venerdì 4 luglio 2014

DETRAZIONI PER L'ACQUISTO DI UNA CASA RISTRUTTURATA, QUALI SONO E COME OTTENERLE


Detrazioni per l'acquisto di una casa ristrutturata, quali sono e come ottenerle
Non solo chi ristruttura la propria casa può usufruire di una detrazione irpef del 50%, ma anche chi acquista un immobile già ristrutturato. Il bonus è vincolato all'acquisto di un'unità immobiliare residenziale e si applica anche per l'acquisto delle relative pertinenze.
La normativa
L'articolo 16-bis comma 3 del tuir prevede la possibilità di operare una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (irpef) per le spese sostenute per l'acquisto di un immobile residenziale facente parte di un edificio sottoposto a interventi di restauro, recupero o risanamento conservativo.
La normativa vigente (legge 147/2013) prevede che i lavori da parte dell'impresa o cooperativa debbano avvenire entro il 31 dicembre 2014, mentre la sottoscrizione del rogito notarile deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2015.
Le detrazioni
Per l'anno in corso, il bonus irpef è stato elevato dal 36% al 50% per una spesa massima di 96.000 euro. Se le spese vengono sostenute nel corso dell'anno 2015 la detrazione sarà del 40, mentre dal 1 gennaio 2016 il bonus tornerà al 40%. Per calcolare la detrazione l'acquirente (indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti) dovrà partire da un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione.
Appartamenti e pertinenze
L'agenzia delle entrate ha precisato che l'agevolazione è vincolata all'acquisto di un immobile a solo uso residenziale, non vale quindi per diverse unità immobiliari. Inoltre, è possibile applicare il bonus anche per l'acquisto delle pertinenze. Se si tratta di un atto unico d'acquisto, il limite si applica al costo totale, nel caso di due unità residenziali, il limite massimo di spesa potrà essere riferito ad ogni singolo immobile.
Acconti già versati
Nel caso di acconti già versati, il contribuente può beneficiare della detrazione a condizione che venga stipulato un atto preliminare di vendita dell'immobile e ne sia effettuata la registrazione presso l'ufficio dell'agenzia delle entrate competente. Se gli acconti sono stati versati in un anno diverso da quello in cui viene stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto (a sua scelta) o nel periodo di imposta in cui sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui viene stipulato il rogito.
Documenti da esibire
L'atto di compravendita o di assegnazione o il preliminare di vendita registrato dal quale risultino le indicazioni richieste dalla normativa. Nel caso l'atto di acquisto non contenga le indicazioni riferite ai termine di ultimazione della ristrutturazione e che si tratta di un immobile di un edificio totalmente ristrutturato, allora il contribuente deve farsi rilasciare dall'impresa di costruzione una dichiarazione rilasciata dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni richieste. Per richiedere le agevolazioni non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.
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