martedì 14 ottobre 2014

Ristrutturazioni edilizie, detrazioni possibili anche per i lavori in condominio?


Ristrutturazioni edilizie, detrazioni possibili anche per i lavori in condominio?
Le detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione degli immobili, sono applicabili sia agli edifici di proprietà privata che ai condomini. Esistono però delle differenze, la principale è che gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se realizzate sulle parti comuni dei secondi, mentre le case private ne sono escluse.
Parti comuni dei condomini
L'articolo 1117 del codice civile definisce come parti comuni di un condominio: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini."
Limite di spesa
Nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni dei condomini il limite massimo di spesa su cui commisure la detrazione deve essere riferito a ciascuna abitazione facente parte del fabbricato. A seconda delle rispettive quote, se un condomino possiede più appartamenti il limite di 96.000 euro deve essere considerato separatamente per ciascuna abitazione posseduta. Il limite deve essere suddiviso fra gli eventuali compropretari delle singole unità immobiliari.
Adempimenti
Sarà l'amministratore del condominio, come unico soggetto d'imposta, a dover effettuare tutti gli adempimenti necessari per fruire dell'agevolazione. Inoltre, dovrà comunicare ai condomini l'importo delle spese sostenute da ciascuno di essi nell'anno di esecuzione dei lavori, distinguendo quelle riferibili agli interventi sulle parti comuni da quelle eventualmente relative ai lavori sulle singole unità abitative.
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mercoledì 8 ottobre 2014

Riqualificazione energetica: quali interventi rientrano nelle detrazioni?

Riqualificazione energetica: quali interventi rientrano nelle detrazioni?
Possono usufruirne i lavori che riguardano il riscaldamento, il miglioramento termico, i pannelli solari e la climatizzazione invernale. La detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introdotta per la prima volta con la legge finanziaria del 2007, è stata prorogata con la legge di stabilità 2014.
Il provvedimento intende favorire lo sviluppo e l’integrazione tra i sistemi edili e le soluzioni tecnologiche, per aumentare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio italiano. Con l’ultima proroga si è avuto un innalzamento della detrazione d’imposta lorda dal 55% al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in dieci quote annuali di uguale importo.
Ma quali sono i punti più importanti del provvedimento? Quali interventi possono usufruire delle detrazione? E quali documenti sono richiesti? L’agevolazione fiscale, che consiste nell’applicazione di detrazioni dall’Irpef e dall’Ires nel caso di interventi di aumento del livello di efficienza energetica di edifici esistenti, è riconosciuta in caso di riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, miglioramento termico dell’involucro dell’edificio, installazione di pannelli solari e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Nelle detrazioni rientrano pertanto anche gli interventi sull’isolamento dell’involucro edilizio. Lo sottolinea in un comunicato Isopan, azienda che produce pannelli isolanti metallici ad alto coefficiente isotermico per coperture e pareti. Tra i prodotti di Isopan che rientrano nelle detrazioni c’è, per esempio, Arkwall, un modello di pannelli per facciate architettoniche che mantiene i vantaggi delle facciate ventilate, le quali permettono non solo di migliorare i livelli di prestazione energetica, ma anche di incrementare il benessere abitativo e lavorativo. Anche i pannelli Isocappotto contribuiscono all’isolamento termico, grazie ai pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico, ricoperti da materiali diversi che permettono di ottenere la stessa resa estetica delle pareti intonacate.
Infine, per beneficiare delle detrazioni sui i pannelli solari, questi devono essere installati per la produzione di acqua calda ad uso domestico, industriale, di strutture sportive e istituti scolastici. Per l’asservazione dell’intervento di installazione dei pannelli solari è richiesto un termine minimo di garanzia e pannelli conformi alle norme Uni En 12975 o Uni En 12976.
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martedì 7 ottobre 2014

Appartamento con ingresso indipendente in completa fase di ristrutturazione


JESI (Via Leopardi)
Nelle immediate vicinanze del centro, in posizione riservata e con ingresso indipendente appartamento di 80 mq. in completa fase di ristrutturazione e composto da: Soggiorno/cucina, camera matrimoniale, cameretta  e bagno. Completa la proprietà: Corte esclusiva di 82 mq. con loggiato. Possibilità di scegliere suddivisione interna e finiture.
Classe Energetica: G. Indice di prestazione energetica: >132,5 KWh/mq. anno.
AJE 4445 - euro 160.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860
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venerdì 3 ottobre 2014

A pochi km da Jesi, affittasi prestigioso Ristorante molto ben avviato


JESI
A pochi km da Jesi, in ottima posizione, affittasi prestigioso Ristorante molto ben avviato, con 120 posti interni, 70 in veranda e giardino. Attrezzatura semi-nuova e tutta a norma
RJE 1100 - Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860

Morro d'Alba: Appartamento ristrutturato al primo piano di un piccolo condominio



MORRO D’ALBA
Appartamento ristrutturato di 80 mq. sito al primo piano di un piccolo condominio e così composto: Soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno e terrazzino. La proprietà comprende una cantina ed un orto.
AMD 3113 - euro 120.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860

martedì 30 settembre 2014

Obbligo di formazione per gli amministratori di condominio, il decreto ufficiale in Gazzetta


Obbligo di formazione per gli amministratori di condominio, il decreto ufficiale in Gazzetta
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è diventata legge l’obbligatorietà, per tutti coloro i quali svolgano la professione di Amministratore di Condominio, a frequentare periodicamente corsi di formazione e aggiornamento. Questo è solo l’ultimo tassello, in ordine temporale, della complessa riforma dei condomini che è stata varata con la legge numero 220 del 2012 la quale ha introdotto modifiche sostanziali sia nella gestione del condominio sia nella professionalità richiesta a chi lo amministra. Proprio in virtù dell’alto tasso di improvvisazione che in questa professione si è rilevato, e che rischiava di mettere in cattiva luce anche chi svolge la professione di amministratore di condominio in maniera seria e competente, si è deciso di introdurre l’obbligo, che prevede un minimo di 72 ore di formazione nella fase iniziale della carriera alle quali, con cadenza periodica, dovranno essere aggiunte almeno 15 ore di aggiornamento.
Estremamente soddisfatte anche le associazioni di categoria che, in occasione di un incontro organizzato neglio scorsi giorni da Confedilizia, hanno ribadito il loro totale appoggio all’obbligatorietà della formazione; indispensabile dal momento che, per amministrare in maniera corretta un condominio, si devono possedere diverse competenze in abito tecnico, contabile, legale e, non ultimo, fiscale.
Il Decreto ministeriale, che come detto è stato pubblicato nel numero 140 della Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il prossimo 9 ottobre. La riforma del condominio e dell’amministraizione di esso arriva dopo ben sette decenni da quando la prima normativa che disciplinava questa materia fece la sua comparsa sul codice civile. Riuscirà questa nuova norma, come auspicato da molti, a rendere più chiara la gestione dei condomini e, soprattutto, più serena la vita all’interno di essi?
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sabato 27 settembre 2014

In splendida posizione, Casa colonica di 150 mq. abbinata da un lato


A 12 km da Jesi
In posizione tranquilla e immersa nel verde, casa colonica di 150 mq. abbinata da un lato, in buone condizioni. Composta da: Piano terra: Ampio soggiorno, cucinino, dispensa, ripostiglio e bagno.
Piano primo: Cucina, tinello e tre camere da letto. Completano la proprietà: Soffitta e corte di 4000 mq.
Colonica della Campana - euro 195.000 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860