martedì 9 dicembre 2014

Compravendita immobiliare e certificazione energetica, alcuni chiarimenti

Compravendita immobiliare e certificazione energetica, alcuni chiarimenti
I contratti di compravendita immobiliare per l’acquisto di un’abitazione e/o relative pertinenze (box, cantina, ecc) si devono stipulare corredati delle certificazioni richieste dalla legislazione italiana. Infatti, per legge l’immobile deve rispettare alcuni requisiti in materia di edilizia, urbanistica, consumo energetico, sicurezza degli impianti e via di seguito ed essere dotato delle relative certificazioni e attestazioni. L’attuale legislatura richiede, anche per la compravendita immobiliare, il rispetto di diverse normative che necessitano anche della presenza del notaio per i vari controlli che possano garantire il rispetto delle norme in vigore. Fra queste normative la certificazione energetica che attesti il rendimento energetico dell’immobile. Anche su specifica direttiva dell’Unione Europea, l’Italia da parecchi anni, precisamente dal 2005, si è dotata di una legislazione specifica in materia di certificazione energetica degli edifici da applicare anche alla compravendita immobiliare.
Il documento di certificazione energetica, infatti, deve identificare il consumo energetico dell’impianto di riscaldamento invernale e dell’eventuale impianto di raffrescamento estivo e stabilirne la classe energetica. È ormai noto che le classi energetiche vanno dalla A alla G, con le relative sottoclassi (ad es. A+). Il certificato ha cambiato nome: è diventato prima AQE (attestato di qualificazione energetica), poi ACE (attestato di certificazione energetica) e nel 2013 APE, che è l’attestato di prestazione energetica  richiesto per la compravendita immobiliare. Il certificato può essere redatto per singola unità immobiliare e per un intero fabbricato, ha una validità di 10 anni dalla sua redazione, ma perde la sua validità se all’interno dell’unità immobiliare vengono effettuate opere che possano modificare il rendimento energetico in peggio o in meglio dell’immobile. La legge richiede che già al momento delle trattative precontrattuali sia esibito il certificato energetico in modo che il potenziale acquirente abbia la possibilità di avere tutte le informazioni sul consumo energetico dell’immobile.
Nel caso della compravendita immobiliare, all’atto di compravendita dev’essere allegata una copia conforme del certificato, che può essere omessa solo in casi particolari, pena una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 3.000 ai 18.000 euro. Il notaio procede al controllo della regolare dotazione del certificato, ne controlla la validità secondo la normativa in vigore, il riferimento all’immobile oggetto di compravendita e che sia stato regolarmente depositato presso gli archivi informatici regionali.
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