visita.
Stabilire un adeguato prezzo di vendita
Il fattore determinante al momento della chiusura della transazione è il prezzo. Ci sono diversi fattori che determinano il costo delle case: oltre al mercato, le caratteristiche dell’immobile, la posizione, lo stato, quello che trasmette... E’ importante metterlo sul mercato a un prezzo ragionevole, perché “se si opta per un prezzo superiore a quello adeguato, l’abitazione ‘si brucia’ e finisce per essere venduta a un prezzo inferiore al suo valore”. Un modo per conoscere il prezzo equo di una casa è consultare, ad esempio, le quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate oppure informarsi presso un’agenzia immobiliare.
Pianificare i tempi di vendita
Il prezzo non è l’unica variabile importante quando si vende una proprietà: conta anche il fattore tempo. Se il venditore ha fretta di vendere la casa, è più ragionevole regolare il prezzo dall’inizio. In caso contrario, è necessario determinare un periodo di tempo per riadattare il prezzo: tre mesi, sei mesi... anche se è bene che il termine non superi la metà di un anno. “Non bisogna dimenticare che il prezzo di vendita viene sempre dal mercato”.
Preparare la casa: fare ristrutturazioni, piccole modifiche...
Prima di mettere sul mercato la casa è importante analizzare le sue peculiarità (vantaggi, svantaggi...), così come il profilo dei potenziali acquirenti. Tutto questo aiuterà a capire come promuovere l’immobile, a stabilire il prezzo appropriato e a sapere se è conveniente fare qualche tipo di ristrutturazione prima di metterlo in vendita. E’ qui che entra in scena il cosiddetto “home staging”, che si basa sulla preparazione della casa per il mercato. La presentazione è fondamentale quando si tratta di vendere, bisogna aiutare il potenziale acquirente ad immaginare di vivere in quell’ambiente.
Promuovere la vendita
Ci sono diversi modi per promuovere una casa in vendita ed è sempre consigliabile utilizzare le potenzialità offerte da Internet. Ad esempio, inserire un annuncio sui portali immobiliari come idealista e utilizzare i social network. E’ essenziale fare una buona e dettagliata descrizione dell’immobile, aggiungere belle fotografie, includere un video, scommettere sulla realtà virtuale e 3D...
Preparare la casa per la visita
“Diciamo sempre che nei primi 90 secondi un acquirente sa se è interessato a una casa o meno”, spiega Alfa Inmobiliaria. Vale a dire, in un minuto e mezzo bisogna far innamorare i potenziali acquirenti. Pertanto, l’ambiente deve essere accogliente, pulito, ordinato, non troppo caldo e non troppo fresco. Se non si presta attenzione a questi dettagli, “è difficile che scatti la scintilla”.
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lunedì 6 agosto 2018

Castelbellino Stazione, Appartamento di 90 mq. di recente costruzione

Castelbellino Stazione
In complesso residenziale di recente costruzione, proponiamo Appartamento di 90 mq. con ingresso indipendente. La soluzione si trova al piano terra ed è composta da: Soggiorno con angolo cottura, tre camere, bagno e ripostiglio.
Completano la proprietà garage di 25 mq., cantina di 20 mq. e corte esclusiva di 30 mq.
ACA 4175 euro 190.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860
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venerdì 3 agosto 2018

Castelbellino Stazione, Appartamento di 78 mq. di recente costruzione

Castelbellino Stazione
In complesso residenziale di recente costruzione, proponiamo Appartamento di 78 mq. con ingresso indipendente. La soluzione è sita al piano terra ed è composta da: Soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno.
Completano la proprietà garage di 20 mq., cantina di 20 mq. e corte esclusiva di 50 mq.
ACA 3165 euro 150.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860

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giovedì 2 agosto 2018

Acquisto prima casa avendone già una: quando si ha diritto al bonus

Acquisto prima casa avendone già una: quando si ha diritto al bonus
Il cosiddetto bonus prima casa spetta a chi non ha altro immobile all’interno del Comune ove si trova quello da acquistare e non ne possiede un altro, su tutto il territorio nazionale, già comprato con lo stesso beneficio. Ma che succede se si possiede un’altra abitazione data però in affitto? A chiarirlo la Cassazione con l’ordinanza n. 19989/18 del 30 luglio 2018.
Innanzitutto, è opportuno ricordare che per usufruire dell’agevolazione fiscale sulla prima casa non bisogna essere proprietari di altre case sull’intero territorio nazionale acquistate già con il bonus, salvo vendere entro un anno dal nuovo acquisto; non bisogna essere proprietari di altra casa di abitazione nel Comune ove si trova l’abitazione in corso di acquisto; bisogna avere la residenza nel Comune ove si trova la nuova casa da acquistare con il bonus.
L’immobile acquistato con il bonus prima casa non si può vendere per almeno 5 anni, salvo acquistarne un secondo entro 12 mesi, anche questo da destinare a propria abitazione principale; l’immobile acquistato con il bonus prima casa si può dare in affitto senza perdere l’agevolazione; il contribuente non è tenuto ad andare a vivere nell’abitazione acquistata con il bonus, l’importante è che abbia la residenza all’interno dello stesso Comune.
La sentenza n. 2778/2018 della commissione tributaria di Milano ha poi stabilito che, nel caso di vendita della prima casa entro i cinque anni, la residenza nell’immobile riacquistato entro un anno consente di mantenere il diritto all’agevolazione anche in assenza di nuova residenza anagrafica. Secondo la pronuncia, dunque, se c’è prova dell’effettiva residenza presso il nuovo immobile, si può mantenere l’agevolazione pure in assenza di trasferimento formale della residenza anagrafica. Per la Cassazione, in caso di mancato trasferimento della formale residenza anagrafica per richiesta non accolta, l’agevolazione è da revocare.
E’ possibile inoltre avere l’agevolazione fiscale una seconda volta se la casa diventa inagibile o troppo stretta. E si può altrettanto usufruire dell’agevolazione se si acquista casa per i figli intestandola a questi, anche se chi paga ha già comprato la propria prima casa con il bonus.
Con la sentenza n. 19989/18, la Cassazione ha ora stabilito che, chi ha già un’altra casa nello stesso Comune ove si trova quella in corso di acquisto a condizione che quest’ultima sia stata data in affitto, può sfruttare il bonus prima casa. Questo perché per fruire dei benefici fiscali sull’acquisto della prima casa, la nozione di casa di abitazione deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato. Tale idoneità non sussiste quando l’immobile è dato in locazione a terzi; di conseguenza, l’agevolazione spetta anche all’acquirente che sia proprietario di altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto di locazione regolarmente registrato.
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