Modello 770 del condominio: entro oggi!
Entro oggi, 15 settembre, il condominio – nella persona dell’amministratore o, altrimenti, di persona designata dall’assemblea condominiale – è tenuto a presentare, in qualità di sostituto di imposta, il modello 770 “semplificato”. Lo segnala Confedilizia, precisando che l’adempimento riguarda tutti i condominii che nel 2015 abbiano corrisposto somme sulle quali abbiano effettuato ritenute d’acconto e serve a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi a tali ritenute nonché gli altri dati previdenziali e assicurativi richiesti.
Nel modello 770 del condominio – che deve essere trasmesso obbligatoriamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato – gli amministratori devono indicare i soggetti nei confronti dei quali, durante il 2015, hanno effettuato le ritenute nonché il relativo ammontare, con riferimento:
• ai dipendenti condominiali: portieri, addetti alle pulizie ecc. (con ritenuta secondo le diverse aliquote Irpef);
• ai lavoratori autonomi che abbiano effettuato prestazioni anche occasionali a favore del condominio: ingegneri, geometri, architetti ecc. (con ritenuta del 20%);
• alle imprese che abbiano svolto prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’immobile o degli impianti e per attività di pulizia, manutenzione caldaie, ascensori, giardini e altre parti comuni dell’edificio ecc. (con ritenuta del 4%);
• allo stesso amministratore del condominio per il compenso annuale dello stesso (con ritenuta del 20%).
Le ritenute del 4% o del 20% non si applicano sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condominii pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal d.l. n. 78/2010 (pari, dall’1.1.2015, all’8%) e i dati dei soggetti interessati non andranno indicati dal condominio nel modello 770. Per legge il termine di presentazione del modello anzidetto è il 31 luglio, ma lo stesso è stato rinviato al 15 settembre con D.P.C.M. del 26 luglio 2016.
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Estremamente soddisfatte anche le
associazioni di categoria che, in occasione di un incontro organizzato
neglio scorsi giorni da Confedilizia, hanno ribadito il loro totale
appoggio all’obbligatorietà della formazione; indispensabile dal momento
che, per amministrare in maniera corretta un condominio, si devono
possedere diverse competenze in abito tecnico, contabile, legale e, non
ultimo, fiscale.
Il Decreto ministeriale, che come detto è stato
pubblicato nel numero 140 della Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il
prossimo 9 ottobre. La riforma del condominio e dell’amministraizione
di esso arriva dopo ben sette decenni da quando la prima normativa che
disciplinava questa materia fece la sua comparsa sul codice civile.
Riuscirà questa nuova norma, come auspicato da molti, a rendere più
chiara la gestione dei condomini e, soprattutto, più serena la vita
all’interno di essi?
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