Quando è possibile godere del bonus fiscale per gli interventi di recupero edilizio
Il tema delle agevolazioni fiscali per la casa è di grande
interesse. A tal proposito, proprio in questi giorni, il governo sta
prendendo in esame diverse misure da inserire nel decreto “Sblocca Italia”, ma quando è possibile godere del bonus fiscale previsto per gli
interventi di recupero edilizio? Vediamo un caso esaminato dall’Agefis,
l’associazione dei geometri fiscalisti.
L’Agefis spiega che, ad
esempio, secondo quanto chiarito dall’agenzia delle entrate, i lavori di
rifacimento degli intonaci rientrano tra gli interventi di manutenzione
ordinaria e quindi non danno diritto alla detrazione se effettuati
sulle proprietà private dei singoli condomini, ma solo quando riguardano
le parti comuni.
In tal caso la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Ma
quali sono le parti comuni interessate dagli interventi di manutenzione
ordinaria agevolabile? Si tratta di quelle indicate dall’articolo 1117,
numeri 1, 2 e 3 del codice civile, tra queste: il suolo su cui sorge
l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari,
le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte
le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la
portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le
cisterne, le fognature.
Sono esempi di interventi di manutenzione
ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di
pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti,
infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni,
l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte
dei garage. L’Agefis spiega, però, che se queste opere fanno parte di
un intervento più vasto – come la demolizione di tramezzature, la
realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi –
l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni
fiscali.
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