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mercoledì 6 settembre 2017

Casa e rogito, si cambia. Arriva il conto di deposito

Casa e rogito, si cambia. Arriva il conto di deposito 
Arriva il conto di deposito per la tutela di chi compra casa. La legge sulla concorrenza (la n. 124/2017 in vigore dal 29 agosto scorso) ha introdotto la facoltà di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino alla trascrizione del contratto di compravendita. In questo modo chi non trascrive il preliminare ha uno strumento in più per evitare l’esposizione a rischi diversi: come l’eventualità che tra la data del rogito (o, meglio, la data dell’ultima ispezione dei registri immobiliari eseguita dal notaio rogante) e quella della sua trascrizione nei registri venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore (ipoteca, sequestro, pignoramento, domanda giudiziale ecc.); oppure che il venditore venda più volte lo stesso immobile a diversi acquirenti, con la conseguenza che tra essi prevale chi per primo trascrive. In sostanza, fino a che l’acquisto non sia trascritto, non si ha la certezza che esso sia andato a buon fine; e se, per caso, non va a buon fine, si tratta spessissimo di situazioni in cui è praticamente impossibile avere la restituzione del denaro consegnato al venditore al momento della firma del rogito.
La scena tradizionale (al rogito il venditore consegna le chiavi e l’acquirente paga il prezzo) è dunque destinata a cambiare nel caso di rogito successivo a un contratto preliminare di cui non sia stata voluta la trascrizione. La nuova legge infatti afferma (importando in Italia una prassi da tempo vigente in Francia) che se ne sia «richiesto da almeno una delle parti», il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami.
In una prima fase sarà inevitabile qualche intoppo. Vero è invece che la nuova norma è stata introdotta per avere un senso: e cioè quello di proteggere l’acquirente dal rischio di vedere la trascrizione del proprio acquisto preceduta da una formalità pregiudizievole. Quando la legge vuol proteggere uno dei soggetti di un rapporto, detta norme per loro natura inderogabili (il cosiddetto ordine pubblico «di protezione») , poiché altrimenti destinate appunto ad essere travolte, nella prassi commerciale, da clausole di stile.
www.immobiliarebellitalia.com

lunedì 6 agosto 2012

DETRAIBILE IL COSTO DELLA MEDIAZIONE IMMOBILIARE.



DETRAIBILE IL COSTO DELLA MEDIAZIONE.
Forse non tutti sanno che già da qualche anno è possibile detrarre il 19% delle spese corrisposte a titolo di mediazione immobiliare per l’acquisto della “prima casa”. Infatti, dal 1 gennaio 2007 è detraibile il 19% dei costi sostenuti per l’attività di intermediazione limitatamente all’acquisto della propria abitazione principale ed entro un importo massimo di 1.000 euro di spesa. La detrazione deve essere effettuata in un unico anno, così come chiarisce la circolare n. 28/2008 dell’Agenzia delle Entrate, ed è possibile usufruirne anche se è stato sottoscritto solo il contratto preliminare di compravendita. Così risponde la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, specificando altresì che se il preliminare è regolarmente registrato e se nello stesso si formalizza l’impegno delle parti al passaggio della proprietà con atto notarile, è possibile usufruire dello sconto del 19% sulle spese di mediazione anche prima del rogito di compravendita.
La risoluzione chiarisce inoltre che l’importo di 1.000 euro, in caso di acquisto in quote indivise, deve essere ripartito in ragione delle percentuali di comproprietà.