giovedì 14 marzo 2019

Distanza tra edifici, anche i balconi sono rilevanti

Distanza tra edifici, anche i balconi sono rilevanti
Con l'ordinanza 4834/2019, la Cassazione ha stabilito che anche i balconi definiscono come "finestrata" una parete, poiché assicurano la possibilità di esercitare la veduta. Bisognerà quindi tenere conto nel calcolo delle distanze tra edifici confinanti.
Con tale ordinanza la Cassazione ha dato ragione a un condominio che ha fatto causa a una società immobiliare perché aveva realizzato un fabbricato a confine con l'edificio condominiale a distanza inferiore a quella di legge (Dm 1444/1968)
Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la Corte di Appello la ha accolta e ha condannato la società convenuta a demolire e arretrare la porzione del fabbricato, compresi i balconi aggettanti sino a garantire il rispetto della distanza di 10 metri dal condominio di fronte e al risarcimento dei danni.
In base a quanto evidenziato dai giudici di appello, le risultanze della Ctu avevano evidenziato che effettivamente il fabbricato realizzato dalla società era posto a confine con l'edificio condominiale dovendo, quindi, trovare applicazione l'articolo 873 del Codice civile, con il rinvio alle fonti integrative locali che, però, devono trovare il loro limite nelle previsioni del Dm 1444/1968. Di conseguenza, l'eventuale disciplina derogatoria contenuta negli strumenti urbanistici locali, che prescrivesse una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate, doveva essere disapplicata.
E' stato quindi fatto ricorso in Cassazione e si è discusso sul fatto se i balconi presenti sulla parete del fabbricato avessero il carattere veduta (per cui si doveva applicare il DM 1444) o di semplici luci. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha precisato che devono intendersi "pareti finestrate" in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, che assicurano la possibilità di esercitare la veduta.
E' stata quindi ritenuta legittima la presenza di balconi lungo la parete dell'edificio della ricorrente di cui si era tenuto conto ai fini del calcolo delle distanze. E il ricorso è stato respinto, confermando la demolizione di parte del fabbricato o il suo arretramento.
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