lunedì 29 febbraio 2016

Agevolazioni sul recupero: aggiornamenti dalle Entrate

Agevolazioni sul recupero: aggiornamenti dalle Entrate
Dopo la Legge di Stabilità, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le prime indicazioni della guida per le agevolazioni sul recupero del 50% e del 65%, rispettivamente per chi ristruttura l’abitazione o ne aumenta il livello di efficienza energetica. La guida recepisce, quindi, le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 per le misure che saranno in vigore con le attuali percentuali fino al 31 dicembre 2016.
Il testo di legge approvato dal Parlamento contiene alcune importanti novità per le agevolazioni sul recupero: la detrazione al 65% è stata estesa anche agli enti di gestione delle case di edilizia residenziale pubblica e gli ex Iacp, che potranno contare su un fondo di 170 milioni di euro per le manutenzioni.
Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica
Il credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di efficienza energetica potrà essere ceduto dai singoli contribuenti alle imprese edili che effettuano lavori sulle parti comuni del condominio, nel caso in cui non si abbia sufficiente capienza fiscale. Aumentano gli interventi detraibili per l’efficientamento energetico delle abitazioni: l’Ecobonus, fino ad oggi previsto per interventi strutturali o per installazione di nuovi impianti, ora è stato esteso anche alle soluzioni domotiche che consentono il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione.
Novità per il bonus mobili
Importanti novità riguardano anche il cosiddetto bonus mobili, l’agevolazione del 50% su un limite di spesa di 10.000 euro prevista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici più efficienti. Con le nuove norme, il bonus non cambia ed è vincolato ai lavori di ristrutturazione. Infatti, per ottenere l’agevolazione, l’inizio dei lavori di interventi di ristrutturazione deve essere antecedente alla data di pagamento dei mobili e dei grandi elettrodomestici.
Bonus per le coppie under 35
In parallelo, il Governo ha introdotto un secondo bonus per le coppie under 35 conviventi o sposate da almeno 3 anni che acquistano casa, senza il vincolo della ristrutturazione. In questo caso, il tetto massimo di spesa è innalzato a 16.000 euro, con uno sconto del 50% da spalmare su 10 anni. I due bonus non sono cumulabili. Oltre al proprietario dell’immobile, possono fruire dello sgravio anche gli usufruttuari.
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giovedì 25 febbraio 2016

A Jesi, Luminoso appartamento ristrutturato in pieno centro storico

JESI (centro storico)
A due passi dal Duomo, in zona riservata e tranquilla, luminoso appartamento di 95 mq. completamente ristrutturato. Sito al primo piano e mezzo di un palazzo storico, l’immobile è composto da: Soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali e bagno. Completano la proprietà: Ripostiglio e cantina. Pavimenti in parquet in soggiorno e zona notte.
AJE 3221 - euro 145.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860
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mercoledì 17 febbraio 2016

Jesi, Lotto di terreno edificabile a due passi dal centro

JESI (Lotto edificabile)
In ottima posizione a due passi dal centro, Lotto di terreno edificabile di 1.300 mq. con già progetto di costruzione per una villetta singola di 95 mq. + 100 mq. interrato. Possibilità di realizzazione
di una piscina. Zona molto bella, ben servita e tranquilla.
TJE 2600 - euro 120.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860

martedì 16 febbraio 2016

Bonus fiscale sull'acquisto della prima casa, punto per punto le novità del 2016

Bonus fiscale sull'acquisto della prima casa, punto per punto le novità del 2016
Dal 1° gennaio 2016, in seguito a quanto previsto dalla legge di Stabilità, chi in passato ha acquistato una prima casa usufruendo delle agevolazioni previste e decide ora di comprare un nuovo immobile senza prima vendere il precedente può farlo sfruttando ancora una volta i benefici fiscali. C’è solo una condizione: l’abitazione acquistata in precedenza deve essere alienata entro un anno dalla data dell’atto. La legge di Stabilità 2016 ha facilitato l’applicazione dei benefici fiscali sull’acquisto della prima casa. In che modo ha reso più semplice usufruire delle agevolazioni?
Fino al 31 dicembre 2015 chi voleva acquistare una prima casa avendone in passato acquistata un'altra con le agevolazioni previste doveva necessariamente prima vendere o alienare l’abitazione in questione e solo successivamente poteva acquistare il nuovo immobile usufruendo del beneficio. Non sempre questa sequenza temporale poteva realizzarsi. Il legislatore ha preso atto di tale difficoltà e ha dato vita a una norma che dal 1° gennaio 2016 consente di acquistare la prima casa, quindi una nuova abitazione, usufruendo delle agevolazioni anche se si possiede ancora la precedente acquistata con i benefici fiscali, purché però la si alieni entro l’anno successivo. Sostanzialmente, il legislatore ha dato al contribuente che vuole cambiare la propria abitazione un anno di tempo rispetto a un nuovo acquisto.
Quali sono i benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa?
Imposta di registro – Stiamo parlando di una norma che è stata inserita nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro. Quest’ultima si applica quando si acquista da un privato oppure da un soggetto passivo Iva, ma non dall’impresa costruttrice. L’imposta proporzionale di registro per questi acquisti è stabilita nella misura del 2%. Trattandosi di abitazioni, è possibile che il contribuente scelga di applicare l’imposta sul cosiddetto valore catastale, cioè fare l’opzione del prezzo/valore, quindi il 2% si applica sul valore catastale dell’immobile e non sul valore di mercato. Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura di 50 euro ciascuna.
Iva – L’agevolazione prima casa esiste anche come beneficio nell’ambito dell’Iva, cioè per l’acquisto dall’impresa costruttrice. In questo caso l’Iva ha un’aliquota ridotta, pari al 4%, ma si applica sul prezzo, perché nell’Iva la base imponibile è data dal prezzo di vendita. In tal caso, per quanto riguarda i requisiti e le condizioni, la disciplina degli acquisti prima casa è identica a quella stabilita nell'ambito dell'imposta di registro. Pertanto, per quanto la modifica normativa di cui stiamo parlando sembri riferirsi letteralmente all’imposta di registro, a nostro avviso, in via interpretativa, proprio perché la disciplina dell’Iva è costruita con un rinvio alla normativa dell’imposta di registro, questa novità può applicarsi anche agli acquisti sottoposti ad Iva. Su questo punto anche l’Agenzia delle Entrate, intervenendo al Telefisco, ha confermato tale interpretazione.
Acquisti per successione e donazione – Come confermato dalla stessa Agenzia, la novità è applicabile anche in caso di acquisti della prima casa per successione o donazione. Infatti, è previsto un beneficio prima casa – sempre in presenza di tutti i requisiti e di tutte le condizioni di cui abbiamo parlato – anche per questi acquisti. In questo caso, l’agevolazione è un’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di 200 euro ciascuna.
Credito d’imposta – C’è poi il punto relativo al credito d’imposta. Chi vende e riacquista una prima casa ha diritto a un cosiddetto credito d’imposta: può scomputare dall’imposta da pagare quella che ha già pagato per un altro acquisto prima casa. Qui c’è una difficoltà interpretativa. La formulazione letterale della norma sul credito d’imposta dice, infatti, che spetta a chi alieni un’abitazione acquistata con le agevolazioni e ne acquisti un’altra entro l’anno. Quindi la norma sul credito d’imposta presuppone la sequenza alienazione/riacquisto, che fino al 31 dicembre 2015 era l’unica possibile per usufruire delle agevolazioni.
Quali sono i requisiti per poter accedere alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa?
Chi usufruisce dell’agevolazione prima casa deve rispettare determinati requisiti. Per esempio, nel caso della novità in questione, deve trasferire l'abitazione agevolata preposseduta entro l'anno dal nuovo acquisto.
In sintesi, i requisiti necessari sono, oltre a quello oggettivo (deve trattarsi di abitazioni, escluse quelle di categoria catastale A1, A8, A9):
- La residenza nel comune dove si acquista l’immobile agevolato (in mancanza, la residenza può essere trasferita entro 18 mesi dall'acquisto);
- Non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune, a prescindere da come queste abitazioni siano state acquisite;
- Poi c’è il requisito della non possidenza di altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa ed è quello sul quale è intervenuto il legislatore, consentendo sostanzialmente di spostare anche all'anno successivo dal nuovo acquisto la realizzazione di questo requisito.
Quali sono le cause di decadenza dall’agevolazione?
La mendacità di tutti questi requisiti dichiarati dal contribuente o il mancato trasferimento entro l'anno dell'immobile preposseduto e acquistato con le agevolazioni comportano la decadenza dell'agevolazione, cioè l'amministrazione finanziaria recupera l'imposta nella misura ordinaria (il 9% per l'imposta di registro) ed applica una sanzione (nella misura del 30%).
Oltre a queste ipotesi c'è anche un’altra causa di decadenza: l’alienazione nei cinque anni dall'acquisto dell'immobile agevolato. Nel caso in cui l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa venga trasferito nei cinque anni dall’acquisto agevolato si verifica la decadenza dall’agevolazione, a meno che il contribuente riacquisti entro l’anno successivo un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.
Nel caso di un riacquisto, che evita la decadenza, va precisato che non è necessario si tratti di un riacquisto prima casa – quindi per esempio di un immobile che non sia nelle categorie catastali A1, A8, A9 –, ma occorre la destinazione ad abitazione principale. C’è quindi una differenza tra il requisito oggettivo necessario per accedere al beneficio e il requisito oggettivo del riacquisto, che serve per sanare ed evitare la decadenza.
Questa è una norma che sicuramente – consentendo di accedere comunque a un trattamento fiscale di favore e dando più tempo per vendere/trasferire il precedente immobile – ha effetti positivi. Come capita praticamente con tutte le norme, ci possono essere degli aspetti che necessitano di un’interpretazione.
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lunedì 8 febbraio 2016

Detrazione ristrutturazioni: aggiornamenti dalle Entrate

Detrazione ristrutturazioni: aggiornamento dalle Entrate
La Legge di Stabilità 2016 (L.208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di fruire della detrazione ristrutturazioni, ovvero della maggiore detrazione Irpef (50%), con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Se non arrivano ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà al 36% e con il tetto massimo di 48.000 euro per ogni unità immobiliare. Oltre alla detrazione ristrutturazioni la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono detraibili le spese sostenute e documentate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, a prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione.
Tra le novità per le misure antisismiche, fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare i 96.000 euro.
Le modifiche alle principali regole e ai vari obblighi
- L’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
- L’obbligo da parte di banche e Poste di operare una ritenuta dell’8% sui bonifici, come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori
- L’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
- La facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
- L’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
- L’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
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