Visualizzazione post con etichetta agevolazioni prima casa. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta agevolazioni prima casa. Mostra tutti i post

mercoledì 15 maggio 2019

Si può affittare la prima casa senza perdere le agevolazioni?

Si può affittare la prima casa senza perdere le agevolazioni?
Quando si decide di affittare la prima casa cosa succede? La legge italiana prevede una serie di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, ossia per l'acquisto di un'abitazione da parte di una persona che, prima di allora, non sia proprietario di altri immobili.
Tali agevolazioni sono di natura fiscale e riguardano principalmente le imposte da pagare al momento della compravendita.
La normativa riguardante l'agevolazione per acquisto della prima casa è particolarmente articolata. Vanno sicuramente tenuti in considerazioni i testi di legge che la disciplinano, ma fondamentale importanza a tali fini è da attribuirsi anche alle circolari emanate nel corso del tempo dell'agenzia delle entrate.
Partiamo dal concetto di prima casa: essa non è necessariamente l'abitazione utilizzata per dimorarvi, quanto piuttosto il primo immobile ad uso abitativo che viene acquistato da una determinata persona umana.
Come ricorda l'Agenzia delle Entrate nella propria guida sull'acquisto della casa, le categorie ammesse alle agevolazioni prima casa sono:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazioni di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi).
Come precisato dal d.p.r. n. 131 del 1986, “l'immobile deve essere situato nel comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano”.
Essere acquirente della “prima casa” non vuol dire dover necessariamente stabilire la residenza in quell'abitazione. La legge è chiara sul punto: la residenza dev'essere fissata nel comune in cui è situato l'immobile, non nell'immobile medesimo.
In questo contesto, è sempre l'agenzia delle entrate a specificarlo, “la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione non comporta la decadenza della stessa, in quanto, non si ha la perdita del possesso dell'immobile”
Leggermente diverso il caso di locazione della prima casa che sia anche abitazione principale: in quest'ultima ipotesi l'immobile acquistato non è solamente il primo ad essere acquistato, ma l'acquirente vi fissa (o dichiara che lo farà) la propria residenza ai fini della fruizione di ulteriori benefici fiscali (es. detrazione interessi passivi mutui, esenzione IMU).
Secondo l'indicazione che si può desumere da una circolare del Ministero delle finanze, sebbene sia possibile la locazione parziale (es. una o più stanze), tale contratto potrebbe far venire meno, parzialmente, l'esenzione IMU.
Si legge nella circolare: “particolare risulta l'ipotesi dell'abitazione principale “parzialmente locata” trattandosi al tempo stesso di un immobile non locato per la parte adibita ad abitazione principale e di un immobile locato per la rimanente parte.
In tal caso si ritiene, sulla falsariga delle scelte interpretative operate ai fini IRPEF fino al 31 dicembre 2011, che debba applicarsi la sola IMU nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca)” (circolare n. 3/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze).
www.immobiliarebellitalia.com
 

giovedì 17 agosto 2017

Guida alle agevolazioni sulla prima casa 2017

Guida alle agevolazioni sulla prima casa 2017
Comprare la prima casa è una tappa impegnativa, uno dei passi più importanti nella vita di tutti noi. Una volta trovato l’immobile che volete acquistare e arrivati a un passo dal rogito è bene ricordarsi che si ha diritto a un bonus fiscale per la prima casa, che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
Tra gli sgravi fiscali del settore immobiliare questo è il più richiesto, nel corso del 2016 il 50% delle compravendite ha beneficiato di questo bonus.
L’agevolazione è stata confermata anche per il 2017, vediamo in cosa consiste, chi ne ha diritto e cosa fare per ottenerlo.
Il bonus sull’acquisto della prima casa prevede la riduzione delle imposte da pagare.
Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva il bonus consiste in:
    imposta di registro proporzionale, nella misura del 2%
    imposta ipotecaria fissa di 50 euro
    imposta catastale fissa di 50 euro
Se acquistate da un’impresa, con vendita soggetta a IVA, il vostro bonus prima casa riguarderà:
    Iva ridotta al 4%
    Imposta di registro fissa di 200 euro
    Imposta ipotecaria fissa di 200 euro
    Imposta catastale fissa di 200 euro
Per poter chiedere l’agevolazione:
    il fabbricato che si acquista deve far parte di determinate categorie catastali
    il fabbricato si deve trovare nel comune in cui avete (o intendete stabilire) la vostra residenza, o in cui lavorate
    Dovrete essere in possesso di determinati requisiti
Vediamo ora il dettaglio dei requisiti:
Ne hanno diritto tutti i contribuenti, a prescindere dal proprio reddito, possono fare richiesta di questo bonus, ma nel rispetto di determinati titoli.
Chi presenta richiesta:
    Non deve essere titolare, esclusivo, o in comunione con il coniuge, di un’altra casa di abitazione (in proprietà o in usufrutto) nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile che sta acquistando.
    Non deve essere proprietario, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, di un’altra casa di abitazione su tutto il territorio nazionale (in proprietà, in usufrutto, in nuda proprietà) per l’acquisto della quale il richiedente, o il coniuge, abbia già usufruito delle agevolazioni “prima casa”.
Tuttavia, da gennaio 2016, se vi trovate nella situazione al secondo punto potete, comunque, procedere a un nuovo acquisto con il bonus per la prima casa a condizione che vendiate, o cediate, l’immobile già in vostro possesso entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.
Attenzione: Se comprate casa nello stesso comune in cui siete già titolari di un immobile per il quale NON avete usufruito dei benefici per la prima casa, NON potrete chiedere il bonus. Questo anche nel caso ci si impegni a vendere l’abitazione di cui siete già in possesso.
La casa per cui si fa richiesta di bonus deve:
    trovarsi nel territorio del comune in cui avete la vostra residenza
    In alternativa dovrete impegnarvi a trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui presenterete al comune la dichiarazione di trasferimento.
Si ha diritto alle agevolazioni anche:
    se la casa si trova nel territorio del comune in cui svolgete la vostra attività lavorativa (anche se non retribuita, ad esempio per studio, volontariato, o attività sportive).
    Se vi siete dovuti trasferire all’estero per ragioni di lavoro potete richiedere il bonus prima casa per un immobile nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il vostro datore di lavoro.
    se siete un cittadino italiano emigrato all’estero (iscritto all’Aire), purché l’immobile che intendere acquistare risulti come “prima casa” sul territorio italiano.
Se intendete chiedere il bonus per la prima casa fate attenzione che l’immobile di vostro interesse sia classificato nella categoria catastale del gruppo A (abitazioni), in particolare in una di queste:
    · A/2 (abitazioni di tipo civile)
    · A/3 (abitazioni di tipo economico)
    · A/4 (abitazioni di tipo popolare)
    · A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
    · A/6 (abitazioni di tipo rurale)
    · A/7 (abitazioni in villini)
    · A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
È possibile estendere le agevolazioni anche a una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
    · C/2 (magazzini e locali di deposito),
    · C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse)
    · C/7 (tettoie chiuse o aperte)
È indispensabile, ai fini del riconoscimento del bonus, che le pertinenze siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.
Non è possibile applicare il bonus alle abitazioni accatastate come:
    · A/1 (abitazioni di tipo signorile),
    · A/8 (abitazioni in ville);
    · A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
    · A/10 (uffici e studi privati)
Se acquirente e immobile rientrano nei requisiti previsti vi basterà chiedere il bonus per la prima casa direttamente dal notaio, in sede di stipula.
www.immobiliarebellitalia.com

giovedì 5 marzo 2015

Abi: boom di richieste mutui al Fondo di garanzia per la casa

Abi: boom di richieste mutui al Fondo di garanzia per la casa
27,7 milioni di euro di nuovi mutui a febbraio 2015, primo mese di piena operatività del Fondo di garanzia per la casa. Con l’avvio delle procedure previste dal regolamento di attuazione del Fondo stesso e grazie alla fattiva collaborazione tra banche e Istituzioni, procede con efficienza la nuova soluzione a vantaggio delle famiglie che ancora scontano gli effetti della crisi ma aspirano ad acquistare l’abitazione principale. L’ABI sottolinea che il Fondo rappresenta un’ulteriore spinta allo sviluppo del mercato dei mutui che già registra una fase di grande rilancio, con un’impennata relativa a tutto il 2014 del 32,5% rispetto al 2013 e un ammontare complessivo di circa 25,3 miliardi di euro. L’obiettivo del Fondo è continuare a favorire l’accesso al credito a nuclei in difficoltà, e soprattutto giovani coppie, con una dotazione da 600 milioni di euro che potrebbe garantire finanziamenti potenziali per 12-15 miliardi di euro. Per quanto riguarda il suo funzionamento, il ”Fondo di garanzia per la casa” controgarantito dallo Stato prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei mutui ipotecari erogati per l’acquisto, o la ristrutturazione per l’accrescimento dell’efficienza energetica, degli immobili adibiti a prima casa, con priorità di accesso per le giovani coppie o ai nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori, nonché di giovani con età inferiore a 35 anni. Relativamente ai requisiti per accedere al Fondo, va ricordato che la garanzia può essere richiesta da coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui abbiano acquistato la proprietà per successione e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. Il modulo di domanda consente la richiesta di accesso per un massimo di due beneficiari; in caso di altri richiedenti potranno essere compilati ulteriori moduli di domanda, da inoltrare allegando i relativi documenti di identità.
www.immobiliarebellitalia.com 

lunedì 16 febbraio 2015

I requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa

I requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa
Chi acquista una casa da adibire ad abitazione principale può usufruire di agevolazioni, sempre e quando, rispetti alcuni requisiti. Vediamo quali. Dall'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo del 21 novembre 2014, n175) si può usufruire di agevolazioni catastali quando l'abitazione non è di categoria catastale a1 (abitazioni di tipo signorile), a8 (abitazioni in ville) o a9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico).
Ubicazione dell'immobile
Per poter godere delle agevolazioni l'immobile deve essere ubicato:
- Nel territorio del comune in cui l'aquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza. la dichiarazione di voler stabilire nel comune suddetto la residenza deve avvenire nell'atto di acquisto. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l'interssato rende al comune la dichiarazione di trasferimento.
- Nel territorio del comune dove l'acquirente svolge la propria attività (anche quella svolta senza remunerazione).
- Se il proprietario si trasferisce all'estero per motivi di lavoro, nel territorio del comune, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende.
- Se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero, nell'intero territorio nazionale purché l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano. La certificazione di residenza all'estero può essere certificata tramite l'iscrizione all'aire o da autocertificazione resa nell'atto di acquisto.
Agevolazioni prima casa forze dell'ordine
Per il personale delle forze armate e delle forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Dichiarazione per usufruire delle agevolazioni prima casa
Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare: di non essere proprietario, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato; di non essere titolare su tutto il territorio nazionale - neppure per quote o in comunione legale - di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
Se nell'atto di compravendita, si è omesso tale dichiarazione, si può rimediare attraverso uno specifico atto integrativo, redatto secondo le formule giuridiche del precedente, in cui dichiara la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Agevolazioni prima casa pertinenze
I benefici per l'acquisto della prima casa, spettano anche nel caso di acquisto di pertinenze  (classificate o classificabili nelle categorie c/2, c/6 e c/7) dell'abitazione principale, anche nel caso in cui siano acquistate con atto separato. Le agevolazioni sono fruibili limitatamente a una pertinenza per categoria catastale e devono essere destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell'abitazione principale.
www.immobiliarebellitalia.com 

lunedì 6 agosto 2012

DETRAIBILE IL COSTO DELLA MEDIAZIONE IMMOBILIARE.



DETRAIBILE IL COSTO DELLA MEDIAZIONE.
Forse non tutti sanno che già da qualche anno è possibile detrarre il 19% delle spese corrisposte a titolo di mediazione immobiliare per l’acquisto della “prima casa”. Infatti, dal 1 gennaio 2007 è detraibile il 19% dei costi sostenuti per l’attività di intermediazione limitatamente all’acquisto della propria abitazione principale ed entro un importo massimo di 1.000 euro di spesa. La detrazione deve essere effettuata in un unico anno, così come chiarisce la circolare n. 28/2008 dell’Agenzia delle Entrate, ed è possibile usufruirne anche se è stato sottoscritto solo il contratto preliminare di compravendita. Così risponde la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, specificando altresì che se il preliminare è regolarmente registrato e se nello stesso si formalizza l’impegno delle parti al passaggio della proprietà con atto notarile, è possibile usufruire dello sconto del 19% sulle spese di mediazione anche prima del rogito di compravendita.
La risoluzione chiarisce inoltre che l’importo di 1.000 euro, in caso di acquisto in quote indivise, deve essere ripartito in ragione delle percentuali di comproprietà.