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giovedì 15 settembre 2016

Modello 770 del condominio: entro oggi!

Modello 770 del condominio: entro oggi!
Entro oggi, 15 settembre, il condominio – nella persona dell’amministratore o, altrimenti, di persona designata dall’assemblea condominiale – è tenuto a presentare, in qualità di sostituto di imposta, il modello 770 “semplificato”. Lo segnala Confedilizia, precisando che l’adempimento riguarda tutti i condominii che nel 2015 abbiano corrisposto somme sulle quali abbiano effettuato ritenute d’acconto e serve a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi a tali ritenute nonché gli altri dati previdenziali e assicurativi richiesti.
Nel modello 770 del condominio – che deve essere trasmesso obbligatoriamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato – gli amministratori devono indicare i soggetti nei confronti dei quali, durante il 2015, hanno effettuato le ritenute nonché il relativo ammontare, con riferimento:
• ai dipendenti condominiali: portieri, addetti alle pulizie ecc. (con ritenuta secondo le diverse aliquote Irpef);
• ai lavoratori autonomi che abbiano effettuato prestazioni anche occasionali a favore del condominio: ingegneri, geometri, architetti ecc. (con ritenuta del 20%);
• alle imprese che abbiano svolto prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’immobile o degli impianti e per attività di pulizia, manutenzione caldaie, ascensori, giardini e altre parti comuni dell’edificio ecc. (con ritenuta del 4%);
• allo stesso amministratore del condominio per il compenso annuale dello stesso (con ritenuta del 20%).
Le ritenute del 4% o del 20% non si applicano sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condominii pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal d.l. n. 78/2010 (pari, dall’1.1.2015, all’8%) e i dati dei soggetti interessati non andranno indicati dal condominio nel modello 770. Per legge il termine di presentazione del modello anzidetto è il 31 luglio, ma lo stesso è stato rinviato al 15 settembre con D.P.C.M. del 26 luglio 2016.
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martedì 30 settembre 2014

Obbligo di formazione per gli amministratori di condominio, il decreto ufficiale in Gazzetta


Obbligo di formazione per gli amministratori di condominio, il decreto ufficiale in Gazzetta
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è diventata legge l’obbligatorietà, per tutti coloro i quali svolgano la professione di Amministratore di Condominio, a frequentare periodicamente corsi di formazione e aggiornamento. Questo è solo l’ultimo tassello, in ordine temporale, della complessa riforma dei condomini che è stata varata con la legge numero 220 del 2012 la quale ha introdotto modifiche sostanziali sia nella gestione del condominio sia nella professionalità richiesta a chi lo amministra. Proprio in virtù dell’alto tasso di improvvisazione che in questa professione si è rilevato, e che rischiava di mettere in cattiva luce anche chi svolge la professione di amministratore di condominio in maniera seria e competente, si è deciso di introdurre l’obbligo, che prevede un minimo di 72 ore di formazione nella fase iniziale della carriera alle quali, con cadenza periodica, dovranno essere aggiunte almeno 15 ore di aggiornamento.
Estremamente soddisfatte anche le associazioni di categoria che, in occasione di un incontro organizzato neglio scorsi giorni da Confedilizia, hanno ribadito il loro totale appoggio all’obbligatorietà della formazione; indispensabile dal momento che, per amministrare in maniera corretta un condominio, si devono possedere diverse competenze in abito tecnico, contabile, legale e, non ultimo, fiscale.
Il Decreto ministeriale, che come detto è stato pubblicato nel numero 140 della Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il prossimo 9 ottobre. La riforma del condominio e dell’amministraizione di esso arriva dopo ben sette decenni da quando la prima normativa che disciplinava questa materia fece la sua comparsa sul codice civile. Riuscirà questa nuova norma, come auspicato da molti, a rendere più chiara la gestione dei condomini e, soprattutto, più serena la vita all’interno di essi?
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giovedì 22 novembre 2012

RIFORMA DEL CONDOMINIO: I PUNTI CHIAVE



Riforma del condominio: i punti chiave.
Dopo 70 anni cambia la legge che determina la gestione della vita condominiale. Con l'approvazione del Senato è infatti diventata realtà la riforma del condominio, la cui versione precedente risaliva al lontano 1942.
La nuova legge, incentivando il ricorso all'istituto di conciliazione in caso di controversie, è stata creata per limitare i motivi di polemica e di astio tra i condomini, agevolando i processi decisionali.
Ecco, in sintesi, quali sono i punti più significativi trattati dalla riforma:
  • Amministratore: dovrà esibire alcuni requisiti come: avere il diploma di maturità, aver frequentato un corso apposito o accendere una polizza a tutela dei rischi. La nomina di un amministratore sarà obbligatoria se il condominio è composto da almeno 9 condomini. Resterà in carica per due anni e potrà essere licenziato alla scadenza del mandato.
  • Conto corrente: diventerà obbligatoria l'apertura di un conto corrente di condominio, in modo da rendere più trasparente ciascuna spesa sostenuta. Il conto corrente sarà consultabile da ogni condomino.
  • Bilanci: al pari del conto corrente, anche i bilanci potranno essere visionati liberamente da ciascun condomino.
  • Animali domestici: cade qualunque divieto di tenere animali domestici in casa, una misura che viene incontro ai cambiamenti degli italiani, sempre più propensi a convivere con qualche animale domestico.
  • Parti comuni: basterà la maggioranza dei 4/5 dei condomini per modificare la destinazione d'uso delle parti comuni, decidendone anche la vendita.
  • Riscaldamento: chi vorrà staccarsi dal riscaldamento centralizzato potrà farlo senza chiedere il permesso all'assemblea, anche se dovrà continuare a pagare la manutenzione straordinaria.
  • Energie rinnovabili e videosorveglianza: sarà sufficiente la metà dei millesimi per deliberare l'installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o rinnovabile. Lo stesso quorum è previsto per l'installazione di telecamere di videosorveglianza.
  • Violazioni e morosità: le violazioni del regolamento costeranno 200€ di multa, che in caso di recidività arriveranno a 800€. Contro i morosi l'amministratore potrà intervenire direttamente con decreto ingiuntivo.
Fonte: idealista.it