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mercoledì 29 agosto 2018

Bonus ristrutturazioni 2018, ecco come ricevere la detrazione fiscale

Bonus ristrutturazioni 2018, ecco come ricevere la detrazione fiscale
Per approfittare del bonus ristrutturazioni bisogna fare attenzione al pagamento. Proprio così, perché per ricevere la detrazione bisogna compilare il cosiddetto bonifico parlante. Ecco qualche istruzione utile.
Il bonus ristrutturazioni è una delle agevolazioni fiscali più richieste che permette, fino al prossimo 31 dicembre, di detrarre il 50% della spesa (fino a un massimo di 96mila euro) dall’Irpef. Nel 2019 la detrazione scenderà a 36% e fino a 48.000 euro di spesa a partire dal 2019.
Ma per poter usufruire del bonus ristrutturazione è necessario finalizzare il pagamento per i lavori unicamente tramite bonifico parlante, un bonifico specifico completo di dati dell'azienda che ha effettuato; del richiedente e il riferimento normativo dell'agevolazione.
In ogni caso in cui si usi una modalità di pagamento diversa dal bonifico parlante, come l'assegno o la carta di credito ad esempio, non si potrà beneficiare della detrazione.
Fanno eccezione le spese che riguardano gli oneri di urbanizzazione, delle autorizzazioni e delle denunce di inizio dei lavori o delle ritenute fiscali sui compensi dei professionisti. In questi casi l'Agenzia delle Entrate ammette tipologie di pagamento.
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mercoledì 20 maggio 2015

Bonus ristrutturazioni, aumentano gli interventi ammessi

Bonus ristrutturazioni, aumentano gli interventi ammessi
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2015 n.17/E contiene alcune importanti novità in tema bonus ristrutturazioni. Si tratta di linee guida da tener presenti per la compilazione delle sezioni III A e III C del quadro RP di Unico PF 2015. Andiamo a vedere, nel dettaglio, di cosa si tratta.
Innanzitutto, aumentano gli interventi ammessi con il bonus del 50%. Se su un’abitazione sono stati effettuati interventi di recupero edilizio, con la detrazione del 50% su spese fino a 96mila euro (36% su 48mila fino al 25 giugno 2012), è possibile agevolare un’ulteriore spesa di 96mila euro (48mila dal 2016) per un intervento autonomo rispetto ai precedenti (cioè non di mera prosecuzione) e, per considerare le due opere autonome, non è necessario che tra i diversi interventi trascorra “un periodo di tempo minimo”. Questo principio vale anche per le spese detraibili al 65% sui lavori per il risparmio energetico. Inoltre, le rate residuali della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, iniziata da un contribuente, poi deceduto, non può essere trasferita agli eredi, in quanto non si applicano le norme che regolano il bonus sulle ristrutturazioni edilizie.
Bonus ristrutturazioni, nuovi lavori
Per le spese di ristrutturazione sostenute dopo il 1° ottobre 2006, l’agevolazione spetta sino al limite di spesa di 48mila euro (96mila per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) per ogni unità immobiliare comprensiva di pertinenze. Questo limite non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione. Ma quando un intervento è considerato autonomo? Un intervento è considerato autonomo in base agli “elementi riscontrabili in via di fatto”, oltre che all’espletamento degli adempimenti amministrativi eventualmente necessari (denuncia di inizio attività, collaudo dell’opera, dichiarazione di fine lavori). L’intervento deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. La norma non richiede che “debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi” per considerarli autonomi e conseguentemente per beneficiare per entrambi di un limite di 96mila euro ciascuno (circolare 17/E/2015). I due interventi autonomi potrebbero anche svolgersi contemporaneamente, non essendo necessario che per iniziare il secondo si debba prima finire il primo. La circolare 17/E/2015 ha anche confermato la sua precedente interpretazione, la quale prevede che “per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile”. Questo vuol dire che se per la stessa abitazione e nello stesso anno si proseguono interventi di manutenzione iniziati in anni precedenti e contemporaneamente si iniziano nuovi interventi, l’importo massimo annuale di spesa agevolata al 36% non può comunque superare la misura complessiva di 48mila euro (circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/E/2003). Secondo quanto disposto dalle Entrate, questo limite, oltre ad essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale), effettuato nella stessa abitazione (comprensiva di pertinenze), è anche un limite massimo “annuale” per singola abitazione.
Bonus mobili non trasferibile
Cosa succede poi in caso di decesso del contribuente che sta beneficiando della rateizzazione decennale della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto – dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 – di mobili e grandi elettrodomestici (con limite massimo di spesa di 10mila euro) per l’arredo dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione (pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015)? In tale situazione, il bonus, non utilizzato in tutto o in parte dallo stesso, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta. Questo perché, anche se l’agevolazione per i mobili presuppone la fruizione della detrazione per gli interventi di recupero, si tratta comunque di un incentivo autonomo, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa. Queste regole non prevedono il trasferimento della detrazione Irpef e non è possibile appliccare la disposizione prevista per gli eredi per le ristrutturazioni edilizie dall’articolo 16-bis, comma 8 del Tuir (circolare 17/E/2015).
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giovedì 30 aprile 2015

Modello 730, modifiche al via dal 1°maggio. Integrazioni obbligatorie per chi ha comprato o venduto casa

Modello 730, modifiche al via dal 1°maggio. Integrazioni obbligatorie per chi ha comprato o venduto casa
Dal 1° maggio entrerà nel vivo la campagna per la dichiarazione dei redditi, quando sará possibile modificare i dati del 730 precompilato. Le modifiche non riguarderanno solamente i dati di spesa, ma anche i dati catastali relativi ad un immobile acquistato o venduto, vediamo quali saranno le integrazioni obbligatorie.
- Dati catastali immobili e terreni: è una delle principali carenze del 730 precompilato. L'integrazione dei dati catastali riguarderà i soggetti che hanno comprato o venduto immobili nel 2014, o chi lo scorso anno ha presentato unico e non il modello 730. I dati catastali sono necessari per poter usufruire delle detrazioni per ristrutturazione. Il fisco inoltre può controllare la presenza di requisiti soggetti richiesti per poter usufruire delle detrazioni per il mutuo, verificando che l'immobile sia effettivamente utilizzato come abitazione principale.
- Sostituto d'imposta: il 730 deve essere modificato da chi ha perso il lavoro e quindi non ha più un sostituto d'imposta. In questo caso deve essere barrata l'apposita casella relativa a "730 senza sostituto". Per chi si trova in questa situazione, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso sarà effettuato direttamente dall'agenzia delle entrate. Se emerge un debito, si potrà pagare direttamente tramite l'applicazione online o il modello F24.
- Modifiche dati anagrafici: anche nel caso in cui vengano modificati i dati anagrafici che però non incidono sul calcolo dell'irpef, la dichiarazione si considera accettata.
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