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lunedì 4 aprile 2016

Modello 730/2016 precompilato: novità per i bonus

Modello 730/2016 precompilato: novità per i bonus
Il Modello 730/2016 precompilato dall’Agenzia delle Entrate reca dati più completi dei bonus fiscali sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. Infatti, nella scorsa dichiarazione dei redditi, il Modello 730 inviato ai contribuenti (20,4 milioni), i dati sulle detrazioni fiscali per gli stessi interventi erano stati desunti dalla dichiarazione precedente.
Detrazioni precompilate, ma non per tutti
Le detrazioni non erano precompilate per tutti, ma solo per i contribuenti che scontavano almeno la seconda delle dieci annualità in cui si ripartisce il bonus. Di conseguenza, chi aveva sostenuto le spese nel 2014 non aveva potuto fruire della semplificazione del modello sperimentale 2015 e aveva dovuto inserire direttamente i dati.
La precompilazione dei bonus
Una delle novità del Modello 730/2016 è, quindi, la precompilazione dei bonus relativi alle spese sostenute nell’anno precedente. Da quest’anno, entro il 28 febbraio le banche e le Poste devono infatti comunicare alle Entrate i dati dei bonifici parlanti emessi dai contribuenti, con i dati identificativi del beneficiario e del destinatario della beneficio. Tuttavia, quest’anno, le spese del 2015 non verranno indicate propriamente in dichiarazione, ma nel foglio informativo allegato, sul quale il contribuente o l’intermediario dovrà intervenire per convalidare o eliminare dati o spese raccolti dall’Agenzia secondo i casi: ad esempio, se vengono pagate con bonifico parlante anche spese in tutto o in parte non detraibili.
Altri dati sulle detrazioni fiscali per la casa
Agli altri dati già inseriti in automatico dallo scorso anno per il 730/2015 e a quelli relativi agli interessi passivi sui mutui ipotecari (comunicati dalle banche), si aggiungono i dati relativi ai bonifici effettuati nel 2015 per lavori di recupero edilizio, per il bonus mobili e per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, però, che gli interessi di ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione precedente vengono inseriti nel prospetto e non direttamente nella precompilata. In tal caso, gli interessi “incongruenti” richiedono una verifica da parte del contribuente, in quanto gli interessi pagati sui mutui di solito diminuiscono nel corso degli anni.
Dal 15 aprile
Dal prossimo 15 aprile, la dichiarazione precompilata sarà online a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in un’apposita sezione del sito delle Entrate, cui si potrà accedere con il Pin (Fisconline) e le credenziali dispositive Inps. Oppure con delega al Caf/professionista abilitato o al sostituto d’imposta, ma solo se il Caf ha comunicato entro il 15 gennaio la volontà di prestare assistenza fiscale. Da quest’anno, una volta entrato nell’applicazione, il contribuente sarà guidato dal sistema a scegliere, in base ai propri requisiti, tra modello 730 e Unico precompilato.
Invio all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio
Il Modello 730/2016 precompilato dovrà esser inviato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio, ma non è obbligatorio e si può optare per la modalità tradizionale. Precisando che, qualunque sia la scelta, la dichiarazione potrà essere integrata con il modello Unico Pf/2016, se la modifica comporta un minor credito o un maggior debito. Fino al 30 settembre.
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venerdì 10 luglio 2015

Modello 730 precompilato: scadenza al 23 luglio

Modello 730 precompilato: scadenza al 23 luglio
Il termine per l’invio del Modello 730 precompilato slitta dal 7 al 23 luglio. L’Agenzia delle Entrate chiarisce le motivazioni della proroga rispondendo alle domande riguardanti la dichiarazione precompilata. La proroga, spiega l’Agenzia, è stata concessa a Caf e professionisti che al 7 luglio hanno trasmesso almeno l’ottanta per cento delle dichiarazioni, tenendo conto “della necessità di agevolare i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione”. L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità di rettifica della dichiarazione nel caso in cui un contribuente abbia dimenticato di inserire un reddito derivante da una collaborazione occasionale. Vediamo le scadenze.
Ecco le scadenze da ricordareFino al 29 giugno il contribuente poteva effettuare le correzioni presentando una nuova dichiarazione on line sostitutiva di quella già inviata. A partire dal 30 giugno, per correggere eventuali errori, bisogna presentare un 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. Ora, poiché una correzione comporta, in genere, un maggior debito o un minor credito, sarà necessario presentare il Modello Unico, correttivo o integrativo.
Il Modello Unico, correttivo o integrativo

Il contribuente che non indica il reddito nella dichiarazione precompilata, per la mancata trasmissione della Certificazione unica da parte del sostituto d’imposta, dovrà integrare la dichiarazione precompilata nel Modello Unico, correttivo o integrativo. Se non lo fa, sarà soggetto al controllo dell’Agenzia e sanzionato per dichiarazione infedele. Per il sostituto d’imposta è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata o trasmessa tardivamente o non trasmessa. Nel caso in cui un reddito sia stato indicato correttamente nella dichiarazione autocompilata, ma non riportato nella dichiarazione elaborata dal Caf/professionista, il contribuente ha l’obbligo di integrare la dichiarazione. Se non lo fa, il contribuente stesso sarà soggetto al controllo dell’Agenzia per dichiarazione infedele, ma potrà rivalersi sul Caf/professionista per le sanzioni.
Durata della delega

L’Agenzia ha precisato anche che la delega per l’accesso alla precompilata a un Caf o a un intermediario ha validità annuale e può essere conferita, in formato cartaceo o elettronico, insieme a una copia del documento di identità del delegante. La delega può essere sottoscritta elettronicamente ma il delegante deve identificarsi mediante le credenziali rilasciate dalla sua azienda per l’accesso alla rete interna ovvero con una firma avanzata, qualificata o digitale, o tramite Pec-Id.
Le responsabilità
Poiché il visto di conformità sul Modello 730 non serve ai fini degli adempimenti dichiarativi relativi al quadro RW, la responsabilità per omessa o tardiva presentazione di questo quadro non può essere imputata all’intermediario che ha apposto il visto ma al contribuente inadempiente. Infatti, Caf e professionisti hanno l’obbligo di verificare esclusivamente i versamenti dell’anno in corso e l’eccedenza a credito che risulta dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. L’intermediario che ha posto il visto di conformità non è responsabile se il contribuente ha trasmesso, anche se per suo tramite, una dichiarazione nella quale sia stato riportato un credito risultato errato per l’omesso versamento degli acconti relativi all’anno precedente, in seguito a un successivo controllo ai sensi del 36-bis.
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